E' noto che molte amministrazioni comunali pretendono il pagamento del servizio raccolta rifiuti - attraverso la TARI - dai contribuenti anche se non offrono tale attività, oppure la offrono in modo parziale e non adeguato.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la recente sentenza del 18 febbraio 2021, ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente non è tenuto a pagare un servizio completo quando l'ente locale non lo esegue in modo corretto e adeguato.
Il giudice tributario, richiamando il principio affermato dalla Cassazione (sentenza 3265/2019 e 22767/2019) ha stabilito che il contribuente ha diritto alla riduzione della TARI se offre chiara prova volta a dimostrare che il servizio di raccolta rifiuti erogato dall'amministrazione locale sia stato eseguito in modo parziale e difforme a quanto previsto dalla previsione legislativa e dal regolamento comunale.
Nel caso di specie, il contribuente era riuscito a dimostrare, anche attraverso documentazione del Comune, che quest'ultimo non aveva garantito un adeguato servizio di raccolta rifiuti.
CTR Campania Sez. 19 - sentenza del 18/02/2021 n. 1530
CTR CAMPANIA
[omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/05/2018 veniva notificata a XXX la cartella di pagamento n. XXX, con la quale era richiesto il pagamento della TARI e del tributo provinciale per l'anno 2014, per un importo di euro 291,50. Con ricorso depositato in data 15/11/2018 dinanzi alla CPT di Caserta, il contribuente impugnava la cartella contro il Comune di Grazzanise, che non si costituiva in giudizio. La Commissione, con sentenza n. 2059/2019, pronunciata il 05/02/2019 e depositata il 10/05/2019, respingeva il ricorso e compensava le spese. I primi giudici ritenevano che il ricorrente non aveva adeguatamente supportato il fondamento della propria doglianza. Essendo la pretesa relativa all'anno 2014, alcun sostegno probatorio poteva essere tratto dalla nota del Comune del 07/02/2013 che dichiarava il mancato svolgimento del servizio nella zona di abitazione del ricorrente con riferimento a quest'ultimo anno, poiché non poteva escludersi che per l'anno 2014 il Comune avesse assicurato il servizio regolare anche in detta zona. Avverso tale sentenza XXX ha proposto appello.
Produce anche le attestazioni del Comune in data 21/04/2016 e 19/02/2018, a comprova che il servizio non è stato mai svolto presso la propria abitazione sia in epoca anteriore che successiva all'annualità 2013 nonché le sentenze della CTP di Caserta rese favorevolmente nei confronti di familiari domiciliati nello suo stesso immobile di abitazione relativamente alla TARI annualità 2014. Sostiene che non sussiste la concreta possibilità di utilizzazione del servizio, per cui è irrilevante che lo stesso sia stato istituito nell'ambito del Comune di Grazzanise. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo o in subordine, la rideterminazione della pretesa del Comune nella misura massima del 20% della tariffa, con disapplicazione del Regolamento Comunale in materia - in quanto non contenente la previsione di tale riduzione - con condanna alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio. Il Comune di Grazzanise, cui l'appello risulta ritualmente notificato in data 09/12/2019, non si costituito. In esito alla odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sottopone all'esame della Commissione la nota questione, riguardante la possibilità di esonerare dal pagamento della TARI - o almeno di riconoscere una riduzione percentuale della tariffa relativamente agli immobili per i quali il servizio non viene svolto. La Commissione ritiene di dover chiarire preliminarmente quanto segue. La TARI (Tassa sui Rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013, art. l, commi 639 e seguenti, ha sostituito, a decorrere dal l0 gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, conservandone peraltro la medesima natura tributaria.
Trattasi di un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione all'espletamento da parte dell'ente pubblico di un servizio nei confronti della collettività che da tale servizio riceve un beneficio e non già in relazione a prestazioni fomite ai singoli utenti. Sarebbe infatti contrario al sistema di determinazione del tributo stesso pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. La tassa è pertanto dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, cosicché l'omesso svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta -sebbene istituito ed attivato -nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto, ma in misura ridotta.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l'hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell'immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente; - ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso ..... » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019).
Va pertanto ribadito che "In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
In particolare, per quanto riguarda le riduzioni TARI rilevano i commi 656 e 657 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU. Ai sensi del citato comma 656: "La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente." Ai sensi del successivo comma 657: "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita." In entrambi i casi trattasi di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.
La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall'utilizzo dell'espressione "la TARI è dovuta" (in questo senso, v. di recente Cass., ord. n. 19767/2020 per ampi riferimenti sull'argomento).
Ciò premesso, la Commissione rileva che nel caso in esame, come si evince dai motivi del ricorso, non viene contestata dall'appellante l'istituzione del servizio nel Comune di Grazzanise, bensì solo il mancato svolgimento del servizio stesso presso l'immobile di abitazione. A riprova di quanto dedotto, l'appellante produce le attestazioni rilasciate dal Comune nel lasso di tempo intercorrente dal 2013 al 2018.
Da tali attestazioni ed in particolare da quella rilasciata in data 19/02/2018, nella quale viene dichiarato che il servizio non viene svolto "a tutt'oggi" presso l'abitazione dell'appellante stesso, emerge la continuità della situazione lamentata nel predetto lasso di tempo, per cui può ritenersi sufficientemente provato a parere della Commissione, il mancato svolgimento del servizio anche per l'anno 2014, cui è riferita la cartella contestata.
Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della riduzione prevista dal citato art. l, comma 656, L. n.147 del 2013, ai sensi del quale la TARI è dovuta nella misura massima del20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, defalcando a favore del contribuente dall'importo intimato, 1'80% dello stesso.
La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune di Grazzanise (delibera C.C. n. 72 del 5/9/2014 e succ.ve modifiche) non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile come sopra precisato anche alla TARI, secondo cui "va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu" (ord. n. 2767/2019). L'appello pertanto va accolto riconoscendo a carico dell'appellante l'obbligo al pagamento della TARI nella misura del 20% dell'importo richiesto per l'anno 2014 con la cartella contestata.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'appellante obbligato al pagamento del 20% dell'importo intimatogli. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
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