La sentenza che vi segnaliamo, e che potete leggere di seguito, s'inserisce in un recente orientamento seguito dai giudici italiani chiamati a valutare la regolarità dei contratti di fideiussione redatti secondo lo schema Associazione Bancaria Italiana del 2003 e, successivamente, oggetto di critica negativa a seguito di parere negativo dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato.
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1.- Premessa: legge n. 287/1990 (legge antitrust) e schema ABI
Occorre premettere che la vicenda affrontata dal Tribunale di Pesaro prende le mosse dalla legge n. 287 del 10.10.1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” - anche "legge antitrust"), norma nazionale applicativa della direttiva comunitaria.
Per quel che ci riguarda, merita di essere richiamato l'art. 2 della legge n. 287/1990, il quale stabilisce che “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.
La norma in parola, ha l'evidente fine di evitare accordi di categoria il cui esclusivo fine sia quello di limitare e/o impedire lo sviluppo della concorrenza nel mercato dei prodotti/servizi.
Alla luce della novità normativa intervenuta, l'Associazione Bancaria Italiana propose alle banche uno schema di norme contrattuali da inserire nei modelli da sottoporre ai clienti chiamati a firmare una fideiussione omnibus.
Per tale schema venne chiesto un parere all' autorità antitrust, la quale nel 2005 rilevò che le norme proposte dall'ABI violavano il citato art. 2 della legge. n. 287/1990.
La Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.5.2005, dichiarò contrarie alla legge antitrust gli articoli 2 - 6 - 8 dello schema ABI in quanto in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
2- Segue: quali clausole dello schema ABI sono nulle - conseguenze
A seguito degli interventi sopra richiamati, alcune clausole dello schema ABI sono state oggetto della critica, ed in particolare:
L' art. 2 "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo";
L' art. 6 "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate";
L' art. 8 "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato".
Le norme contrattuali uniformi, inserite nei modelli contrattuali da parte tutte le banche sono stati considerati, nonostante gli interventi sopracitati, corrette e pienamente valide nei confronti dei clienti, sino a quando non è iniziata la contestazione delle “intese tra le banche”.
Le norme contenute nelle fideiussioni omnibus riproduttive degli articoli sopra citati sono stati dichiarati nulli perché posti in violazione della normativa antitrust.
3.- Il Tribunale di Pesaro - invalida la fideiussione che contiene lo schema ABI
La questione è stata oggetto del recente intervento con la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro, a cui si sono rivolti alcuni clienti della banca per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall'istituto di credito nei propri confronti.
Questi ultimi, fideiussori della banca, hanno invocato la nullità del contratto per violazione delle normativa antitrust, con evidente danno subito a causa della condotta tenuta dalla controparte.
Il giudice pesarese ha accolto la domanda avanzata dai fideiussori, dichiarando nulla la fideiussione prodotta in giudizio perché contraria alla normativa antitrust.
E' interessante rilevare, sul punto, che la nullità accertata e dichiarata dal Tribunale di Pesaro era totale e non parziale, ossia non solo le norme contrarie alla legge n. 287/1990.
Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Pesaro.
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