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domenica 15 agosto 2021

Energia elettrica: cos'è e come funziona il regime di salvaguardia

La sentenza oggi in commento, il Tribunale di Pordenone del 5 aprile 2021, relativa ad una vicenda di fornitura elettrica mai richiesta da una PMI, ci consente di fornire brevi ragguagli sulla struttura del mercato dell’energia elettrica in Italia, anche alla luce del fatto che, fra non molto tempo, tutte le utenze dovranno affacciarsi al mercato libero. 

Prima le PMI, poi gli utenti domestici, tutti dovranno transitare nel regime appena indicato. Per le utenze che non compiono quella scelta, però, opera il regime di salvaguardia. Vediamo ora meglio in quale contesto opera la salvaguardia. 

  • Cos’è il regime di salvaguardia?

L’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica consiste nella commercializzazione, somministrazione e consegna della risorsa ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione. Le categorie dei clienti, ovviamente, sono individuate in base ai diversi profili e volumi di consumo. 

Sotto il profilo delle modalità di offerta, la distribuzione dell’energia elettrica rappresenta un’attività a libero mercato (ML), contraddistinta dalla concorrenza tra le società sulla definizione delle tariffe. 

All’offerta basata sui criteri di mercato si affiancano, ancora oggi, per i clienti domestici e non domestici di minori dimensioni, altre due tipologie di offerta: 

Il Servizio di Maggior Tutela (MT o SMT), posto all’interno del mercato tutelato e con prezzo definito di autorità dal regolatore, si applica a  utenti domestici, ad imprese e per l’illuminazione pubblica. In particolare, le imprese che accedono a questo servizio devono essere collegate a bassa tensione, non devono avere più di cinquanta dipendenti e non devono oltrepassare i 10 milioni di fatturato annuo. Le imprese che non rientrano in questi requisiti, invece, vengono accorpate insieme alle utenze domestiche. Il servizio viene erogato dai distributori locali, individuati sulla base di bacini di utenza territoriali. 

Il regime di Salvaguardia è offerto invece da società di distribuzione scelte, zona per zona, tra coloro che hanno vinto le procedure di gara a evidenza pubblica stabilite su base territoriale e che incentivano il passaggio al libero mercato (art. 1, co. 60, legge n. 124/2017, c.d. sulla concorrenza). 

Opera per quegli utenti che né rientrano nel MT né hanno scelto un operatore del ML. A questi, poi, sono equiparati coloro che non hanno rinnovato il contratto di fornitura e sono rimasti privi di un fornitore. 

Il graduale passaggio dal regime di MT a quello di ML è l’obiettivo perseguito sia dal regolatore eurocomunitario che dal legislatore italiano. Il processo, avviato con la legge Bersani che ha consentito alle utenze domestiche di affacciarsi sul libero mercato, si dovrebbe esaurire a breve: entro il 1° gennaio 2023, tutte le utenze (domestiche o non domestiche) dovranno fare riferimento al libero mercato, in quanto sarà l’unica opzione possibile. Fermo restando che, nel frattempo, opera un sistema che accompagna il lento e graduale passaggio verso il ML. 

  • Come opera il regime di salvaguardia

Abbiamo appena visto che, per ora, il regime di salvaguardia si attiva per le PMI (sempre meno, in verità) che non possiedono i requisiti di fatturato e di numero di dipendenti, oppure di tensione nell’alimentazione e che non hanno ancora scelto di entrare nel mercato libero. 

Il regime opera, per così dire, “in automatico”, ope legis in quanto l’energia elettrica è un bene universale. Ovviamente, il passaggio al regime di salvaguardia avviene se il cliente non ha stabilito un rapporto contrattuale con un altro operatore appartenente al mercato libero.  

A quel punto, allora, ogni pretesa avanzata da un operatore del regime di salvaguardia è da considerare priva di fondamento. 

  • Cosa deve fare l’utente

L’utente che ha sempre rinnovato il contratto di fornitura, scegliendo esplicitamente il proprio distributore sul LM, ha modo di respingere qualsiasi pretesa eventualmente avanzata da operatori del regime di salvaguardia. 

Spesso accade che questi ultimi, carpendo indirettamente i dati personali dell’utenza con pratiche commerciali scorrette spesso sanzionate dall’ARERA, attivino il regime di salvaguardia anche agli utenti che già si sono affacciati nel ML.

La conseguenza naturale di questa pratica è quella che il cliente si vede recapitare all’improvviso delle fatture per consumi esorbitanti, anche perché il regime di salvaguardia non è poi così conveniente, e viene trascinato in giudizio per mezzo di ricorsi per decreto ingiuntivo. 

A fronte di una ingiunzione di pagamento fondata sulle fatture e, al più, sull’assunto che il regime di salvaguardia opera in automatico, il cliente ha la possibilità di opporsi, dimostrando il fatto impeditivo di quell’assunto: appunto, quello di avere già allacciato il proprio terminale ad un altro operatore. 

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 5 aprile 2021.

domenica 26 luglio 2020

Mancata cessione di una multiproprietà: inadempimento e risarcimento del danno

Negli ultimi anni sono aumentate le proposte, spesso farlocche, di vendita e/o cessione gratuita delle quote di multiproprietà, od anche la rivendita del certificato di iscrizione ad un club.

Sono molte le società che contattano i proprietari di multiproprietà, con proposte fantasiose, con promesse di rivendita con guadagni di 15.000,00/20.000,00 euro, dietro la richiesta di qualche migliaio di euro per la consulenza.

Società svizzere, spagnole, italiane che, in alcuni casi, si viene a scoprire che non esistono oppure sono guidate da persone poco raccomandabili.

E molti di questi contratti risultano, al controllo del giudice, non validi e rispettosi delle norme previste a tutela del consumatore (vedi questo esempio).

La sentenza che vi proponiamo di seguito affronta, invece, il diverso caso ove la società, dopo aver promesso la cessione del contratto di multiproprietà, non da adempimento al proprio obbligo contrattuale.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ad un multiproprietario di procedere, dietro il pagamento anticipato della propria consulenza, alla cessione del diritto reale in multiproprietà ad altro privato.

La società si impegnava a trovare la persona incaricata, chiedendo al multiproprietario di inviare l'originale dell'atto notarile di acquisto del diritto reale. Quest'ultimo dava adempimento al proprio obbligo, intimando la società a provvedere alla cessione gratuita della quota della multiproprietà.

E purtroppo, la società non dava adempimento a quanto stabilito dal contratto, incassando i soldi e non procedendo all'atto notarile.

La vicenda finisce davanti al Tribunale di Pordenone, il quale dichiara la risoluzione del contratto e il diritto al consumatore di ricevere congruo risarcimento del danno.

Il giudice friulano, infatti, riconosce che nonostante il consumatore avesse dato adempimento a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, utili per la cessione della quota di multiproprietà, la società non aveva dato seguito a quanto stabilito, tanto da crearsi "una ingiustificabile inerzia che aveva creato uno stallo nei rapporti fra l'attore e la società, di diritto iberico, che gestiva la ceduta quota di multiproprietà. Infatti, il ___ essendo rimasto ancora, rispetto appunto, alla società estera di gestione, il titolare del bene, del quale peraltro non aveva usufruito dopo il contratto di cessione del 3.3.2006, aveva finito per dover sopportare tutti gli oneri condominali dal 2007 in poi...".

E per tali ragioni, il giudice ha ritenuto sussistere un inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta, per non essersi attivata alla cessione della quota di multiproprietà del consumatore, così come previsto dal contratto: "si verte, per certo, su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione sia dell'ammontare del debito maturato, sia delle caratteristiche del comportamento tenuto dalla convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ingnavia ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene".

Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. consegue, come correttamente individuato dal giudice, il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore.

Tribunale di Pordenone - sentenza n. 188/15.

domenica 21 novembre 2010

Il Tribunale di Pordenone ribadisce il principio del collegamento negoziale tra multiproprietà e finanziaria: ancora una volta il consumatore può cancellare la multiproprietà e riprendersi quanto pagato!

La sentenza che vi proponiamo di seguito è l'ennesima vittoria di un multiproprietario rispetto alla società che gli ha venduto la quota di diritto di godimento ripartito. 

Il Giudice ha quindi dichiarato la nullità del contratto di multiproprietà ed ha "liberato" il consumatore dal dover pagare nuove spese condominiali annuali nei confronti del resort.

La vicenda, nata secondo le usuali modalità dell'invito ad un meeting, presenta anche l'ulteriore elemento del finanziamento: il multiproprietario, infatti, aveva sottoscritto un contratto di finanziamento per poter pagare a rate la propria quota di diritto di godimento.

Il Tribunale di Pordenone, seguendo un filone giurisprudenziale oramai affermato, ha accertato l'esistenza di un collegamento tra i due contratti, quello di multiproprietà e quello di finanziamento, sicché alla nullità del primo è seguita la nullità dell'accordo stipulato tra il consumatore e la società finanziaria.

Il multiproprietario, quindi, ha potuto riottenere tutti i soldi spesi per l'acquisto della multiproprietà.

Di seguito la sentenza

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