domenica 10 marzo 2024

Condominio: deve essere riconosciuta l'agevolazione nel parcheggio al condomino disabile

Non è valida la delibera condominiale che nega il diritto al condomino disabile di poter ottenere un parcheggio condominiale, in quanto in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona.

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Verbania con il provvedimento che trovate di seguito ed emesso a seguito della domanda di nullità della delibera assembleare proposta da un condomino.

Nel caso di specie, il condomino disabile aveva richiesto il riconoscimento di un parcheggio condominiale agevolato, in forza del suo stato fisico, e quindi idoneo per il suo accesso al parcheggio, in quanto vicino all'ingresso condominiale.

L'assemblea riteneva di non accogliere l'istanza del condomino, concludendo per la conferma della disposizione originaria dei parcheggi, come da delibera.

Il condomino si rivolgeva al Tribunale di Verbania chiedendo che venisse dichiarata la nullità della delibera perché in contrasto con i principi costituzionali previsti a tutela delle persone portatrici di handicap.

Il giudice piemontese ha deciso di accogliere la domanda avanzata dal condomino, partendo dal presupposto che anche le norme in materia condominiale devono contemperare i principi costituzionali previsti a tutela del disabile.

Ne consegue che anche l'art. 1102 c.c., norma che disciplina l'uso delle cose comuni nel condominio, deve trovare interpretazione ed applicazione con gli artt.  32, 2, 3 e 42 c. 2 Cost. norma a tutela delle persone portatrici di handicap, e che nel vicenda di cui trattasi non sono state considerate in ambito assembleare.

Ne consegue, come chiarito dal Tribunale di Verbania che il condomino portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - di poter parcheggiare in zona più favorevole, proprio per agevolare il suo accesso ed uscita dalla zona interessata.

Tale diritto prevale su quello degli altri condomini di avere un posto macchina più agevole e stabilito dal regolamento condominiale, in quanto non risultano gravati dei medesimi disagi fisici: "Ne consegue che, nel caso di specie, il diritto invocato dall’attore -portatore di handicap, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta- di poter parcheggiare il più vicino possibile all’ingresso condominiale e cioè in uno dei sette stalli ricavati nel cortile, deve considerarsi preminente rispetto all’interesse degli altri condomini, per i quali non sono state dedotte analoghe difficoltà; essi infatti possono comunque godere di altri sei stalli, oltre che del parcheggio pubblico limitrofo e dei box di proprietà esclusiva (con la possibilità, peraltro, per alcuni, di parcheggiare dinanzi ai propri box in base a quanto previsto nella delibera del 16/10/2015 al punto n. 4). In quest’ottica, il mancato accoglimento in sede assembleare della richiesta di F deve ritenersi illegittimo, in violazione dell’art. 1102 Cc nella sua lettura costituzionalmente orientata, con conseguente dichiarazione di nullità del punto n. 3 dell’impugnata delibera.".

Tribunale di Verbania - sentenza n. 513/2020

Condominio - parcheggio com... by Consumatore Informato

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