Visualizzazione post con etichetta polizza vita. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta polizza vita. Mostra tutti i post

sabato 11 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

venerdì 23 maggio 2025

domenica 21 luglio 2024

Assicurazione vita: incostituzionale la prescrizione biennale

Questo nostro intervento è finalizzato a segnalarvi la sentenza n. 32/2024 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2952 c.c. comma 2, nella parte in cui prevede la prescrizione biennale dell'assicurazione sulla vita.

Avevamo seguito, anni fa, la vicenda del termine biennale per le polizze vita (vedi qui), notando la discriminazione esistente in questa materia.

La questione dell'incostituzionalità del termine breve anche per le assicurazioni sulla vita veniva proposta dal Tribunale di Firenze, ove è stata sollevata la questione sottoposta al Giudice delle Leggi.

Il giudice toscano, infatti, ha ritenuto irragionevole la norma modificata, in quanto avrebbe reso difficile l'esercizio dei diritti spettanti al beneficiario di questo tipo di contratti.

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario avrebbe dovuto attivarsi entro un termine molto breve, in assenza di obbligo informativo da parte della compagnia assicurativa.

La Corte Costituzionale, accogliendo le osservazioni provenienti dal giudice, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile,  nel testo introdotto dall'art.  3,  comma  2-ter,  del  decreto-legge  28 agosto  2008,  n.   134 (Disposizioni   urgenti   in   materia   di ristrutturazione  di  grandi  imprese  in  crisi),  convertito,   con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e  antecedente  a quello sostituito con l'art.  22,  comma  14,  del  decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre  2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal  termine  di prescrizione biennale, dei diritti  che  derivano  dai  contratti  di assicurazione  sulla  vita,  per  i  quali  opera   la   prescrizione decennale". 

Corte Costituzionale - sentenza n. 32/2024

domenica 11 dicembre 2022

Polizza assicurativa index linked - le informazioni della banca devono essere chiare e semplici

L'investimento in prodotti finanziari complessi necessita di una conoscenza approfondita da parte di colui che intende trarre profitto dall'intermediazione finanziaria.

Non tutti i consumatori, in particolare i piccoli consumatori, hanno una approfondita conoscenza, ad esempio, della polizza assicurativa index linked, la quale non è un prodotto assicurativo, bensì una vera e propria forma di investimento.

In quest'ottica, il ruolo dell'intermediario finanziario è molto delicato, nel senso che è onere della banca quello di  informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

L'adempimento dell'obbligo informativo deve avvenire in modo trasparente, completo e chiaro, in particolare laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E' importante, come osservato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito, che le diverse informazioni fornite dalla banca al cliente siano univoche e chiare, non portando il contraente debole in una situazione di disorientamento.

Nella vicenda trattata dal giudice di legittimità, la banca aveva consegnato alcuni documenti (brochure informativa ed alcuni estratti conto) dai quali emergeva che il prodotto finanziario avrebbe garantito il rimborso integrale del capitale, mentre nel prospetto informativo illustrato, tra i rischi di investimento, la possibilità di non poter recuperare tutto l'investimento iniziale.

E l'ambiguità delle informazioni fornite al cliente, e il consequenziale rischio di confusione nel quale quest'ultimo può essere tratto in inganno, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale deve tenere una condotta in buona fede rendendo noti i vari rischi connessi all'investimento in uno strumento finanziario complesso.

Giova ricordare che detto dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza indicizzata, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha chiarito che il giudice aveva correttamente accertato che nella brochure informativa il capitale veniva "garantito alla scadenza mediante il rimborso del 100%", mentre il fascicolo informativo non includeva tale garanzia, creando un contrasto informativo, presupposto della violazione delle norme di condotta. 

Osserva la Cassazione che " La violazione rilevante ai fini dell'obbligo restitutorio del capitale versato non è dunque quella della mancata consegna del fascicolo informativo e del prospetto esemplificativo, di  cui trattano i motivi del ricorso, ma la "contraddittorietà" fra l'informativa resa dall'intermediario e quanto risultante dalla brochure informativa e dagli estratti conto.".

Il carattere fuorviante dell'informativa ha disorientato il cliente, non aiutandolo nella scelta dell'investimento nella polizza index linked, con conseguente diritto dello stesso a vedersi restituito il capitale investito.

Cass. Sez. III^ Civ. ordinanza n. 23073/2022

lunedì 13 gennaio 2020

Polizza & mutuo: attenzione ai costi accessori collegati al prestito

A volte, la scelta di un mutuo è una questione di spread. Sembra lo slogan di una pubblicità, ma in realtà è uno dei parametri più seguiti da coloro che si rivolgono ai vari istituti di credito per ottenere una somma a prestito.

Nel momento in cui discutiamo con il funzionario per la firma di un prestito ipotecario, chiediamo quale sia il tasso che viene applicato al mutuo e quale lo spread. Ciò accade, inoltre, quando vogliamo rinegoziare il nostro prestito, oppure utilizzare lo strumento della portabilità e spostarlo verso un'altra banca.

Lo spread è certamente una spesa importante che grava sul finanziamento, incidendo sul costo effettivo che il mutuatario deve pagare alla banca per ottenere la somma a prestito, ma non è l'unico in quanto l'istituto di credito vi può applicare ulteriori pesi finanziari collegati (in via diretta o meno) alla concessione del credito.

Già abbiamo analizzato il tentativo, non tanto raro, di costringere il mutuatario ad accendere un conto corrente presso la stessa fililale della banca che concede il credito: come abbiamo avuto modo di chiarire, non esiste alcun obbligo per il consumatore di avere un conto corrente presso la banca ove ottiene un mutuo (vedi).

Diverso è il caso dei c.d. costi accessori, ossia quelli collegati al mutuo, seppur non direttamente, tanto da incidere sul TAN (Tasso Annuo Nominale) e sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG comprende, oltre agli interessi del mutuo, anche tutti i costi accessori eventuali del finanziamento, trai quali rientrano anche le spese di istruttoria (la valutazione sulla solidità patrimoniale e reddituale dell’aspirante mutuatario), le spese di perizia (valutazione dell’immobile), le spese di incasso rata e le famigerate spese di salvaguardia del credito bancario: le polizze assicurative.

Ma la polizza assicurativa a tutela del mutuo è obbligatoria? e deve essere obbligatoriamente accesa presso la banca con cui si firma il contratto di mutuo?

domenica 19 maggio 2019

Unicredit non informa l'erede della polizza unit linked? consumatore ottiene il risarcimento del danno

La vicenda che trattiamo con la sentenza proposta questa domenica riguarda la ben nota questione inerente i rimborsi delle polizze assicurative indicizzate che non pochi dubbi hanno creato negli investitori.

La trattazione dell'argomento viene favorita dal provvedimento adottato dal Tribunale di Bologna, a cui si è rivolto un consumatore per vedere accertata la responsabilità  di Cnp Unicredit Vita S.p.A e di Unicredit S.p.A, con conseguente condanna delle due società al  risarcimento danni subiti dall'investitore.

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bologna, il punto controverso ha avuto ad oggetto l'omessa informativa da parte della banca in favore dell'erede in merito al suo diritto ad ottenere la riscossione della polizza.

La vicenda prende le mosse dalla firma di una polizza index linked da parte di un piccolo investitore all'inizio del 2000 e al cui decesso era succeduto l'erede che aveva prontamente chiesto il conteggio della polizza e il riscatto dell'eventuale somma a credito.

La banca aveva contestato le richieste di pagamento avanzate dall'erede, sostenendo tra l'altro, che la somma destinata al beneficiario fosse stata devoluta al Fondo di garanzia da parte della Cnp Unicredit Vita S.p.A, altra società del gruppo, e quindi non più disponibile (sulla devoluzione delle somme relative a polizze assicurative nel caso di decesso del sottoscrittore, clicca qui). 

La stessa Cnp Unicredit Vita S.p.A ha affermato la propria correttezza nella condotta tenuta verso il cliente, inviando regolarmente tutte le comunicazioni previste per legge, circostanza peraltro non prontamente provata dalla compagnia assicurativa.

Ed infatti, all'esito della fase istruttoria, è emerso che Unicredit non abbia mai dato puntuale e necessario riscontro al cliente in merito all'eventuale presenza di polizze assicurative sottoscritte dal de cuius presso la banca, così impedendo all'erede di entrare in possesso della somma prevista in suo favore dalla polizza index linked nel termine di legge.

Tale ritardo se da una parte ha legittimato la devoluzione della somma al Fondo garanzia, per decorrenza del termine di legge in assenza di richiesta da parte del beneficiario, dall'altra ha altresì legittimato l'erede ad ottenere il risarcimento del danno a causa della condotta tenuta dalla banca che non ha informato il cliente in merito al suo diritto ad ottenere il rimborso della polizza entro il suddetto termine.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento del danno da parte dell'erede, condannando la società ha risarcire il capitale oltre agli interessi maturati negli anni.

Qui potete leggere la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna (G.U. Dott.ssa Rossi), lo scorso 8 ottobre 2018.

domenica 16 dicembre 2018

Poste deve comunicare al cliente il termine di prescrizione della polizza vita

Poste Vita è una società del Gruppo Poste che ha venduto polizze vita negli ultimi lustri ai vari clienti, offrendo un prodotto assicurativo da esercitarsi nei termini della prescrizione ex art. 2952 c.c..

Come è noto, tale termine è stato, con riferimento alle polizze vita, riformato nel 2012, allorché l'esercizio del diritto da parte del beneficiario (ossia la riscossone della polizza) è stato esteso da due anni (dalla morte del soggetto sottoscrivente) a dieci anni (vedi qui).

Di recente, la materia è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali volti a delineare sia il termine entro il quale il beneficiario può riscattare la polizza, sia gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.

In tal senso, sembra meritevole di citazione la recente sentenza resa dal Tribunale di Campobasso, il quale ha ritenuto responsabile Poste per non aver informato il cliente in merito al termine di prescrizione per il riscatto della somma prevista.

Nel caso di specie, il contratto di Poste prevedeva la rinuncia espressa da parte della società del termine di due anni (previsto sino al 2012), e quindi un termine più esteso di dieci anni. 

All'evento morte, il beneficiario non esercitava il proprio diritto entro i due anni, ma entro il termine di dieci anni previsto dal contratto.

Il Tribunale si è espresso valutando come non valida la clausola di estensione della prescrizione, ma allo stesso tempo ha condannato la banca per non aver attivato ogni mezzo per rendere noto al beneficiario che avrebbe dovuto attivarsi entro due anni per escutere la somma prevista dalla polizza.

In altri termini, alla morte del soggetto sottoscrittore, Poste avrebbe dovuto rendere noto al beneficiario che quest'ultimo avrebbe avuto solo due anni di tempo per poter esercitare il proprio diritto, e tale omissione configura una specifica responsabilità dell'intermediario.

La responsabilità è conseguente alla violazione del principio di buona fede contrattuale che sempre deve sussistere nel rapporto tra professionista e cliente/consumatore e che, secondo il Tribunale di Campobasso, Poste Vita violato:"è indubbio che l'Istituto Poste Vita non abbia avvisato il beneficiario - in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede - del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dal decesso avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato, per se nel contratto era scritto che il beneficiario avebbe potuto esercitare i diritti entro il decennio dall'evento".

La conclusione a cui il giudice perviene, ravvisando un comportamento di Poste contrario ai citati doveri di correttezza e buona fede, si fonda anche sull'insegnamento della Cassazione che, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, ha evidenziato:"l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile nell'ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita relazionale, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 3462/2007).

Non vi sono dubbi, sul punto, che Poste Vita avrebbe potuto (dovuto) attivarsi pre agevolare il beneficiario nella riscossione del credito, informandolo del termine di due anni a pena della prescrizione ex art. 2952 c.c., con conseguente obbligo di Poste Vita di pagare al beneficiario la somma del riscatto.

Qui la sentenza n. 182/2017 del Tribunale di Campobasso.

domenica 10 giugno 2018

Polizza vita e investimenti: il punto della Cassazione

Le polizze vita si devono considerare tali solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”, altrimenti sono contratti di investimento finanziario.

Tale è la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza 10333/2018 (puoi leggerla sotto) la quale, nel confermare la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Milano, riprende un orientamento poco lusinghiero per il mondo delle assicurazioni. 

Non solo. 

A fronte di un contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche per mezzo una società fiduciaria va individuato quale investitore non quest’ultima ma la persona fisica, cioè l’assicurato.

Vediamo insieme la vicenda. 

□   Il caso: due soggetti facoltosi si sono avvalsi dello stretto operato di una nota fiduciaria lombarda, per effettuare un investimento di ben cinque milioni di Euro e con la fondamentale prospettiva di conservare il capitale. 

La predetta società ha proposto un "investimento" che, sotto l'etichetta di polizza vita, in realtà prevedeva che il capitale confluisse in un paniere di titoli, fondi di investimento, azioni ed obbligazioni. 

I problemi si sono acuiti anche nell'esecuzione degli accordi. 

Infatti, gli investimenti sono stati intestati alla società fiduciaria con gli investitori messi al margine: il nome di questi ultimi nemmeno compariva nella documentazione relativa all'attività della fiduciaria. 

Emerge dunque un'operazione per nulla trasparente sotto almeno due profili: 

       (1) che cosa hanno sottoscritto gli investitori? 

       (2) chi sono gli investitori o, ancora meglio, i "clienti"?  

□   La base giuridica: la Cassazione è tornata sulla questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento, recuperando importanti principi di diritto espressi in precedenza.

In particolare, essa richiama un precedente intervento del 2012 (la sentenza 6061/2012) e afferma che, di là dall'etichetta attribuitagli, "sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicuratore è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)".

In definitiva, la Cassazione ha attualizzato un principio già utilizzato da diversi tribunali italiani per le polizze linked (v. qui): il giudice, prima di guardare chi ha violato obblighi di informativo e regole di comportamento, deve interpretare il contratto e, in questa fondamentale attività, deve soffermarsi su chi è o come è distribuito nella polizza il fattore del rischio

□  Le comunicazioni: una volta chiarito che chi si trova davanti ad un prodotto finanziario e che, in punto informativa, si applicano il Testo Unico Finanziario ed i regolamenti della Consob, bisogna capire chi sono gli investitori

Questo profilo è fondamentale: è ovvio che solo individuando gli investitori, l'intermediario può fornire loro, per tramite della fiduciaria, informazioni approfondite e continue sugli investimenti ed i disinvestimenti oltre che segnalare "inadeguatezze" delle operazioni. 

A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno sancito che gli obblighi dell’intermediario finanziario sono rivolti nei confronti del fiduciante e non anche della società fiduciaria, dopo aver preso in considerazione la funzione prioritaria di rimuovere le asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.

Infatti, se il regolamento Consob permette alle società fiduciarie di intestare i rapporti nell'esecuzione degli accordi, questa attività non deve essere di ostacolo al flusso di informazioni a cui hanno diritto i clienti investitori

Di seguito trovi la sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 10333 del 20 aprile 2018. 

venerdì 7 ottobre 2016

La polizza vita si prescrive in dieci anni........a partire dal 2012

Quando si prescrive il diritto al pagamento della polizza vita in favore del beneficiario? e come devo attivarmi per evitare di non ottenere nulla dalla compagnia assicurativa?

Questi quesiti sono stati posti da una lettrice del blog, la quale si è rivolta a Consumatore Informato per comprendere come comportarsi di fronte ad un rifiuto ricevuto dall'assicurazione alla sua richiesta di pagamento dell'importo previsto in suo favore.

Ecco il testo della mail che riportiamo, omettendo i dati personali.

"Buongiorno, vi scrivo per aiutarmi a capire se l'assicurazione mi sta truffando e come posso difendermi.

Sono beneficiaria di una polizza vita intestata a mio fratello che è deceduto in data 17 dicembre 2009. Per miei problemi, ho potuto chiedere alla compagnia assicurativa il pagamento della polizza assicurativa solo nel dicembre 2014.

L'assicurazione mi ha risposto che la somma a me destinata era stata destinata al fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il mio diritto, sostengono loro, si sarebbe prescritto per decorso di due anni (art. 2952 c.c.). Ho trovato in internet, e poi ribattuto all'assicurazione, che mi risulta che il diritto si prescrive in dieci anni (come stabilito da decreto legge n. 179/2012).


Dopo molti mesi mi hanno risposto che per loro non ho diritto a nulla. Dopo uno scambio di lettere (e mail) mi sto rassegnando. Hanno ragione loro? Cosa posso fare?
".


Qual è la situazione della nostra amica consumatrice?

domenica 27 settembre 2015

Assicurazione e clausola vessatoria: nulle le condizioni contrattuali inique inserite nella polizza

Questa domenica vi proponiamo la recente e discussa sentenza n. 17024/2015 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità delle clausole vessatorie inserite in una polizza assicurativa.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già affermato in passato, secondo il quale devono essere considerate vessatorie, e quindi non efficaci verso il consumatore, tutte le clausole che comportino una limitazione dei suoi diritti e poteri.

Tra queste clausole rientrano anche le condizioni contrattuali inserite nella polizza, mediante le quali la compagnia assicurativa limita, o comunque rende estremamente difficile, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario dell'assicurazione.

In modo più specifico, la Cassazione arriva ad identificare alcune clausole che, inserite dalla società, possono essere considerate illegittime, perché prive di alcuna utilità se non quella di rendere più complicata la presentazione della domanda di indennizzo da parte del beneficiario, magari obbligandolo a predisporre ogni richiesta su uno specifico modulo della compagnia assicurativa, oppure costringendolo a sottoscrivere la richiesta presso l'agenzia, o ancora produrre relazioni mediche del tutto inutili e con fini dilatatori (ad esempio un certificato medico che attesti la morte del portatore del rischio, laddove vi sia già un atto ufficiale attestante l'evento).

Tutte queste clausole, sostiene la Corte di Cassazione, non hanno alcun fine di tutela della compagnia assicurativa e sono finalizzate solo a disincentivare, o quanto meno ritardare, l'esercizio dei diritti da parte del beneficiario.

La natura vessatoria di queste clausole emerge, inoltre, nel caso in cui non siano oggetto di specifica pattuizione, ma solo richiamate nel contratto, il quale rinvia ad altro documento non visionato e firmato dal cliente.

Infine, la Corte di legittimità richiama l'art. 34 del Codice del Consumo, ricordando che nel caso in cui il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di un modulo o formulario, è onere del professionista provare che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore. 

Di seguito, la sentenza n. 17024/2015.

venerdì 29 marzo 2013

Ancora pochi giorni per chiedere il rimborso della polizza vita “dormiente”

Coloro che intendono riprendersi i soldi versati per la propria polizza vita “dormiente” hanno ancora poche settimane a disposizione e devono quindi affrettarsi a proporre richiesta di rimborso alla Concessionari Servizi Assicurativi Pubblici SPA (CONSAP), ente amministrativo incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla gestione della procedura.

Cosa sono le polizze vita dormienti? sono le polizze arrivate a scadenza senza che il beneficiario abbia chiesto il rimborso del capitale investito nel termine prescrizionale.

L’importo previsto in favore del sottoscrittore della polizza (o degli eredi) è stato girato dalla banca o dalla società assicuratrice al Fondo “rapporti dormienti”.

Il Ministero ha riconosciuto il diritto per alcuni soggetti di ottenere la restituzione delle somme prescritte ed ha emanato una circolare ove ha stabilito i soggetti legittimati, i termini per proporre la richiesta e le modalità con le quali può essere avanzata una istanza al CONSAP.

Precisiamo che la domanda di rimborso avente ad oggetto le polizze vita non riscattate e prescritte (“Polizze dormienti”), può essere presentata solo se sono soddisfatte queste condizioni:
  1. L'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza della polizza che legittima il beneficiario a percepire il capitale assicurato deve essere intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. La prescrizione del diritto sia intervenuta prima del 29 ottobre 2008;
  3. L'intermediario abbia opposto rifiuto alla prestazione assicurativa del contratto adducendo l'intervenuta prescrizione del diritto con conseguente trasferimento dell'importo al Fondo “Rapporti dormienti”.
La domanda di rimborso deve essere presentata mediante raccomandata a.r. Al seguente indirizzo: CONSAP Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma,oppure con Posta Elettronica Certifica al seguente indirizzo mail consap@pec.consap.it.

Con la domanda di rimborso deve essere allegata tutta la documentazione che legittima il richiedente ed in particolare:
La domanda di rimborso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro); a tale fine sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
2. copia del codice fiscale;
3. copia della polizza vita;
4. originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari di:

a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:
i. l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
ii. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;
b. aver trasferito il capitale assicurato al Fondo “rapporti dormienti” (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO);

c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro.

La domanda di rimborso delle somme non percepite deve essere presentata entro e non oltre il giorno 15 aprile 2013.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...