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sabato 17 ottobre 2015

18 ottobre 2015. Termina l'obbligo di esposizione del tagliando dell'assicurazione

Da domani, 18 ottobre, non sarà più obbligatoria l'esposizione sul parabrezza della macchina del tagliando dell'assicurazione.

Questa novità, annunciata da tempo e trattata in questo blog (vedi), si inserisce nel progetto di dematerializzazione dei documenti del veicolo avviato dalla Pubblica Amministrazione qualche anno addietro e che solo ora sta portando i primi, timidi, frutti.

E quindi, non sarà più possibile verificare la copertura assicurativa dell'automobilista attraverso il modulo esposto e visibile a tutti, ma si dovranno utilizzare altri sistemi, come ad esempio il "controllo rc auto", mediante il portale dell'automobilista (guarda qui).

Questi ed altri suggerimenti sono stati forniti dall'IVASS con il recente comunicato stampa che potete leggere di seguito.

domenica 27 settembre 2015

Assicurazione e clausola vessatoria: nulle le condizioni contrattuali inique inserite nella polizza

Questa domenica vi proponiamo la recente e discussa sentenza n. 17024/2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle clausole vessatorie inserite in una polizza assicurativa.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in passato, secondo il quale devono essere considerate vessatorie, e quindi non efficaci verso il consumatore, tutte le clausole che comportino una limitazione dei suoi diritti e poteri.

Tra queste clausole rientrano anche le condizioni contrattuali inserite nella polizza, mediante le quali la compagnia assicurativa limita, o comunque rende estremamente difficile, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario dell'assicurazione.

In modo più specifico, la Cassazione arriva ad identificare alcune clausole che, inserite dalla società, possono essere considerate illegittime, perché prive di alcuna utilità se non quella di rendere più complicata la presentazione della domanda di indennizzo da parte del beneficiario, magari obbligandolo a predisporre ogni richiesta su uno specifico modulo della compagnia assicurativa, oppure costringendolo a sottoscrivere la richiesta presso l'agenzia, o ancora produrre relazioni mediche del tutto inutili e con fini dilatatori (ad esempio un certificato medico che attesti la morte del portatore del rischio, laddove vi sia già un atto ufficiale attestante l'evento).

Tutte queste clausole, sostiene la Corte di Cassazione, non hanno alcun fine di tutela della compagnia assicurativa e sono finalizzate solo a disincentivare, o quanto meno ritardare, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario.

La natura vessatoria di queste clausole emerge, inoltre, nel caso in cui non siano oggetto di specifica pattuizione, ma solo richiamate nel contratto, il quale rinvia ad altro documento non visionato e firmato dal cliente.

Infine, la Corte di legittimità richiama l'art. 34 del Codice del Consumo, ricordando che nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario, è onere del professionista provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

Di seguito, la sentenza n. 17024/2015.

venerdì 12 giugno 2015

Rc auto - tra poco non sarà più necessario esporre il contrassegno

Dal prossimo primo luglio entra in vigore una importante novità per tutti i titolari di una automobile, i quali non riceveranno più alcuna lettera da parte della propria compagnia assicurativa contenente l'attestato di rischio Rc auto da apporre sul parabrezza del proprio veicolo.

Questo è il primo effetto delle novità introdotte con il decreto legge n. 1/2012 (c.d. "Cresci Italia"), finalizzato a migliorare la lotta contro le frodi in questa materia, con immediato vantaggio per i consumatori.

lunedì 8 dicembre 2014

RC auto: il rinnovo non è tacito

Una degli aspetti più controversi che riguardano i possessori di un veicolo è collegato alla durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

E' noto, infatti, che a seguito del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con la Legge n. 221/2012), è stato introdotto l'art. 170 bis del Codice delle assicurazioni private, il quale prevede che "il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'art. 1899, primo e secondo comma, del codice civile.

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza".

La norma appena richiamata è importante perché introduce nuovi diritti per l'assicurato, cancellando, in primo luogo, il presupposto del rinnovo tacito dell'assicurazione rc auto, secondo il quale il consumatore era tenuto a disdire il contratto in modo esplicito, mediante invio di lettera raccomandata alla compagnia assicurativa.

Con le nuove norme, il contratto si presume estinto ogni anno alla scadenza, ed onere della compagnia assicurativa quello di ottenere consenso scritto da parte dell'assicurato e volto a proseguire il rapporto contrattuale.

La compagnia assicurativa, inoltre, è obbligata a comunicare all'assicurato la prossima scadenza del contratto, mediante comunicazione da inviare alla residenza di quest'ultimo entro trenta giorni dal termine del rapporto contrattuale.

Tal norma è finalizzata a rendere noto al consumatore che il suo contratto di copertura assicurativa rc auto sta giungendo al termine, sicché egli può attivarsi per cambiare compagnia assicurativa senza dover pagare alcuna penale alla vecchia società assicurativa.

L'assicurazione deve, in ogni caso, garantire la copertura assicurativa nei quindici giorni successivi alla scadenza del contratto, consentendo all'assicurato di poter accendere un contratto rc auto con altra società.

La norma è finalizzata, infatti, a consentire al consumatore una ricerca tempestiva di una diversa compagnia assicurativa con la quale poter ottenere condizioni contrattuali ad un prezzo più vantaggioso, anche utilizzando i nuovi mezzi tecnologici, come ad esempio il motore di ricerca dei preventivi RC auto creato dall'IVASS (vedi).

lunedì 19 agosto 2013

Ivass: diminuisce il costo dell’assicurazione auto. In aumento quella delle “due ruote”

La relazione dell’Ivass relativa alle tariffe applicate dalle compagnie nel ramo rc auto evidenzia che negli ultimi mesi vi sarebbe stata una diminuzione dei prezzi applicati ai consumatori. Nel medesimo periodo vi sarebbe stato, invece, un aumento del costo che i motociclisti devono sostenere per assicurare il proprio veicolo. 

La relazione rivela che negli ultimi mesi vi sarebbe stato un calo del prezzo medio pari al 4,2% per le auto guidate da uomini (-3,5% per le donne), mentre per i motocicli Per i motocicli vi sarebbe stato un incremento pari al +3,5% per gli uomini, +1,1% per le donne. 

martedì 28 febbraio 2012

Attenti alle polizze assicurative inesistenti - continuano le segnalazioni dell'ISVAP

Lo scorso venerdì, nel nostro settimanale incontro a Trentino inBlu radio, abbiamo trattato un fenomeno che si sta sviluppando negli ultimi anni, ossia quello della vendita non autorizzata di polizze assicurative.

Vi sono delle società che operano sul Territorio italiano e vendono assicurazioni r.c. auto ad un costo assolutamente concorrenziale in assenza di autorizzazione.

L'ignaro consumatore acquista la polizza ed appone il contrassegno sul proprio veicolo nella convinzione che la copertura assicurativa sia garantita.

L'ISVAP ha ripetutamente evidenziato che questi contratti non sono validi e provvede, regolarmente, nella propria attività di monitoraggio e segnalazione delle compagnie che illegittimamente vendono polizze nel nostro Paese.

Di seguito vi proponiamo il comunicato stampa dell'ISVAP e vi invitiamo a prestare sempre molta attenzione prima di sottoscrivere questo tipo di contratti.

sabato 10 settembre 2011

L'ISVAP segnala nuovi casi di "false polizze"

Aumentano i casi di false polizze assicurative r.c. auto utilizzate dagli automobilisti per sottrarsi al pagamento dell'assicurazione.

Come avevamo evidenziato qualche mese fa (clicca qui), l'ISVAP, l'organo di controllo del settore, ha iniziato a segnalare i casi di truffe avviate da società, molte straniere, che rilasciano agli automobilisti tagliandi non validi.

Occorre ribadire che queste compagnie assicurative (o presunte tali) non garantiscono alcuna copertura assicurativa al consumatore, il quale acquista "un finto prodotto assicurativo".

martedì 14 giugno 2011

Una trappola targata Genertel

"Parecchi clienti di Genertel sono soddisfatti di pagare l’assicurazione per l’automobile meno che presso un’agenzia tradizionale. Ciò vale anche per le altre compagnie via telefono, grazie ai minori costi di distribuzione e alla differenziazione spinta delle tariffe in base all’età, al sesso ecc. 

Peccato che in campo assicurativo non valga nessuna proprietà transitiva. Le offerte di Genertel possono essere buone e pessime invece quelle di Genertel-life, sua consorella sempre del gruppo delle Assicurazioni Generali. Prendendo infatti in esame "sicuramente", risulta che non è neppure particolarmente peggiore di analoghe proposte sul mercato. A conferma che tutti i prodotti previdenziali sono da evitare.

mercoledì 9 marzo 2011

Nuove false polizze r.c. auto segnalate dall'ISVAP

L'Istituto di Vigilanza Assicurazioni Private denuncia il nuovo tentativo di immettere nel mercato r.c. auto nuove false polizze. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO STAMPA DEL 4 MARZO 2011

L'ISVAP informa che sono stati segnalati casi di commercializzazione, mediante broker o via internet, di polizze r.c. auto contraffatte rilasciate dalla compagnia assicurativa Electric Insurance Irland Limited con sede legale in Dublino (Irlanda) c/o Aon Ins. Managers (Dublin) Ltd. 3rd Floor The Metropolitan Building James Joyce Street, riportante sui preventivi e contrassegni assicurativi il logo Electric Insurance Company.
La suddetta denominazione sociale è del tutto simile a quella dell'impresa Electric Insurance Ireland Limited che ha la stessa sede legale e che, sebbene regolarmente abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nel ramo r.c. auto, ha dichiarato di non aver mai emesso contratti r.c. auto in Italia e di non avvalersi di alcun broker per la loro commercializzazione.
L'Autorità richiama pertanto l'attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che l'eventuale stipulazione di polizze r.c. auto recanti l'intestazione Electric Insurance Irland Limited o il logo Electric Insurance Company comporta, per i contraenti, l'insussistenza della copertura assicurativa e, per gli intermediari, lo svolgimento di un'attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.
Più in generale, l'ISVAP raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell'attività assicurativa.
Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - tel. 06.42.133.1 - telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso la consultazione dell'Albo delle imprese consultabile sul sito Internet www.isvap.it.
Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell'interesse degli utenti.
 
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