L'attività di mediazione immobiliare è al centro del nostro commento domenicale, in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha voluto, ancora una volta, limitare lo strapotere dei promotori e dei loro contratti con i quali vincolano a loro i clienti, con penali ed obblighi a volte assurdi.
Ecco perché gli Ermellini hanno voluto dichiarare il carattere abusivo, contrario all’art. 1341 c.c. e dell’art. 33 del codice del consumo, della clausola imposta dal mediatore e che prevede/impone al consumatore di pagare la somma prevista anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, nel caso predisposta unilateralmente dal mediatore, che impone al consumatore di corrispondergli la provvigione, anche dopo la scadenza del contratto di mediazione e senza limiti di tempo, qualora il rapporto contrattuale sia concluso in seguito con una persona riconducibile al cliente.
Tale clausola crea un vincolo eccessivo a carico del contraente debole, determinando quel significativo squilibrio contrattuale, presupposto per la dichiarazione di vessatorietà della clausola.
Cassazione sentenza n. 785/2024
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