domenica 16 febbraio 2025

Mediazione telematica & competenza territoriale

La sentenza di questa domenica ci consente di parlare di un argomento tanto caro a questo blog, ossia le procedure di mediazione civile e segnalare le novità introdotte con il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, e che sono entrate in vigore lo scorso 25 gennaio.

Tra le novità più importanti introdotte, anche alla luce dell'evoluzione di questo istituto, deve essere segnalata la durata della procedura di mediazione che viene estesa da tre a sei mesi, concedendo la possibilità alle parti di ottenere delle proroghe di tre mesi.

E' evidente che il legislatore vuole favorire la soluzione stragiudiziale, concedendo alle parti di poter disporre di un lasso di tempo più ampio per discutere e raggiungere un possibile accordo.  

Una ulteriore novità riguarda la mediazione telematica, in quanto vengono favoriti gli incontri da remoto, attraverso i nuovi strumenti telematici, garantendo la validità delle firme apposte sui verbali siano digitali o analogiche, così da consentire una conformità legale dei documenti collegati alla procedura.

E la mediazione telematica è l'argomento trattato con la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, chiamato a valutare il rispetto del requisito di competenza territoriale nel caso di procedura svolta a mezzo degli strumenti digitali.

In generale, si ricorda che a mente dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, la domanda di mediazione deve essere introdotta presso un organismo di mediazione nella sede ove è competente per territorio il giudice chiamato a decidere la controversia.

La competenza deve essere rispettata anche nel caso di mediazione svolta in via telematica? 

La questione posta al Tribunale di Civitavecchia che ha correttamente ritenuto che tale principio debba essere rispettato anche per le procedure di mediazione svolte in via telematica.

Il giudice osserva che se anche gli incontri vengono tenuti a mezzo di videoconferenze ove i partecipanti si trovano in luoghi diversi da quello di competenza territoriale, la domanda di mediazione deve essere introdotta in modo rituale e, al fine del rispetto del requisito ex art. 4 del d. lgs. 28/2010, si deve verificare dove è avvenuto il deposito dell'istanza di mediazione.

Tribunale di Civitavecchia sentenza del 18 dicembre 2024.

Mediazione civile - competenza by Consumatore Informato

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