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domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

domenica 12 gennaio 2020

Acquisto auto usata: se mancano gli optional, il consumatore può chiedere lo sconto

La sentenza in commento, il Tribunale di Mantova del 23 marzo 2015, torna utile per comprendere, in un argomento più volte affrontato negli appuntamenti domenicali (per un approfondimento, clicca qui), come si usano le norme che tutelano il consumatore quando un prodotto (nel nostro caso, un’auto) non è “conforme a quanto stabilito dal contratto” (art. 129 e ss. Cod. Consumo). 

La nostra intenzione, oggi, è quella di leggere “tra le righe” del provvedimento e carpire quali sono i minimi accorgimenti che il consumatore deve osservare, prima di finire in un'aula di giustizia.

Il caso è semplice, ma richiede una certa dose di attenzione.

Una signora ha acquistato dal concessionario un veicolo, chiedendo che sul mezzo venissero predisposti diversi accessori, tra i quali il regolatore della velocita (cruise control) e i sedili riscaldati. 

Tuttavia, un mese dopo l’ordine, la concessionaria ha consegnato alla consumatrice un’auto non accessoriata e, come se non bastasse, usata e di importazione parallela dalla Polonia.

A questo quadro si sono aggiunti ulteriori elementi.

L’ordine di acquisto indicava sì un’auto usata, ma secondo lo standard "comfort Italia" di quella marca, vale a dire un modello che nel mercato italiano è accessoriato; il venditore, invece, acquistava una vettura  polacca, meno pretenziosa sebbene dello stesso modello. 

A questo punto, due sono gli elementi interessanti della pronuncia, soprattutto perché conducono ad un aspetto pratico decisamente banale, ma spesso trascurato: i contratti di acquisto (nel gergo del commercio, “gli ordini”), ove vi siano, vanno letti, e bene, perché contengono le “descrizioni del venditore”.

Anzitutto, quando si contesta il difetto di conformità, si deve quasi sempre fare i conti con i suddetti contratti, perché il giudice fonderà il proprio convincimento sui documenti a propria disposizione. Solo se dalle prove orali emergono dati ulteriori e difformi da quelli del contratto, il giudice utilizzerà quel materiale.


Si aggiunge che il contratto di vendita di un’auto, qualora contenga diciture tecniche, può trasformarsi in un appiglio per il consumatore e in un’insidia per il professionista: la dicitura, di per sé, stabilisce che il bene deve essere all’altezza di alcuni standard conosciuti nel mercato.

In ogni caso, una dicitura tecnica introduce degli specifici elementi del bene oggetto di vendita, facenti parte del contratto e che, quale conseguenza, entrano a far parte delle caratteristiche del veicolo usato.

Alla luce di quanto ora detto, la consumatrice ha avuto gioco facile nel rilevare che la “Comfort Italia”, appunto, include di serie diversi optional, tra i quali il sensore di parcheggio e il regolatore di velocità. 

In altre parole, ella poteva attendersi – anzi, pretendere – che il veicolo avesse tutti gli accessori.

Veniamo, ora, al punto più spinoso: qual è il rimedio? Si scioglie il contratto oppure si diminuisce il prezzo?

Occorre premettere che, come già rilevato in altre circostanze con l'acquisto di un bene (vedi qui), il consumatore deve sempre lasciare la possibilità al venditore di scegliere se sostituire i pezzi, ridurre il prezzo (sconto), o restituire l'intera somma versata per l'acquisto.

E' pure vero che qui non si tratta di difetti della macchina, ma di carenza di alcune qualità presentate alla consumatrice e poi, come accertato da quest'ultima, non presenti nel veicolo.

Poiché uno o più accessori non superano, di norma, il valore di base dell’automobile, la loro mancanza non è così grave e, quindi, si opta per la diminuzione del prezzo.

Utile, in questo caso, è conservare i listini dell’annata (ad esempio, la rivista “Quattro Ruote”) in cui il veicolo è stato acquistato: da questi si potrà ricavare, da un lato, il “prezzo base” del veicolo e dall’altro il valore quando è accessoriato. Il delta, così ricavato, consente di stabilire l’entità dello “sconto”.

Di seguito, per ulteriori ragguagli normativi, potete trovare la sentenza (visibile con browser Opera vpn attivo).

domenica 17 settembre 2017

Veicolo usato incidentato: il venditore deve comunicarlo all'acquirente

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale la Cassazione ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola, il quale ha condannato il venditore privato di un veicolo usato per aver omesso al compratore rilevanti informazioni rispetto all'auto oggetto di compravendita.

La premessa dell'intervento della Cassazione è che la vendita dell'auto usata era tra due privati, e quindi non trovano applicazione le norme del Codice del Consumo.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in una vendita tra privati avente da oggetto un auto usata, il venditore aveva fatto credere al compratore che l'auto era “praticamente nuova”, mentre in realtà il veicolo era “incidentato”.

Il Tribunale di Nola, con decisione confermata dalla Cassazione, ha considerato scorretta la condotta del venditore, per non aver reso noto al compratore il danno occorso all'automobile, nonostante le riparazioni siano state eseguite a regola d’arte dal venditore.

Sussiste, in queste circostanze, la responsabilità del venditore per omessa informazione: il venditore era tenuto, infatti, a comunicare l'incidente occorso al veicolo, consentendo all'acquirente di poter esprimere un consenso completo, consapevole e comprensivo della circostanza che l'automobile, al momento della vendita, non era praticamente nuova, ma in precedenza incidentata.

In questi casi, la condotta scorretta del venditore configura una sua responsabilità ex artt. 1366 e 1175 c.c., per aver omesso al compratore (sua controparte) importanti informazioni al momento della vendita del bene usato.

Qui la sentenza. Visibile con browser Opera - VPN attivo

domenica 20 agosto 2017

Due anni di garanzia anche per l'acquisto di un veicolo usato

Abbiamo già affrontato il tema della garanzia prevista in favore di chi acquista un bene usato, fornendo anche alcuni suggerimenti e delineando i limiti per questo tipo di acquisti.

Con questo intervento vogliamo, però, segnalare la recente posizione assunta in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha sostanzialmente parificato la garanzia tra chi acquista "a nuovo" rispetto al famoso "second hand".

Il giudice comunitario, in particolare, ha affermato che la Direttiva 1999/44/CE, norma che disciplina taluni diritti e garanzie in favore del consumatore che acquita beni di consumo, introduce un divieto affinché uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione della garanzia inferiore ai due anni per chi acquista un bene usato.

Nel caso di specie, infatti, la società convenuta (belga) aveva venduto un veicolo usato, il quale aveva presentato, in seguito, un malfunzionamento.

Il venditore aveva opposto rifiuto alla richiesta di riparazione in garanzia del veicolo avanzata dal consumatore, citando la norma belga che prevede la garanzia di 1 anno per la vendita di beni usati.

La Corte di Giustizia, a cui si era rivolto il giudice belga, ha ribadito il principio che anche per i beni usati debba trovare applicazione la normativa comunitaria che prevede una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto nel caso di vizio di conformità.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 13 novembre 2016

"Visto e piaciuto" copre anche il vizio occulto?

La famosa condizione contrattuale che usualmente vediamo inclusa quando acquistiamo una macchina usata è sempre oggetto di discussione in merito alla sua corretta applicazione e i limiti di validità.

L'acquisto del veicolo usato, in particolare, è accompagnato dal famoso "visto e piaciuto", mediante il quale il consumatore prende atto delle condizioni della macchina, accettandole e così liberando il  venditore da possibili successive contestazioni.

Questa clausola è sempre valida e può trovare applicazione alla vendita di un veicolo usato, laddove il consumatore accerti gravi malfunzionamenti, od anche vizi occulti, successivamente all'acquisto dell'autoveicolo?

Molto spesso, infatti, l'usato manifesta tutti i suoi limiti (malfunzionamenti) solo dopo un effettivo utilizzo del mezzo da parte dell'acquirente, il quale arriva a contestare alla controparte eventuali vizi solo dopo mesi.

Ed ecco il venditore richiamare la clausola "visto e piaciuto" con la quale si ritiene tutelato da eventuali lamentele proposte dall'acquirente, escludendo ogni forma di riparazione o risarcimento.

Questa clausola può sempre trovare applicazione e copre anche i vizi occulti?

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente, chiarendo i limiti di applicazione di questa norma contrattuale molto famosa ed utilizzata nelle vendite di prodotti usati, ed in particolare nelle vendite ove l'acquirente non è un consumatore.

E il  Giudice di legittimità, richiamando un precedente della medesima Cassazione, chiarisce che "visto e piaciuto" "[...] non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto dei contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti.".

La Cassazione limita questa clausola ad ipotesi in cui i vizi siano immediatamente visibili, ossia facilmente riscontrabili (e contestabili) dall'acquirente a seguito di un esame superficiale del prodotto, nel rispetto dei principi contrattuali di buona fede ed equità.

Il Giudice osserva, inoltre, che "Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu acuii, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale. Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.".

In altri termini, la Corte richiama i principi di buona fede contrattuale e correttezza che devono essere applicati anche nell'interpretazione della clausola "visto e piaciuto", sicché il venditore non può invocare questa clausola nel caso di vizi occulti o comunque non riscontrabili dal compratore, anche laddove quest'ultimo sia stato posto nella condizione di verificare il prodotto usato (macchina) oggetto di vendita.

Qui la sentenza.

domenica 5 gennaio 2014

Veicolo privo di impianto GPL omologato? è possibile contestare l'inadempimento al venditore

Questa domenica proponiamo una nuova sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di acquisto di veicolo usato, ove viene risolta l'ipotesi in cui il mezzo oggetto di contratto sia privo di un requisito essenziale, l'omologazione dell'impianto GPL.

Nel caso di specie, un consumatore si reca presso una concessionaria per acquistare un veicolo usato con impianto GPL, con il fine preciso di guidare un veicolo con minore impatto ambientale e, dato maggiormente rilevante, meno dispendioso in termini di consumo.

L'acquirente scopriva, in seguito, che l'impianto a GPL non era stato omologato e quindi il proprio veicolo non era conforme alle normative nazionali.

Decideva, quindi, di convenire in giudizio la società venditrice, chiedendo il risarcimento del danno, conseguente dalla vendita di una vettura che presentava un impianto di alimentazione a GPL a norma, nonché dei maggiori costi pagati per l'alimentazione a benzina.

Il processo è arrivato sino alla Cassazione che, con sentenza n. 20996/2013 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la violazione dell'art. 1453 del Codice Civile, in quanto il veicolo venduto presentava un vizio (l'assenza di impianto GPL omologato) idoneo a configurare una ipotesi vendita di cosa  diversa da quella pattuita con contratto tra le (aliud pro alio).

La Corte di Cassazione evidenzia che "Chi acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo di risparmiare sui costi del carburante. Essendo pacifico che l'impianto non era omologato e non poteva più esserlo veniva meno la specifica utilità insita nell'acquisto ed era irrilevante che il mezzo potesse essere utilizzato a benzina.

Oggetto dell'acquisto era, invero, non una autovettura in quanto tale ma una autovettura alimentata a GPL.".

Pertanto, in assenza di tale caratteristica, l'acquirente è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

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