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domenica 14 maggio 2023

Sovraindebitamento - mutuo ipotecario e condizioni per l'esclusione della vendita della casa

La sentenza del Tribunale di Mantova che trovate di seguito ci consente di affrontare un tema molto delicato, ma tutt'altro che raro, che riguarda molti consumatori.

In particolare, possono essere interessati a questo argomento coloro che hanno avviato una procedura per la soluzione dei propri debiti con banche e fisco, attraverso il c.d. piano del consumatore.

- Piano del consumatore (l. 3/2012 - art. 24)

Questa procedura, introdotta con la l. 3/2012, consente alla persona che ha accumulato debiti durante gli anni di poter procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie (esdebitazione), potendo riprendere una vita normale.

Il Piano del consumatore è limitato alle sole persone fisiche e consente, quindi, la ristrutturazione delle posizioni, ma solo in favore di coloro che hanno contratto i debiti nella qualità di consumatori.

In termini più semplici, questa procedura è prevista solo per le persone che hanno contratto le obbligazioni (debiti) per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.

L'art. 6, comma 2, lett. a) della l. 3/2012 propone la definizione di sovraindebitamento che è "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Uno dei requisiti per accedere al piano è la sostenibilità del debito: il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata del debito.

Altro requisito richiesto per accedere al Piano del consumatore è la meritevolezza: il consumatore/debitore non deve ave colposamente determinato il proprio indebitamento.

La legge chiede al debitore, oltre all'illustrazione della propria situazione patrimoniale, è chiamato a comportarsi secondo buona fede e correttezza, al fine di favorire il successo della procedura di esdebitazione.

Uno dei punti più critici affrontati dagli organismi di gestione della crisi (OCC) riguarda l'eventualità che il debitore sia proprietario della casa e la possibilità di poter conservare l'immobile, nonostante l'adesione alla procedura.

- Piano del consumatore: si può mantenere la casa?

Il Tribunale di Mantova ha affrontato la questione, con il recente provvedimento che potete trovare di seguito, ove la procedura è stata attivata da due genitori i quali avevano accumulato un debito con le banche per poter finanziarie l'attività commerciale della figlia, poi interrotta causa malattia di quest'ultima.

Il giudice ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, presupposto per poter falcidiare tutti i crediti accumulati. 

A fronte delle richieste di rigetto avanzate dalle banche, il giudice ha ritenuto di doverle respingere ritenendo, tra l'altro, che la vendita dell'immobile non avrebbe consentito di appianare il debito per i consumatori, ma li avrebbe sottoposti a nuovi debiti dovendo trovare un'altra casa ove vivere, oltre a dover saldare il residuo del debito.

Il giudice, quindi, decide che: "ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;".

La vicenda si è conclusa con l'approvazione del Piano del consumatore, ma senza la vendita della casa dei debitori.

Qui il provvedimento del Tribunale di Mantova.

domenica 12 gennaio 2020

Acquisto auto usata: se mancano gli optional, il consumatore può chiedere lo sconto

La sentenza in commento, il Tribunale di Mantova del 23 marzo 2015, torna utile per comprendere, in un argomento più volte affrontato negli appuntamenti domenicali (per un approfondimento, clicca qui), come si usano le norme che tutelano il consumatore quando un prodotto (nel nostro caso, un’auto) non è “conforme a quanto stabilito dal contratto” (art. 129 e ss. Cod. Consumo). 

La nostra intenzione, oggi, è quella di leggere “tra le righe” del provvedimento e carpire quali sono i minimi accorgimenti che il consumatore deve osservare, prima di finire in un'aula di giustizia.

Il caso è semplice, ma richiede una certa dose di attenzione.

Una signora ha acquistato dal concessionario un veicolo, chiedendo che sul mezzo venissero predisposti diversi accessori, tra i quali il regolatore della velocita (cruise control) e i sedili riscaldati. 

Tuttavia, un mese dopo l’ordine, la concessionaria ha consegnato alla consumatrice un’auto non accessoriata e, come se non bastasse, usata e di importazione parallela dalla Polonia.

A questo quadro si sono aggiunti ulteriori elementi.

L’ordine di acquisto indicava sì un’auto usata, ma secondo lo standard "comfort Italia" di quella marca, vale a dire un modello che nel mercato italiano è accessoriato; il venditore, invece, acquistava una vettura  polacca, meno pretenziosa sebbene dello stesso modello. 

A questo punto, due sono gli elementi interessanti della pronuncia, soprattutto perché conducono ad un aspetto pratico decisamente banale, ma spesso trascurato: i contratti di acquisto (nel gergo del commercio, “gli ordini”), ove vi siano, vanno letti, e bene, perché contengono le “descrizioni del venditore”.

Anzitutto, quando si contesta il difetto di conformità, si deve quasi sempre fare i conti con i suddetti contratti, perché il giudice fonderà il proprio convincimento sui documenti a propria disposizione. Solo se dalle prove orali emergono dati ulteriori e difformi da quelli del contratto, il giudice utilizzerà quel materiale.


Si aggiunge che il contratto di vendita di un’auto, qualora contenga diciture tecniche, può trasformarsi in un appiglio per il consumatore e in un’insidia per il professionista: la dicitura, di per sé, stabilisce che il bene deve essere all’altezza di alcuni standard conosciuti nel mercato.

In ogni caso, una dicitura tecnica introduce degli specifici elementi del bene oggetto di vendita, facenti parte del contratto e che, quale conseguenza, entrano a far parte delle caratteristiche del veicolo usato.

Alla luce di quanto ora detto, la consumatrice ha avuto gioco facile nel rilevare che la “Comfort Italia”, appunto, include di serie diversi optional, tra i quali il sensore di parcheggio e il regolatore di velocità. 

In altre parole, ella poteva attendersi – anzi, pretendere – che il veicolo avesse tutti gli accessori.

Veniamo, ora, al punto più spinoso: qual è il rimedio? Si scioglie il contratto oppure si diminuisce il prezzo?

Occorre premettere che, come già rilevato in altre circostanze con l'acquisto di un bene (vedi qui), il consumatore deve sempre lasciare la possibilità al venditore di scegliere se sostituire i pezzi, ridurre il prezzo (sconto), o restituire l'intera somma versata per l'acquisto.

E' pure vero che qui non si tratta di difetti della macchina, ma di carenza di alcune qualità presentate alla consumatrice e poi, come accertato da quest'ultima, non presenti nel veicolo.

Poiché uno o più accessori non superano, di norma, il valore di base dell’automobile, la loro mancanza non è così grave e, quindi, si opta per la diminuzione del prezzo.

Utile, in questo caso, è conservare i listini dell’annata (ad esempio, la rivista “Quattro Ruote”) in cui il veicolo è stato acquistato: da questi si potrà ricavare, da un lato, il “prezzo base” del veicolo e dall’altro il valore quando è accessoriato. Il delta, così ricavato, consente di stabilire l’entità dello “sconto”.

Di seguito, per ulteriori ragguagli normativi, potete trovare la sentenza (visibile con browser Opera vpn attivo).

domenica 30 settembre 2012

Mediazione civile: istanza valida anche se contiene solo le ragioni della pretesa

Con la sentenza che vi proponiamo di seguito cogliamo l'occasione per tornare a trattare un argomento estremamente attuale: la mediazione civile obbligatoria.

Uno degli argomenti più dibattuti di recente in materia di mediazione civile obbligatoria ha ad oggetto il contenuto della domanda di mediazione.

Quando viene avanzata istanza di mediazione è obbligatorio inserire contestazioni di diritto e norme giuridiche che si assumono violate? 

Il Tribunale di Mantova, con l'Ordinanza dello scorso 25 giugno 2012, fornisce una risposta negativa al quesito appena proposto.

Il giudice osserva che l'art. 4 del d. lgs. 28/2012 non prevede alcun obbligo di inserire alcuna violazione giuridica nella domanda di mediazione.


E' sufficiente, ai fini della validità del procedimento di mediazione, che la parte indichi con chiarezza l'oggetto e le ragioni della pretesa, producendo i documenti posti a fondamento della propria richiesta.

Tale obbligo può essere adempiuto dalla richiedente anche con linguaggio privo di tecnicismo ma sufficientemente chiaro, conciso e che consenta alle parti, con l'aiuto del mediatore, di raggiungere un accordo conciliativo.

Il procedimento di mediazione non ha alcun fine di risolvere il contrasto con il diritto, ma si limita a ricomporre la lite in modo amichevole tra le parti.

Potete leggere, di seguito, la pronuncia del Tribunale di Mantova.
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