domenica 21 dicembre 2025

Contratto di assicurazione e validità delle clausole

Il nostro commento di questa domenica ha ad oggetto la validità delle clausole contrattuali d inserite in un contratto di assicurazione, nel caso in cui vi siano delle limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti al soggetto danneggiato.

La pronuncia si inserisce nel solco giurisprudenziale che contrasta quelle clausole assicurative volte a sottrarre al soggetto esposto al rischio – e spesso effettivo danneggiato – la possibilità di far valere direttamente i diritti indennitari. 

La Corte di Cassazione (sentenza n. 16787/2025), qualificando come nulla la clausola che attribuiva esclusivamente al contraente la titolarità dei diritti derivanti dalla polizza, riafferma un principio di civiltà giuridica: chi sopporta il pregiudizio deve poter attivare la tutela risarcitoria, evitando limiti formali o barriere contrattuali predisposte unilateralmente, il cui fine esclusivo è quello di impedire l'esercizio dei diritti previsti dall'accordo.

In termini più semplici, quando firmiamo un contratto di assicurazione ci aspettiamo una serie di tutele ed invece, accade che nel momento in cui chiediamo assistenza - in esecuzione dell'accordo - ci vengono sollevate eccezioni o limitazioni che di fatto rendono inutile il contratto sottoscritto (e per il quale si è versato).

E ciò in considerazione che nei rapporti assicurativi il consumatore è tipicamente parte debole, destinatario di condizioni generali di contratto non negoziabili e spesso formulate con tecnicismi che ne ostacolano la comprensione

La nullità della clausola escludente, oltre a rimuovere un ostacolo ingiustificato alla tutela, si pone in coerenza con:

a. il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, che impedisce di svuotare di effettività la funzione indennitaria;

b. la funzione sociale dell’assicurazione, che non può essere compressa mediante accorgimenti redazionali;

c. la protezione dell’assicurato/beneficiario, valorizzata anche dal Codice del Consumo quando il contratto coinvolge un consumatore.

In tale prospettiva, la Cassazione opera un chiarimento netto: le clausole che sottraggono all’effettivo interessato il potere di richiedere l’indennizzo vanno sottoposte a scrutinio rigoroso e, quando incidono sul nucleo del diritto, devono essere dichiarate nulle.

Ciò pone un evidente limite verso gli operatori professionali:

  • le previsioni contrattuali che limitano o deviano l’esercizio dei diritti indennitari non vanno considerate scontate né intangibili;
  • la tutela giurisdizionale resta accessibile anche quando l’assicuratore oppone eccezioni basate su clausole predisposte unilateralmente.

Di seguito, la sentenza della Cassazione 23 giugno 2025 n. 16787.

Assicurazione - clausola esclusione richiesta indennizzo - vessatoria by Consumatore Informato

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