Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia con la quale la Cassazione ha voluto puntellare una serie di principi che riguardano gli automobilisti ed i loro obblighi informativi verso l'ente impositore.
La sentenza chiarisce che in materia di tasse automobilistiche, il contribuente non è obbligato ad informare la regione nel caso di mutamento della sua residenza.
Nel caso di specie, un cittadino residente in Calabria aveva cambiato la residenza, e si era visto notificare alla vecchia residenza le varie richieste di pagamento delle tasse collegate al veicolo.
Il contribuente aveva contestato la circostanza, evidenziando che egli aveva cambiato la propria residenza e non aveva alcun obbligo di comunicazione alla Regione.
La Corte di Cassazione ha dato ragione all'automobilista, non ravvisando alcun onere informativo dell'automobilista all'ente regionale.
Precisa, infatti, la Corte che: " La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota). E' fondata l'eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere".
Lo stesso giudice di legittimità ha altresì inviato un avvertimento ai contribuenti/consumatori, ricordando che la notifica di un avviso di accertamento effettuata alla vecchia residenza è comunque validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. n. 27 del 1978, in quanto risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della I. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida.
E tale notifica è pienamente valida ed efficace anche nell'ipotesi in cui l'indirizzo non coincida con quello del contribuente destinatario dell'atto impositivo.
Corte di Cassazione - Ordinanza n. 33857/2022.
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