La sentenza del Tribunale di Mantova che trovate di seguito ci consente di affrontare un tema molto delicato, ma tutt'altro che raro, che riguarda molti consumatori.
In particolare, possono essere interessati a questo argomento coloro che hanno avviato una procedura per la soluzione dei propri debiti con banche e fisco, attraverso il c.d. piano del consumatore.
- Piano del consumatore (l. 3/2012 - art. 24)
Questa procedura, introdotta con la l. 3/2012, consente alla persona che ha accumulato debiti durante gli anni di poter procedere alla liquidazione delle posizioni debitorie (esdebitazione), potendo riprendere una vita normale.
Il Piano del consumatore è limitato alle sole persone fisiche e consente, quindi, la ristrutturazione delle posizioni, ma solo in favore di coloro che hanno contratto i debiti nella qualità di consumatori.
In termini più semplici, questa procedura è prevista solo per le persone che hanno contratto le obbligazioni (debiti) per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale.
L'art. 6, comma 2, lett. a) della l. 3/2012 propone la definizione di sovraindebitamento che è "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".
Uno dei requisiti per accedere al piano è la sostenibilità del debito: il reddito è pari ad almeno tre volte il valore della rata del debito.
Altro requisito richiesto per accedere al Piano del consumatore è la meritevolezza: il consumatore/debitore non deve ave colposamente determinato il proprio indebitamento.
La legge chiede al debitore, oltre all'illustrazione della propria situazione patrimoniale, è chiamato a comportarsi secondo buona fede e correttezza, al fine di favorire il successo della procedura di esdebitazione.
Uno dei punti più critici affrontati dagli organismi di gestione della crisi (OCC) riguarda l'eventualità che il debitore sia proprietario della casa e la possibilità di poter conservare l'immobile, nonostante l'adesione alla procedura.
- Piano del consumatore: si può mantenere la casa?
Il Tribunale di Mantova ha affrontato la questione, con il recente provvedimento che potete trovare di seguito, ove la procedura è stata attivata da due genitori i quali avevano accumulato un debito con le banche per poter finanziarie l'attività commerciale della figlia, poi interrotta causa malattia di quest'ultima.
Il giudice ha riconosciuto oltre alla sussistenza del requisito della meritevolezza, presupposto per poter falcidiare tutti i crediti accumulati.
A fronte delle richieste di rigetto avanzate dalle banche, il giudice ha ritenuto di doverle respingere ritenendo, tra l'altro, che la vendita dell'immobile non avrebbe consentito di appianare il debito per i consumatori, ma li avrebbe sottoposti a nuovi debiti dovendo trovare un'altra casa ove vivere, oltre a dover saldare il residuo del debito.
Il giudice, quindi, decide che: "ritenuto che, per la ragione esposta sub e), l’esclusione della vendita della abitazione familiare non pregiudica i creditori e che il credito di cui è titolare C. … s.p.a. può essere soddisfatto dal piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria;".
La vicenda si è conclusa con l'approvazione del Piano del consumatore, ma senza la vendita della casa dei debitori.
Qui il provvedimento del Tribunale di Mantova.