L'acquisto di una vettura usata presenta sempre vari rischi, primo fra tutti, che il precedente possessore abbia subito incidenti stradali idonei a causare problemi di funzionamento del mezzo.
Anche per la vendita di veicoli usati deve essere applicato il principio generale di buona fede del venditore, il quale deve segnalare all'acquirente precedenti incidenti che l'auto possa aver subito e gli eventuali difetti.
L'omessa informativa fornita dal venditore alla controparte rende quest'ultimo responsabile ai sensi dell'art. 1494 c.c. per i vizi della cosa, così come ribadito ancora di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza che vi proponiamo di seguito.
La Corte ha in particolare evidenziato che se l'acquirente del veicolo usato lamenta l'omessa comunicazione di incidenti e/o difetti da parte del venditore, quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il danno cagionato, deve dimostrare la sua ignoranza di tali circostanze "Ai fini della sussistenza dell'obbligazione
risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario,
pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a
dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Ora, nel caso di
specie, questa ignoranza colpevole da parte della ricorrente, come si' e' gia'
sottolineato in occasione dell'esame del primo motivo, non risulta dimostrata,
non avendo la parte nemmeno allegato elementi di fatto a sostegno, sicche'
proprio tale difetto di prova e' gia' sufficiente a giustificare, sul piano
giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito.".
In parole semplici, quando l'automobile presenta dei difetti evidenti, l'acquirente può lamentare questi difetti al venditore.
Quest'ultimo è responsabile per non aver comunicato i difetti, a meno che non dimostri che egli stesso, senza colpa, non aveva conoscenza dei difetti (o di eventuali danni conseguenti ad incidenti subiti dal veicolo).