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venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

domenica 15 maggio 2011

Vendita biglietti aerei on line: ecco il provvedimento con il quale l'antitrust ha condannato una delle compagnie aeree per condotta anticoncorrenziale

Questo week end vi proponiamo il recentissimo provvedimento con il quale l'Autorità Garante Concorrenza e Mercato ha condannato varie compagnie aeree, tra le quali Alitalia, per condotta anticoncorrenziale in merito alla vendita di biglietti aerei on line. L'Autorità ha rilevato che le offerte proposte dai vettori erano poco chiare e non indicavano i limiti del presunto sconto da applicare sul biglietto.


Vi proponiamo, a tal proposito, il comunicato stampa di AGCM e, di seguito, uno dei provvedimenti sanzionatori.

"Sanzionate Alitalia, Blu express, Germanwings e Air Italy. Poca chiarezza nelle modalità di presentazione e offerta del prezzo del biglietto. A fine prenotazione venivano addebitate agli utenti le commissioni per il pagamento effettuato con la moneta di plastica. Multe per complessivi 285mila euro. Sotto osservazione altre tre compagnie europee.
E’ scorretto non includere nel prezzo dei biglietti aerei la commissione per il pagamento con carta di credito, applicando tale costo aggiuntivo – spesso di importo rilevante - al termine del processo di prenotazione. Lo ha deciso l’Antitrust che, per questo motivo, ha sanzionato Alitalia, Blu Express, Germanwings e Air Italy con multe per complessivi 285mila euro. Alla luce di questi principi l’Autorità sta analizzando i comportamenti di altre tre compagnie europee.

Le istruttorie, concluse in tempi differenziati, erano state avviate a seguito delle segnalazioni ricevute da numerosi consumatori e relative associazioni.
L’Antitrust ha contestato alle società la scarsa chiarezza sull’effettivo prezzo dei biglietti promosso in annunci pubblicitari, diffusi su giornali e siti internet, nonché nel sistema di prenotazione on line. In particolare l’Autorità, confortata anche dalla legislazione comunitaria, ha ritenuto scorretta, in base al Codice del Consumo, la separata applicazione, nonché la mancanza o incompleta informazione in merito al “supplemento carta di credito” rispetto al prezzo del volo, in caso di acquisto sul web.
Tale onere aggiuntivo veniva addebitato nella fase conclusiva del processo di prenotazione su internet, precisamente al momento della selezione della carta di credito utilizzata dal consumatore, facendo così lievitare in misura consistente il prezzo inizialmente pubblicizzato o scelto dai consumatori fra le offerte tariffarie dei vettori.
Le istruttorie hanno, peraltro, dimostrato che tale supplemento è stato calcolato da tutte le società in misura superiore ai costi effettivi sopportati nei confronti dei circuiti (ad es. Visa, Mastercard, ecc.), rappresentando quindi una fonte di ricavo per le loro attività.
L’Antitrust ha anche giudicato scorretta la scelta, effettuata da Alitalia e Germanwings, di pubblicare sul web, solo in lingua inglese, le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto che il consumatore deve necessariamente accettare per perfezionare l’acquisto.
Differenziate le sanzioni in base alle dimensioni dell’operatore e all’ampiezza e gravità della pratica contestata: 80 mila a Alitalia, 75mila euro a Bluexpress, 55mila a Air Italy e 35mila a Germanwings. Alitalia e Germanwings sono state, inoltre, sanzionate per le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto redatte in lingua inglese con multe, rispettivamente di 25mila e 15mila euro.".


fonte: http://www.agcm.it/


domenica 27 marzo 2011

Tribunale di Cassino: limiti della responsabilità della banca per operazioni false disposte sul conto del correntista

La sentenza di questa settimana è stata di recente pronunciata dal Tribunale di Cassino che è ritornato sullo spinoso argomento della responsabilità della banca per il comportamento infedele di un dipendente il quale abbia cagionato un danno al cliente.

Il giudice ha delineato i limiti della responsabilità della banca ed ha evidenziato che l'eventuale risarcimento del danno in favore del correntista è condizionato dal comportamento da quest'ultimo tenuto.

Nella vicenda affrontata dal Tribunale di Cassino, il cliente, venuto a conoscenza delle irregolarità contabili realizzate dalla banca in suo danno, non si è attivato per tempo al fine di evitare il danno.

Tale inerzia del cliente esclude parzialmente la responsabilità della banca, in quanto, come commenta il giudice, "il comportamento assolutamente negligente dell'attore  [cliente] assume i connotati di una condotta colposa di efficacia tale da rompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno ed idonea ad escludere ogni diritto al risarcimento del danno da parte della Banca ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Tale palese concorso di colpa, infatti, è senza dubbio idoneo ad escludere sia la responsabilità oggettiva della Banca, sia quella ex art. 2409 c.c. perché il comportamento omissivo del Ca. è stato l'unico elemento che ha, di fatto, provocato il danno lamentato ed incrementato i suoi effetti negativi (Trib. Brescia, 23 dicembre 2002).".

domenica 16 gennaio 2011

Cassazione: il cliente può contestare l'anatocismo anche dopo 10 anni dalla chiusura del conto corrente

Questa settimana proponiamo la recente sentenza con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il termine di prescrizione del diritto di ripetizione degli interessi anatocistici indebitamente versati dal cliente di un conto corrente è di dieci anni dalla chiusura del rapporto bancario.

La sentenza, oramai famosa, apre la possibilità per molte società di poter ottenere il rimborso degli interessi anatocisti anche per rapporti ritenuti prescritti.

venerdì 14 gennaio 2011

Lehman Brothers: IntesaSanpaolo condannata al risarcimento del danno per omessa informativa

La banca deve informare il cliente delle oscillazioni intervenute sul titolo obbligazionario anche nel caso in cui questo sia stato inserito nel paniere di Patti Chiari.

Così almeno ritiene il Tribunale di Torino con una recente sentenza (Giudice dr.ssa Tassone) con la quale il giudice piemontese torna ad affrontare il tema della vendita dei titoli Lehman Brothers e la responsabilità delle banche  per i danni subiti dai risparmiatori (IntesaSanpaolo nella specifica fattispecie).

La vicenda

Una cliente si reca presso la filiale di IntesaSanpaolo nel 2007 per investire i propri risparmi in titoli sicuri e redditizi. Convinta dal funzionario della banca, la cliente acquista titoli Lehman Brothers, in quanto obbligazioni bancarie e quindi assolutamente sicure.

L'ordine di investimento, si legge dalla sentenza, presentava la seguente dicitura "Il titolo fa parte dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".   

La cliente, rassicurata dalla presenza del titolo tra quelli consigliati da Patti Chiari, si convinceva ad investire i propri soldi nelle obbligazioni bancarie Lehman Brothers.

Successivamente, IntesaSanpaolo informava la risparmiatrice che i titoli stavano soffrendo dei cali imprevisti sul mercato e quest'ultima, preoccupata per le oscillazioni intervenute sul titolo, richiedeva il disinvestimento integrale delle obbligazioni.

Solo parte dei titoli venivano venduti e la malcapitata investitrice vedeva sfumare tutti i propri risparmi con il fallimento della prestigiosa banca americana.

Il Tribunale di Torino

Il Tribunale di Torino ritiene responsabile la banca per il danno subito dalla cliente.

IntesaSanpaolo, infatti, aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto alla risparmiatrice ogni possibile riduzione del valore dei titoli.

Nel caso in cui il titolo avesse subito forti cali, la banca avrebbe informato tempestivamente la cliente di tale circostanza al fine di valutare se mantenere o meno l'investimento in Lehman Brothers.

Questo dovere informativo successivo, sostiene il giudice torinese, supera i normali obblighi di legge imposti al professionista nello svolgimento della propria attività e configura un nuovo obbligo convenzionale tra le parti.

Obbligo nascente dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

IntesaSanpaolo, quindi, si era impegnata a rendere noto alla cliente  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso affrontato dal giudice, il quale ha ritenuto IntesaSanpaolo responsabile per i danni sofferti dalla risparmiatrice.

Dalla violazione di questo obbligo convenzionale di informazione continuativa - così come viene definito dal Tribunale di Torino -  discende l'obbligo della banca di rimborsare la cliente del soldi investiti in titoli Lehman.

E' evidente che questa sentenza potrebbe aprire una nuova strada nelle cause intentate dai risparmiatori nei confronti delle banche per la vendita di titoli inseriti nell'elenco Patti Chiari e, ciò nonostante, successivamente caduti in default.

Si pensi, a tal proposito, anche ai titoli islandesi.

giovedì 30 dicembre 2010

Commissione Tributaria di Reggio Emilia: è abusiva la condotta con la quale la banca acquista valori mobiliari con il solo fine di eludere il fisco

La recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n. 242.01.10 Pres. dr. De Robertis - Rel. Crotti) affronta il sempre attuale tema dell' abuso di diritto, proponendo una nuova chiave di interpretazione delle norme previste in materia (art. 37 bis DPR 600/1073) ed in particolare dei presupposti in base ai quali si può ritenere elusiva, e quindi vietata, la condotta con la quale il contribuente trae indebito vantaggio fiscale da una determinata operazione contabile.

domenica 14 novembre 2010

CONSOB: vietato introdurre nel mercato notizie fuorvianti gli investitori

Questa settimana vi segnaliamo un recente provvedimento adottato dalla CONSOB e con il quale l'Autorità ha stabilito delle condanne nei confronti di chi ha introdotto sul mercato notizie false in merito all'esistenza di una seconda cordata per l'acquisto di ALITALIA.
La sentenza è importante anche per i consumatori perché la CONSOB ribadisce che sono vietate tutte le manovre finalizzate a disturbare il mercato.


Delibera n. 17538
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi degli articoli 187-ter e 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 2 novembre 2009 con la quale, in esito all'attività di vigilanza complessivamente svolta, la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi dell'art. 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 187-ter , comma 1, del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per avere egli diffuso, nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2007- attraverso dichiarazioni dal medesimo pronunciate e pubblicate da diversi organi di stampa [...omissis...] - informazioni che erano false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti, concernenti, in particolare, la disponibilità da parte dei soggetti partecipanti alla c.d. "Cordata Baldassarre" a sottoscrivere quote e a conferire risorse finanziarie in una costituenda Newco che avrebbe concorso all'acquisizione della predetta quota del capitale di Alitalia;

CONSIDERATO che il Prof. Baldassarre è stato reso edotto, con la stessa lettera di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATA la nota del 1° dicembre 2009, con cui il Prof. Baldassarre ha presentato deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati e ha, altresì, chiesto di essere sentito personalmente;

ESAMINATO il verbale di audizione del 16 febbraio 2010 e l'allegato file audio;

ESAMINATA la Relazione Istruttoria dell'11 maggio 2010, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle difese svolte dal Prof. Baldassarre nel senso di ritenerle inidonee a rimuovere la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 20 maggio 2010, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Prof. Baldassarre l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" del procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato al medesimo copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria, indicando altresì la facoltà per l'interessato di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della Relazione medesima;

RILEVATO che con nota in data 23 giugno 2010 il Prof. Baldassarre ha presentato ulteriori deduzioni difensive chiedendo, altresì, di avere accesso agli atti del procedimento e di essere audito personalmente;

ESAMINATO il verbale di accesso agli atti del 14 luglio 2010;

ESAMINATO il verbale dell'audizione del Prof. Baldassarre tenutasi il 30 luglio 2010;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 15 ottobre 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dal soggetto interessato nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione da parte del Prof. Antonio Baldassarre dell'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ciò avuto riguardo, in particolare, alle seguenti circostanze:

egli ha diffuso, nel periodo agosto-dicembre 2007 - attraverso reiterate dichiarazioni dal medesimo rilasciate e pubblicate dalla stampa - informazioni false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni Alitalia, che hanno accreditato la sussistenza di una "cordata" di imprenditori italiani e stranieri dotati delle risorse finanziarie e tecniche necessarie a rilevare la quota del capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove, invece, nessuno dei soggetti di volta in volta partecipanti alla Cordata ha mai assunto in concreto l'impegno a mettere a disposizione le risorse necessarie a sostenere l'iniziativa;

la credibilità di tali informazioni e la loro conseguente fuorvianza è risultata amplificata in ragione delle prestigiose cariche, istituzionali e non, ricoperte in passato dal Prof. Baldassarre e del ruolo concretamente svolto nel caso di specie, non soltanto di advisor legale della Cordata, ma anche di coordinatore e, in taluni casi, di promotore della stessa;

VISTO il più volte richiamato art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale le condotte illecite sostanzianti manipolazione del mercato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000,00 a un massimo di € 25.000.000,00;



VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-ter comporta la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità oggettiva della violazione che il Prof. Baldassarre ha rilasciato alla stampa molteplici dichiarazioni in un arco di tempo considerevole (agosto-dicembre 2007), così ponendo in essere una condotta illecita volta ad ingenerare il convincimento, rivelatosi errato e comunque fuorviante, circa l'effettiva esistenza di una cordata di imprenditori interessati all'acquisizione della quota di capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tutto ciò in un contesto di mercato caratterizzato da numerosi e pressoché quotidiani rumors e da uno spiccato interesse, anche mediatico, circa le future sorti della compagnia di bandiera;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la condotta illecita accertata è stata posta in essere quantomeno con colpa grave;

CONSIDERATO, inoltre, che la condotta illecita risulta grave attesa anche la personalità dell'autore come già sopra rilevato;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:
Nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, nato a Foligno (PG) il 18 dicembre 1940 e residente a Roma, […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

1) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di € 400.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;
2) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di mesi quattro.
[…omissis…]

La presente delibera è notificata all'interessato e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Roma, 25 ottobre 2010
IL PRESIDENTE VICARIO

Vittorio Conti

lunedì 14 giugno 2010

Tribunale di Trento: nullo il rapporto di gestione del cliente in assenza di contratto quadro

Una recente sentenza del Tribunale di Trento ha confermato la nullità del rapporto di gestione surrettizia del patrimonio del cliente operata dalla banca in assenza di valido contratto quadro.

La vicenda riguarda un risparmiatore trentino il quale aveva affidato il propri risparmi per anni ad un promotore finanziario di un importante gruppo bancario.

Questi aveva pensato bene di gestire i denari dell'investitore pur non disponendo di apposito mandato gestoreo conferito da quest'ultimo.

Il risparmiatore, verificate le numerose perdite derivanti dalla gestione impropria da parte del promotore finanziario, si era rivolto al Giudice per richiedere la restituzione del proprio capitale.

Il Tribunale ha accolto le richieste dell'investitore e, considerato il rapporto di gestione nullo in quanto privo di contratto, ha condannato la banca alla restituzione del capitale in favore del cliente.

Il Giudice trentino, infatti, ha giustamente individuato un rapporto unico tra banca e promotore, tale da far considerare la banca come soggetto responsabile per il fatto illecito del private banker.


Di seguito vi proponiamo la sentenza.
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