domenica 8 gennaio 2023

Estinzione anticipata del finanziamento: si alla restituzione dei soldi dalla banca. Lo dice anche la Corte costituzionale

E alla fine i conti tornano, ossia la Corte costituzionale non ha potuto che ribadire alcuni principi fondamentali ed in primo luogo che il consumatore deve essere tutelato dalla legge nei confronti delle banche.

La recente sentenza n. 263/2022 della corte di legittimità, oggetto del nostro commento, riafferma un principio fondamentale: nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'istituto di credito deve restituire al consumatore i maggiori costi - interessi o costi generali pagati - collegati al credito erogato.

Occorre premettere che tale principio, fondamentale per i piccoli finanziamenti concessi ai consumatori, si pensi al credito erogato con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, ove il piccolo risparmiatore si vede "spennato" fino alla fine.

Il diritto all'indennizzo è stato stabilito, come ribadito più volte in questo blog, all'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE: “il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

La norma comunitaria è stata recepita dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), all'art.  125 sexies ove si parla di rimborso anticipato: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

La restituzione dei costi sostenuti dal consumatore riguarda, secondo quanto ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza, sia quelli collegati alla vita del prestito (recurring), sia quelli sostenuti all'avvio del rapporto (upfront), seppur in maniera ridotta.

Al professionista deve essere riconosciuto, invece, un rimborso dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, nel caso di rimborso anticipato superiore all'anno antecedente all'estinzione (oppure lo 0,5% se inferiore) così come evidenziato in molti casi dai giudici (vedasi qui), i quali hanno dato piena attuazione alla oramai famosa sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione europea (vedi qui).

- la legge n. 106/2021 e il goffo tentativo di mitigare gli effetti della Lexitor
Gli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia si sono visti in questi anni, allorché molti consumatori hanno chiesto la restituzione delle maggiori somme illegittimamente versate alle banche, costringendo il governo italiano ad emanare una norma volta a limitare le legittime richieste avanzate verso gli istituti di credito.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021.

Il paradosso di tale norma era quello di negare, in caso di anticipato rimborso, il diritto del consumatore alla restituzione sia dei costi cosiddetti recurring, vale a dire quelli connessi con l'intera durata del contratto (es. interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.), sia di quelli up front, ossia sostenuti una tantum dal cliente, come ad esempio commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica.

Detto diritto veniva dalla norma riconosciuto solo per i crediti al consumo più recenti, creando una ingiustificata differenza nella tutela dei creditori, alla luce della norma comunitaria del 2008.

- La Corte costituzionale - illegittima la legge n. 106/2021 
Corte costituzionale è intervenuta con la recente sentenza n. 263/2022, con la quale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del  2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

Il Giudice delle legge ha correttamente evidenziato che la norma nazionale si è posta in contrasto con le norme comunitarie, in particolare, con l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza dell’11 settembre 2019, C-383/18, caso Lexitor. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021."


Lexitor - diritto di rimborso anche per i finanziamenti pre l. 106/2021 by Consumatore Informato on Scribd

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