domenica 27 settembre 2020

Il diritto di recesso deve essere chiaro e completo anche per i contratti conclusi con la banca

Questa domenica vi segnaliamo la sentenza della Corte di Giustizia UE chiamata ad affrontare una questione delicata per i consumatori, ossia l'esercizio del diritto di recesso per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Tale diritto spetta al consumatore anche per i contratti conclusi con la banca, si pensi solo al credito al consumo on line, ove non sempre le norme contrattuali sono presentate in modo specifico e trasparente ed imperversa il point and click.

E' noto che in tale materia, la direttiva 2008/48/CE ha abrogato la precedente direttiva 87/102/CEE, disciplinando anche le informazioni che devono essere inserite nel contratto concluso tra professionista e consumatore.

L'art. 10, paragrafo 2, lettera p, in particolare, disciplina il diritto di recesso, chiarendo che:"l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]".

Il successivo art. 14 indica il termine di recesso, chiarendo l'applicazione di detta norma:

"Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione. 

Tale periodo di recesso ha inizio:

a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma".

Tale norma, come noto, riguarda i prestiti bancari sino ad euro 75.000,00, aventi ad oggetto il credito al consumo e non assistiti da garanzia immobiliare.

La Corte di Giustizia ha affrontato e risolto due questioni relative al diritto di recesso nei contratti di credito al consumo.

1.- il contratto deve indicare con chiarezza il calcolo dei giorni del diritto di recesso

Una delle questioni che riguardano usualmente il consumatore è: come si calcola il periodo del diritto di recesso?

La Corte chiarisce che il contratto deve indicare in modo chiaro la modalità di calcolo dei giorni e tale informazione deve essere chiara e precisa.

Si tratta, in altri termini, di una informazione che deve essere esposta nel contratto in modo tale da consentire una facile comprensione al consumatore, chiarendo a quest'ultimo come esercitare il proprio diritto.

2.- divieto di rinvio alla norma nazionale

Sotto altro profilo, il contratto deve indicare tutte le caratteristiche del diritto di recesso, e quindi anche la modalità di calcolo, senza rinviare ad altro documento o norma nazionale.

E' fatto divieto di indicare nel contratto una generica disciplina del diritto di recesso, rinviando alla norma nazionale al fine di colmare la carenza del documento firmato tra le parti.

Qui di seguito, la Corte di Giustizia - sentenza C-66/2019.

Diritto di recesso e contratto: indicazione chiara e trasparente by Consumatore Informato on Scribd

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