Ancora una volta, dei consumatori non dovranno aspettare, con ansia, la richiesta di pagamento per un certificato che non hanno mai potuto utilizzare; vedersi contattare in modo assiduo (via telefono, mail, whatsapp etc....) per dover pagare le spese di gestione di un prodotto vacanza che, invero, non hanno mai voluto.
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la nullità di un altro contratto di vendita del certificato getaway, avvenuto attraverso Happiness (in precedenza denominata Travel Sun, e successivamente mutata in Atlantis), società che ha operato per anni nel mercato proponendo questo prodotto vacanza ai consumatori.
Molti consumatori sono divenuti proprietari di questa iscrizione senza aver ricevuto complete e trasparenti informazioni al momento della firma dei contratti, e lo stesso modello contrattuale sottoposto alla loro sottoscrizione ha presentato gravi lacune e violazioni di legge, così come accertato da vari tribunali (vedi qui e qui).
- Tribunale di Trieste: contratto generico e privo di informazioni - si alla cancellazione!
Il giudice chiamato a decidere la causa ha accertato che la condotta tenuta da Happiness è stata contraria al Codice del consumo, dichiarando la nullità delle clausole contenute nel contratto di vendita del certificato Getaway.
D'altronde il modello contrattuale predisposto da Happiness viene così definito dal giudice triestino: "Ebbene, il regolamento contrattuale sottoscritto non fornisce alcuna specificazione dei servizi la cui fruizione sarebbe garantita dall’iscrizione al club, né i luoghi in cui gli stessi possano essere goduti. Il diritto al pernottamento gratuito, una volta l’anno per sette giorni per due persone, non è corredato da alcuna indicazione degli specifici complessi turistici nei quali esso può essere esercitato, della tipologia di alloggio messo a disposizione, del collocamento temporale del periodo settimanale concretamente acquistato e, in particolare, della sua variabilità o meno nel corso della durata del contratto, delle modalità di prenotazione di tale periodo. Ne risulta in conclusione mancante la determinazione dell’oggetto del contratto, che conseguentemente deve essere dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1418, 1346 c.c.".
In termini più semplici, il contratto non consente al consumatore di comprendere cosa stia acquistando, come esercitare i propri diritti, quali siano i suoi obblighi (vedasi spese di gestione) e, in particolare, che a seguito di questa firma sarebbe rimasto iscritto a club getaway fino al 2053.
La carenza di informazioni contenute nel contratto hanno portato il giudice a dichiararne la nullità, ordinando la cancellazione dei consumatori da Club Getaway:
"accerta e dichiara l’inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del Club Gateway e condanna la società resistente a cancellare, a propria cura e spese, i sig.ri xxx e xxx dal Registro degli associati del Club Gateway"
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