domenica 13 dicembre 2020

Fideiussione: le tutele del consumatore possono valere anche per il professionista

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussione, problematica molto attuale e, per molte ragioni, non ancora completamente risolta nemmeno a livello dei giudici.

Una delle questioni principali riguarda la possibilità da parte del fideiussore di potersi valere delle regole del Codice del Consumo, quando presta la garanzia in favore di una società.

Abbiamo già trattato la questione, evidenziando che il socio che presta la garanzia in favore della propria società, non può giovarsi delle tutele previste in favore del consumatore, dovendo essere qualificato come professionista (vedi qui un esempio)

Questo orientamento tradizionale, ed ancora vigente, viene ricordato anche nell'intervento della Cassazione Sez. VI^ Civ., con l'Ordinanza n. 27618/2020, ove il giudice di legittimità premette che: "Si è tradizionalmente ritenuto, anche se non in modo univoco, che la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore, ma per riflesso, anche egli quello di professionista, con conseguenza ovviamente di rilievo sulla disciplina di riferimento (Cass. n. 314/ 2001; Cass. 202017/ 2005; Cass. 13643/ 2006; Cass. 24846/ 2016).". 

Con il medesimo provvedimento, il principio appena enunciato ha ricevuto un mutamento, nel senso che il giudice italiano ha dovuto prendere atto degli interventi della Corte di giustizia dell'Unione Europea, con i quali sono state introdotte delle novità nell'applicazione del principio sopra enunciato, chiedendo al giudice chiamato a decidere, di valutare la posizione del fideiussore.

La novità viene richiamata nel provvedimento oggetto del nostro intervento, ove si legge che: "almeno a partire da Cass. n. 32225/ 2018 si è cominciato a prendere atto delle due decisioni della Corte di Giustizia Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), che anche esse hanno innovato rispetto alla giurisprudenza precedente di quella corte, ed hanno affermato il principio per cui l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini della applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece Ric. 2019 ti. 00401 sez. M3 ud. 29-10-2020 -4- determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina "consumeristica" non con riferimento all'oggetto del contratto (tantomeno di quello garantito) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale.".

Il Giudice comunitario ha, in buona sostanza, indicato la via che deve essere seguita dal giudicante al fine di accertare se al fideiussore possano essere applicate le norme del Codice del Consumo: il giudice deve spostare la propria attenzione dall'oggetto del contratto (elemento oggettivo) al ruolo assunto dal fideiussore, al suo collegamento con il rapporto principale e al suo interesse concreto nella garanzia prestata (elemento soggettivo).

Ciò comporta che anche il professionista che presta una garanzia per il contratto principale può giovarsi delle norme del consumatore?

La Cassazione è chiara e richiamando i propri precedenti, si spinge ad evidenziare che: "Questo orientamento è stato di recente accolto da questa Corte, con una decisione che merita di essere seguita, proprio in ragione del riferimento al revirement fatto dalla Corte di Giustizia ed agli argomenti che quel ripensamento supportano. Decisione la quale ha dunque ritenuto che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza della Unione europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. n. 742 del 2020).". 

Quindi anche il professionista può giovarsi delle tutele del consumatore se ha prestato la fideiussione per un fine estraneo alla propria attività professionale o ad un proprio interesse legato al rapporto principale.

Cassazione Civile, Sez. VI^ - Ordinanza n. 27618/2020

Fideiussione prestata da professionista - applicazione Codice del Consumo - limiti by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...