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domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

domenica 16 novembre 2025

Motociclo riparato: il consumatore può comunque ottenere la restituzione della somma pagate

Eccoci tornare a trattare il diritto di garanzia spettante al consumatore nel caso di acquisto di un prodotto che presenta vizi e/o non funziona correttamente, ossia secondo l'aspettativa dell'acquirente.

Abbiamo affrontato l'argomento in più circostanze, evidenziando i diritti che spettano al consumatore nel caso di prodotto non conforme ex artt. 130 e seguenti del Codice del consumo (qui per un approfondimento).

Stiamo parlando della delicata (e critica) fase del post - vendita, quando il bene acquistato comincia a presentare dei problemi tali da non garantire un suo corretto funzionamento.

E qui ci rivolgiamo al venditore (o al produttore), al fine di ottenere la riparazione del prodotto in tempi "ragionevoli" e con la speranza che non si ripresenti l'inconveniente. 

Occorre premettere che la garanzia legale non è una cortesia che viene offerta dal venditore, anche se in molte circostanze così sembra, ma un'insieme di precisi diritti previsti in favore del consumatore e conseguenti obblighi a carico del venditore.

La garanzia legale dura due anni e comincia a decorrere dalla consegna del bene (o dalla fornitura del servizio) e non può essere escluso o limitato dal venditore.


- Cassazione n. 25417/2022 - riparazione di un motociclo

La vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corta un consumatore aveva acquistato, nel 2011, un motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00 e, appena alcuni giorni dopo aver ricevuto la moto, riscontrava difetti del mezzo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni.

Accertati dei difetti della moto, e dopo non aver ricevuto la giusta assistenza da parte del venditore, il centauro si rivolgeva al Tribunale di Pordenone per ottenere giustizia, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il venditore aveva inizialmente tentato di limitare la propria responsabilità, sostenendo che eventuali interventi spettassero solo al produttore, contestando ogni pretesa da parte del consumatore.

La vicenda finisce davanti alla Cassazione che, con il provvedimento n. 25417/2022, ha chiarito che:

(a) La responsabilità principale nei confronti del consumatore è del venditore, non del produttore;

(b) Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del bene difettoso.

Se questi rimedi risultano impossibili o eccessivamente gravosi, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del denaro.

In pratica, il giudice ha ribadito che il diritto del consumatore non è teorico: deve essere effettivamente tutelato e il venditore non può sottrarsi agli obblighi di legge.


- Cosa significa per i consumatori

La sentenza riafferma alcuni punti fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in debita considerazione quando afforza alcuni punti fondamentali:

- quando il venditore vi dice “la garanzia è solo del produttore” o “può ripararlo solo l’assistenza tecnica”, vi sta raccontando una bugia!

- La responsabilità nei confronti del consumatore resta sempre del venditore, che deve rispettare la legge.

- quando il prodotto non funziona in modo appropriato, dovete sempre scrivere al venditore (raccomandata a/r o pec), contestando il malfunzionamento.

Se hai avuto un problema come quello rappresentato in questo articolo, o necessiti di un suggerimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

Qui di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - sentenza n- 25417/2022

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

domenica 13 novembre 2022

Eccessiva acqua nella benzina? ricordati che hai 8 giorni per denunciare il danno (se non sei un consumatore)

A chi non è capitato di dubitare, dopo aver effettuato un rifornimento, che la qualità del carburante non sia del migliore livello.

In particolare, questo dubbio può sorgere con le c.d. pompe bianche, laddove possa sorgere l'errato pensiero di una peggiore qualità del prodotto erogato.

Il provvedimento di questa domenica affronta, seppur indirettamente, questo tipo di vicenda, focalizzandosi, però, sui termini per la denuncia del vizio, nel caso in cui il veicolo subisca dei danni dal "pieno di acqua".

La denuncia del vizio, e quindi del danno sofferto, è completamente distinta laddove il denunciante sia un consumatore o un professionista (società).

Abbiamo già trattato l'argomento (qui l'approfondimento), ma giova ricordare che il consumatore ha due anni di tempo per denunciare il vizio di conformità ex art. 130 Codice del Consumo, mentre ben diverso è il termine previsto per il professionista o una società.

L'art. 1495 c.c. dispone che il vizio deve essere denunciato entro otto giorni dalla scoperta: "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge".

Il vizio deve essere denunciato entro otto giorni: nel caso in cui non rispetta tale limite temporale, perde il diritto di poter ottenere qualsiasi tipo di tutela.

Ciò è avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Avellino, nel quale una società (proprietaria di un veicolo) aveva fatto rifornimento ad un distributore, imbarcando acqua, tant'è che l'automobile subiva un danno.

La scoperta del danno causato dal "carburante acquoso" avveniva in data 25 febbraio 2014, mentre la denuncia del vizio avveniva solo in data 18 marzo 2014, quindi oltre gli otto giorni previsti all'art. 1495 c.c..

Il danno, seppur accertato, non può essere risarcito, in quanto la denuncia è stata tardiva, con conseguente decadenza dai diritti previsti dal Codice Civile.

Vi ricordiamo, sul punto, che una denuncia formale e valida deve essere fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r (o pec), con indicazione precisa del vizio lamentato ed indicazione dell'interruzione del termine ex art. 1495 c.c..

La sentenza del Tribunale di Avellino.

domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 11 settembre 2022

Difetto del prodotto. Entro quando presentare la denuncia al venditore

La pronuncia della Cassazione oggi in commento, l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio  2022, ci permette di mettere in evidenza, senza rinunciare a rielaborare un vademecum sui termini di decadenza inerenti ai difetti di conformità nella vendita regolata dal Codice del consumo, una discrasia tra come è stata intesa, in sede comunitaria, detta materia e come, invece, trova applicazione da una parte della nostra giurisprudenza. 

In primo luogo, occorre tenere conto della applicabilità di due complessi normativi, secondo il seguente ordine: 

- il primo, derivante dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo ed in attuazione della direttiva 44/1999/CEE, che regola i difetti di conformità nei  rapporti di compravendita intercorrenti tra il consumatore e il professionista e, in quanto norma speciale, deroga al codice civile, in quanto dispone che il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

- il secondo, che invece discende dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, viene applicato in via del tutto sussidiaria. La norma prevede un termine di decadenza di otto giorni (dalla scoperta) per la denuncia dei vizi occulti (art. 1495 c.c.). 

Il primato del diritto comunitario in materia, espresso peraltro con alcune norme di ordine pubblico (in particolare, la modalità di denuncia del difetto di conformità, illustrata dall’articolo 5 della predetta direttiva, è norma applicabile direttamente dal giudice anche di ufficio), imporrebbe che la giurisprudenza di merito si attenesse scrupolosamente ai criteri ermeneutici sottesi a quell’impianto normativo. Invece, come ha constatato la Cassazione medesima, “la sentenza impugnata, pur dichiarando espressamente di applicare il Codice del Consumo, ha invece deciso la causa secondo le norme codicistiche, peraltro in una prospettiva formalistica, senza tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli approdi della giurisprudenza interna, al fine di riequilibrare l'asimmetria contrattuale tra consumatore e professionista”.

Veniamo ai fatti di causa. Un consumatore, proprietario di un’autovettura di recente acquisto, ha portato il mezzo presso una concessionaria, affinché i suoi freni poco performanti venissero sottoposti alla riparazione in garanzia. Persistendo il difetto di funzionamento dei freni, che dovevano essere dotati di migliore tecnologia, il consumatore ha formalmente denunciato la circostanza, a mezzo della consueta raccomandata e, con la stessa, ha comunicato la risoluzione del contratto

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha tuttavia ritenuto che, il consumatore abbia denunciato il vizio intempestivamente, cioè dopo due mesi dalla sua scoperta, incorrendo per questo nella decadenza prevista dall’articolo 130 Codice del consumo. E ciò perché, ad opinione della corte, la riparazione in garanzia da parte della concessionaria non equivarrebbe ad un implicito riconoscimento del vizio, che invece andrebbe denunciato con una raccomandata o, comunque, in forma scritta da parte del consumatore. 

Prima di analizzare le considerazioni della giurisprudenza di merito che, come abbiamo già espresso, sono incappate nelle censure della Cassazione in quanto difformi agli indirizzi comunitari, dobbiamo riepilogare, sia pure in forma di vademecum, la disciplina del difetto di conformità. 

Una volta consegnato il bene di consumo, il venditore è tenuto responsabile per qualsiasi difetto di conformità del bene, allorché tale difetto si palesi entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità permette al consumatore di attivare una serie di rimedi che l’articolo 130 Codice consumo scandisce in base ad un preciso ordine: 

  • la riparazione o la sostituzione del bene (rimedi primari); 
  • se persiste il difetto di conformità del bene rispetto al contratto oppure il venditore non effettua la riparazione o la sostituzione in un termine congruo e senza spese ulteriori, la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, e ciò anche in presenza di un vizio di lieve entità. 

Resta fermo che il consumatore può avvalersi di questi rimedi se ha denunciato al venditore il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta. Tale denuncia, che può avvenire in qualsiasi modalità dalla quale si desuma la conoscenza del vizio, è tuttavia circoscritta alla sola presenza del difetto, sia questo connaturato o meno al bene di consumo. 

Inoltre, se detto difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume, fino a prova contraria, che sia connaturato al bene e che sussistesse ab origine: il consumatore, dunque, dovrà limitarsi a dimostrare che il vizio esiste ed è collegato con il danno (e non al prodotto). 

In caso contrario, trova nuovamente applicazione il Codice civile (non disponendo diversamente quello del consumo e trovando, quindi, applicazione sussidiaria quello civile) e si impone al consumatore di provare che il vizio non è sopravvenuto, ma originario.

In altri termini, nel quadro delineato dal Codice del consumo sarà il venditore, professionista di solito ben munito di mezzi e conoscenze, a dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato consegnato oppure che non erano state inventate tecnologie adatte per riconoscerlo. Invece, nel quadro ben più “fosco” delineato dal Codice civile incomberà sull’acquirente l’onere di provare che il difetto esisteva proprio nel momento in cui il bene è stato consegnato, con ciò che ne consegue in ordine alla difficoltà di reperire la prova. 

L’esposizione di questi elementi di dettaglio nel vademecum non è fine a se stessa, poiché mette in luce due diversi paradigmi (vale a dire, due modi diversi di risolvere i problemi) nella disciplina dei vizi. 

Da un lato vi è la posizione di una parte della nostra giurisprudenza che come abbiamo visto, sebbene formalmente applichi il Codice del consumo ai rapporti consumeristici, nella sostanza adotta le categorie sui vizi desunte dal Codice civile: tuttavia, queste non si attagliano ai rapporti consumeristici. Dall’altra vi è quella del regolatore comunitario che, nei considerando della direttiva 99/144/CEE, ha esplicitato le finalità sottese alla disciplina dei difetti di conformità nei rapporti consumeristici, assecondando gli sviluppi di un’economia oggi globalizzata e fondata sulla grande distribuzione. 

La disciplina civilistica, e segnatamente gli articoli 1490 e seguenti codice civile, presupponeva un’economia ancora poco industrializzata, nella quale le cose (ossia le utilità provviste di valore economico) conservavano più a lungo la propria destinazione d’uso. L’equilibrio tra le prestazioni del compratore e quelle del venditore (il sinallagma) era statico: ragione per la quale era necessario stabilire ab origine che la cosa fosse immune da vizi, cioè che servisse esplicitamente ad un uso ordinario ed obiettivo, noto alle parti della compravendita. 

Il Codice civile, peraltro, non prevedeva (e non prevede) un sistema progressivo di ordini di rimedi, nel quale la risoluzione costituisse la extrema ratio (al più, l’articolo 1492 prevede, tra gli effetti della garanzia, l’alternatività tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, che costituiscono però un solo ordine di rimedi). 

Sulla base di queste considerazioni, si comprende perché, secondo una parte della giurisprudenza (il cui orientamento è stato censurato dalla Cassazione), affinché il vizio sia riconoscibile, deve essere comunicato per iscritto al venditore (espressione, questa, di un orientamento formalistico e addirittura più restrittivo degli oneri codicistici) e, in ogni caso, si impone al compratore di indicare che il difetto è connaturato al bene. 

La disciplina consumeristica (che, lo ricordiamo, ha “tolto” la scena al Codice civile per tutti i rapporti consumeristici e, come dice Natalino Irti, ha relegato il diritto comune ad un ruolo non più esclusivo nel sistema delle fonti) invece, risponde ad un diverso sistema economico, nel quale il servizio post vendita, ormai capillare, risponde alla precipua esigenza di mantenere la conformità del bene al contratto. In questi termini, l’equilibrio tra le prestazioni del professionista e del consumatore è dinamico. Il professionista, infatti, è chiamato a ripristinare detta conformità; e gli accertamenti tecnici, volti ad individuare il difetto di conformità e la sua soluzione, ricadono nella sua organizzazione, più che in quella del consumatore. 

Ragione per la quale gli oneri della denuncia sono meno gravosi per il consumatore e per la quale l’insorgenza di un vizio entro sei mesi, statisticamente prima ancora che presuntivamente, è equiparata ad un difetto originario di conformità. 

Qui potete leggere il provvedimento della Corte di Cassazione.

sabato 30 luglio 2022

Antitrust sanziona Xiaomi per ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori

Fonte: comunicato stampa
8 luglio2022

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Xiaomi Technology Italy S.r.l. una sanzione di 3,2 milioni di euro. Secondo l’Autorità Xiaomi Technology Italy S.r.l., società italiana dell’omonimo gruppo mondiale, ha ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio Xiaomi.

In particolare dal procedimento è emerso che la società rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici - ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia. Inoltre Xiaomi effettua reiterate riparazioni anziché sostituire il prodotto, privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato. L’Autorità ricorda che l’intervento di “riparazione” può costituire un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di conformità.

Infine Xiaomi Technology Italy S.r.l. - in caso di verifica negativa di un difetto di conformità del bene - chiede di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto, pena la mancata restituzione, se il consumatore rifiuta il preventivo della riparazione fuori garanzia. Spetta invece a Xiaomi verificare l’eventuale esistenza del difetto di conformità denunciato senza addebitare alcun costo di verifica o di spedizione.

domenica 17 ottobre 2021

Vizio di conformità: quando il consumatore può ottenere il risarcimento del danno

L'acquisto di un prodotto difettoso è esperienza vissuta da molti consumatori, i quali sono erroneamente convinti di disporre di tutti i diritti previsti dal Codice del Consumo.

L'art. 129 prevede l'obbligo da parte del venditore di consegnare all'acquirente un "prodotto conforme" che al comma 2° viene così definito:"
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.".

Nel caso di difetto di conformità, il consumatore dispone di una serie di rimedi che può richiedere al professionista, al fine di riequilibrare il rapporto con la controparte.

Può chiedere la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la restituzione della somma versata alla controparte: sarà quest'ultima a decidere quale soluzione adottare verso il contraente debole.

Ma il consumatore può ottenere un risarcimento del danno derivante dal prodotto difettoso?

La Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta positiva con una pronuncia del 2020 (Cassazione n. 1082/2020) che potete leggere di seguito.

I giudici di legittimità, infatti, erano stati investiti su una questione avente ad oggetto la vendita di un bene difettoso (o meglio affetto da vizio di conformità), ove il consumatore aveva chiesto la rimozione del prodotto difettoso o, in via subordinata, il risarcimento del danno.

La vicenda, finita davanti alla Cassazione, si è conclusa con il riconoscimento del risarcimento del danno del prodotto non conforme nel caso in cui non sia possibile adottare i rimedi previsti dal Codice del Consumo sopra richiamati, ovvero non sia possibile la riparazione e la sostituzione del bene sia eccessivamente onerosa, come nel caso per cui è causa.

In tali casi, il consumatore ha diritto ad un risarcimento del danno che supera i rimedi di cui all’art. 130, comma 2 del Codice del Consumo, al fine di consentire al contraente debole di trovarsi nella posizione in cui si sarebbe trovato laddove avesse ricevuto un bene integro e privo di vizi.

E' chiaro, sul punto, l'intervento dei giudici secondo i quali: Tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell'art. 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attributi al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.”.

La Cassazione, quindi, integra il Codice del Consumo prevedendo un ulteriore diritto per il consumatore che può, laddove sussistano i presupposti, ottenere un risarcimento compensativo volto a supplire al pregiudizio sofferto con il bene viziato.

In termini più semplici, la pronuncia in esame è meritevole di segnalazione in quanto la Corte di Cassazione chiarisce che al consumatore sono riconosciuti, dal Codice del Consumo, una serie di rimedi che non sostituiscono quelli previsti dal diritto comune, ma li integrano, consentendo al contraente debole di poter ottenere anche il risarcimento del danno, laddove ne sussistano i presupposti.

Il consumatore vede, in ultima istanza, rafforzata la tutela della propria posizione nei confronti dell'operatore professionale. 

Di seguito, la sentenza n. 1082/2020 della Corte di Cassazione, Seconda sezione civile.

domenica 30 maggio 2021

Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso

Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.

Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.

La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..

La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".

Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.

Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 6 dicembre 2020

Auto usata: con il difetto di conformità, la prova passa al venditore

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte di Cassazione opera una interessante ricostruzione dei principali principi che regolano tutela del consumatore che, successivamente all'acquisto, riscontri la presenza di un difetto.

Abbiamo già trattato l'argomento, rientrando nel più ampio settore della garanzia legale spettante al consumatore al momento dell'acquisto, e valida per due anni (vedi qui).

Queste regole valgono anche anche nel caso di prodotto usato e sono state oggetto di ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità, nonché di quella di merito, con particolare riferimento all'acquisto di un autoveicolo di seconda mano.

La sentenza della Cassazione ha il pregio di delineare alcuni principi fondamentali che riguardano questo tipo di contenzioso e che ci permettiamo di riproporre, utilizzando gli illustri interventi del nostro più importante giudice.

- Il difetto di conformità si presume entro i due anni  

"Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna."

Nei rapporti tra consumatore e venditore (professionista) trovano applicazione le norme dall'art. 128 Codice Consumo e successivi, i quali prevedono che il bene venduto sia conforme.

Se il consumatore riscontra un difetto entro due anni dall'acquisto del bene, tale anomalia si presume come esistente sin dal momento dell'acquisto. La presunzione è assoluta nei primi sei mesi dalla vendita, con conseguente agevolazione per il consumatore che debba contestare il malfunzionamento del prodotto.

- Difetto di conformità: quali rimedi per il consumatore

"Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.".

Quando viene aperta la "porta" del difetto di conformità, al consumatore sono riconosciuti distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno).

Giova ricordare, però, che è la parte venditrice che deve scegliere (non imporre) la soluzione idonea per indennizzare il consumatore (vedi qui).

- Difetto conformità: presunzione ed inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

"Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.".

Come esposto in precedenza, il difetto di conformità si presume e tale regola propone una importante conseguenza processuale: il consumatore deve allegare il vizio/difetto di conformità, mentre la prova dell'insussistenza di tale difetto grava sul venditore/professionista.

Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il problema si manifesti nei primi sei mesi dalla consegna del bene, comportando un ribaltamento dell'onere della prova: il consumatore deve semplicemente contestare il vizio, mentre il professionista deve provare di aver messo a disposizione un prodotto valido.

In termini più semplici, il consumatore deve allegare il difetto, provando il mero inesatto adempimento; sul professionista grava l'onere di provare di aver consegnato un prodotto regolare, privo di difetti.

Solo a seguito di tale prova, il consumatore dovrà fornire la prova che il prodotto era, invece, difettoso e che tale difetto non era stato segnalato dal venditore.

Qui potete leggere la Cassazione II^ Sez. Civ. sentenza n. 13148/2020.

domenica 11 ottobre 2020

Non hai la scheda di conformità? guasto dell'auto a tuo rischio!

La pronuncia in commento questa settimana, la n. 2076 del 2019 del Tribunale di Venezia, mette finalmente in luce, quando si acquista da un rivenditore un'auto di seconda mano, l'importanza di avere tra le mani una “scheda di conformità”. 

La scheda di conformità è una “fotografia”, se così si può dire, dello stato d'uso e della storia dell'autoveicolo, la quale ci consente di risalire alle manutenzioni e alla descrizione dell'usura dei componenti. 

Questo documento potrà sembrare poco importante, forse uno dei tanti che il concessionario ci consegna all'atto dell'acquisto, ma in realtà è una bussola per capire se l'auto che stiamo per acquistare è affidabile. E, ove dopo qualche tempo si guastasse per via dell'usura, ci consentirà di stimare l'eventuale danno che il rivenditore dovrebbe risarcire. Questa stima precede la scelta della garanzia che offre l'articolo 130 del codice del consumo.

Più volte, invero, ci siamo occupati di questa norma, vuoi nei suoi sviluppi generali (per un approfondimento clicca qui) vuoi per capire che un bene deve essere conforme al contratto (vedi qui).

Quando, però, è il momento di far valere i diritti nel modo più adeguato alle proprie esigenze (la riparazione ovvero il rimborso), si pensa che l'una valga l'altra e che, in ogni caso, il nostro rivenditore sia tenuto a prestarcele, anche se non siamo in grado di documentare lo stato del nostro mezzo. 

Non è così, e il caso di oggi lo conferma

Nel comparto dell'usato, è fondamentale tenere conto della pregressa usura del prodotto. L'usura è rilevantissima nel settore delle automobili, dal momento che il venditore è tenuto a garantire un mezzo conforme a quello che ha venduto, il quale tuttavia si usura rapidamente per via dell'età e, a volte, più della norma per via di un uso distorto. 

La conformità, inutile dirlo, si definisce tramite una scheda fornita dal rivenditore che descrive le qualità e le caratteristiche del mezzo: in caso di guasto o di difetto successivo al ritiro, si parte sempre da questo documento. E pare anche ovvio: con il suo utilizzo, l'auto riduce le proprie prestazioni e consuma le parti più soggette ad usura e da qui sorge l'esigenza di registrare le sue condizioni, come se si facesse un backup

In questo backup, se così si può definire, è essenziale la descrizione dell'usura del veicolo, oltreché delle sue componenti, le quali sono soggette a dei cicli di autonomia. 

Difficilmente, infatti, un meccanico introdurrebbe dei componenti nuovi in un'auto vetusta e guasta, perché non effettuerebbe una mera riparazione, ma introdurrebbe un “valore aggiunto”, comunque ingiustificato all'interno di una garanzia di conformità. 

Il caso di oggi, appunto, è quello di un consumatore disaccorto che non soltanto non ha conservato la scheda di conformità, ma ha spiegato una domanda di riduzione del prezzo, e ciò senza conoscere qual era l'entità del danno occorso al proprio veicolo. 

Il passo verso la soccombenza in giudizio è stato prevedibile: il giudice ha dovuto tenere conto dell'usura del turbocompressore del veicolo, sia nel momento in cui è stato acquistato che in quello in cui si è gustato. La domanda di riduzione del prezzo, del tutto incongrua rispetto ai valori di riferimento, è stata dunque bocciata. 

Nostro suggerimento, e forse nemmeno l'ultimo, è quello di insistere affinché il rivenditore fornisca sempre una scheda di conformità dettagliata, meglio ancora se predisposta dalla casa automobilistica che ha prodotto il mezzo: consente di fare il “backup” dell'auto.

Qui di seguito, la sentenza n. 2076/2019 del Tribunale di Venezia.

domenica 13 settembre 2020

Auto con difetto. L'uso del veicolo riduce la somma da restituire al consumatore

Cosa succede quando acquisto un veicolo (anche usato) e dopo qualche mese si presenta un difetto che ne rende difficile la guida, o una perdita di prestazione.

E' noto che a fronte di un vizio del bene venduto che lo rende non idoneo all'uso (artt. 1490 - 1492 c.c.), l'acquirente può denunciare al venditore la scoperta e chiedere la restituzione della somma versata, salvo diverso accordo.

Occorre premettere che questa possibilità è del tutto distinta da quella concessa dal Codice del Consumo, artt. 128 e seguenti, ove la normativa prevede la possibilità per il consumatore di ottenere una serie di rimedi laddove quest'ultimo ravvisi un malfunzionamento idoneo ad ottenere i rimedi di cui al successivo art. 130 comma 2.

La vicenda oggetto dell'intervento del giudice di legittimità riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'acquirente scopra l'esistenza del vizio ed intenda chiedere la restituzione dei soldi pagati per l'acquisto, previa risoluzione del contratto. 

Nel caso di specie, l'acquisto ha avuto ad oggetto un veicolo presso una concessionaria, e l'acquirente aveva riscontrato, successivamente, dei vizi che non la rendevano idonea all'uso, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il vizio contestato dal consumatore è quello disciplinato ex art. 1490 c.c., secondo il quale:"il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore".

Il successivo art. 1492 c.c. illustra gli effetti nel caso di vizi riscontrati dall'acquirente:"Nei casi indicati dall'art. 1490 c.c., il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) ovvero la riduzione del prezzo [...]".

Nella vicenda oggetto della sentenza di questa domenica, il compratore aveva richiesto la risoluzione del contratto, con la restituzione della somma versata.

Accertato il vizio, attraverso apposito accertamento tecnico (ATP), il consumatore si era rivolto al tribunale per chiedere la restituzione della somma versata per il veicolo "viziato", ma non totalmente non idoneo all'uso, tant'è che per anni l'acquirente lo aveva anche se parzialmente utilizzato.

Il Tribunale di Messina, e la successiva Corte d'Appello, avevano riconosciuto il vizio del bene, idoneo alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., condannando la concessionaria alle restituzione della somma versata dal consumatore a suo tempo, in applicazione dell'art. 1458 c.c. (effetto retroattivo della risoluzione). 

La concessionaria ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre, che il compratore aveva comunque utilizzato il veicolo, nonostante la presenza del vizio, sicché vi era stata una consistente riduzione del valore del mezzo che non era stata riconosciuta dal giudice del merito.

In termini più semplici, per la concessionaria la sentenza di merito era stata squilibrata, riconoscendo il solo diritto alla risoluzione del contratto in favore dell'acquirente, con rimborso della somma versata, ignorando che quest'ultimo aveva comunque "consumato" il "bene viziato" e quindi aveva trattato giovamento dal veicolo con riduzione del valore dello stesso.

La Cassazione accoglie la contestazione sollevata dal venditore, enucleando il seguente principio di diritto: "In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458 c.c., comma 1, in correlazione con l'art. 1493 c.c.), nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore".

Il giudice ha operato un bilanciamento degli interessi delle parti: il consumatore può ottenere la restituzione del prezzo per il veicolo che presenti un difetto, ma il venditore ha diritto ad ottenere una sorta di indennizzo del valore perso, nel caso di utilizzo dell'auto da parte del compratore. 

Di seguito, la sentenza n. 16077/2020 della Cassazione.

domenica 12 gennaio 2020

Acquisto auto usata: se mancano gli optional, il consumatore può chiedere lo sconto

La sentenza in commento, il Tribunale di Mantova del 23 marzo 2015, torna utile per comprendere, in un argomento più volte affrontato negli appuntamenti domenicali (per un approfondimento, clicca qui), come si usano le norme che tutelano il consumatore quando un prodotto (nel nostro caso, un’auto) non è “conforme a quanto stabilito dal contratto” (art. 129 e ss. Cod. Consumo). 

La nostra intenzione, oggi, è quella di leggere “tra le righe” del provvedimento e carpire quali sono i minimi accorgimenti che il consumatore deve osservare, prima di finire in un'aula di giustizia.

Il caso è semplice, ma richiede una certa dose di attenzione.

Una signora ha acquistato dal concessionario un veicolo, chiedendo che sul mezzo venissero predisposti diversi accessori, tra i quali il regolatore della velocita (cruise control) e i sedili riscaldati. 

Tuttavia, un mese dopo l’ordine, la concessionaria ha consegnato alla consumatrice un’auto non accessoriata e, come se non bastasse, usata e di importazione parallela dalla Polonia.

A questo quadro si sono aggiunti ulteriori elementi.

L’ordine di acquisto indicava sì un’auto usata, ma secondo lo standard "comfort Italia" di quella marca, vale a dire un modello che nel mercato italiano è accessoriato; il venditore, invece, acquistava una vettura  polacca, meno pretenziosa sebbene dello stesso modello. 

A questo punto, due sono gli elementi interessanti della pronuncia, soprattutto perché conducono ad un aspetto pratico decisamente banale, ma spesso trascurato: i contratti di acquisto (nel gergo del commercio, “gli ordini”), ove vi siano, vanno letti, e bene, perché contengono le “descrizioni del venditore”.

Anzitutto, quando si contesta il difetto di conformità, si deve quasi sempre fare i conti con i suddetti contratti, perché il giudice fonderà il proprio convincimento sui documenti a propria disposizione. Solo se dalle prove orali emergono dati ulteriori e difformi da quelli del contratto, il giudice utilizzerà quel materiale.


Si aggiunge che il contratto di vendita di un’auto, qualora contenga diciture tecniche, può trasformarsi in un appiglio per il consumatore e in un’insidia per il professionista: la dicitura, di per sé, stabilisce che il bene deve essere all’altezza di alcuni standard conosciuti nel mercato.

In ogni caso, una dicitura tecnica introduce degli specifici elementi del bene oggetto di vendita, facenti parte del contratto e che, quale conseguenza, entrano a far parte delle caratteristiche del veicolo usato.

Alla luce di quanto ora detto, la consumatrice ha avuto gioco facile nel rilevare che la “Comfort Italia”, appunto, include di serie diversi optional, tra i quali il sensore di parcheggio e il regolatore di velocità. 

In altre parole, ella poteva attendersi – anzi, pretendere – che il veicolo avesse tutti gli accessori.

Veniamo, ora, al punto più spinoso: qual è il rimedio? Si scioglie il contratto oppure si diminuisce il prezzo?

Occorre premettere che, come già rilevato in altre circostanze con l'acquisto di un bene (vedi qui), il consumatore deve sempre lasciare la possibilità al venditore di scegliere se sostituire i pezzi, ridurre il prezzo (sconto), o restituire l'intera somma versata per l'acquisto.

E' pure vero che qui non si tratta di difetti della macchina, ma di carenza di alcune qualità presentate alla consumatrice e poi, come accertato da quest'ultima, non presenti nel veicolo.

Poiché uno o più accessori non superano, di norma, il valore di base dell’automobile, la loro mancanza non è così grave e, quindi, si opta per la diminuzione del prezzo.

Utile, in questo caso, è conservare i listini dell’annata (ad esempio, la rivista “Quattro Ruote”) in cui il veicolo è stato acquistato: da questi si potrà ricavare, da un lato, il “prezzo base” del veicolo e dall’altro il valore quando è accessoriato. Il delta, così ricavato, consente di stabilire l’entità dello “sconto”.

Di seguito, per ulteriori ragguagli normativi, potete trovare la sentenza (visibile con browser Opera vpn attivo).

domenica 8 dicembre 2019

Infissi montati male - cosa succede se non denuncio il venditore?

L’argomento affrontato è di quelli che si incontrano nelle aule, in quanto spesso si va in causa perché il proprio serramentista non monta poi così bene gli infissi, dovendone adattare le misure a vani di case vecchie o usare materiali scadenti, addirittura forniti dallo stesso committente per alleggerire la fattura. 

Si susseguono – ed è il caso racchiuso in Tribunale di Savona, sentenza n. 19 settembre 2018, oggi in commento – perizie, testimoni e istruttorie lunghe e complicate davanti al giudice, quando è meglio, in questi casi, verificare immediatamente se la serranda non funziona e scrivere una raccomandata, con prova di consegna, al proprio serramentista, evidenziando nel dettaglio – e anche qualcosa in più, dato che il più comprende il meno - cosa non va. 

L’oggetto del contendere non è da ignorare, perché il consumatore può prevedere, con una certa precisione, a cosa va incontro se gli infissi danno problemi e, al posto di attivarsi subito, perde tempo dietro lamentele nell’ufficio dell’installatore che non vuol saperne di risarcire i danni.

In questo genere di contenziosi è importante, anzi capitale, denunciare i vizi molto presto, e bene.

Ma quanto presto?

La risposta a questa domanda dipende da vari fattori.

In primo luogo, dal tipo di garanzia offerta dalla legge: quella del consumatore, che però opera solo per i beni mobili (art. 128 T.U. Consumo), ovvero quella del Codice Civile.

In questo caso, un conto è litigare per un automobile guasta (v. link) e altro conto ancora per un infisso in pvc, in quanto si applica il codice civile: gli Ermellini, infatti, sostengono che un infisso, anche se si può smontare e rivendere da qualche altra parte, è pur sempre un oggetto incorporato ad una casa – e quindi ad un immobile - che serve a dargli valore, anche solo per riparare le stanze dagli spifferi. 

Veniamo, ora, al tipo di contratto sotto cui va messa la prestazione del serramentista che prende le misure e viene a installare l’infisso a casa.


Per quanto montare gli infissi sia un’attività laboriosa, soprattutto quando devono essere adattati ad un vano vecchio e fuori misura, si intuisce che il serramentista vende un prodotto che era nel proprio magazzino merci – anche se i venditori sanno bene che, oggi come oggi, è meglio fare poche scorte e esaurirle subito -, il quale deve essere solo adattato alle esigenze del cliente.

Il ragionamento appena proposto, di per sé intuitivo, è lo stesso di quello seguito da molti Giudici – e  Savona si accoda – quando si deve decidere se far rientrare tale rapporto nell'area dell'appalto, ovvero contratto di opera oppure se si tratta di una vendita.

Non è nostra intenzione, in questa sede, discettare sull’interpretazione di questi tipi di contratto, se non per specificare due punti praticissimi.

Il primo, se il serramentista si rifornisce di infissi già fatti, sempre uguali e, a propria volta, li piazza in case diverse, adattandoli alle esigenze del cliente, allora si cade sotto la vendita (o, meglio, i giuristi la chiamerebbero “vendita di cosa futura”, perché la res è specificata quando viene installata): qui, i vizi più ricorrenti (spifferi, inestetismi, serrande che sbattono etc.) vanno denunciati fulmineamente, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta (meglio ancora, subito!).

Il secondo – ma è rarissimo oggi -, se il serramentista usa materie prime proprie o quelle che gli fornisce il committente (ad esempio, laminati metallici, legno grezzo, vernici etc.) e fa di sana pianta un infisso, allora si cade sotto l’appalto: prevale il fare sul dare e, ovviamente, il termine per rilevare i vizi si allunga fino a 60 dì dalla scoperta.

In ogni caso, è bene invitare il consumatore ad essere scaltro: se c’è l’intenzione, meglio contestare subito, anche solo con una raccomandata, in modo puntiglioso e specifico ogni minimo vizio, che non rimandare a domani o, peggio ancora, andare a lamentarsi in ufficio dal serramentista. 


Di seguito trovi la sentenza. 

domenica 10 marzo 2019

Automobile & garanzia - difetto di conformità e responsabilità del venditore

La sentenza che vi proponiamo questa domenica, emessa il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Roma, offre il destro per affrontare una tematica sempre attuale nel campo del consumo, ossia il difetto di conformità dell’autovettura, con particolare riguardo ai soggetti responsabili per il danno sofferto dall'acquirente.
  
Il caso affrontato dal giudice romano ha ad oggetto la vendita di un veicolo usato, a condizioni economiche vantaggiose, da parte di una concessionaria ad una persona disabile. 

Nonostante il non eccessivo utilizzo, il veicolo, nel periodo successivo, si arresta a causa di un guasto di non lieve entità. 

L'acquirente porta l'auto alla concessionaria, la quale visiona il mezzo è ritiene che il guasto sia dovuto alla pessima qualità dell’olio motore utilizzato dal nuovo proprietario e, quindi, nessuna garanzia poteva essere invocata da quest'ultimo.

Al contrario, l’officina di fiducia del consumatore ha ritenuto che l’automobile presentasse un grave difetto già prima della firma del contratto, e celato dal venditore all'acquirente. 

La vicenda arriva davanti al Tribunale di Roma, il quale viene chiamato a valutare diverse  responsabilità (contrattuali e non) nei confronti di più soggetti, a partire dalla concessionaria venditrice fino alla casa produttrice.

Ebbene, talora accade che il compratore, complice la premura, agisca alla rinfusa, interpellando soggetti che, in realtà, sarebbero da escludere.

Nelle cause contrattuali di risarcimento del danno per il malfunzionamento dell’autovettura, il primo tassello è costituito dalla corretta individuazione del soggetto contro il quale indirizzare la propria azione legale.

Ad avviso del Tribunale di Roma, è necessario ricordare che l’automobile si inserisce dentro una “catena di vendita”: essa comprende diversi anelli che procedono dalla produzione alla distribuzione, e dalla distribuzione alla rivendita. A volte, l’anello conclusivo è composto da due o più rivenditori intermedi.

A livello contrattuale, però, il compratore instaura il rapporto soltanto con il proprio venditore: vale a dire, il concessionario che ha consegnato l’automobile e le chiavi. 

Questo significa anche che ogni inadempimento che riguarda il contratto di compravendita (e l’attivazione delle garanzie) deve riguardare sempre il venditore; sarà quest’ultimo, poi, a rivalersi nei confronti del distributore o del concessionario.

Operata tale doverosa premessa, risulta altresì importante comprendere come impostare una domanda di risarcimento del danno da difetto di conformità.

Si pongono, a questo punto, diversi problemi d’interpretazione che, se interessano di più avvocati e giudici, hanno comunque risvolti pratici molto evidenti: tra questi, decadenza e prescrizione della domanda ed onere della prova.

Per quanto qui d’interesse, va anzitutto precisato che l’articolo 129 e ss. del codice del consumo prevede un vero e proprio obbligo di fornire un bene conforme al contratto (sul punto, puoi approfondire qui). 

Il complesso ed articolato sistema di tutele e garanzie previsto dal codice del consumo, poi, costituisce una specificazione delle tutele previste dal codice civile (art. 1490 e ss.). 

Senza dilungarci oltre su aspetti di pura dottrina, andiamo ai punti nevralgici della sentenza in commento.

Di particolare interesse la conclusione, per la quale “pur nel silenzio della disciplina del TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria per danni conseguenti alla non conformità del prodotto venduto; inoltre anche detta domanda deve ritenersi soggetta allo stesso termine di decadenza e di prescrizione previsto dal citato art. 132 TU Consumo e non a quello previsto dall’art. 1495 c.c. per la vendita in generale ed allo stesso criterio di imputazione della responsabilità.

Dunque, una volta verificata l’ammissibilità della domanda risarcitoria, (…) esigenza di uniformità deve riguardare anche il merito e i presupposti stessi della domanda risarcitoria, con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c.il risarcimento del danno deve ritenersi non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

L’obbligo risarcitorio a carico del venditore pertanto sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi accertati; quindi è necessario e sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l’esistenza dei difetti di conformità lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre.”

In definitiva, il consumatore, per impostare correttamente una domanda di risarcimento del danno, deve indicare nell’atto i punti sopra evidenziati, evitando ogni automatismo. 

E, sia chiaro, questo onere non può ridursi a semplici doglianze o lamentele che, nel merito, non permettono di risalire ad addebiti più dettagliati, ma deve essere caratterizzato dall'indicazione precisa delle contestazioni sollevate verso il venditore e l'effettiva causalità rispetto al malfunzionamento lamentato.

Di seguito, la sentenza per esteso. 

domenica 13 gennaio 2019

La cucina presenta dei difetti? errori da evitare per ottenere il risarcimento del danno

Questa domenica torniamo ad affrontare un tema molto caro ai consumatori, ossia il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso in cui un mobile (esempio cucina, armadio od altro) presenti dei vizi e/o difetti di conformità.

Molti ritengono che in tali casi, ossia in ipotesi di difetto di conformità ex artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, la società venditrice sia chiamata a rispondere in via automatica alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal consumatore.

A ben vedere, le regole che disciplinano la materia non prevedono alcun automatismo in favore del consumatore nel caso di difetto di conformità.

L'art. 130 comma 2 del Codice del Consumo dispone che il consumatore, nel caso di difetto di conformità,  ha diritto al ripristino della conformità (ossia il venditore deve riparare il bene consentirne l'uso per il quale è stato acquistato), oppure all'indennizzo in favore del cliente (riduzione del prezzo) o, ipotesi più estrema, alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto (restituzione dei soldi + risarcimento del danno) è ipotesi residuale ed estrema, ossia ricorre solo quando non sono percorribili le altre ipotesi e, in ogni caso, nel caso di grave inadempimento o volontà del venditore di non provvedere alla riparazione o indennizzo (vedasi art. 130 comma 7 Codice del Consumo).

E questo è il caso affrontato dal Tribunale di Savona, al quale si è rivolto una consumatrice ligure per chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo e risarcimento del danno.

Nel caso di specie, la consumatrice aveva acquistato una cucina da una grossa società venditrice, la quale aveva consegnato il mobile con notevole ritardo.

All'atto del montaggio, erano emersi alcuni gravi difetti/carenze tali da rendere la cucina non conforme a quella pattuita tra le parti, presentando anche errori e, secondo quanto lamentato dall'acquirente, non montata a regola d'arte.

La consumatrice si era rivolta al Tribunale di Savona, chiedendo la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni sofferti a causa degli errori in cui erano incorsi il venditore e il produttore.

Il Giudice ligure ha ritenuto che, nonostante l'evidente inadempimento da parte del venditore, la consumatrice non potesse ottenere la risoluzione del contratto per difetto di conformità del bene.

Il discutibile ragionamento seguito dal giudice, prende le mosse dall'art. 130 del Codice del Consumo che prevede una gradazione delle soluzioni previste in questi casi: "il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere la risoluzione del contratto (rimedi secondari).

L’art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l’interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l’affare concluso e di liberarsi dall’obbligazione assunta.".

E quindi, secondo il ragionamento seguito dal giudice, il venditore deve proporre all'acquirente la seguente griglia di soluzioni al difetto di conformità:

1. riparazione della cucina (entro un termine congruo);
2. riduzione del prezzo (indennizzo);
3. risoluzione del contratto.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Savona, la consumatrice non aveva seguito tale criterio, sicché nel momento in cui il venditore si era offerto per la riparazione della cucina (entro due giorni dalla consegna) si era limitata a respingere tale soluzione, chiedendo invece l'immediata risoluzione del contratto.

Tale condotta non può, come si legge nella sentenza, essere tenuta dal consumatore, il quale può ottenere la riparazione o l'eventuale riduzione del prezzo da parte del venditore: solo in ipotesi estreme, il consumatore può richiedere la risoluzione del contratto solo dopo essersi invano rivolto al venditore per ottenere le altre due soluzioni "conservative del contratto".

La sentenza è chiara nell'indicare la strada che deve seguire il consumatore, il quale "[…] non potrà derogare a questa gerarchia, perché, nelle intenzioni del legislatore, la sostituzione o la riparazione dovrebbero già integralmente risarcirlo dei danni subiti per il difetto di conformità: il risarcimento per equivalente potrà quindi essere richiesto o in funzione integrativa rispetto ai rimedi in forma specifica, per i danni che non potessero essere da questi risarciti, ovvero contestualmente alla richiesta di risoluzione o di riduzione del prezzo, una volta accertata l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di procedere alla riparazione o alla sostituzione.

Per questa ragione, cioè per tale identità funzionale esistente tra i rimedi primari ed il risarcimento, si deve ritenere che l’azione di risarcimento possa essere liberamente esperita, solo dopo la richiesta di sostituzione o di riparazione, con gli stessi limiti dell’azione di risoluzione o in caso di danni persistenti in caso di riparazione o sostituzione (cioè di quei danni che non sarebbero eliminati da tali rimedi), di ritardo o rifiuto da parte del venditore.[…]".

Per tale ragione, non avendo la consumatrice seguito lo schema sopra proposto, la domanda di risarcimento è stata respinta dal Tribunale di Savona.

Cosa fare nel caso di difetti del mobile acquistato o di ritardo nella consegna?

A) rivolgersi al venditore chiedendo i rituali chiarimenti ed eventualmente evidenziando sin da subito i difetti riscontrati;
B) successivamente, inviare comunicazione scritta con la quale chiedere la sostituzione del prodotto difettato e/o una riduzione del prezzo;
C) nel caso in cui il venditore non si attivi in modo tempestivo per riparare il prodotto, si potrà eventualmente chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.


Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Savona dello scorso 15 settembre 2018.
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