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domenica 12 luglio 2015

Acquisto certificato Directa Interpost - nullo il finanziamento per l'acquisto della multiproprietà

Il contratto di finanziamento deve descrivere in modo chiaro e trasparente il bene finanziato, al fine di consentire sia alla finanziaria, che al consumatore di poter controllare la validità del contratto.

Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Treviso nella sentenza resa contro la società Carifin e la Directa Interpost, ossia il promotore che ha venduto certificati vacanza, simili a multiproprietà, a numerosi consumatori del Triveneto.

Abbiamo già trattato la vicenda Directa Interpost (vedi), enfatizzando le gravi conseguenze contrattuali che hanno condotto il giudice trevigiano a dichiarare radicalmente nullo il contratto di acquisto del diritto vacanza realizzato da due consumatori trevigiani.

Con la medesima sentenza, il Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il contratto di finanziamento per violazione delle norme in materia bancaria previste ratione temporis all'atto della sottoscrizione del modulo di Carifin.

Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che i consumatori avevano firmato il contratto di finanziamento, in assenza di una specifica descrizione del diritto vacanza oggetto di finanziamento, e destinato all'esclusivo acquisto del certificato vacanza di Directa Interpost.

Il giudice ha considerato nullo il finanziamento, ordinando alla banca di restituire tutti i soldi ai consumatori, affermando che "Questo tipo di mutuo, che è un contratto obbligatorio e non reale, vede la finalità dell'erogazione della somma inseriti nel sinallagma contrattuale e di conseguenza se viene meno il contratto per cui il mutuo è stato concesso, il mutuante è legittimato a chiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, che di essa non ha sostanzialmente beneficiato, ma direttamente ed esclusivamente al venditore che rispetto al mutuo appare terzo, ma che invece di esso direttamente beneficia".

Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Treviso ha ordinato a Carifin di provvedere alla restituzione ai consumatori di tutte le somme versate a titolo di finanziamento.

Qui la sentenza.

sabato 11 aprile 2015

Attenti - propongono vacanze benessere, ma in realtà vendono iscrizioni a club e multiproprietà

Alcuni lettori del blog ci segnalano di aver ricevuto, nelle ultime settimane, alcune telefonate da parte di sedicenti società che, con la scusa di un premio da ritirare, li avrebbero invitati in alcuni alberghi di Mantova e Modena.

Nel caso indicato dai lettori, vi sarebbero alcuni contatti telefonici con i quali delle promotrici avrebbero invitato i consumatori a seguire un incontro per vacanze benessere alternative.

All'incontro presso l'albergo, pur non accettando questa proposta, i nostri lettori del blog avrebbero ricevuto pesanti pressioni per l'acquisto di un pacchetto di prova, senza alcun impegno.

Preferendo non firmare alcun modello contrattuale, i consumatori sarebbero stati invitati ad abbandonare la struttura alberghiera da parte dei promotori dell'iniziativa.

In seguito, dopo aver effettuato una breve ricerca in rete, hanno notato come la loro vicenda presenti analogie con le storie narrate da Consumatore Informato ed hanno deciso di renderci nota la loro (dis)avventura, scrivendoci a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it.

Vi invitiamo a prestare attenzione a qualsiasi contatto telefonico ricevuto, ove siate invitati a questo tipo di iniziative e, in ogni caso, non firmate con leggerezza alcun modello contrattuale.

lunedì 16 marzo 2015

Club "Le tue vacanze" - Directa Interpost: i pacchetti vacanza fantasma

La vendita dell'iscrizione al Club "Le tue vacanze"  è una delle vicende più particolari che ha riguardato molti consumatori, in particolare del Veneto e del Friuli, rimasti vittime delle proposte contrattuali avanzate dai promotori della società Directa Interpost.

- Vacanze scontate? forse un pò troppo
Il metodo di vendita scelto dai promotori della Directa Interpost era quello classico: invito dei consumatori nei vari alberghi della zona, con la promessa di ottenere un premio.

Negli incontri che si tenevano presso la struttura alberghiera, i promotori della Directa Interpost sollecitavano l'acquisto di un prodotto vacanza a prezzi scontatissimi, facendo intendere che la la titolarità di questo diritto avrebbe garantito all'acquirente la possibilità di soggiornare a prezzi favorevoli.

Agli sfortunati aderenti all'incontro presso l'albergo veniva riferito che tale acquisto doveva essere considerato un investimento privo di rischi, mentre non veniva comunicato nulla nemmeno in merito alle spese di gestione.

Per rendere più sicura la vendita, le parti stabilivano un incontro presso l'abitazione dei consumatori per il giorno successivo, con il fine di approfondire la conoscenza del diritto oggetto di vendita.

Nel successivo incontro, il promotore continuava ad esaltare le caratteristiche/qualità del prodotto, senza nemmeno comunicare ai consumatori che stava vendendo un "pezzo di carta" (certificato) privo di un effettivo valore.

Ed invece la vendita si perfezionava, cosicché i consumatori divenivano soci del Club "Le tue vacanze", fantomatica associazione del tutto ignota agli acquirenti, ove non era possibile nemmeno sapere dove si sarebbe potuto soggiornare.

E alla fine la domanda nasce spontanea: "Ma questo contratto è valido?" risposta "NO!".

- Tribunale di Treviso: nullo quel contratto di Directa Interpost - l'acquirente non deve pagare le spese di gestione

La invalidità di questi contratti è stata accertata e dichiarata di recente da molti tribunali, i quali sono stati chiamati ad analizzare il modello contrattuale sottoposto da Directa Interpost ai vari consumatori, rilevando gravi carenze di legge.

L'assenza di tali requisiti di legge, infatti, rende del tutto invalidi questi contratti, con conseguente impossibilità di farli ritenere vincolanti per il consumatore.

Quale conseguenza? beh appare alquanto logico.....fino a quando il contratto é valido, il consumatore è costretto a pagare le spese di gestione, ma nel momento in cui il giudice afferma che quel contratto non può essere considerato produttivo di effetti (perché nullo), viene meno anche il presupposto che obbliga l'acquirente a pagare le spese di gestione.

Il Tribunale di Treviso, di recente, ha individuato in modo chiaro quel carattere di incertezza dell'oggetto del contratto di acquisto, idoneo a far dichiare nullo il contratto e, di fatto, "cancellare" l'obbligo di pagare le spese di gestione da parte dei consumatori/acquirenti.

Il giudice, analizzando il contratto, ha rilevato che "All'art. 1 dei contratti di cui è causa si legge, infatti: "La Venditrice vende all'acquirente che accetta l'iscrizione al "CLUB LE TUE VACANZE" di esclusiva proprietà della "Directa Interpost"".
In particolare, la sottoscrizione conferirebbe all'acquirente "il diritto di usufruire, per la durata di anni venti, di 5 settimane di soggiorno (Un solo pernottamento) per un anno solare in villaggi, residence, hotel, appartamenti proposti da "Directa Interpost s.r.l." su specifiche richieste dell'acquirente, scelte da catalogo delle agenzie "Directa Interpost s.r.l.", per un numero di persone variabile fino ad un massimo di 6 (sei) con un costo a settimana variabile da un minimo di Euro 90,00 ad un massimo di Euro 480,00 a seconda della località e della sistemazione..." (art. 1 Condizioni generali di contratto). 
Per prima cosa non si capisce - in ciò concordando con quanto asserito dagli attori - cosa gli stessi abbiano effettivamente acquistato; se l'iscrizione ad un club denominato "CLUB LE TUE VACANZE"; ovvero pacchetti turistici; ovvero, ancora, il diritto di godimento in tempo compartito (c.d. multiproprietà).
Analizzando nel loro complesso i fatti così come descritti e non contestati, appare più aderente al dato reale che le parti intendessero, con la sottoscrizione, stipulare un contratto di compravendita avente ad oggetto l'iscrizione a questo presunto Club di proprietà della Directa Interpost s.r.l., di cui però nulla si sa circa la sua natura (ente di fatto o persona giuridica) e gli elementi identificativi (sede legale, codice fiscale) che ne permetterebbero l'esatta individuazione. 
Va condivisa, peraltro, quella giurisprudenza di merito che fonda il proprio giudizio di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale con conseguente nullità dell'accordo, sull'assoluta genericità dell'associazione di cui, sottoscrivendo o il contratto, si diventerebbe soci.".

Assumere la qualifica di socio del Club "Le tue vacanze", quindi, conferisce uno status così generico che il consumatore non ha la percezione di quale diritto stia, in ultima istanza, acquistando e, di conseguenza, non si comprende per quale ragione il nostro acquirente di un certificato vacanza debba continuare a pagare delle spese per un prodotto che non usa e del quale, nemmeno ne comprende la natura.

Questi interventi dei giudici sono importantissimi, perchè ci consentono di ribadire che queste vendite non hanno nulla di legale, e non possono costringere la gente a continuare a pagare delle spese annuali per un diritto che, di fatto, non utilizzano.

venerdì 27 febbraio 2015

New Club Elite/Dreams Club - anche il Tribunale di Genova dichiara nulli quei contratti e.......


Altra importante vittoria giudiziaria contro la società Dreams Club (o Dream Travel), ovvero il soggetto giuridico che ha sollecitato e venduto in Italia certificati New Club Elite a molti consumatori.

Il Tribunale di Genova, con un recente provvedimento, ha ribadito alcuni importanti principi, e cioé:

(1) Il contratto di vendita del certificato New Club Elite è nullo per gravi violazioni di legge;
(2) Dream Club deve essere condannata a cancellare, a proprie spese, il nominativo dei consumatori dal registro dei soci di "New Club Elite".
(3) il consumatore non deve più versare le spese di gestione.
(4) La società che ha finanziato l'acquisto del certificato di associazione (C.... spa) deve restituire ai nostri consumatori l'importo oggetto di finanziamento.

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