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domenica 28 luglio 2024

Non possono essere bloccate le licenze concesse per il servizio di noleggio con conducente

La Corte Costituzionale ha voluto aprire un nuovo fronte nella questione trasporto urbano delle grandi città italiane, dichiarando l'incostituzionalità della norma che limita le licenze concesse al servizio di noleggio con conducente (NCC).

Questo provvedimento, unito al nuovo registro informatico previsto per il servizio taxi, dovrebbe favorire un maggiore incremento del servizio di trasporto in queste aree urbane, limitando le code fuori dalle stazioni ferroviarie.

- art. 10 bis comma 6 D.L. 14 dicembre 2018 n. 135

Nel 2018, con il D.L. 135/2018, era stato deciso di interrompere il rilascio di nuove licenze per il servizio di taxi o NCC fino all'introduzione del nuovo registro informatico, considerato il mezzo migliore per controllare il numero delle licenze e organizzare il servizio pubblico in modo corretto ed omogeneo.

L'art. 10 bis comma 6 del DL n. 135/20218 ha disposto che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.".

Questo provvedimento ha bloccato il servizio pubblico negli ultimi anni, provocando danni ai consumatori che, con cadenza periodica, hanno dovuto attendere l'arrivo di un NCC o di un taxi.

Nel frattempo, però, è entrato in vigore il Registro informatico, il quale dovrebbe consentire un riordino dell'intero settore.

- incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 D.L. 135/2018

Nel frattempo, la Corte Costituzionale è stata sollecitata sull'argomento, sancendo l'incostituzionalità dell'art. 10 bis D.L. 135/2018, nella parte in cui prevede il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro informatico.

Tale norma, come osservato dal Giudice delle leggi, ha minato il libero mercato e la concorrenza ed ha consentito "all’autorità amministrativa di alzare una barriera all’ingresso dei nuovi operatori".

La norma ha, inoltre, compromesso "la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea", nonostante le ripetute segnalazioni dell'Antitrust.

Ma, osserva la Corte, "nonostante «la diversa configurazione dei servizi pubblici non di linea», la «domanda di mobilità non di linea considera ormai in larga parte fungibili i servizi di taxi e di NCC, come hanno segnalato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Segnalazione del 15 ottobre 2019), l’Autorità di regolazione dei trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al Governo del 21 maggio 2015 e del 10 marzo 2017), la Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta, taxi e veicoli a noleggio con conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01)» (sentenza n. 36 del 2024).".

La norma, osserva ancora la Corte Costituzionale, ha causato un grave danno per la comunità e si è posta in grave contrasto con le norme e principi costituzionali, volti a facilitare lo sviluppo del mercato per una maggior tutela dei consumatori.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha concluso per l'incostituzionalità dell'art. 10 bis comma 6 del D.L. 135/2018.

domenica 11 marzo 2018

Uber = servizio di trasporto

Nuovo ed interessante intervento del giudice comunitario che ha dato una definizione del servizio offerto da UBER, la piattaforma elettronica che, mediante un'applicazione digitale, offre un servizio di trasporto urbano da parte di conducenti non professionisti.

L'intervento della Corte di Giustizia si è reso necessario a seguito dell'azione legale proposta da un’associazione professionale di conducenti di taxi della città di Barcellona (Spagna), la quale si era rivolta al giudice spagnolo, eccependo la violazione delle norme previste in materia di concorrenza da parte di UBER.

Il Giudice comunitario, investito della questione dal tribunale spagnolo, ha delineato la tipologia di servizio di UBER, evidenziando che l'attività offerta dalla piattaforma on line rientra a pieno titolo nella fattispecie di  «servizio nel settore dei trasporti», così come previsto  dall'Unione Europea.

Ne consegue che per tale servizio non può trovare applicazione la generale normativa della libera prestazione dei servizi, né in quella relativa al commercio elettronico, sicché secondo i giudici comunitari non vi sarebbe una vera e propria violazione delle norme in materia di concorrenza, anche se la multinazionale deve rispettare i singoli limiti legislativi previsti da ogni Stato membro dell'Unione ed inseriti in materia di trasporto pubblico.

L'aspetto rilevante del provvedimento che potete leggere di seguito è la qualificazione dell'attività di UBER, inquadrata dalla Corte che non limita il ruolo della società un  mero servizio di intermediazione con il quale mettere in contatto, attraverso l'applicazione per smartphone, persone che cercano un passaggio con conducenti non professionisti.

Il Giudice afferma il principio secondo il quale tale intermediazione è professionale, continuativa e rientante nel servizio di trasporto urbano, alle cui norme anche UBER deve conformarsi e rispettare.

Qui di seguito, la sentenza del giudice comunitario.

venerdì 29 settembre 2017

Londra non rinnova la licenza ad Uber: bloccata la nota applicazione!

Altra brutta notizia per Uber in questo 2017 contrassegnato da polemiche e provvedimenti limitativi (poi bloccati) anche in Italia (vedi qui). Questa volta, la nota applicazione è stata oggetto di un nuovo blocco in una delle realtà urbane più importanti al mondo: Londra.

Il Transport for London (TfL), l'ente che gestisce il trasporto pubblico a Londra, ha deciso di non voler rinnovare ad Uber la licenza, in scadenza il 30 settembre, e presupposto necessario per consentirle di proporre il proprio servizio sul territorio cittadino.

La scelta adottata da Tfl è stata giustificata con la condotta tenuta da Uber, caratterizzata da comportamenti che, come riportato in una nota dell'ente, «dimostrano una mancanza di responsabilità aziendale in relazione a una serie di temi che hanno implicazioni di sicurezza pubblica e ordine».

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha peraltro osservato le società che offrono i diversi servizi commerciali sono tenute al rispetto di determinate regole e standard elevati, ai quali deve adattarsi anche Uber per rispettare le più elementari regole della concorrenza.

Occorre osservare, però, che la compagnia statunitense potrà operare sul territorio cittadino fino a quando non vi sarà una decisione del tribunale che vieterà ad Uber di poter svolgere la propria attività a Londra. Uber, infatti, ha già preannunciato che impugnerà la decisione della TfL londinese, come risulta da un comunicato stampa molto polemico pubblicato sul proprio sito web.

domenica 28 maggio 2017

Uber - a che punto siamo?

I fogli d’informazione giuridica online, alla caccia dell’ultima pronuncia depositata in cancelleria, hanno dato notevole risalto (sottolineiamo: forse troppo) alle (scontate) inibitorie dei “servizi auto Uber” sul territorio italiano, pronunciate a macchia di leopardo da vari tribunali (v. tribunale di Milano, nonchè di Roma e Torino).

Invero, il giudice romano ha deciso di riabilitare parzialmente il servizio di Uber (Uber black) con la recente ordinanza del 26 maggio 2017 che potete leggere in fondo a questo intervento.

Esulando, per un momento, dal merito di queste pronunce, ci pare più opportuno fare riflettere i lettori sul modello economico applicato dalla società Uber, più che sul settore di mercato su cui opera ed insiste (nel caso di specie, il trasporto urbano) e sulle vicende ultime di “cronaca giudiziaria” di più immediato clamore. In altre parole, vorremmo proporre una breve disamina del modello di economia condiviso che, da diverso tempo, si sta diffondendo in vari paesi occidentali e che, spesso, è poco compreso od esaminato dalle istituzioni.

- Il quadro generale: la "sharing economy"
Cosa significa “sharing economy” (e parole somiglianti come “peer to peer” o “collaborative economy”)? L’espressione è molto utilizzata da quando nei paesi occidentali il wi-fi si è diffuso capillarmente e società pioniere hanno inventato e diffuso, in rete, piattaforme di condivisione: dapprima facebook, dal 2004, ha messo in contatto sullo spazio virtuale milioni di persone istantaneamente; quindi altre imprese, esaminando le opinioni e i gusti delle persone, hanno predisposto, a loro volta, delle piattaforme di scambio e condivisione in tempo reale di beni e servizi su internet.

L’aspetto più interessante ed inedito del fenomeno è che per la prima volta si utilizza in modo massiccio internet per creare dei veri e propri “mercati virtuali”. Questo sistema, se vogliamo molto semplice, è stato poi “riversato”, in modo ricorrente per concetto, nei più disparati settori di mercato: dal trasporto in automobile urbano (v. Uber) a quello nazionale ed internazionale in auto (v. Blablacar); dal settore dell’intermediazione immobiliare (v. Airbnb) a quello del mercato bancario e creditizio (v. Paypal, social lending).

In altre parole, è sufficiente per l’impresa individuare uno specifico settore di mercato, meglio se con alta densità di domanda e offerta, ed inserirsi lanciando una piattaforma che costituisce un “luogo di incontro” e di “intermediazione” tra le persone alla pari.

Dal punto di vista giuridico, l’impresa che offre lo spazio nel quale le parti trattano e concludono contratti svolge una mera attività di mediazione o, meglio, offre uno spazio nel quale sono le parti a trattare e concludere contratti; pertanto, tende a non rispondere per gli inadempimenti contrattuali delle parti contraenti.


- I servizi di Uber

Uber Technlogy Inc. è una società creata nel 2009 che ha sviluppato un particolare modello di economia collaborativa, predisponendo un'applicazione che consente di collegare colui che offre un servizio di trasporto con i potenziali clienti.

Uber  è famoso per aver previsto una sorta di servizio taxi alternativo offerto da soggetti privi di qualifica, ingenerando molte polemiche da parte di coloro che offrono tale servizio seguendo la normativa nazionale.

Le applicazioni Uber sono tre:

  • Uber black: è il più famoso e consiste in un servizio di noleggio con autista attraverso la prenotazione con applicazione (trattasi di servizio di noleggio con conducente);
  • Uber x: servizio meno famoso, sempre di noleggio con conducente, ma con veicoli ordinari;
  • Uber POP: è il servizio di trasporto di privato verso privato, ove un privato che percorre un tratto può, al fine di dividere le spese, offrire un posto auto ad altro privato che percorre lo stesso percorso.

- Interrogativi sul "car sharing"
Il “sistema di condivisione” descritto fino ad ora per sommi capi è molto innovativo: non colpisce che siano espanse così rapidamente imponenti imprese multinazionali e con forti barriere all’ingresso. Il loro punto di forza sta nell’avere individuato prima di altri la redditività del modello, di averlo applicato su larga scala, di avere introdotto delle barriere per non consentire ad altre imprese di replicare il loro sviluppo e, nella specie, di avere modeste immobilizzazioni materiali, limitate ad uffici e sedi operative.

Uber è tra quelle multinazionali che rientrano in pieno nello schema e che, dal 2010, operano nel settore automobilistico, con diverse sedi operative in stati europei e, con polemiche e controversie giudiziarie a valle, anche in Italia.

Tanto premesso, è opportuno porsi questo interrogativo: fino a che punto la “sharing economy”, come modello, può diffondersi liberamente in settori di mercato già regolamentati e stabilizzati?
La domanda non ha chiare risposte, e un esempio lo può dimostrare facilmente.

Pensiamo alla questione di Uber, la quale, per i tribunali italiani, insiste chiaramente sul settore del traporto automobilistico già coperto dai taxi. Da un lato, quindi, vi sono i tassisti italiani: notoriamente, per prestare il servizio di taxi di linea, la legge italiana impone oneri assicurativi obbligatori, requisiti di competenza e professionalità certificati e la licenza; dall’altro lato, vi sono “autisti Uber” che svolgono il servizio, di fatto, con continuità e senza alcun onere assicurativo o requisito professionale (anzi, in Uber si svolgono perlopiù servizi ripetitivi e ad immediata domanda del consumatore).

Nell’esempio appena delineato, si osservano almeno due cose.

(1)  Una distinzione poco chiara tra chi è il professionista e chi è il consumatore: l’autista Uber, infatti, si contraddistingue perché risponde alle esigenze immediate e di breve termine del consumatore. Peraltro, la piattaforma predisposta da Uber è munita di pagine per il riscontro e l’apprezzamento dell’autista da parte del consumatore (i c.d. feedback). In altre parole, sono gli stessi utenti a stabilite chi ha operato con professionalità e, quindi, a divulgare informazioni nel mercato. Questo sistema, in qualche modo, è potenzialmente in grado di sopperire alle famose “asimmetrie informative” e a “bypassare” un compito in generale demandato allo stato o alle associazioni di categoria.

(2)
  Un abbassamento, nel complesso, dei costi e delle tariffe, anche se, talora,  a discapito delle garanzie offerte a posteriori nell’espletamento del servizio. Si assiste, insomma, ad una “corsa verso il basso” del prezzo che, da un lato, giova per il risparmio del consumatore ma, dall’altro, gli toglie garanzie che parzialmente vengono raggiunte tramite il feedback (v. sopra).


Si ritiene, pertanto, che la questione non debba essere esaminata soltanto dal punto di vista degli interessi cogenti di coloro che già operano con una rendita di posizione (è il caso classico del tassista che “acquista” la licenza dal Comune: in questo modo, si costituisce inevitabilmente una barriera all’ingresso di ulteriori tassisti) quanto, piuttosto, dell’interesse aggregato (si badi bene: aggregato) del consumatore-produttore di un servizio condiviso online e trasferito nell’economia reale.

- Il punto della giurisprudenza di merito
Alla luce della disamina svolta, è possibile inquadrare con più consapevolezza le recenti pronunce del Tribunale di Roma e, da ultimo, di Torino, le quali, com’è già noto, confermano la linea della sospensiva ed inibitoria del servizio Uber, già calcata dal Tribunale di Milano nel 2015 (v. Ordinanza Tribunale di Milano, relatore Marangoni).

  • Tribunale di Roma - ordinanza del 7 aprile 2017

Veniamo alla recente Ordinanza del Tribunale di Roma, emessa dalla IX sezione civile il 07/04/2017 (di seguito l’ordinanza) su ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato dalle Associazioni di categoria rappresentative dei tassisti. 

Il quadro normativo di riferimento “fotografato” dal Tribunale di Roma (il quale da subito chiarisce che il suo compito non è quello di regolare od implementare la concorrenza in un settore che andrebbe regolato in senso più concorrenziale, quanto quello di applicare il diritto vigente) è ancora quello rappresentato dalla legge quadro n. 21/1992, non potendosi applicare al caso di specie le successive modifiche intercorse, poiché ritenute sospese.

In tal senso, il taxi di linea e di noleggio con conducente costituiscono due tipologie di servizio di trasposto alternative a quello pubblico, la cui organizzazione è demandata al Comune o alla Regione.

Con riguardo ai tassisti, è il Comune ad individuare, con bando pubblico e attribuzione della licenza, i soggetti che dispongono di requisiti  certificati di professionalità (superamento di appositi esami) e che dispongono della copertura assicurativa; quindi assegna autorimesse e postazioni fisse per i taxi. L’ambito di azione dei taxi è intra urbano.

Il sistema di comunicazione radio dei tassisti è gestito, perlopiù, dagli organi competenti, come pure le tariffe, che sono determinate in via amministrativa.

Con riguardo al sistema di noleggio con conducente, l’autorizzazione è data dalla Regione ai soggetti che abbiano il mezzo, nonché requisiti di professionalità di legge. In questo caso, tuttavia, le tariffe sono concordate al dettaglio e il servizio può essere prestato senza limiti territoriali.

Tanto premesso, il Tribunale di Roma ha evidenziato che il servizio Uber si orienta verso la stessa platea di consumatori del servizio di taxi di linea e di noleggio con conducente; non solo, Uber non svolgerebbe soltanto un ruolo di intermediario, ma definirebbe indirettamente le tariffe per il trasporto con finalità di lucro proprio, nonché del conducente affiliato ad Uber.
Infine, la corte romana sottolinea come il servizio Uber, a fronte di costi ridotti, non presti le medesime garanzie assicurative proprie dei tradizionali servizi di taxi o a noleggio con conducente.

In conclusione, ravvisa la fattispecie di concorrenza sleale cui all’art. 2598, n. 3 c.c. e, per l’effetto, sospende l’attività di Uber sul territorio.

  • Tribunale di Roma - ordinanza del 26 maggio 2017
Il giudice romano ha, con il recentissimo provvedimento che potete leggere di seguito, riabilitato Uber black, evidenziano la carenza dei presupposti per il provvedimento di urgenza con blocco del servizio offerto dalla società americana.

L'aspetto più rilevante del provvedimento è quello ove viene evidenziata la necessità di un intervento da parte del legislatore volto a colmare un chiaro vuoto legislativo, contemperando le diverse esigenze in campo: "l'esigenza di un (urgente) intervento del legislatore finalizzato ad una riforma complessiva del settore in oggetto, che tenga conto sia dell'interesse del consumatore all'incremento dell'offerta - sotto il profilo quantitativo e qualitativo e in relazione alla possibile riduzione dei prezzi dei servizi - reso possibili dai fenomeni di allargamento e diversificazione della relativa offerta, derivanti anche dallo sfruttamento delle nuove tecnologie, sia dall'interesse dei titolari di licenze per l'esercizio del servizio taxi ad evitare pregiudizi di carattere economico in relazione alla perdita del valore dei titoli abilitativi che conseguirebbe ad un'eventuale apertura del mercato a nuovi soggetti, oltre che dal legislatore del 2017, anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [...]".

Il Tribunale di Roma ha individuato, in ultima istanza, il difficile punto di mediazione dei diversi interessi che, in questa vicenda, si sono  posti in contrasto, e che solo il nostro legislatore può risolvere. 

- Considerazioni finali
Come si è più volte affermato nel corso dell’intervento, la giurisprudenza che si pronuncia a macchia di leopardo con inibitorie è la prevedibile e logica conseguenza della lentezza da parte del legislatore di regolare il fenomeno, cogliendone l’essenza.

La giurisprudenza, d’altronde, non può che applicare la disciplina che regola il settore dei taxi e del trasporto con conducente, la quale è pressoché ferma agli anni novanta e, se vogliamo, risente di un’impostazione dirigistica che, tuttavia, non sempre tutela la qualità e l’economicità del servizio.

Ben vengano, dunque, nuove forme di trasporto (e di sistema di economia).

La questione, infatti, non è tanto quella di costituire una ennesima categoria “protetta” tramite barriere all’ingresso, con limiti e modalità di esercizio, quanto quella di riuscire ad assecondare la diffusione di questo modello di incontro della domanda ed offerta, prevenendo la formazione di concentrazioni e monopoli. È apodittico, infatti, che il monopolio o la concentrazione contraddirebbero la ragione stessa di questo modello di economia condiviso, poiché sarebbe il monopolista a stabilire quali tratte coprire e quali soglie di prezzo imporre, e ciò a danno del consumatore.

Si ritiene, pertanto, che il dettato normativo debba inevitabilmente tenere conto, da un lato, di assecondare la naturale tendenza dell’economia condivisa e, dall’altro, prevenire che la tradizionale formazione di monopoli, a danno dello stesso consumatore.

Per il resto, resta evidente che la questione non può ridursi a semplici e reiterate inibitorie da parte della corte di merito di turno, replicabili in tutti quei settori ove una multinazionale che adotta il modello di economia condivisa vada ad intaccare in Italia un settore regolamentato.

Qui il provvedimento del Tribunale di Roma.

lunedì 9 novembre 2015

Uber e altre applicazioni - AGCM suggerisce nuove norme per regolamentare il servizio

Fonte: AGCM
comunicato stampa 2 novembre 2015
Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet. Si parla di Uber e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente). In risposta a un quesito posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica in proposito che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.

sabato 29 agosto 2015

Uber: pro e contro di un servizio che fa discutere

Uber è uno dei servizi internet più apprezzati, e discussi, negli ultimi tempi nella rete, rivoluzionando, non sappiamo se in senso positivo o negativo, le abitudini di coloro che sono soliti utilizzare il taxi per i propri spostamenti.

a. Uber
Uber una applicazione che nasce da un progetto del 2009, e lanciato nel 2010 a San Francisco (vedi).

L'idea, sin dall'origine, è quella di affiancare al servizio taxi tradizionale, un sistema di trasporto a distanza gestito in maniera alternativa, più rapido ed economico, ma meno professionale e controllato.

b. I servizi di Uber
Uber offre diversi servizi, con distinti costi e modalità di pagamento, idonei per tutte le tasche e le esigenze del viaggiatore.

E quindi, vengono ricordati i servizi:
- Uber Black: è stato il primo servizio sviluppato da Uber; si tratta di noleggio di berlina;
- UberTaxi: il servizio taxi alternativo offerto da Uber;
- Uber SUV: è il servizio Uber che offre SUV con autista;
- UberX: è il classico, e criticato, servizio di Uber, ossia quello offerto con veicolo utilitario;
- UberXL: è il servizio alternativo offerto su macchina da sei posti o più con autista.
- UberLUX: servizio taxi offerto con macchina extralusso.

c. Il famigerato Uber pop: da servizio innovativo al provvedimento del Tribunale di Milano
Ma il servizio che più ha caratterizzato Uber negli ultimi tempi, è "Uber pop" ossia una applicazione con la quale è possibile accertare se esiste qualche "veicolo Uber" in zona, ottenendo passaggi gratuiti o a pagamento.

Con questo tipo di applicazione, è abbastanza evidente che il servizio offerto da Uber si sovrappone in modo marcato rispetto all'attività di trasporto offerta dal normale taxista.

La società si è sempre difesa affermando che Uber pop altro non sarebbe che una sorta di noleggio con conducente, del tutto diverso dall'attività dei taxisti.

La recente sentenza del Tribunale di Milano ha, di fatto, bloccato il servizio Uber pop, individuando una forma di concorrenza sleale verso i taxisti, tutelati dal giudice milanese (vedi).

Il provvedimento del Tribunale di Milano rappresenta il primo "stop" al sistema internet con il quale è stata creata una nuova forma, alternativa, di trasporto pubblico.

E forse, pensiamo, invece che vietare sarebbe il caso di disciplinare questo nuovo ed innovativo modalità di trasporto pubblico, che si è repentinamente sviluppato, ricavando un suo spazio nell'ambito del sistema di trasporti urbani ed extraurbani.

d. Cosa ne pensano i nostri lettori di Uber?
Ma cosa ne pensano i nostri lettori del sistema Uber? il risultato di un recente sondaggio ha espresso un parere favorevole dei consumatori verso il sistema Uber.

Il 67% dei votanti si è detto favorevole allo sviluppo di questa forma di trasporto. mentre solo il 20% preferisce il normale servizio taxi.

Un residuo 10% si è espresso in senso neutro o disinteressato, forse non conoscendo il servizio offerto da Uber.

Qui le statistiche del sondaggio.
Si                                                                 (67%)
No                                                               (20%)
Non so                                                       (  2%)
Sono disinteressato                              (  8%)

domenica 2 agosto 2015

Uber Pop è un esempio di concorrenza sleale? si, secondo il Tribunale di Milano

L'Ordinanza del 25 maggio 2015 pronunciata dal dott. Marangoni, giudice del Tribunale di Milano, ha affossato (definitivamente?) il sistema Uber Pop.

Il provvedimento d'urgenza, confermato successivamente con pronuncia del successivo 2 luglio, è stato reso dal Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia d'impresa - in favore delle associazioni dei taxisti, che si erano rivolte al giudice contestando la natura di concorrenza sleale portata avanti dall'applicazione Uber Pop.

Il Giudice milanese, accogliendo le lagnanze dei ricorrenti, ha riconosciuto che l'applicazione Uber Pop non è finalizzata a fornire informazioni di alcuna natura sul veicolo, persona e tipologia di servizio ed è semplicemente volto a fornire un servizio pubblico, creando una situazione di concorrenza sleale nei confronti dei taxisti.

Questi ultimi, infatti, sono tenuti al rispetto di alcune norme e limiti di legge, i quali non sono seguiti dagli aderenti di Uber Pop, così creando una via alternativa per la fornitura del servizio di trasporto pubblico, al di fuori delle regole previste.

Il servizio reso da Uber, infatti, non prevede alcuna assicurazione, sicché nel caso di incidente, la società non risponde per i danni arrecati al conducente o ai passeggeri.

E questa differenza non sarebbe, a detta dei giudici milanesi, percepita dagli utenti convinti di ottenere con Uber Pop il medesimo servizio previsto dai taxi, solo ad un prezzo più vantaggioso.

Non sappiamo se questa sentenza fermerà il "sistema uber", ed anzi ne dubitiamo, ma rappresenta un sicuro successo dei taxisti nei confronti di Uber.

Qui la sentenza.

sabato 13 giugno 2015

UBER - ART propone di regolamentare l'attività

La vicenda UBER sta caratterizzando le discussioni degli ultimi mesi, ove la categoria dei taxisti è entrata in conflitto con il nuovo sistema di trasporto pubblico.

A seguito della sentenza pronunciata di recente dal Tribunale di Milano, il servizio "UberPop" è stato bloccato, con chiara vittoria della categoria di fronte all'autotrasporto di persone non di linea.

Questa nuova forma di noleggio, ove il conducente è privo dei requisiti di guida del mezzo con trasporto di altre persone, è stata oggetto di dibattiti e contrasti, anche molto vivaci.

Nella discussione si è inserita anche l'Autorità di regolazione dei Trasporti, con il recente "Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità" che potete leggere di seguito.

L'Organismo amministrativo analizza il nuovo fenomeno, e dopo aver valutato positivamente l'attività svolta, introduce alcuni limiti nel trasporto pubblico attraverso questo servizio tecnologico, proponendo al legislatore alcuni spunti per poter legiferare in questa materia, adeguando la disciplina non più conforme alle novità intervenute.

Appare evidente che l'intervento di ART ha reso ancora più chiaro il limite emerso nella vicenda UBER: la società sta operando in un regime di carenza legislativa che ne legittimi e disciplini lo svolgimento della propria attività.

Allo stesso tempo, però, l'Autorità rileva che il settore, caratterizzato da un sostanziale sistema di monopolio, ha registrato negli ultimi anni un incremento costante ed inarrestabile delle tariffe.

La speranza è che tra una sentenza che dichiara la concorrenza sleale (Tribunale di Milano) ed una Autorità garante che rileva un sistema di monopolio, si possa trovare una via di mezzo che consenta ai consumatori di poter scegliere in modo trasparente quale servizio utilizzare.
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