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domenica 25 febbraio 2024

Medico responsabile se non prevede tutti i controlli necessari per una corretta diagnosi

Il medico è penalmente responsabile se non dispone tutti i controlli necessari al fine di accertare il reale stato del paziente e formulare la diagnosi più adattata per prevedere la cura necessaria.

La Suprema Corte ha affermato tale principio secondo il quale il medico risponde penalmente anche nel caso in cui commetta un errore nel non richiedere tutte le indagini più idonee per prevedere la soluzione medica più corretta.

In altri termini, l'errore nella diagnosi non si ha soltanto nel caso di valutazione sbagliata, ma anche laddove il sanitario ometta di richiedere od eseguire tutte le analisi idonee per arrivare al giudizio idoneo in favore del paziente.

La colpa professionale deriva, quindi, anche da carenza nell'anamnesi e nelle successive indagini e controlli, ossia le fasi preliminari finalizzate a delineare il quadro clinico e determinarsi nella diagnosi.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione

domenica 16 dicembre 2018

Poste deve comunicare al cliente il termine di prescrizione della polizza vita

Poste Vita è una società del Gruppo Poste che ha venduto polizze vita negli ultimi lustri ai vari clienti, offrendo un prodotto assicurativo da esercitarsi nei termini della prescrizione ex art. 2952 c.c..

Come è noto, tale termine è stato, con riferimento alle polizze vita, riformato nel 2012, allorché l'esercizio del diritto da parte del beneficiario (ossia la riscossone della polizza) è stato esteso da due anni (dalla morte del soggetto sottoscrivente) a dieci anni (vedi qui).

Di recente, la materia è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali volti a delineare sia il termine entro il quale il beneficiario può riscattare la polizza, sia gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.

In tal senso, sembra meritevole di citazione la recente sentenza resa dal Tribunale di Campobasso, il quale ha ritenuto responsabile Poste per non aver informato il cliente in merito al termine di prescrizione per il riscatto della somma prevista.

Nel caso di specie, il contratto di Poste prevedeva la rinuncia espressa da parte della società del termine di due anni (previsto sino al 2012), e quindi un termine più esteso di dieci anni. 

All'evento morte, il beneficiario non esercitava il proprio diritto entro i due anni, ma entro il termine di dieci anni previsto dal contratto.

Il Tribunale si è espresso valutando come non valida la clausola di estensione della prescrizione, ma allo stesso tempo ha condannato la banca per non aver attivato ogni mezzo per rendere noto al beneficiario che avrebbe dovuto attivarsi entro due anni per escutere la somma prevista dalla polizza.

In altri termini, alla morte del soggetto sottoscrittore, Poste avrebbe dovuto rendere noto al beneficiario che quest'ultimo avrebbe avuto solo due anni di tempo per poter esercitare il proprio diritto, e tale omissione configura una specifica responsabilità dell'intermediario.

La responsabilità è conseguente alla violazione del principio di buona fede contrattuale che sempre deve sussistere nel rapporto tra professionista e cliente/consumatore e che, secondo il Tribunale di Campobasso, Poste Vita violato:"è indubbio che l'Istituto Poste Vita non abbia avvisato il beneficiario - in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede - del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dal decesso avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art.2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato, per se nel contratto era scritto che il beneficiario avebbe potuto esercitare i diritti entro il decennio dall'evento".

La conclusione a cui il giudice perviene, ravvisando un comportamento di Poste contrario ai citati doveri di correttezza e buona fede, si fonda anche sull'insegnamento della Cassazione che, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, ha evidenziato:"l'obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile nell'ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita relazionale, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 3462/2007).

Non vi sono dubbi, sul punto, che Poste Vita avrebbe potuto (dovuto) attivarsi pre agevolare il beneficiario nella riscossione del credito, informandolo del termine di due anni a pena della prescrizione ex art. 2952 c.c., con conseguente obbligo di Poste Vita di pagare al beneficiario la somma del riscatto.

Qui la sentenza n. 182/2017 del Tribunale di Campobasso.

domenica 30 settembre 2018

Poste Italiane bfp "serie O" - le Sezioni Unite della Cassazione risolveranno la questione

Ancora una volta la Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a risolvere una questione in materia bancaria. Nel caso di specie, però, la vicenda oggetto della prossima pronuncia dei giudici di legittimità sono dei buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane - la famigerata serie O.

Abbiamo già trattato la questione nel blog (vedi), evidenziando il carattere illegittimo della condotta di Poste che, applicando in mod illegittimo le norme nazionale, ha parzialmente rimborsato gli interessi previsti in favore degli acquirenti dei titoli rientrati nella serie O e così come riaffermato anche dai giudici di merito (Giudice di Pace di Savona).

A seguito dei continui ricorsi da parte di Poste Italiane, la Cassazione ha deciso di sottoporre la vicenda al vaglio delle Sezioni Unite, come da ordinanza che potete leggere qui di seguito.

domenica 12 febbraio 2017

Buoni fruttiferi postali serie "O"- si al pagamento di tutti gli interessi

I buoni postali serie "O" devono essere rimborsati integralmente in favore del consumatore, ossia con il riconoscimento di tutti gli interessi promessi al momento della sottoscrizione dell'acquisto.

Questo è ciò che è emerso dalla pronuncia del giudice di Pace di Savona che vi proponiamo di seguito, con la quale è stata respinta l’opposizione all’ingiunzione con la quale un risparmiatore aveva ottenuto l'ordine di pagamento di tutti gli interessi verso POSTE ITALIANE S.p.A..

La società si era opposta all'ordine di pagamento di tutti gli interessi stampati sopra i Buoni “serie O” in favore dell'investitore, ma il Giudice di Pace ha confermato il diritto da parte del consumatore ad ottenere il versamento di tutti i soldi promessi.

I Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali ancora in circolazione, tipici quando l’inflazione toccava la doppia cifra e prometteva buon rendimento, sono argomento di attualità da quando la Cassazione, nella ormai nota sentenza n. 13979/2007, ha aperto uno spiraglio per ottenere quanto stampato sul retro del Buono cartaceo.

L’ostruzionismo di Poste e Cassa Deposito e Prestiti


I Buoni serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il  1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. In particolare, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi. E’ evidente la politica di chiusura dei cordoni della borsa di Poste Italiane: non vengono più riconosciuti gli interessi al tasso più vantaggioso indicato sui buoni stampati prima del 1986, bensì quelli rideterminati (al ribasso) dopo il 1986.

In questo modo, la prospettiva dei risparmiatori di un investimento sicuro e redditizio è stata a mano a mano erosa, senza convenienti “scappatoie” come il recesso (previste ove la Banca modifichi, di sua iniziativa, le condizioni economiche di un contratto). Si tenga altresì conto del fatto che i tassi rideterminati dopo il 1986 non venivano (e non vengono) “pubblicizzati” efficacemente ai risparmiatori.

La Cassazione in favore dei consumatori - Poste obbligata a rimborsare tutti gli interessi
Una breve premessa è d’obbligo. Oggi le Poste sono organizzate in Società per Azioni e, in tutto e per tutto, soggetti privati; inoltre, i prodotti di investimento postale poco si distinguono dai prodotti di investimento bancario: tuttavia, per questi ultimi è d’obbligo l’indicazione, nel contratto, delle condizioni e dei prezzi praticati; inoltre, la banca non può “inasprire” i prezzi e le condizioni contrattuali senza avere prima informato il cliente, con sua facoltà di recedere.

Al contrario, non sempre per i risparmiatori di poste italiane era (ed è) possibile essere “preallertati” delle variazioni negative dei tassi, a meno che non diventino assidui ed attenti lettori della Gazzetta Ufficiale o delle fantomatiche tabelle appese negli Uffici Postali.

E’ in questo contesto di poca trasparenza si inserisce la oramai nota Cassazione del 2007, la quale, tra l’altro, ha affermato che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

In altre parole, il rapporto tra il risparmiatore e le Poste Italiane è in tutto e per tutto alla pari: questo significa che per gli interessi sui Buoni valgono sempre e solo i patti concordati tra di essi, senza che contino più  gli “sgambetti” operati tramite leggi o altri atti autoritativi.

Gli sviluppi della sentenza – come ottenere gli interessi - il Giudice di Pace di Savona
Diversi Giudici di Pace hanno fatto riferimento al principio espresso dalla Cassazione, e al fatto che il Buono Postale Fruttifero Serie O costituisce piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., quantomeno per emanare decreto ingiuntivo.

Non importa, dunque, se l’originale del Buono è stato già consegnato e trattenuto dall’Ufficio Postale per il calcolo degli interessi: il Giudice di Pace di Savona ha avuto modo di dire, nella sua recente sentenza, che “quanto alla sufficienza della copia fotostatica del buono postale fruttifero Serie O può costituire piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., ai fini e per gli effetti di cui all’art. 633 c.p.c.; soccorre a tal proposito la previsione normativa di cui all’art. 2719 c.c. che dispone che le copie fotografiche e/o fotostatiche di una scrittura hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

In pratica, sarà sufficiente per il risparmiatore accorto tenere una fotocopia del Buono postale e, anteriormente all’incasso della somma eventualmente liquidata dall’Ufficio Postale, preavvertire che è da considerare soltanto un acconto sul maggiore importo dovuto. Questa semplice accortezza sventa l’insidia di liberatorie apposte meccanicamente sul buono da parte di Poste Italiane S.p.A.

Aggiornamento: la questione BFP è finita alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi)

Qui di seguito la sentenza del Giudice di Pace di Savona:

domenica 11 dicembre 2011

Acquisto automobile usata: il venditore ha l'obbligo di segnalare se l'automezzo usato presenta difetti o ha subito incidenti

L'acquisto di una vettura usata presenta sempre vari rischi, primo fra tutti, che il precedente possessore abbia subito incidenti stradali idonei a causare problemi di funzionamento del mezzo.

Anche per la vendita di veicoli usati deve essere applicato il principio generale di buona fede del venditore, il quale deve segnalare  all'acquirente precedenti incidenti che l'auto possa aver subito e gli eventuali difetti.

L'omessa informativa fornita dal venditore alla controparte rende quest'ultimo responsabile ai sensi dell'art. 1494 c.c. per i vizi della cosa, così come ribadito ancora di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza che vi proponiamo di seguito.

La Corte ha in particolare evidenziato che se l'acquirente del veicolo usato lamenta l'omessa comunicazione di incidenti e/o difetti da parte del venditore,  quest'ultimo, al fine di escludere la propria responsabilità per il danno cagionato, deve dimostrare la sua ignoranza di tali circostanze "Ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto non e' necessario, pertanto, provare la sua mala fede, ma e' sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza. Ora, nel caso di specie, questa ignoranza colpevole da parte della ricorrente, come si' e' gia' sottolineato in occasione dell'esame del primo motivo, non risulta dimostrata, non avendo la parte nemmeno allegato elementi di fatto a sostegno, sicche' proprio tale difetto di prova e' gia' sufficiente a giustificare, sul piano giuridico, la soluzione accolta dal giudice di merito.".

In parole semplici, quando l'automobile presenta dei difetti evidenti, l'acquirente può lamentare questi difetti al venditore.

Quest'ultimo è responsabile per non aver comunicato i difetti, a meno che non dimostri che egli stesso, senza colpa, non aveva conoscenza dei difetti (o di eventuali danni conseguenti ad incidenti subiti dal veicolo).

domenica 3 aprile 2011

La mera dicitura "dichiaro di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente" non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta informativa da parte della banca nei confronti del cliente in merito alle caratteristiche della polizza index linked Lehman Brothers

Il Tribunale di Milano si è di recente pronunciato in materia di vendita di polizze assicurative indicizzate, individuando la responsabilità precontrattuale del venditore per il danno subito dalla cliente.

Il giudice, chiamato a verificare se la Compagnia assicuratrice avesse adempiuto all'obbligo di informare la cliente in merito al prodotto "pseudo assicurativo" sostiene che la mera dicitura "dichiaro di aver ricevuto le Condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente" contenuta nel contratto non è sufficiente a dimostrare l'adempimento di tale dovere informativo.

Il giudice indica quali informazioni l'intermediario avrebbe dovuto fornire al risparmiatore per soddisfare l'esigenza di completa informativa: " come da prassi- cosa fosse una polizza index linked e in particolare che il suo rendimento era indicizzato all'andamento di un paniere di titoli, che il premio versato era legato ad un'obbligazione zero coupon emessa da una primaria banca d'affari internazionale e segnatamente Lehman Brothers, che la polizza prevedeva la corresponsione di un importo a favore dei eneficiari in caso di morte del sottoscrittore.".

Il giudice sostiene, quindi, che tale prodotto - solo all'apparenza assicurativo, ma in realtà prettamente finanziario- avrebbe dovuto portare il professionista (il soggetto venditore) a meglio chiarire la natura del prodotto ed i rischi collegati a tale forma di investimento.

In assenza di tale informativa, il venditore risponde dei danni sofferti dalla cliente per responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo).

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Milano.

domenica 27 marzo 2011

Tribunale di Cassino: limiti della responsabilità della banca per operazioni false disposte sul conto del correntista

La sentenza di questa settimana è stata di recente pronunciata dal Tribunale di Cassino che è ritornato sullo spinoso argomento della responsabilità della banca per il comportamento infedele di un dipendente il quale abbia cagionato un danno al cliente.

Il giudice ha delineato i limiti della responsabilità della banca ed ha evidenziato che l'eventuale risarcimento del danno in favore del correntista è condizionato dal comportamento da quest'ultimo tenuto.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Cassino, il cliente, venuto a conoscenza delle irregolarità contabili realizzate dalla banca in suo danno, non si è attivato per tempo al fine di evitare il danno.

Tale inerzia del cliente esclude parzialmente la responsabilità della banca, in quanto, come commenta il giudice, "il comportamento assolutamente negligente dell'attore  [cliente] assume i connotati di una condotta colposa di efficacia tale da rompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno ed idonea ad escludere ogni diritto al risarcimento del danno da parte della Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tale palese concorso di colpa, infatti, è senza dubbio idoneo ad escludere sia la responsabilità oggettiva della Banca, sia quella ex art. 2409 c.c. perché il comportamento omissivo del Ca. è stato l'unico elemento che ha, di fatto, provocato il danno lamentato ed incrementato i suoi effetti negativi (Trib. Brescia, 23 dicembre 2002).".
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