Visualizzazione post con etichetta codice del turismo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta codice del turismo. Mostra tutti i post

lunedì 16 luglio 2018

Turista informato - maggiori garanzie con il nuovo D. Lgs. n. 62/2018

Il recente Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 ha introdotto una serie di interessanti novità in materia, aumentando le tutele previste in favore del consumatore di vacanze.

Una delle prime novità riguarda, infatti, l'estensione dei diritti dei consumatori anche verso gli operatori che non offrono in modo professionale pacchetti vacanza (si pensi alla classica gita organizzata dalla parrocchia o dal comitato di quartiere).

Orbene, anche questi soggetti devono assolvere a tutte le norme che riguardano i consumatori, nel rispetto delle norme del Codice del Turismo e del D. Lgs. n. 206/2005.

Altra novità è il concetto di "pacchetto" turistico, in quanto viene ampliata la definizione inserendo ulteriori servizi turistici "collegati" che contribuiscono a formare l'offerta dell'agenzia o del tour operator verso il consumatore.

Questo mutamento normativo segue il nuovo indirizzo comunitario ed è chiara la finalità di ricomprendere nella normativa anche tutti quei contratti stipulati on line che in precedenza risultavano sprovvisti di valida forma di tutela.

Alla partenza, il tour operator deve consegnare a tutti i viaggiatori un modello informativo standard ove siano descritti tutti i servizi offerti, le informazioni per l'assistenza, ed ogni informazione idonea ad aiutare il viaggiatore in difficoltà.

Nel caso di recesso da parte del viaggiatore, da esercitarsi entro 14 giorni dalla firma del contratto, così come gli altri contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Qui di seguito, il D. Lgs. n. 62/2018.

sabato 7 marzo 2015

Nasce ecobnb, portale di vacanze verdi certificate dagli utenti

Fonte
Comunicato stampa
Provincia di Trento
n. 456 del 27 febbraio 2015
Viaggiare in armonia con la natura fa stare bene. E per farlo c'è Ecobnb.com, il primo sito dedicato alle vacanze ecofriendly certificate dalla community di utenti. Si può prenotare una casa sull'albero in Piemonte o un agriturismo biologico immerso tra campi di lavanda nella Tuscia Viterbana, un resort sostenibile a pochi passi dal mare del Salento o un antico borgo trasformato in albergo diffuso. Il tutto evitando greenwashing e marketing ingannevole. 

A certificare sono infatti gli utenti e gli ideatori di Ecobnb che verificano che le strutture siano conformi con quanto descritto. «Siamo l’unico portale di qualità in Italia che ha quest’offerta. Non un semplice sito di booking, ma una community dove le strutture associate membri si attengono ad uno scrupoloso disciplinare», spiega Sivlia Ombellini, co-ideatrice di Ecobnb.com. La nascita della startup è stata supportata da Trentino Sviluppo e dalla Provincia autonoma di Trento che ha deciso di finanziare il progetto grazie al fondo Seed Money-FESR e di ospitare la startup in Progetto Manifattura a Rovereto. Ecobnb prosegue l'esperienza del progetto ViaggiVerdi, facendola diventare internazionale anche grazie al finanziamento europeo “EcoDots” e al supporto di diversi partner in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Serbia.

domenica 8 dicembre 2013

Certificato vacanza Mediterrenean Cala Pi nullo se il contratto è troppo generico

La sentenza di questa domenica affronta un argomento già trattato in questo blog, ossia la (in)validità del certificato di godimento d’uso turnario presso un centro vacanza spagnolo, il Mediterrenean Cala Pi. 

Il Tribunale di Verona, a cui si era rivolta una consumatrice che aveva acquistato questo diritto vacanza, ha considerato nullo il contratto sottoscritto dalla signora con la società promotrice, la Mediterraneo Srl, perché privo di tutti gli elementi richiesti dalla normativa di settore, come indicati all'art. 1 del D. Lgs. n. 427/1998 ( norma applicabile ratione temporis e successivamente confluito nel Codice del Consumo). 

Il Giudice veronese ha evidenziato una serie di carenze contrattuali, ed in particolare l’assenza di  "ogni specificazione in ordine al tipo di associazione cui il contraente si è associato - persona giuridica o ente di fatto - così come non vi è alcuna indicazione è fornita in relazione al regolamento di tale ente", considerando il contratto non conforme alle norme previste a tutela del consumatore. 

Nel caso di specie, osserva ancora il Tribunale di Verona, "Con riferimento al diritto di godimento, vi è solo un generico riferimento al tipo di appartamento con indicazione dei posti letto e alla usufruibilità per una settimana l'anno senza indicazione della natura e delle condizioni di esercizio del diritto e la stessa descrizione dell'immobile" (vedi).

Il Giudice ha riconosciuto la nullità del contratto, liberando la consumatrice dall’ obbligo di dover pagare le spese di gestione.

Di seguito la sentenza.

domenica 27 gennaio 2013

Tour operator responsabile per i danni subiti dal turista per colpa del terzo

Vettore e organizzatore del viaggio sono responsabili per i danni cagionati al cliente - turista da parte di un terzo incaricato a svolgere alcune delle prestazioni previste dal "pacchetto turistico".

Il principio è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22619 del giorno 11 novembre 2012 e con la quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio "all inclusive" per il pregiudizio subito da uno dei partecipanti alla vacanza, avvenuta in territorio estero (India).

Nel caso di specie, alcuni turisti avevano acquistato un pacchetto viaggio verso l'India ed il viaggio prevedeva un primo scalo a Nuova Delhi.

Causa le condizioni meteo avverse, l'aereo era atterrato in una cittadina vicina ed il viaggio era proseguito con servizio taxi messo a disposizione dei turisti dal tour operator.

Il viaggio in taxi cagionava dei danni ai turisti, anche a causa di un incidente occorso per colpa esclusiva del conducente.

I turisti hanno contestato al vettore e all'organizzatore i danni subiti a causa della condotta del conduttore di taxi, chiedendo il risarcimento degli stessi.   

La Cassazione ha dato loro ragione evidenziando che il tour operator si era avvalso dell'attività di un terzo - un conducente di taxi - per il trasporto di un turista e quindi era responsabile per i danni subiti dai clienti.

La Corte ha affermato il principio secondo il quale laddove il prestatore professionale di un servizio si avvalga per l'adempimento della propria prestazione di soggetti terzi, egli risponde per i danni cagionati ai consumatori da parte di questi ultimi.

sabato 21 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: il Couch-Surfing



II Couch-Surfing, è una nuova modalità di concepire la vacanza, nata nel 2004 dall'idea di un giovane programmatore americano.

Il termine che letteralmente significa, "saltare da un divano all'altro" si basa su una filosofia di vita molto semplice.

Chi desidera andare in vacanza in un determinato luogo, attraverso il sito Couch Sufing (questo è il primo riconosciuto, in realtà in questi anni se ne sono diffusi molti altri), si mette in contatto con altre persone abitanti del luogo che si vuole visitare e che si rendono disponibili ad offrire in casa propria un qualche tipo di sistemazione.

Caratteristica fondamentale è l'offerta gratuita di chi ospita.

Il soggiorno può durare un giorno, o alcuni giorni, sino ad un mese o più per il tempo che viene concordato tra le parti. In cambio l'ospitalità ricevuta, il viaggiatore s’impegna ad esempio a contribuire alle pulizie di casa, a fare dei piccoli lavori di cui è competente, o semplicemente ad offrire una cena al padrone di casa. Importante sottolineare che ciò non significa andare in vacanza (escluso il biglietto) sulle spalle di qualcun altro, o peggio ancora approfittare della disponibilità di chi ospita. Ciò che viene proposta è una vera è propria filosofia di vita, che richiede naturalmente spirito di adattamento, spirito d'avventura, unito alla voglia di conoscere persone e fare nuove esperienze.

Chi adotta questa filosofia ha la possibilità di vedere e visitare i luoghi in cui si trova da un punto di vista totalmente nuovo, che non si limita (come succede troppo spesso purtroppo) ad essere ospiti di un albergo a cinque stelle in una località esclusiva, senza conoscere ciò che ci sta intorno.

Questo nuovo modo di viaggiare ha l'obiettivo, non solo e non soltanto di far conoscere al viaggiatore, i luoghi prediletti per le vacanze, ma di mettere in contatto persone con mentalità diverse, con differenze linguistiche, culturali e religiose.



Se invece si vogliono vuoi incontrare persone vicino a noi, molti iscritti sono disponibili anche per uscite occasionali, per mangiare insieme o semplicemente per prendere un caffè.
In questo caso basta cliccare sull’opzione "Trova persone del posto".


- Come si deve fare concretamente?

Chi vuole usufruire di questo tipo di "vacanze alternative" deve iscriversi al sito (www.couchsurfing.org), e creare un proprio profilo, con dati personali e con l'indicazione delle tipologie di persone che si vorrebbero incontrare.

Dopo questo passaggio, con la funzione "cerca divano" si sceglie la località che si vuole visitare. Si controllano i profili delle persone che si dichiarano disposte ad accoglierci fornendo loro il numero di persone da ospitare, il periodo che vogliamo trascorrere, il tipo di sistemazione che cerchiamo.
Non dimentichiamo che le offerte delle persone che ospitano sono le più varie, si vada chi offre un divano, un letto (singolo o matrimoniale), una o più camere, una casa, oppure semplicemente il posto in giardino per piantare una tenda.


- Mi posso fidare di mi ospita?

Il sistema del Coach-surfing, si fonda su un sistema di referenze che sono lasciate chi è stato ospitato in precedenza dalla persona da cui vi recate.
Secondo queste referenze che possono essere: positive, neutrali o negative si può obiettivamente cercare di rendersi conto da chi si viene ospitati.

Come già detto, più che di un sistema per viaggiare gratis, si tratta di una vera e propria filosofia di vita pertanto è necessario anche un forte spirito di adattamento.


- Esistono tutele giuridiche?

Non esiste alcuna norma giuridica che disciplini la materia ,trattandosi di un servizio di ospitalità gratuita, in cui l'accordo è raggiunto con le modalità sopra descritte.
Il tutto è regolato dall'accordo tra le parti relativamente alla disponibilità dell'alloggio, alle informazioni sui luoghi da visitare, all'ospitalità.

I siti che s’interessano di questa tipologia di offerta di scambio di ospitalità contengono al loro interno talvolta regolamenti dettagliati e procedure, che trovano il loro fondamento comunque nell'autonomia privata.

Di questi servizi possono usufruirne, naturalmente, soltanto i maggiorenni.

Per evitare brutte sorprese, consigliamo vivamente (come già detto) di prestare particolare attenzione ai vari feedback, delle persone che hanno ospitato.

domenica 29 aprile 2012

Codice del Turismo parzialmente cancellato dopo l'intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 79/2011 (cd Codice del Turismo), ossia la famosa riforma introdotta dall'allora Ministro Brambilla meno di un anno fa.

Il Giudice delle leggi, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, ha ritenuto che alcune norme introdotte dal Codice del Turismo siano in aperto contrasto con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato, da una parte, e Regioni/Provincie dall'altra.

Ha ritenuto, infatti, che il legislatore nazionale, pur dovendo dare attuazione alla normativa comunitaria, non possa travalicare la ripartizione delle competenze così come prevista dalla Costituzione e disciplinare specifiche questioni riservate al singolo soggetto legislativo territoriale.

Tra le norme "cancellate" dalla Consulta rientra anche l’articolo 3 del Codice del Turismo, il quale disponeva che "lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.".

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale norma in quanto " Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.".

Conseguentemente, prosegue la Corte, "La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.".


Altre norme della legge n. 79/2011 hanno ricevuto medesimo trattamento come si evince dalla lettura della sentenza che vi proponiamo di seguito.


giovedì 26 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il Codice del Turismo

Nella puntata di questa settimana abbiamo accennato alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal provvedimento presentato dal Governo a Palazzo Chigi in data 05 maggio 2011, meglio conosciuto come "Codice Riforma del Turismo". Con tale provvedimento, "il governo si propone di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Obiettivo di tale codice è quello di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività nel sistema Italia nel suo complesso".
Il provvedimento si compone di  sette titoli ed settantaquattro articoli.  Evidenzieremo di seguito soltanto alcuni cenni che riteniamo particolarmente importanti per quanto riguarda, gli effetti che tali disposizioni potrebbero avere nei confronti dei consumatori.

Titolo I
Oltre alle disposizioni di carattere generale, si evidenzia positivamente un nuovo e fondamentale princio, quello di garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza ulteriori aggravi del prezzo"

Titolo II
In questo titolo (che tra l'altro definisce le professioni turistiche) ci piace evidenziare, la prevista possibilità di organizzazione di percorsi formativi per giovani laureati e diplomati, tramite convenzione con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione, per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Titolo III
Questo titolo si occupa di riordinare il "mercato del lavoro ", pertanto riguarda più direttamente le imprese, le strutture ricettive e coloro che operano professionalmente nel settore turistico.

Titolo IV
Questo titolo è dedicato alle agenzie di viaggio, evidenziando un aspetto molto importante a tuela di possibili truffe perpetrate nei confronti dei consumatori; in particolare per quanto riguarda l'operatività e la disciplina delle agenzie operanti online, sottoponendo le stesse, alle medesime regole e controlli  cui sono soggetti le imprese di tipo tradizionale.

TitoloV
In questo titolo troviamo la definizione delle varie tipologie di prodotti turistici italiani.
Viene inoltre previsto l'obbligo da parte degli operatori della predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, tedesco e, preferibilmente cinese.
Meritano un cenno le norme che riordinano il cosiddetto "turismo sociale", nonché le norme previste per agevolare e incentivare l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali.

Titolo VI
Questo  titolo affronta la disciplina dei contratti tra turisti e operatori. Si prende atto, finalmente, che
il turista è un consumatore spesso non attrezzato per risolvere i problemi che si pongono durante la fruizione di servizi turistici, incline a subire pur di non perdere tempo prezioso della vacanza.  Conseguentemente, ne discende, che nella valutazione del danno, bisogna tenere presenti le specifiche esigenze che il viggio mirava a soddisfare, e che un'eventuale impedimento puo' frustrare.  In questo contesto, particolare rilievo assume la norma che introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata.

TitoloVII
Per quanto ci interessa più da vicino, in questa parte evidenziamo come il legislatore abbia voluto specificare quali strumenti di informazione devono essere  messi a disposizione del turista, nonché la disciplina della gestione dei reclami, rimandando la composizione delle controversie all'istituto mediazione.

Queste alcune considerazioni sono state fatte sulla base di quanto attualmente a nostra conoscenza e reso pubblico dal ministro del turismo.




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...