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domenica 21 giugno 2026

Truffa ≠ inadempimento contrattuale

La distinzione tra truffa e inadempimento contrattuale è molto leggera e non sono pochi i consumatori che utilizzano, in modo improprio, le parole "mi hanno truffato" a fronte della mancata esecuzione di opere già pagate (oppure la mancata consegna di prodotti già acquistati).

Questa distinzione è stata affrontata - in modo alquanto sintetico - dalla IV^ Sezione penale della Corte di Appello di Milano, chiamata a decidere il caso di un professionista che non aveva eseguito le opere commissionate, e pagate, da un consumatore.

Nel caso di specie, il consumatore contatta un tecnico per la ricarica del gas del proprio condizionatore. Versa circa 300 euro come anticipo per l'intervento, ma il lavoro non viene mai eseguito. Il tecnico, dopo un primo contatto, non torna più e il denaro non viene restituito.

Di fronte a una situazione del genere, la reazione più immediata è quasi sempre la stessa: "Mi hanno truffato".

Ma è davvero così?

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 549 del 26 gennaio 2026, ha affrontato proprio questa situazione, arrivando a una conclusione che potrebbe far storcere il naso a molti consumatori: non sempre chi incassa un anticipo e poi non esegue il lavoro commette il reato di truffa.


- Truffa e inadempimento non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune i due concetti vengono spesso confusi, con una sovrapposizione che confonde due istituti diametralmente diversi.

Dal punto di vista giuridico, invece, la differenza è fondamentale.

La truffa è un reato e richiede qualcosa di più del semplice mancato rispetto degli accordi, in quanto la vittima è chiamata a dimostrare che il denaro richiesto dall'autore dell'illecito (il tecnico) sia stato ottenuto attraverso un vero e proprio inganno: una falsa rappresentazione della realtà, artifici o raggiri capaci di convincere la vittima a pagare (ad esempio, la persona si spaccia per un tecnico incaricato da una società accreditata, ma in realtà non è vera tale circostanza).

Diverso è il caso dell'inadempimento contrattuale. Qui il contratto esiste, il consumatore paga e il professionista, per negligenza, incapacità, disorganizzazione o semplice scorrettezza, non esegue quanto promesso. 

Il comportamento può essere grave e causare un danno economico, ma non per questo integra automaticamente un reato.


- Perché il tecnico è stato assolto

Ma perché il tecnico è stato assolto dalla Corte di Appello di Milano, nonostante non abbia eseguito alcun intervento? nel caso esaminato dai giudici milanesi mancava l'elemento essenziale della truffa: l'inganno iniziale.

La Corte ha osservato che il consumatore aveva deciso di richiedere la ricarica del condizionatore e di pagare l'anticipo perché desiderava ottenere quel servizio. Non è emerso che il tecnico si fosse presentato con una falsa identità, che avesse esibito qualifiche professionali inesistenti o che avesse inventato un guasto per convincere il cliente a pagare.

In altre parole, non è stato provato che il pagamento fosse stato determinato da una menzogna o da una messinscena fraudolenta.

Il successivo mancato intervento e la mancata restituzione del denaro rappresentano certamente un comportamento scorretto, ma secondo la Corte appartengono al terreno dell'inadempimento contrattuale e non a quello della responsabilità penale.

Per questo motivo l'imputato è stato assolto dall'accusa di truffa.


- Quando invece può esserci una vera truffa

Come anticipato in precedenza, la situazione cambia radicalmente quando il professionista utilizza fin dall'inizio strumenti fraudolenti per ottenere il pagamento.

Si pensi al falso tecnico che si presenta utilizzando il nome di una nota azienda senza averne alcun titolo, a chi esibisce documenti contraffatti, qualifiche inesistenti o crea siti internet e recapiti apparentemente affidabili al solo scopo di rassicurare la vittima.

Lo stesso può accadere quando vengono formulate promesse palesemente irrealizzabili oppure quando viene organizzata una vera e propria messinscena per convincere il consumatore a consegnare denaro.

In queste ipotesi il pagamento non nasce dalla semplice volontà di acquistare un servizio, ma dall'errore provocato artificialmente dal comportamento dell'autore. È proprio questo passaggio che trasforma una controversia civile in una possibile truffa.


- La domanda che ogni consumatore dovrebbe porsi

Ancora una volta, come abbiamo già evidenziato con nostri precedenti interventi, la massima tutela che il consumatore può ottenere ricade prima della conclusione del contratto, o ancor meglio prima del pagamento di una somma di denaro, laddove il dobbiamo accertare se il soggetto incaricato ha tutti i requisiti per risultare idoneo all'esecuzione delle opere.

Quando, invece, un professionista non esegue il lavoro promesso, la domanda corretta non è soltanto: "Ho perso dei soldi?".

La vera domanda è un'altra:

"Ho pagato perché sono stato ingannato oppure ho pagato per un servizio che poi non è stato eseguito?"

La risposta può cambiare completamente la natura della vicenda.

Nel primo caso potrebbe esserci spazio per una denuncia penale. Nel secondo, invece, il consumatore dovrà generalmente agire sul piano civile per ottenere la restituzione delle somme versate e l'eventuale risarcimento dei danni.


- Come tutelarsi prima che sia troppo tardi

Come anticipato in precedenza, la prevenzione resta la migliore forma di tutela (abbiamo già trattato questo argomento con questo intervento).

Prima di affidarsi a un tecnico o a un'impresa è sempre opportuno verificare l'esistenza di una partita IVA, controllare recensioni e recapiti, richiedere un preventivo scritto e diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose o di richieste di pagamento immediato.

È inoltre consigliabile effettuare pagamenti tracciabili e conservare ogni documento, preventivo, fattura, messaggio o scambio di comunicazioni.

In caso di problemi, questa documentazione potrà rivelarsi decisiva sia per ottenere un rimborso sia per dimostrare l'eventuale esistenza di una condotta fraudolenta.

Corte di Appello di Milano - IV^ Sez. Penale - sentenza n. 549/2026

venerdì 2 gennaio 2026

"My world Energy": nullo il contratto e fine dell'iscrizione a Club Getaway

"My Energy World" è il prodotto vacanza venduto negli ultimi anni per affiliare i consumatori italiani a Club Getaway, fino al 2053 con obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali (per maggiori info, puoi scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

La vicenda è nota e dopo un primo colloquio telefonico con il quale i malcapitati consumatori venivano informati di aver "vinto un buono vacanza", con consegna presso la loro abitazione.

All'esito dell'incontro, caratterizzato da promesse ed inviti, arriva la firma senza che i consumatori abbiano veramente capito a cosa vanno incontro.

Dopo alcuni mesi, arriva il certificato di Club Getaway e qui viene a galla la verità, ossia:

- risultano iscritti ad un club inglese di cui non hanno compreso la tipologia;
- l'iscrizione è basic e quindi riferita solo a qualche servizio e località di soggiorno;
- l'iscrizione è valida per due persone e non può essere estesa a parenti ed amici;
- l'iscrizione permane fino al 2053;
- gli associati sono obbligati a pagare le spese di gestione ogni anno fino al 2053.

E' valido questo contratto? sono costretto a pagare le spese di gestione?

- il Tribunale di Milano: nullo quel contratto - cancellate quella iscrizione
Il Tribunale di Milano, seguendo quanto già disposto dal giudice di Monza (vedi qui), ha considerato non valido il contratto di Energy, individuando una serie di carenze informative tali da non considerarlo rispettoso del Codice del Consumo.

Osserva il giudice milanese: "In particolare, dal contenuto del contratto non è dato evincere il diritto di cui l’acquirente sarebbe divenuto titolare con l’acquisito del diritto di iscrizione al Club Getaway e di conseguenza quale sarebbe la prestazione a carico della venditrice. Il contratto si riferisce genericamente ad un certificato di iscrizione (cedibile) al Club Getaway attraverso il quale sembra che l’acquirente possa usufruire di servizi turistici che però non vengono definiti, né in riferimento agli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici e alla loro ubicazione, né in riferimento al trattamento nel periodo di soggiorno, né in relazione alle modalità e condizioni di prenotazione e neppure al periodo, genericamente indicato in una settimana all’anno.". 

Nè tale finalità informativa viene ottemperata da Energy attraverso la documentazione informativa, come osserva sempre il Tribunale di Milano: "Lo stesso dicasi dell’allegato A del contratto denominato “formulario informativo”, contenente informazioni di carattere generico.".

E il certificato? si tratta di informazioni fornite solo dopo anni (tre) e che comunque offrono una descrizione parziale del diritto vacanza: "Neppure il certificato n. xxxx, pervenuto ai ricorrenti dopo quasi tre anni rispetto alla sottoscrizione del contratto contiene una descrizione del diritto attribuito dalla compravendita in questione (v. doc. 5 ricorrente). Tale documento, infatti, indica che i ricorrenti sono divenuti soci del Club Getaway e riproduce le condizioni negli stessi termini lacunosi del contratto, senza neppure precisare il contenuto della tipologia basic dei servizi, che sarebbe stata scelta dai ricorrenti.".

Il contratto è nullo secondo il Tribunale di Milano e quali sono le conseguenze?

Sono ben descritte dallo stesso giudice milanese:

- restituzione da parte di Energy delle somme pagate dai consumatori
"Pertanto, la società Energy s.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti la somma dagli stessi versata pari a € xxxxx, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo."

- Inesistenza dell'obbligo di pagare le spese di gestione a Club Getaway
"In conseguenza della nullità del contratto, deve essere parimenti accolta la domanda proposta dai ricorrenti di essere tenuti indenni dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del Getaway Club...." 

- Obbligo di cancellazione dei consumatori dal Registro dei soci di Club Getway
"....nonché di cancellazione dal registro degli associati al Getaway Club a cura e spese della resistente".

domenica 8 settembre 2024

Mutuo indicizzato - Milano in favore dei consumatori

Nuovo capitolo nella vicenda mutui indicizzati che ha riguardato molti consumatori italiani, convinti di poter ottenere un mutuo versando pochi interessi alla banca e successivamente strangolati dalla conversione euro/franco svizzero e costretti a versare rate estremamente esose.

Questo blog ha trattato la questione in più occasione, contestando la validità dei contratti conclusi da Barclays Bank, come riconosciuto anche dall'Arbitro Bancario (vedi qui).

Il Tribunale di Milano ha affrontato, ancora una volta, la vicenda ed è stato chiamato a valutare la validità delle condizioni contrattuali contenute in un contratto concluso tra dei consumatori e Barclays.

I) le clausole incriminate del contratto di Barclays Bank

Il Tribunale di Milano ha giudicato il carattere abusivo delle clausole di mutuo indicizzato di Barclays, in particolare l'art. 4 disciplina il tasso di interesse applicato dalla banca mutuante ed in particolare il cambio tra euro/franco svizzero, presupposto per il calcolo degli interessi da applicare al cliente.

Il successivo art. 4 bis del contratto di mutuo prevede l'apertura di un deposito a nome della banca sul quale vengono accreditati eventuali accrediti o addebiti derivanti dal cambio applicato al contratto di mutuo.

L'art. 7 dispone, infine, l'ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo indicizzato, il quale prevede l'obbligo di ricalcolo della posizione, con versamento delle somme previste in favore della banca, altresì precisando: "In caso di estinzione parziale, la somma restituita dalla parte mutuataria alla banca determina la quota di capitale estinto. Sulla base della quota di capitale estinto viene calcolata la quota di capitale residuo.

Questo capitale residuo è la base di ricalcolo del piano di ammortamento per la durata rimanente del mutuo. Il tasso utilizzato per il ricalcolo sarà quello applicato al contratto di mutuo alla data di estinzione.".

Ma come avviene il calcolo degli interessi per questo contratto indicizzato? l'art. 7 bis del contratto di Barclays chiarisce il sistema di calcolo, attraverso la possibilità di conversione del tasso riferito franco svizzero a quello dell'euro con uno di quelli previsti per i prodotti offerti dalla banca.

Questo sistema, molto complesso e non molto trasparente, ha portato il cliente a dover versare alla banca un importo, a titolo di interessi, notevolmente elevato e non adeguato al prestito ottenuto.

II) Tribunale di Milano - clausole abusive e nulle

Il giudice milanese è stato chiamato a giudicare il carattere vessatorio ed abusivo delle clausole 4, 4bis e 7 del mutuo di Barclays e, quindi, l'eventuale contrasto delle stesse rispetto all'art. 4 della Direttiva comunitaria n. 93/13.

E il ragionamento seguito dal giudice si è fondato sull'orientamento indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha puntualizzato che: "nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo" (Corte di giustizia UE C - 776/2021).

Correttamente, a parere di chi scrive, il Tribunale di Milano richiama i principi generali che devono regolare i rapporti tra professionista e consumatore, e ciò sul presupposto che in questo tipo di rapporti esiste una disparità che deve essere ovviata dal professionista fornendo alla controparte svantaggiata, attraverso la redazione di un contratto con clausole trasparenti e comprensibili (Corte di giustizia UE  3 marzo 2020 C‑125/2018 Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA).

Nella vicenda tasso indicizzato, il contratto Barclays contiene informazioni trasparenti e comprensibili per i clienti?

"Nel caso in esame, peraltro, la banca proponendo a consumatori interessati a contrarre un mutuo per l’acquisto della prima casa che in apparenza era un mutuo fondiario a rata fissa e interesse variabile con garanzia ipotecaria e, quindi, un tipico contratto di finanziamento, aveva obblighi informativi ancora più stringenti in quanto avrebbe dovuto rendere edotti i contraenti del complesso meccanismo della determinazione dei tassi di interesse, della doppia indicizzazione e del funzionamento del deposito fruttifero anche mediante esemplificazioni di ipotesi di estinzione anticipata dopo due/cinque/ dieci anni considerata la durata particolarmente lunga di tali contratti, considerato, peraltro, che come ha ammesso la banca, fino al 2010 questa tipologia di mutuo era “un prodotto molto vantaggioso per i mutuatari” e la banca ha cessato di stipulare tale tipologia di mutuo all’inizio del 2011. L’obbligo di informazione mediante esemplificazioni e chiarimenti rientra nell’obbligo di buona fede oggettiva che nel caso in esame non è stato osservato.".

E la violazione di tale obbligo informativo è ancor più grave, secondo il giudicante, considerando che: "....che avrebbero imposto alla banca un onere informativo rafforzato nei confronti dei clienti che avrebbero dovuto essere resi edotti dell’effettivo esborso a cui andavano incontro e delle conseguenze in cui sarebbero incorsi in caso di estinzione anticipata del mutuo, considerata la durata ventennale e trentennale dei contratti.".

Nel caso di specie, il giudice ha dato applicazione al principio di chiarezza e trasparenza che deve sempre contraddistinguere la redazione del contratto sottoposto al consumatore, e che trova la sua disciplina nel Codice del consumo all'art. 35: "Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile."

Il mancato rispetto di tali presupposti possono, come accaduto nel caso affrontato dal giudice, far dichiarare nulle e non vincolanti per il consumatore le clausole vessatorie, condizionando il ricalcolo della posizione con la banca mutante.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. - sentenza n. 6054/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 21 aprile 2024

Milano segue Torino contro la nullità dei contratti bancari con l'Euribor "manipolato"

Anche il Tribunale di Milano ha deciso di discostarsi dal provvedimento reso dalla Corte di Cassazione lo scorso 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche.

Come noto, infatti, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto dei consumatori a veder dichiarata la nullità parziale del contratto che prevede l'applicazione del tasso variabile fondato sull'Euribor per il periodo 2005/2008 (qui un approfondimento).

La tesi sviluppata dalla Corte di Cassazione, dopo aver trovato un primo orientamento contrario espresso dal Tribunale di Torino (giudice Astuni vedi qui), incontra anche il parere contrario espresso dal Tribunale di Milano, il quale si allontana dai giudici di legittimità.

A detta del giudice milanese, infatti, gli effetti dell'Euribor manipolato possono eventualmente riguardare non solo i contratti conclusi con le banche che hanno partecipato al cartello dichiarato illegittimo dalla Commissione, ma anche per i rapporti bancari a cui il tasso Euribor era destinato.

Il provvedimento adottato dalla Commissione, ricorda il giudice, ha riguardato la validità di fideiussioni omnibus, ossia altri tipi di contratto bancario rispetto a quello oggetto di discussione (n.d.r. nel caso di specie, il contratto bancario dedotto in giudizio è un leasing bancario), sicché "da non potersi invocare l'autorità della decisione".

E' di tutta evidenza che se tale orientamento dovesse trovare futura conferma, la questione verrebbe fortemente ridotta con annullamento di ogni effetto positivo in favore dei consumatori del provvedimento europeo, confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Tribunale di Milano - sentenza n. 2221/2024

lunedì 11 settembre 2023

Non è chiaro cosa Happiness ha venduto? a Milano il giudice cancella l'iscrizione a Club Getaway

Vi hanno iscritto a Club Getaway? il solito promotore "Marco" si è presentato a casa vostra, sostenendo che la firma del contratto con Happiness (o Travel Sun o Atlantis) rappresenta una forma di investimento? avete scoperto di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 dopo aver ricevuto il certificato vacanza? e cosa ne pensate dell'iscrizione per due persone quando dovete portare in vacanza anche vostro figlio?

Insomma, è valido questo legame con Club Getaway, fondato su un contratto molto spesso poco chiaro e su promesse "a voce" rimaste in seguito non soddisfatte?

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità del contratto concluso con Happiness e ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei consumatori da Club Getaway.

E il giudice milanese si letto per bene il contratto di Happiness, giungendo alla conclusione che il testo contrattuale non ha chiarito ai consumatori cosa stavano acquistando dalla società romana: ".....non è innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un Club; - che non è chiaro, in particolare, il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente); - che testo contrattuale non chiarisce inoltre cosa debba intendersi per servizi offerti con tipologia “mid”, in quanto non definisce tali servizi, limitandosi a indicare la possibilità di fruizione di una settimana all’anno presso gli alloggi residenziali affiliati al Club; - che in tal senso, tra l’altro, oltre a non essere specificatamente indicate le strutture, non vengono fornite indicazioni in merito ai periodi di vacanza, alle località, alle modalità di prenotazione".

Trattasi di informazioni decisive per consentire al consumatore di poter esprimere un consenso informato, così come accertato da altri giudici in procedimenti analoghi (vedi qui per un approfondimento), ovverosia vincolandosi al club inglese fino al 2053.

Il giudice milanese ha concluso, anche in questo caso, condannando la società Happiness a provvedere alla cancellazione dei consumatori dal club, dichiarando che questi ultimi non sono tenuti a pagare alcuna spesa di gestione sulla base di un contratto non valido.

domenica 6 agosto 2023

Danni subiti dal consulente finanziario? la banca risarcisce il cliente

Sono sempre frequenti i danni subiti dagli investitori che si sono affidati ai consulenti finanziari (o i promotori o family banker), i cui suggerimenti non sono risultati così positivi e corretti.

Spesso, però, i danni cagionati dal promotore finanziario sono conseguenti da condotte scorrette ed in violazione dei doveri a cui il professionista deve attenersi quando entra in contatto con il cliente.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano, con il provvedimento che trovate di seguito, riguarda l'ipotesi in cui il promotore/consulente, in violazione delle norme previste in materia, si fa consegnare dal cliente la somma di denaro (o l'assegno bancario) dietro la promessa di destinare tale importo all'investimento con la banca.

Accade, invece, che la somma viene trattenuta dal professionista, il quale fa credere all'investitore di aver operato in suo favore attraverso falsa documentazione.

L'art. 31 del  D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) dispone che la banca debba rispondere per i danni cagionati dal promotore finanziario: "Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale".

La responsabilità della banca è, come ribadito dal Tribunale di Milano, oggettiva e quindi l'intermediario risponde per qualsiasi danno causato dalla condotta del promotore finanziario.

La sentenza chiarisce il presupposto che origina la responsabilità della banca per il comportamento illecito del promotore: "[...] all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria". Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto; il fatto illecito commesso dal preposto; il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato. Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo retribuisce per le incombenze che gli affida."

Il criterio della occasionalità necessaria, presupposto per l'identificazione della responsabilità della banca per il danno cagionato dal promotore, si poggia su due principi:

a.- il consulente/promotore deve aver compiuto la condotta contestata nello svolgimento della propria attività;

b.- la banca deve aver agevolato la condotta illecita del promotore, ad esempio omettendo l'attività di vigilanza sulla sua attività.

Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato la sussistenza del presupposto (a), nel fatto che il promotore lavorava per la banca all'epoca dei fatti, anche se lo stesso istituto di credito aveva affidato il cliente ad altro promotore nel 2003.

Spiega il Giudice: "Occorre a questo punto chiarire se il promotore abbia agito nell'ambito delle incombenze lui affidate dall'istituto bancario o se invece questi abbia operato al di là di detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità della Banca".

Nella fattispecie oggetto di giudizio, secondo il Tribunale risulta accertato che il consulente abbia utilizzato materiale della banca, spendendo il nome di quest'ultima nei confronti del cliente/vittima.

Sotto il secondo profilo (b), il giudice ritiene provata la carenza di vigilanza da parte dell'intermediario finanziario rispetto all'attività svolta dal suo promotore.

Accertata la responsabilità della banca, il Tribunale ha voluto accertare se il cliente abbia attivamente concorso alla causazione del danno ex art. 1227 c.c., osservando subito, però, che tale norma trova una applicazione particolare nei rapporti banca/cliente, nel senso che non può essere previsto uno specifico obbligo di diligenza in capo al contraente debole.

In termini più semplici, la responsabilità collusiva del cliente per il danno lamentato può sussistere solo nel caso in cui vi sia un comportamento collusivo o quantomeno di sua fattiva acquiescenza rispetto alla condotta del promotore (vedasi Cass Civ. Sez. III^ 30161/2018).

Nel caso di specie, nulla può essere contestato all'investitore, il quale deve essere risarcito per il danno cagionato dalla banca e dal suo promotore.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. dott.ssa Adriana Cassano Cicuto

lunedì 31 ottobre 2022

Travel & Service Box: il tribunale cancella il consumatore iscritto a New Club Elite

Nuovo importante intervento del Tribunale di Milano, il quale ha deciso che il contratto di iscrizione a New Club Elite concluso con Golden Eagle Travel & Service è invalido e condannato la società venditrice a cancellare i consumatori dal registro dei soci del club inglese. Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.

La vicenda è nota, ed è stata da noi seguita in altre circostanze (vedi qui e qui), ove abbiamo potuto assistere consumatori che, di fronte ad un acquisto mai totalmente compreso e costretti a versare 300/400 euro annuali, hanno preferito rivolgersi ad un giudice per veder tutelati i propri diritti.

Anche perché nel caso deciso dal giudice milanese, con la sentenza è stato stabilito che la società Golden Eagle Travel & Service deve cancellare i consumatori dal club inglese a proprie spese:

"condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, il nominativo di xxxxx dal registro degli associati del New Club Elite.".

domenica 23 ottobre 2022

Condominio: ecco come deve essere ripartito il costo dell'acqua tra i condomini

Uno dei temi più trattati nelle assemblee condominiali è quello della ripartizione dei costi comuni, ed in particolare le spese collegate ai consumi di energia elettrica, riscaldamento ed acqua.

Una peculiare questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1280/2018 che potete leggere di seguito, ove il giudice ha affrontato la ripartizione delle spese di consumo di acqua all'interno del condominio.

La vicenda è particolarmente interessante perché tocca alcuni aspetti dell'art. 1123 c.c. (ripartizione delle spese), la possibilità di derogare alla suddivisione del costo prevista ex lege e l'obbligo di installazione dei contatori di sottrazione.


- Spese comuni - criterio di ripartizione (art. 1123 codice civile) 

L'art. 1123 c.c. stabilisce la regola generale in materia di spese comuni: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.".

La regola generale è, quindi, che nel caso di spese comuni, ogni condomino partecipa in misura proporzionale ai valori millesimali di proprietà e può essere derogata per volontà  delle parti, inserendo nel regolamento condominiale il diverso criterio di ripartizione (egualitario) del costo, così come osservato dal Tribunale di Milano.

domenica 4 settembre 2022

Promotore finanziario infedele: quando paga la banca?

Nella casistica è molto frequente il caso del promotore finanziario (oggi “consulente finanziario” o “private banker”) che, con artifici e raggiri, sottrae la disponibilità del denaro del cliente, integrando di volta in volta diversi reati (ad esempio la truffa, l’appropriazione indebita di somme del cliente, e via dicendo); questa sottrazione è facilitata dalla scarsa accortezza dei clienti, che aderiscono alle richieste poco ortodosse provenienti dai consulenti infedeli.  

In linea molto generale (vedi qui), la giurisprudenza ordinaria applica le due norme fondamentali in materia, gli articoli 31, comma 3, Testo Unico Finanziario e 2049 codice civile, fino a riconoscere la responsabilità oggettiva dell’intermediario per qualsiasi fatto del promotore finanziario che abbia causato un danno al cliente.

Di fronte ad una responsabilità oggettiva dell’intermediario, nella quale si ragiona sul fatto materiale e non sulla colpa, è dunque necessario approfondire il concetto di occasionalità necessaria: esso indica lo stretto legame che sussiste tra l’incarico affidato dalla banca al consulente finanziario e il fatto, anche illecito, di quest’ultimo. Se il legame tra il fatto e l’incarico permane, allora è possibile tenere la banca come responsabile solidale. 

Si potrebbe, a questo punto, anche affermare che la banca integri di un contatto sociale qualificato, che le imporrebbe di vigilare sul fatto materiale del promotore: ma resta pur sempre che la essa deve conservare una sfera di  dominio sui fattori che causano l’evento; altrimenti vi sarebbe uno scollamento evidente tra la posizione di garanzia e il fatto materiale.

In sintesi, la responsabilità or ora commentata sussiste: 

- se il danno è stato cagionato dal promotore nello svolgimento della propria attività;

- se la banca ha agevolato il promotore a cagionare il danno.

Tuttavia, anche se la protezione offerta al cliente è apparentemente così ampia, occorre che il consumatore presti estrema attenzione a come i rapporti col consulente si dipanano nella loro concretezza e materialità: almeno è questa la massima di prudenza che si ricava dalla pronuncia oggi in commento del Tribunale di Milano datata 21 luglio 2020. 

La circostanza che l’intermediario sia una figura remota a sfondo dei funambolismi del consulente finanziario non è sempre la garanzia di un’automatica “rivalsa” verso la banca, allorquando quando il promotore si dilegua con le somme distratte. 

Vediamo, più nel dettaglio, la vicenda, evidenziando proprio quegli elementi che, secondo il giudice meneghino, hanno portato addirittura ad escludere che il promotore effettuasse la gestione del patrimonio del cliente sotto l’egida della banca intermediaria. La vicenda, infatti, presenta gli elementi sintomatici di un rapporto di preposizione nella quale viene del tutto travalicata l’attività istituzionale del consulente finanziario nell’alveo della banca.  

Nell’arco di trent’anni il medesimo promotore ha gestito i capitali conferitigli dalla famiglia di un cliente della banca: dapprima quelli del padre e del figlio, che sul finire degli anni novanta hanno conferito ingenti capitali in effetti contanti ai fini di investimento finanziario da effettuarsi presso l’istituto di credito; quindi quelli del solo figlio, nel frattempo divenuto erede, il quale ha venduto gli immobili paterni e ha conferito le somme ricavate, sempre in effetti contanti, per rimpinguare il capitale destinato agli investimenti.  

Sennonché, quando il cliente ha manifestato il bisogno di ottenere liquidità, il promotore finanziario lo ha dissuaso a disinvestire le somme, poiché erano state tutte investite in operazioni a lungo termine su titoli esteri, il cui repentino disinvestimento avrebbe comportato delle ingenti perdite.

Peraltro, il rapporto di preposizione è stato proseguito anche dopo che il promotore finanziario aveva interrotto la collaborazione con la banca, sottacendo tale importante circostanza al cliente. Il rapporto è proseguito a titolo personale, in una cornice nella quale l’ex promotore, nonostante ulteriori solleciti da parte del cliente, non ha smobilitato tutti gli investimenti.

Soltanto in sede giurisdizionale è emerso che il promotore finanziario, tenendo due distinte contabilità, ha distratto diverse somme, riuscendo a fare registrare sul conto titoli del cliente (non quello della banca, s’intende) soltanto una minima parte degli strumenti finanziari

La restante parte, riferita invece ad imprecisati investimenti, né è mai stata registrata dalla banca né è mai stata rendicontata. Il cliente, infatti, non è stato in grado di dimostrare un solo ordine di acquisto di intestato alla banca, come pure un solo rendiconto ufficiale.

Anzi, le prove offerte del cliente consistono in rendicontazioni (o meglio, imprecise stime di valore) vergate dal promotore finanziarie in carta libera. A ciò si aggiunge che l’operatività del cliente è consistita nella consegna di denaro contante al promotore finanziario senza il rilascio di ricevute e in investimenti che non sono mai transitati dalla banca.

Le circostanze valorizzate dal giudice presentano concorrono ad escludere che la banca, pur essendo in una posizione di garanzia, avesse l’obbligo giuridico di attivarsi per impedire il fatto del promotore, il quale ha avuto la “diabolica” accortezza di separare le gestioni. Per di più, i conferimenti per gli investimenti sono avvenuti per effetti contanti o con assegni e, fatto determinante e aberrante, alcuni ordini di disinvestimento sono consistiti in richieste di ordini di bonifico a terzi per il pagamento di fatture passive della società amministrata dall’attore, come pure in assegni in bianco, consegnati da privati al cliente che, a propria volta, li ha versati in banca. 

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 20 luglio 2020

domenica 13 febbraio 2022

Mutuo a risparmio edilizio: l'ambiguità del contratto esclude la tutela delle clausole favorevoli alla banca

Questa domenica vi proponiamo una particolare sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano lo scorso 25 gennaio 2022.

Il caso affrontato dal giudice milanese riguarda un particolare tipo di contratto di finanziamento, il c.d. mutuo “a risparmio edilizio”, il quale presenta per il mutuatario una serie di difficoltà non indifferenti e che nel caso di specie, è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Milano.

Ci occorre premettere che questo tipo di finanziamento viene usualmente concesso dalle banche agli imprenditori che intendono avviare un progetto di costruzione o ristrutturazione di vari immobili, con il peculiare fine di concedere del credito al richiedente, ma può ben accadere che sia erogata la somma anche al consumatore che intende operare una ristrutturazione di un immobile.

Con questo particolare tipo di mutuo, la banca concede una somma di denaro al mutuatario, ma l'importo finanziato rimane nella disponibilità dell'ente creditore, il quale eroga all'imprenditore parzialmente la somma al raggiungimento di determinati risultati.

Nel caso in cui, con alta probabilità, il cliente non riesca a raggiungere il risultato previsto per lo "sblocco" della somma oggetto di finanziamento, la banca gli concede un ulteriore somma, con altro contratto, necessaria per estinguere il debito precedete e sbloccare la somma successiva.

Il meccanismo, estremamente complesso, comporta per il cliente un impegno economico per il rimborso estremamente gravoso, senza che la banca effettui mai alcun ammortamento.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto illecita la causa di questo tipo di contratto, con conseguente nullità per immeritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., in quanto la clausola del muto a risparmio edilizo ove viene previsto per il mutuatario di effettuare "rimesse di risparmio" il cui fine è quello di ottenere una ulteriore parte del credito è irrispettosa dei canoni legali di chiarezza e trasparenza previsti ex art. 35 Cod. Consumo, non consentendo al cliente di poter valutare ex ante, al momento della conclusione, la reale natura dei pagamenti effettuati in favore della banca e consistenti in rimborsi comprensivi di interessi.

A ciò si aggiunga che nel rimborso della singole rate, la porzione degli interessi è preponderante in quanto calcolata sull'intero importo dovuto dal cliente.

Tribunale di Milano - Sez. VI^ Civ. sentenza del 25 gennaio 2022

domenica 22 agosto 2021

Diamanti: il consumatore risarcito dal Tribunale di Milano

La vicenda diamanti sta proseguendo davanti ai giudici di tutta Italia, con provvedimenti diversi per i consumatori. Questa domenica vi segnaliamo il recente provvedimento del Tribunale di Milano, il quale ha condannato BPM al risarcimento del danno in favore di un cliente che aveva acquisito i preziosi attraverso la decisiva intermediazione di Intermaket Diamond Business, società fallita (vedi qui).

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto, come in altre vicende (approfondisci qui), la responsabilità decisiva della banca per aver avvallato la vendita del prodotto presso un proprio sportello, nonostante la carente informativa fornita al consumatore.

Il giudice, richiamando le conclusioni del Consiglio di Stato, ha accertato che la vendita era avvenuta in assenza di corretta informativa sul valore dei preziosi e sul loro reale prezzo.

La banca non aveva controllato che il consumatore avesse ricevuto dal venditore la completa e trasparente informativa in merito alla natura dell'acquisto, tipologia del prodotto e reale valore del diamante.

La banca è stata condannata, come potete leggere di seguito, a risarcire il danno al consumatore.

lunedì 18 gennaio 2021

Fallimento Dentix: oggi ultimo giorno per la costituzione dei consumatori

Oggi scade il termine concesso ai consumatori vittime di Dentix per potersi costituire nel procedimento fallimentare aperto dal Tribunale di Milano lo scorso 22 ottobre 2020.

Abbiamo già trattato la vicenda (vedi qui), ricordando che il fallimento della società legittima il consumatore ad ottenere la restituzione del soldi anticipati alla società Dentix.

Il Tribunale di Milano, con il provvedimento che potete leggere di seguito, ha dichiarato il fallimento di Dentix, ed ha dato termine fino al 18 gennaio 2020 per la costituzione dei consumatori nel procedimento, come potete leggere subito qui di seguito.

venerdì 26 giugno 2020

Iscrizione platinum New Club Elite: anche il contratto Casanuova è nullo!

Ancora una volta siamo lieti di segnalarvi la cancellazione di una iscrizione a New Club Elite, con liberazione dei consumatori dall'obbligo di versare le spese di gestione al club straniero. E questa volta stiamo parlando di una iscrizione platinum al club inglese, perfezionata attraverso la società Casanuova S.r.l..

- iscrizione platinum (servizi full)
E' noto, infatti, che sono molti i casi di consumatori che dopo aver acquistato un primo certificato NCE, si accorgono che le promesse ottenute non erano state mantenute e quindi, i resort affiliati sono solo quattro o il pernottamento non è previsto per figli o parenti/amici, o ancora i servizi previsti dalla struttura sono inferiori allo standard prospettato.


Come viene risolto il problema? attraverso una presentazione presso la struttura alberghiera di ore e ore, alla fine della quale vi fanno firmare un contratto migliorativo (up grade) di quello precedente, con i servizi platinum: preferenza nella prenotazione di gennaio, servizio full previsto anche per i parenti, maggiori standard di qualità, e molte località ove soggiornare.




Insomma, tutto bene......vero? non proprio.....
             

               iscrizione platinum = maggiori spese di gestione

- Tribunale di Milano - non è valida l'iscrizione platinum a New Club Elite. Si alla cancellazione da New Club Elite
Il Tribunale di Milano è stato chiamato a valutare anche uno di questi contratti, verificando se la società Casanuova abbia rispettato le norme previste in materia di vendita/rivendita di diritti vacanza o multiproprietà.

Il giudice milanese ha appurato, anche in questo caso, che il contratto non conteneva tutte le informazioni idonee a consentire al consumatore di comprendere la natura, l'oggetto ed i servizi oggetto di vendita. 

L'aspetto più importante è che, accertata la nullità, il Tribunale di Milano ha ordinato a Casanuova di procedere alla cancellazione dei consumatori da New Club Elite, stabilendo che "non è dovuta somma alcuna, con particolare riguardo alle spese di gestione, da parte .......".

Qui potete leggere il risultato ottenuto a Milano. Per maggiori informazioni, puoi scrivere a info@consumatoreinformato.it

domenica 4 agosto 2019

Diamanti - esclusa la responsabilità della banca nella vendita di preziosi nella filiale

Chi ha comprato i “diamanti da investimento” o, meglio, delle pietre piazzate con la collaborazione di molte banche come “beni rifugio” al doppio del loro reale valore e per di più con certificati incompleti e falsi, rimarrà deluso dalla sentenza resa dal Tribunale di Milano, la n. 66 dell’8 gennaio 2019

Il giudice milanese, in buona sostanza, è giunto a negare che la banca abbia assunto responsabilità di qualche tipo nel rapporto concluso tra il risparmiatore e le società di settore (tra le note: la ormai fallita Intermarket diamond business (Idb) di Milano  e Diamond private investment di Roma), anche se le vendite dei preziosi avvenivano nei suoi locali. 

Percorriamo, ora, i motivi che hanno spinto il Tribunale a rigettare il rimborso, cogliendo fin da subito che per vincere in giudizio è essenziale saper mettere in luce il ruolo autonomo che le banche assumono in questo tipo vendite (c.d. vendite piramidali).


Abbiamo già visto che tra il 2010 ed il 2015 alcuni istituti bancari – complice anche la formidabile demonizzazione dei risparmiatori italiani che si ostinano a tenere liquidità infruttifera nei propri conti dormienti ) – hanno fattivamente collaborato con alcune società, mettendo a loro disposizione il proprio pacchetto di clienti per proporre l’investimento in diamanti.

È facile, almeno nei fatti, scorgere una commistione di interessi tra la banca e le società di settore per truffare i clienti, ma molto più complesso evidenziarlo nelle aule di giustizia: a nostro parere, la mossa vincente è quella di far risaltare gli accordi commerciali che le banche stabiliscono con le società di settore e, posta questa premessa, contestare sin da subito la responsabilità da contatto sociale (vedi qui).

Tuttavia, così non è stato fatto nel caso che ci occupa, tanto è vero che la difesa del risparmiatore si è limitata a rappresentare alcune circostanze molto indicative, ma non determinanti, come ad esempio la vendita delle pietre all’interno dei locali della banca e per mezzo di suoi promotori, per poi chiedere, per ciò solo, sia l’annullamento del contratto concluso tra il cliente e la società di settore che l’inadempimento contrattuale, oltre che il risarcimento del danno in stretto collegamento.

Giocoforza il giudice, ha stoppato la domanda di risarcimento, peraltro affermando che “non solo le azioni di invalidità o di risoluzione devono essere ritenute infondate, non essendo state intentate nei confronti della controparte contrattuale, ma anche le azioni di natura restitutoria e risarcitoria.
Ciò in quanto le stesse sono inevitabilmente correlate (“per l’effetto”), come da conclusione, alle suddette azioni di natura contrattuale, e non sono state sviluppate in via autonoma, ossia dando risalto al ruolo autonomo di parte convenuta. (...) Mai del resto la posizione di parte convenuta [n.d.r. la banca] è stata specificamente illustrata nell’atto di citazione alla stregua di un terzo rispetto alla parte alienante, e ne è riprova la circostanza che ciò avrebbe comportato uno specifico onere argomentativo, nel senso di chiarire il fondamento sistematico di una responsabilità del terzo in ordine ad un contratto stipulato da altri soggetti”.


In altre parole, nonostante il ruolo della banca sia abbastanza articolato in queste vicende (e il dibattito ne dà atto) la difesa del cliente non è riuscita a sviluppare in modo determinate il ruolo della banca ed in particolare il profilo degli accordi commerciali. 


Di seguito, la sentenza n. 66/2019 del Tribunale di Milano.

venerdì 14 giugno 2019

Golden Eagle Travel & Service: si alla cancellazione da New Club Elite!

Anche il Tribunale di Milano si è espresso in favore dei consumatori e contro la vendita dei certificati New Club Elite, ravvisando alcune gravi carenze del testo negoziale sottoscritto dai consumatori (per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Golden Eagle Travel & Service - vendita del 2016

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano presenta notevoli analogie con le altre vicende già oggetto di decisione da parte del Tribunale di Monza (vedi qui) e di Bologna (vedi qui), trattandosi di una offerta speciale rivolta a dei consumatori milanesi, invitati nel 2016 presso una struttura alberghiera nel capoluogo lombardo.

All'esito di una lunga attività di sollecitazione, magari con un successivo incontro, i promotori di Golden Eagle avevano convinto vari consumatori a sottoscrivere il contratto di acquisto di un box vacanze che prevedeva, tra le altre, alcuni buoni regalati con la firma del contratto.


Ed anche la promessa di questi buoni ha, probabilmente, convinto i consumatori all'acquisto del diritto vacanza, senza però comprendere in modo chiaro quale conseguenze erano legate alla sottoscrizione del contratto.

venerdì 7 dicembre 2018

Time e Service - nullo l'upgrade "platinum New Club Elite"

Ancora una volta, un giudice dichiara l'invalidità di un contratto di vendita di un certificato New Club Elite e nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale di Milano ha accertato la genericità di un contratto di upgrade al circuito New Club Elite, concluso con l'intermediazione della società Time e Service S.r.l. (oggi in liquidazione). Quest'ultima ha operato nel settore turistico negli ultimi anni, proponendosi quale mandataria di New Club Elite per la vendita di certificati della società inglese nel territorio italiano.

I consumatori sono entrati in contatto con la società, come nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, dopo essere già divenuti titolari di un certificato New Club Elite, attraverso un incontro presso la struttura vacanza ove alloggiavano.

Il passaggio dal certificato "Gold" a quello "Platinum": l'upgrade

Per chi è stato oggetto di questa offerta, ben conosce la dinamica che porta alla sottoscrizione del contratto, presso una delle strutture vacanza dal circuito N.C.E., ove si partecipa dopo aver ricevuto il buono per la settimana vacanza con l'acquisto del primo certificato del club inglese.

La settimana vacanza, nel caso di specie in Calabria, viene contraddistinta da un servizio ospitalità ed assistenza, da un lato, e una sollecitazione al passaggio dal certificato "gold" a quello più vantaggioso denominato "platinum".

Ed invero questo passaggio viene giustificato dai servizi migliori che tale secondo certificato garantisce, nonché la possibilità di poter ottenere locali per più di due persone, e quindi anche per i figli.

Secondo la sollecitazione all'acquisto, inoltre, il certificato "platinum New Club Elite" prevede la possibilità di accedere a più strutture vacanza ed in periodi migliori dell'anno (luglio - agosto) con condizioni di accoglienza privilegiate.

E' evidente che coloro che hanno deciso di sottoscrivere il secondo contratto con Time e Service hanno inteso migliorare il proprio rapporto nel club, sperando di poter valorizzare il proprio investimento (vi ricordiamo che anche in questo caso il consumatore versa un nuovo importo alla società venditrice).

Ma questo contratto rispetta il Codice del Consumo ed è perfettamente regolare?

domenica 7 ottobre 2018

Travel box & finanziamento: cancellato il diritto vacanza, ma il finanziamento non è nullo

La sentenza che vi proponiamo di seguito ha ad oggetto un tema affrontato molto spesso nel nostro blog, ovverosia la firma del contratto di finanziamento per l'acquisto di un certificato vacanza New Club Elite.

L'argomento trattato dal Tribunale di Milano riguarda il c.d. "collegamento negoziale" che esiste tra il contratto di acquisto del Travel box e quello concluso con la finanziaria.

Abbiamo già trattato il tema, evidenziando il recente intervento della Corte di Cassazione (Cassazione 19632/2016), la quale ha chiarito che nel caso di collegamento tra il contratto di finanziamento e quello per il quale la somma è destinata (ossia quello principale), la nullità di quest'ultimo comporta anche la nullità di quello concluso con la banca con diritto alla restituzione della somma versata.

La Suprema Corte ha specificato i caratteri del collegamento negoziale, rilevando che deve essere provato che il finanziamento è stato richiesto/proposto esclusivamente per la conclusione del contratto principale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Milano, la vicenda riguarda l'acquisto di un Travel box (con iscrizione a New Club Elite), con sottoscrizione del finanziamento per l'acquisto del diritto vacanza.


Il Giudice milanese ha ritenuto nullo il Travel box, richiamando altre precedenti pronunce intervenute di recente in materia (vedi qui), così giustificando la propria decisione: "Non vi è, infatti, alcun concreto elemento di individuazione del periodo dell'anno in cui era possibile esercitare il godimento della settimana di vacanze, cosi come, in realtà, neppure è ben chiaro quale fosse l'oggetto di tale "godimento", stanti i contraddittori riferimenti, ora alla proprietà (certificato di proprietà), ora ad un non meglio determinato diritto di godimento e utilizzazione, ora alla fruizione di servizi turistici "offerti dal New Club Elite"".


Esiste il collegamento? no.

Passando all'altro argomento trattato dal Tribunale di Milano, il giudice ha ritenuto di escludere l'esistenza del collegamento tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto del Travel box, in quanto i consumatori non hanno dato prova che il contratto con la banca era specificatamente indirizzato all'acquisto del certificato NCE.

Nel caso di specie, il finanziamento era classificato come "personale" con una generica finalità a "VIAGGI", senza alcun riferimento specifico all'acquisto del Travel Box, né i consumatori hanno fornito ulteriori elementi volti a dimostrare il collegamento negoziale.


Il Tribunale di Milano espone le ragioni che lo hanno portato ad escludere il collegamento negoziale, respingendo la domanda di restituzione del finanziamento avanzata dai consumatori: "Nel caso di specie, non sono state evidenziate clausole specifiche del contratto di finanziamento, anche di assicurazione, che lo colleghino al contratto di multiproprietà, così che questo appare un contratto autonomo, che può essere stato, pertanto, stipulato ed eseguito per una qualsiasi ragione […] Per come sopra esposto, la dicitura "VIAGGI" apposta nel contratto di finanziamento non riconduce al New Club Elite e non è stata evidenziata alcuna previsione contrattuale che obblighi il finanziato all'acquisto di un determinato bene, segnatamente all'acquisto del "travel box" in questione, né è previsto che la banca controlli la destinazione della somma erogata. Non è stata, quindi, fornita la prova del perseguimento di un intento comune anche a U., con la conseguenza che i due contratti non possono ritenersi collegati."



E quindi, non sempre alla nullità del contratto di acquisto del certificato vacanza deve seguire la nullità del contratto di finanziamento, con restituzione quanto meno degli interessi versati alla finanziaria. Il collegamento deve essere provato dal consumatore, altrimenti la sua domanda restitutoria verrà inevitabilmente respinta.

Qui il Tribunale di Milano.
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