domenica 10 settembre 2023

Avvio della procedura di sovraindebitamento e decreto ingiuntivo: cosa succede?

Il provvedimento segnalato questa domenica ha ad oggetto il rapporto tra le varie procedure di sovraindebitamento e l'eventuale decreto ingiuntivo ricevuto dal debitore.

Abbiamo già trattato il tema sovraindebitamento (clicca qui per approfondimento) e ci limitiamo a ricordare che questa procedura, introdotta nel 2012, ha il fine di salvaguardare quelle persone che si sono, in buona fede, posti in una posizione di debiti tale da non poter essere integralmente onorate con il patrimonio o reddito prodotto.

La procedura di sovraindebitamento entra in funzione quando vengono rispettati due presupposti: a) il debito è stato contratto in buona fede dal debitore ("non si è posto volontariamente nella posizione di debito"); b) il debitore dispone di fonti di reddito idonee a consentire un piano di rientro.

Come interviene la procedura di sovraindebitamento in relazione alle procedure giudiziarie in corso?

E' noto che uno dei vantaggi di questa procedura sia quello di sospendere le procedure esecutive, come ad esempio un pignoramento, tant'è che quando viene presentata una istanza di sovraindebitamento, il debitore pignorato potrà avanzare al giudice dell'esecuzione la domanda di sospensione della procedura fino alla conclusione della conclusione concordata.

Ma questo effetto si produce anche nel caso di decreto ingiuntivo?

La questione è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha voluto chiarire che questo effetto non può trovare applicazione nel caso di provvedimento monitorio o di una sentenza di condanna.

Così il giudice di legittimità motiva l'assenza di alcun effetto sospensivo nel caso di decreto ingiuntivo:"[...] nessuna norma consente di sostenere che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della citata legge n. 3 del 2012 impedisca al creditore di ricorrere allo strumento ingiunzionale a tutela del suo credito; l'art. 10, secondo comma, della l. n. 3 del 2012 incide unicamente sull'azione esecutiva, e sempre che la proposta sia ritenuta conforme ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9".

Ricordiamo i limiti previsti da questi articoli della l. 3/2012:

- limite dell'ammissibilità (art. 7):

    il procedimento di sovraindebitamento non è ammissibile se:

          a. sono in corso altre procedure concorsuali;

          b. ha fatto ricorso al sovraindebitamento nei precedenti cinque anni;

          c. il provvedimento di sovraindebitmento è stato oggetto a provvedimento di                   

             sospensione/revoca/annullamento ex artt. 14 e 14-bis; 

          d. Il debitore non ha fornito documentazione  idonea a ricostruire ricostruire

             la sua situazione economica e patrimoniale;

          e. il debitore ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due  volte;

          f. limitatamente al piano del consumatore,  il debitore si è posto nelle condizioni per

            ottenere il sovraindebitamento  con  colpa  grave,  malafede  o frode;

- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione (art. 8)

- Proposta depositata al tribunale (art. 9)

Di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. Ordinanza n. 31521/2021.

Sovraindebitamento & decreto ingiuntivo by Consumatore Informato on Scribd

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