Si tratta di una questione tutt'altro che anomala, in quanto è usuale che nei condomini vi siano alcuni condomini che abbiano installato un contatore dell'acqua, al fine di avere ben determinato il consumo che devono pagare.
Ma come deve avvenire la ripartizione?
- Il caso
Un condomino impugna le delibere dell’assemblea condominiale, sostenendo che le spese per l’acqua devono essere calcolate sui consumi effettivi rilevati dal contalitri installato nella sua abitazione. Propone, inoltre, ulteriori censure in merito alle spese relative agli spurghi e alla loro ripartizione.
La vicenda finisce davanti al giudice, il quale accoglie le lamentele del condomino, dichiarando illegittime le delibere condominiali che ripartivano le spese in base ai criteri tradizionali.
Il Condominio non accetta la decisione del giudice di primo grado e si rivolge alla Corte di Milano, la quale ribalta la decisione di primo grado ritenendo pienamente valide le deliberazioni del condominio.
La Corte di Appello osserva che ai fini della ripartizione delle spese relative all'acqua il criterio da seguire è quello stabilito dal regolamento condominiale (nel caso, in base al numero degli occupanti), il quale prevale anche sulla pur legittima determinazione del consumo di acqua del singolo condomino attraverso un dispositivo di calcolo installato nella proprietà.
Quindi, la presenza di un contatore in una sola unità immobiliare non è sufficiente a cambiare le regole: occorrerebbe che tutti gli appartamenti fossero dotati di contatori, a meno che non sia modificato il regolamento condominiale (all'unanimità Cassazione n. 17119/2022) e stabilito che il riparto della spesa dell'acqua possa prevedere anche il calcolo del consumo effettivo per l'unità immobiliare dotata di contatore.
Medesime considerazioni possono essere proposte per le spese per gli spurghi, considerate un costo comune e che la Corte ha ritenuto legittima la scelta assembleare di ripartire tale onere secondo i millesimi di proprietà.
- Cosa significa per i condomini/consumatori
Nei condomìni, i criteri di ripartizione delle spese fissati dal regolamento contrattuale sono vincolanti e possono essere modificati solo con l’accordo unanime di tutti i proprietari.
Anche se la legge prevede l’obbligo di contatori individuali, finché non sono installati in tutte le unità, non si può derogare unilateralmente al criterio convenzionale.
Chi intende contestare una delibera deve valutare attentamente i rischi: se la causa viene persa, oltre a non ottenere il cambiamento, bisogna farsi carico delle spese legali di controparte e che possono essere molto elevate.
Corte di Appello di Milano - III^ Sezione Civile - sentenza n. 2165/2025.
Condominio - ripartizione consumo idrico - criterio by Consumatore Informato

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