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domenica 19 marzo 2017

Buoni postali. Cassino in favore del recupero per i titoli serie "O"

Torniamo a trattare l'argomento Buoni Fruttiferi Postali proponendovi, di seguito, la recente sentenza del Tribunale di Cassino che, seguendo la giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto di riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il pagamento integrale degli interessi per i titoli arrivati a scadenza (vedi).

Il Giudice ha correttamente ritenuto di non dover dare applicazione alla normativa introdotta successivamente all'emissione dei titoli acquistati dai risparmiatori e che ha fortemente ridimensionato la pretesa del cliente in favore di Poste.

Vi invitiamo, anche contattando Consumatore Informato (info@consumatoreinformato.it), di far valutare i vostri buoni postali per verificare se il rimborso dell'importo dovuto è corretto.

Qui il provvedimento del Tribunale di Cassino.

domenica 27 marzo 2011

Tribunale di Cassino: limiti della responsabilità della banca per operazioni false disposte sul conto del correntista

La sentenza di questa settimana è stata di recente pronunciata dal Tribunale di Cassino che è ritornato sullo spinoso argomento della responsabilità della banca per il comportamento infedele di un dipendente il quale abbia cagionato un danno al cliente.

Il giudice ha delineato i limiti della responsabilità della banca ed ha evidenziato che l'eventuale risarcimento del danno in favore del correntista è condizionato dal comportamento da quest'ultimo tenuto.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Cassino, il cliente, venuto a conoscenza delle irregolarità contabili realizzate dalla banca in suo danno, non si è attivato per tempo al fine di evitare il danno.

Tale inerzia del cliente esclude parzialmente la responsabilità della banca, in quanto, come commenta il giudice, "il comportamento assolutamente negligente dell'attore  [cliente] assume i connotati di una condotta colposa di efficacia tale da rompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno ed idonea ad escludere ogni diritto al risarcimento del danno da parte della Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tale palese concorso di colpa, infatti, è senza dubbio idoneo ad escludere sia la responsabilità oggettiva della Banca, sia quella ex art. 2409 c.c. perché il comportamento omissivo del Ca. è stato l'unico elemento che ha, di fatto, provocato il danno lamentato ed incrementato i suoi effetti negativi (Trib. Brescia, 23 dicembre 2002).".
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