Il paziente ha diritto ad essere informato in modo corretto, completo e trasparente da parte del medico (o della struttura sanitaria) durante tutta la sua permanenza presso l'ospedale o la casa di cura.
Esiste, quindi, un danno da informazione sbagliata? o questo tipo di inadempimento può configurarsi solo in specifici casi?
Abbiamo già avuto modo di trattare il tema dell'obbligo informativo in ambito medico, ove il consenso informato è disciplinato all'art. 1 della Legge n. 219/2017, laddove viene previsto che nessun atto medico può essere avviato o proseguito in carenza di una piena approvazione espressa dal paziente.
Si ricorda che il paziente deve autodeterminarsi in modo consapevole ed esplicito, come chiarito dalla Cassazione, secondo la quale deve essere chiaro, specifico ed effettivo, e la sua carenza può generare un danno non patrimoniale a carico del medico e della struttura sanitaria con conseguente obbligo di risarcimento in favore del paziente danneggiato.
Si ritiene opportuno ricordare che detto obbligo è previsto anche all’art. 35 del Codice di deontologia medica, secondo il quale: “il medico non può intraprendere né proseguire in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di un dissenso informato”, richiamando la l. n. 219/2017.
Corte di Cassazione Sez. III^ Civ. sentenza n. 16633/2023.
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