L'ultima sentenza del 2025 riguarda i diritti spettanti ai consumatori nei rapporti bancari conclusi con un istituto di credito di un paese straniero.
E questo tema viene trattato con la sentenza del 4 dicembre 2025, causa C-279/24, provvedimento mediante il quale la Corte di Giustizia dell’Unione europea interpreta le norme europee al fine di chiarire quale legge si applica ai rapporti bancari quando il professionista inizia a “dirigere” la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore solo dopo la conclusione del contratto.
Nel caso di specie, un consumatore residente in Italia sottoscrive contratto bancario con un istituto di credito austriaco, accettando una clausola, ossia di sottoporre le regole del contratto alla legge austriaca.
Solo in un momento successivo, la banca ha iniziato a promuovere la propria attività anche sul territorio italiano ed in seguito, si pone il problema di quale legge applicare.
- La posizione della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia chiarisce un punto fondamentale: la legge applicabile al contratto deve essere determinata con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto.
Se, in quella data, il professionista non dirigeva la propria attività verso lo Stato di residenza del consumatore, non trova applicazione l’articolo 6 del regolamento Roma I, anche se tale attività viene diretta verso quello Stato in un momento successivo.
In altre parole, il successivo “orientamento” dell’attività del professionista verso il Paese del consumatore non comporta automaticamente il cambio della legge applicabile. La clausola di scelta della legge resta valida, purché legittimamente concordata all’origine.
- Quale conseguenza per i consumatori?
La sentenza è particolarmente significativa perché mette in equilibrio due esigenze fondamentali: da un lato la tutela del consumatore, considerato parte debole del rapporto contrattuale; dall’altro la certezza del diritto e la prevedibilità delle regole applicabili ai contratti transfrontalieri.
La Corte ribadisce che la protezione del consumatore non può spingersi fino a modificare retroattivamente la legge applicabile a un contratto validamente concluso, poiché ciò comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici.
Il consumatore deve prestare molta attenzione alle clausole contrattuale sottoscrive, ed in particolare quella riferita alla scelta della legge, come evidenzia il giudice europeo, ove viene dato risalto anche alle clausole di scelta della legge: esse non sono automaticamente abusive solo perché non informano il consumatore di una tutela futura e ipotetica che potrebbe derivare dall’articolo 6 del regolamento Roma I: la valutazione di abusività va effettuata tenendo conto della situazione esistente al momento della stipula.
Per noi consumatori è quindi importante, addirittura essenziale prestare attenzione fin dall’inizio alle clausole contrattuali, soprattutto quando si instaurano rapporti con operatori esteri, al fine di evitare spiacevoli sorprese in seguito.
Occorre, in altri termini, informarsi in anticipo in merito alle norme applicabili in altro paese ed è importante la corretta informazione preventiva e di una costante vigilanza sulle pratiche contrattuali transfrontaliere.
Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia.
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
4 dicembre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore residente in un altro Stato membro – Attività del professionista diretta verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la data di conclusione del contratto contenente una clausola di scelta della legge applicabile »
Nella causa C-279/24
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione dell’8 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2024, nel procedimento
AY
contro
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
LA CORTE (Quarta Sezione)
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: R. Norkus
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per AY, da G. Seirer e H. Weichselbraun, Rechtsanwälte;
– per la Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, da M. Oppitz, Rechtsanwalt;
– per il governo ceco, da A. Pagáčová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Kienapfel e W. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AY, un consumatore residente in Italia, e la Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, una banca con sede in Austria, in merito alle perdite subite da AY in conseguenza dell’acquisto di prodotti finanziari tramite la banca.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 593/2008
I considerando 6, 11, 16 e 23 del regolamento enunciano, in sintesi, l’esigenza di garantire prevedibilità, certezza del diritto, libertà di scelta della legge applicabile e una tutela rafforzata per i soggetti considerati deboli, come i consumatori.
L’articolo 3 del regolamento prevede che il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti e che tale scelta può essere modificata solo con accordo delle stesse, senza pregiudicare la validità formale del contratto o i diritti dei terzi.
L’articolo 6 stabilisce che il contratto concluso tra un consumatore e un professionista è disciplinato dalla legge del paese di residenza abituale del consumatore quando il professionista svolge o dirige la propria attività verso tale paese. È fatta salva la possibilità di scelta della legge, purché tale scelta non privi il consumatore della protezione garantita dalle disposizioni inderogabili della legge che sarebbe altrimenti applicabile. Sono inoltre previste specifiche esclusioni.
Direttiva 93/13
L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che una clausola non negoziata individualmente è abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Procedimento principale
Nel corso del 2013 AY, residente in Italia, ha stipulato un contratto con la banca per l’apertura di un conto corrente e di un conto di deposito titoli. Il contratto prevedeva l’applicazione del diritto austriaco.
AY aveva scelto un rapporto “senza consulenza” e aveva effettuato operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari di propria iniziativa.
Nel 2016 ha partecipato a un evento a Padova, durante il quale un dipendente della banca ha presentato l’istituto a potenziali investitori. Successivamente AY ha effettuato ulteriori investimenti, ritenendo poi di aver subito perdite finanziarie.
AY ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno, sostenendo che la banca avesse violato gli obblighi di informazione e consulenza e che dovesse applicarsi la legge italiana.
Dopo il rigetto delle domande nei gradi di merito, AY ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema austriaca, che ha sollevato questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.
Valutazione della Corte
La Corte ricorda che, in base al regolamento Roma I, la legge applicabile a un contratto deve essere determinata con riferimento alla data di conclusione del contratto.
L’articolo 6 si applica solo se, a tale data, il professionista svolgeva o dirigeva la propria attività verso lo Stato di residenza abituale del consumatore.
Il fatto che tale attività venga diretta verso lo Stato del consumatore solo successivamente non comporta un cambiamento automatico della legge applicabile.
Un’interpretazione diversa comprometterebbe la certezza del diritto e la prevedibilità delle norme, principi fondamentali del regolamento.
La Corte precisa inoltre che le operazioni finanziarie successive non hanno dato luogo a un nuovo rapporto giuridico distinto da quello originariamente concluso tra le parti.
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un contratto concluso tra un consumatore e una banca qualora le condizioni previste da tale disposizione non fossero soddisfatte alla data della conclusione del contratto, anche se lo sono divenute successivamente.
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