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lunedì 5 maggio 2025

Vendita on line biglietti Colosseo: arriva la sanzione di AGCM

Fonte: comunicato stampa
8 aprile 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.

L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.

domenica 4 febbraio 2024

Tour operator e agenzia viaggi solidalmente responsabili per il danno subito dal turista "all inclusive"

 Non di rado accade che a fronte della richiesta di risarcimento avanzata dall'acquirente di un pacchetto "all inclusive", la risposta dell'agenzia viaggi è quella di rivolgersi al tour operator, unico responsabile per i danni reclamati dal turista.

L'idea di fondo è che l'agenzia si limiti ad acquisire la prenotazione ed organizzare i contatti con il tour operator, ma l'effettiva organizzazione del viaggio e soggiorno ricadano su quest'ultimo ritenuto esclusivo responsabile per le lamentele del consumatore.

Il provvedimento della Suprema Cassazione torna utile, sotto questo profilo, per ribadire un concetto indiscutibile, ossia che se il consumatore subisce dei danni durante la vacanza, la responsabilità per il risarcimento di questi danni ricade solidalmente su tour operator e agenzia viaggi, sicché ad entrambi potrà essere avanzata ogni lamentela.

Occorre precisare che questo principio previsto per in materia di pacchetto turistico “tutto compreso” era previsto all’art. 43 comma 1, d. lgs. n. 79 del 2011, normativa applicabile fino all'entrata in vigore delle novità introdotte con il d. lgs. n. 62 del 2018, secondo il quale: "l'organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità”.

Ne deriva, come specificato dalla Suprema Corte, che in questi casi si crea un rapporto di mandato che comporta la responsabilità dell'organizzatore del viaggio (tour operator) anche per eventuali inadempimenti dell'agenzia viaggi.

Questo tipo di rapporto contrattuale si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione viaggi (CVV) disciplinato dalla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970, ove esiste una rigida distinzione di ruoli e responsabilità tra i soggetti professionisti.

in questo tipo di contratti, invece, "l'organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento nell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.". Ciò comporta una responsabilità comune per danni subiti dal consumatore.

Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ.

domenica 10 luglio 2022

Il limite della prescrizione alla richiesta di danno da vacanza rovinata

Questa domenica torniamo a trattare una vicenda relativa all'acquisto di un pacchetto vacanza e decisa, anche in tale circostanza, dal Tribunale di Trieste.

Il provvedimento del Tribunale di Trieste si presta per l'approfondimento di taluni aspetti non sempre così chiari per coloro che, essendo incappati in vacanze rovinose, intendono aver ragione in giudizio di tutti i danni che asseriscono di aver patito. 

Nel caso, il turista ha sottoscritto un pacchetto turistico “tutto compreso” che, in aderenza ad un dépliant pubblicitario, imponeva all’agenzia di viaggi di far convolare il turista presso una struttura turistica a tre stelle, con la riserva di definire gli elementi accessori della vacanza anche nell’imminenza del viaggio. 

Sennonché il turista, a suo dire, si era visto riservare servizi di secondo ordine (assenza del telefono in camera, vivande scadenti) e per di più dopo aver perso più di un giorno di vacanza tra i disservizi disseminati nel viaggio di andata e quello di ritorno. 

La vacanza è un bene che concerne le finalità ludiche e ricreative della persona, le quali devono essere appagate e soddisfatte da servizi di elevato standard qualitativo, definiti puntualmente nella stipulazione contrattuale. Quando questo standard viene disatteso da parte della filiera del turismo (l’organizzatore, il venditore dei pacchetti turistici etc., di cui vedi qui), allora si controverte per i danni da vacanza rovinata, la cui disciplina oggi è trasfusa negli articoli 45 e 46 del Codice del Turismo

Tale disciplina, come in molti altri settori, deriva sia dal versante comunitario (la risalente direttiva n. 90/314/CEE) che da quello del nostro ordinamento, il quale ha attuato le disposizioni sovranazionali. 

Come spesso accade nei settori regolati da fonti multilivello, sono diversi i presupposti concettuali che hanno animato gli estensori di quelle fonti: e ciò si osserva a proposito della disciplina delle poste di danno da inadempimento contrattuale del pacchetto turistico. 

Nel nostro ordinamento è assai consolidata la suddivisione che discende dal codice civile e vuole che siano risarcibili i danni di natura patrimoniale e quelli non patrimoniali. Tra i primi, per esemplificare, sono ricomprese le spese derivanti dall’inadempimento contrattuale; tra i secondi, le conseguenze dei traumi che il turista abbia sostenuto a causa dell’inadempimento. Ciò avviene in ossequio a quella norma centrale in tema di danno - l’articolo 2059 del codice civile - per la quale i danni non patrimoniali sono risarcibili se, e soltanto se, sono previsti da una disposizione di legge. 

In sede comunitaria, invece, il pensiero è un altro, e non segue la bipartizione tra danni patrimoniali e non patrimoniali. Come abbiamo scritto poc’anzi, la vacanza è un bene della vita che richiede la concordanza tra i servizi offerti dal professionista e esigenze del consumatore. Qualora questa sia rilevante, il consumatore può lamentare il danno da inadempimento contrattuale; danno, però, che comprende diverse poste che se nel nostro ordinamento avrebbero una valenza meramente descrittiva, in sede comunitaria comportano il computo di termini di prescrizione differenti.  

- DANNI CORPORALI (PRESCRIZIONE = TRE ANNI)

Da un lato vi sono, testualmente, i “danni corporali”. Questi non sono da interpretarsi come danni alla sfera soggettiva della persona (e ciò anche a motivo di una infelicissima traduzione della direttiva da parte del legislatore italiano, nella quale si è parlato di “danni personali”), bensì, restrittivamente, come pregiudizi alla sfera fisica della persona. Questa tipologia di danno soggiace al termine di prescrizione di tre anni dal rientro dal viaggio

- DANNI NON CORPORALI (PRESCRIZIONE= UN ANNO)

Dall’altro lato vi sono i danni che non sono corporali, e quindi i danni che concernono la sfera psichica della persona, i quali invece soggiacciono al termine di prescrizione di un solo anno.  

Premessa questa distinzione, erra chi assimila i danni non patrimoniali a quelli corporali e i danni patrimoniali a quelli non corporali: diversi, infatti, sono gli ordini concettuali e gli ordinamenti che hanno elaborato queste distinzioni. 

Con ciò, ovviamente, non vogliamo negare che il danno da vacanza rovinata non rappresenti, per la nostra giurisprudenza, un pregiudizio di natura non patrimoniale; quello che vogliamo dire, piuttosto, è che il disagio è di natura psicologica e comprende le occasioni ricreative e di svago mancate per via degli inadempimenti contrattuali. Poi, si potrà discutere sulla gravità dell’inadempimento, poiché non tutti i disservizi sono determinanti. Ma una strategia difensiva accorta in questa materia prevede un’interruzione tempestiva (anzi, sarebbe meglio dire “fulminea”) della prescrizione, quasi all’indomani della chiusura del soggiorno turistico. Ciò risponde ad una logica 

Di seguito, la pronuncia  alla quale ci siamo riferiti per il commento.

venerdì 3 dicembre 2021

AltoAdige Pass: convalida anche con smartphone

Fonte: comunicato stampa
10 novembre 2021

Da subito per i viaggiatori con AltoAdige Pass ed Euregio Family Pass c’è la possibilità di convalidare in anticipo i viaggi in autobus e in treno, attraverso il proprio smartphone. Non è più necessario recarsi all’obliteratrice subito prima del viaggio, soprattutto se negli orari di punta c’è la fila, se le obliteratrici sono difettose o semplicemente se sono raggiungibili solo facendo una deviazione.

"La digitalizzazione avanza rapidamente e i nuovi standard si fanno strada in tutti i settori della vita e dell'economia", sottolinea Daniel Alfreider, assessore provinciale alla mobilità. L'introduzione del "mobile ticketing" e l'uso delle tecnologie digitali nella mobilità pubblica in Alto Adige è un punto fondamentale, e ulteriori passi in questa direzione saranno implementati su larga scala nel prossimo anno. "Per i nostri passeggeri questo significa che nel prossimo futuro saranno sempre più indipendenti dalle obliteratrici e dalle biglietterie automatiche e sempre più flessibili nell'utilizzo di autobus e treni. Tutto sommato, la digitalizzazione non solo rende la nostra vita quotidiana più facile, ma comporta anche un altro salto di qualità per una mobilità collegata, smart e rispettosa del clima", afferma Alfreider.

La convalida da telefono cellulare di AltoAdige Pass ed Euregio Family Pass troverà utilizzo prossimamente anche su singole linee di autobus. Da metà novembre e in una seconda fase da metà dicembre, durante una fase transitoria saranno utilizzati alcuni autobus che non sono dotati di obliteratrici. Con l'aiuto di questa nuova opzione di convalida da mobile, i passeggeri potranno ancora utilizzare il loro AltoAdige Pass ed Euregio Family Pass alla solita tariffa.

Convalida online: come funziona

Partendo dalla ricerca online dei collegamenti sull'app "altoadigemobilità", il viaggio in autobus o in treno selezionato può essere prenotato, convalidato e, se necessario, annullato con pochi clic in qualsiasi momento fino a un massimo di un minuto prima della partenza prevista. Al controllo dei biglietti deve essere mostrato al controllore o al conducente dell'autobus lo smartphone con il viaggio indicato come "attivo".

lunedì 8 luglio 2019

Euregio FamilyPass, in estate sconti sugli impianti di risalita

Fonte: comunicato stampa 14 giugno 2019
Estate non è solamente sinonimo di laghi e piscine, ma anche di montagna. Sono tanti, infatti, gli altoatesini che, soprattutto nei fine-settimana, cercano di sfuggire dal caldo di città e paesi rifugiandosi in montagna. Quest'estate, per la prima volta, chi utilizzerà un serie di impianti di risalita, in determinate giornate, potrà beneficiare di uno sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno. I "fortunati" sono tutti i possessori di Euregio FamilyPass, la carta vantaggi che non consente solamente di viaggiare a tariffe ridotte sui mezzi del trasporto pubblico locale in Alto Adige, Trentino e Tirolo, ma anche di usufruire di sconti e riduzioni presso una serie di partner attivi principalmente nel settore del tempo libero.

lunedì 16 luglio 2018

Turista informato - maggiori garanzie con il nuovo D. Lgs. n. 62/2018

Il recente Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 ha introdotto una serie di interessanti novità in materia, aumentando le tutele previste in favore del consumatore di vacanze.

Una delle prime novità riguarda, infatti, l'estensione dei diritti dei consumatori anche verso gli operatori che non offrono in modo professionale pacchetti vacanza (si pensi alla classica gita organizzata dalla parrocchia o dal comitato di quartiere).

Orbene, anche questi soggetti devono assolvere a tutte le norme che riguardano i consumatori, nel rispetto delle norme del Codice del Turismo e del D. Lgs. n. 206/2005.

Altra novità è il concetto di "pacchetto" turistico, in quanto viene ampliata la definizione inserendo ulteriori servizi turistici "collegati" che contribuiscono a formare l'offerta dell'agenzia o del tour operator verso il consumatore.

Questo mutamento normativo segue il nuovo indirizzo comunitario ed è chiara la finalità di ricomprendere nella normativa anche tutti quei contratti stipulati on line che in precedenza risultavano sprovvisti di valida forma di tutela.

Alla partenza, il tour operator deve consegnare a tutti i viaggiatori un modello informativo standard ove siano descritti tutti i servizi offerti, le informazioni per l'assistenza, ed ogni informazione idonea ad aiutare il viaggiatore in difficoltà.

Nel caso di recesso da parte del viaggiatore, da esercitarsi entro 14 giorni dalla firma del contratto, così come gli altri contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Qui di seguito, il D. Lgs. n. 62/2018.

sabato 7 marzo 2015

Nasce ecobnb, portale di vacanze verdi certificate dagli utenti

Fonte
Comunicato stampa
Provincia di Trento
n. 456 del 27 febbraio 2015
Viaggiare in armonia con la natura fa stare bene. E per farlo c'è Ecobnb.com, il primo sito dedicato alle vacanze ecofriendly certificate dalla community di utenti. Si può prenotare una casa sull'albero in Piemonte o un agriturismo biologico immerso tra campi di lavanda nella Tuscia Viterbana, un resort sostenibile a pochi passi dal mare del Salento o un antico borgo trasformato in albergo diffuso. Il tutto evitando greenwashing e marketing ingannevole. 

A certificare sono infatti gli utenti e gli ideatori di Ecobnb che verificano che le strutture siano conformi con quanto descritto. «Siamo l’unico portale di qualità in Italia che ha quest’offerta. Non un semplice sito di booking, ma una community dove le strutture associate membri si attengono ad uno scrupoloso disciplinare», spiega Sivlia Ombellini, co-ideatrice di Ecobnb.com. La nascita della startup è stata supportata da Trentino Sviluppo e dalla Provincia autonoma di Trento che ha deciso di finanziare il progetto grazie al fondo Seed Money-FESR e di ospitare la startup in Progetto Manifattura a Rovereto. Ecobnb prosegue l'esperienza del progetto ViaggiVerdi, facendola diventare internazionale anche grazie al finanziamento europeo “EcoDots” e al supporto di diversi partner in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia e Serbia.

venerdì 23 maggio 2014

La guest card apre le porte del Trentino

Fonte: Provincia di Trento
comunicato n. 997 del 6/5/2014
In Trentino il turista è soprattutto un ospite. Questa filosofia, che da sempre caratterizza l'accoglienza nella nostra provincia, si ritrova oggi nel progetto “Guest Card”, un servizio compreso nella vacanza di chi soggiorna in oltre 500 strutture del territorio, oppure in vendita a 40 euro (durata settimanale) presso le Apt. Presentata questa mattina presso Trentino Turismo e Promozione, rappresenta «un invito a vivere al 100% il Trentino: muoversi con mezzi pubblici, visitare castelli e musei, scoprire un'infinita serie di altri servizi come impianti a fune, navigazione sui laghi, visite guidate a cantine, assaggi di vini e di produzioni locali, oltre a sconti per gli acquisti presso i produttori» - come ha avuto modo di spiegare Paolo Nascivera, direttore dell'area marca e strategia e coordinatore dell'iniziativa.

domenica 27 gennaio 2013

Tour operator responsabile per i danni subiti dal turista per colpa del terzo

Vettore e organizzatore del viaggio sono responsabili per i danni cagionati al cliente - turista da parte di un terzo incaricato a svolgere alcune delle prestazioni previste dal "pacchetto turistico".

Il principio è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22619 del giorno 11 novembre 2012 e con la quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio "all inclusive" per il pregiudizio subito da uno dei partecipanti alla vacanza, avvenuta in territorio estero (India).

Nel caso di specie, alcuni turisti avevano acquistato un pacchetto viaggio verso l'India ed il viaggio prevedeva un primo scalo a Nuova Delhi.

Causa le condizioni meteo avverse, l'aereo era atterrato in una cittadina vicina ed il viaggio era proseguito con servizio taxi messo a disposizione dei turisti dal tour operator.

Il viaggio in taxi cagionava dei danni ai turisti, anche a causa di un incidente occorso per colpa esclusiva del conducente.

I turisti hanno contestato al vettore e all'organizzatore i danni subiti a causa della condotta del conduttore di taxi, chiedendo il risarcimento degli stessi.   

La Cassazione ha dato loro ragione evidenziando che il tour operator si era avvalso dell'attività di un terzo - un conducente di taxi - per il trasporto di un turista e quindi era responsabile per i danni subiti dai clienti.

La Corte ha affermato il principio secondo il quale laddove il prestatore professionale di un servizio si avvalga per l'adempimento della propria prestazione di soggetti terzi, egli risponde per i danni cagionati ai consumatori da parte di questi ultimi.

domenica 14 agosto 2011

Il tour operator risponde dei danni subiti dal viaggiatore


Nei mesi scorsi abbiamo trattato, nel nostro settimanale incontro a Trentino inBlu Radio, del danno che il turista subisce quando va in vacanza. Spesso questi disagi seguono all'arrivo in ritardo dell'aereo, o dallo smarrimento del bagaglio.

La sentenza che vi proponiamo di seguito ribadisce il principio della responsabilità del tour operator per i danni subiti dal viaggiatore.


martedì 26 luglio 2011

Carta dei diritti del turista: un nuovo mezzo per conoscere i propri diritti



Durante il periodo estivo si intensificano le lamentale sollevate dai turisti, i quali molto spesso vengono raggirati durante il proprio periodo di vacanza.
La recente riforma introdotta con il Codice del Turismo ha portato, con la collaborazione di molte associazioni dei consumatori, alla creazione della Carta dei diritti del turista, il cui scopo è quello di rendere noti al consumatore diritti (ed obblighi), ma anche di agevolarlo nella conoscenza di cosa fare quando si ritiene di essere stati truffati in vacanza.

La Carta dei diritti del turista serve, quindi, anche a chiarire quali sono i documenti necessari per affrontare un viaggio, o soggiornare in una località all'estero. Quali garanzie di efficienza e di congruità offrono i mezzi di trasporto, o cosa fare in caso di inadempienza degli obblighi da parte dell'agenzia viaggi, o a chi rivolgersi.

giovedì 7 luglio 2011

Da Trentino inBlu al blog: la prenotazione

Viaggiamo insieme.

In occasione delle vacanze estive la nostra associazione, in collaborazione con Radio TrentinoinBlu,  vuole proporre un percorso informativo riguardante alcuni aspetti importanti che possono “tornare utili” al consumatore che intenda usufruire di un periodo di meritato riposo.

Questa settimana affrontiamo il tema della prenotazione.


La prenotazione.

La prenotazione, quale rapporto giuridico è molto diverso nel suo contenuto da altri rapporti giuridici molto simili e che spesso sono oggetto di confusione. La prenotazione come ben sappiamo, trova frequente utilizzazione nella formazione dei contratti a rilevanza turistica quali l'albergo, il trasporto, il viaggio.



Si tratta di un rapporto giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto, propedeutico alla stipula del contratto definitivo, con la quale le parti non intendono vincolarsi ma vogliono solo “bloccare l'affare” ma riservandosi l'assetto definitivo ad un momento successivo.

Il nostro ordinamento conosce alcuni strumenti idonei a ciò, molto diversi tra di loro, che producono effetti radicalmente diversi dalla vera e propria prenotazione.

Questi strumenti sono:

Contratto preliminare regolato rispettivamente dagli articoli 1351 e 2932 del codice civile che disciplinano rispettivamente la forma e il contenuto nel contratto preliminare.

In particolare ai sensi dell'articolo 1351 C.C., il contratto preliminare è nullo se non ha fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.

Ai sensi dell'articolo 2932 C.C. per il contratto preliminare inoltre è prevista la possibilità di chiedere ”l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto” ed in particolare si prevede che, colui che è obbligato a concludere un contratto e non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile uno si è escluso dal titolo può tenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

Ai sensi del secondo comma si ricorda che: "si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che la proposta non esegue la sua prestazione con l'onestà offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non si è ancora esigibile.


L'opzione invece è disciplinata dall'articolo 1381. C. C. “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarlo meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile agli effetti previsti dall'articolo 1329.

La proposta irrevocabile è disciplinata dall'articolo 1329 C.C.: "se il proponente sia obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia la proposta salvo che per la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.


Giova quindi ricordare che dal contratto preliminare sorge un obbligo a concludere il contratto, e che come tutti gli obblighi a contrarre può essere oggetto di esecuzione forzata in forma specifica a norma dell'articolo 2932 C.C.: Da parte dell'ente può esperire questo rimedio nei confronti di chi non adempie l'obbligazione a contrarre e chiedere al giudice l'emanazione di una sentenza costitutiva che produca agli effetti del contratto non concluso, mentre l'opzione è un contratto nel quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione(proposta irrevocabile ex articolo 1331) mentre l'altra si riserva la facoltà di accettare o meno.

Il patto di opzione infine, secondo l'articolo 1331 conferisce ad una delle parti, a fronte della proposta dell'altra parte, non realizzabili per un determinato per il tempo, il potere di determinare la conclusione del contratto mediante la propria accettazione e senza necessità di ulteriori richieste del proponente. L'opzione può essere a titolo oneroso o titolo gratuito.


La proposta revocabile, come l’opzione è idonea a costituire un negozio giuridico preparatorio ad un successivo assetto definitivo. Importante evidenziare che mentre nell'opzione l'irrevocabilità della proposta è l'effetto di un contratto (detto, patto di opzione) nella proposta revocabile l'irrevocabilità della proposta deriva da un atto del proponente.


Anticipando ciò che andremo a dire ricordiamo che tendenzialmente la prenotazione, è un contratto unilaterali essenzialmente gratuito.


Disciplina particolare è infine quella che riguarda la prenotazione di trasporto aereo.

In questo caso è utile fin da subito liberare il campo alcune ipotesi che seppur denominate nella pratica (prenotazione confermata) nulla hanno a che vedere con altri tipi di rapporti contrattuali e in particolare con la prenotazione alberghiera.

La prenotazione alberghiera.

Con il contratto di prenotazione:

• l’albergatore si impegna tenere a disposizione di un viaggiatore prenotato un alloggio alle condizioni di cui alle modalità dell'esercizio stesso.

• il viaggiatore acquista diritto alla prestazione dell'albergatore, e cioè il diritto di stipulare il contratto definitivo di alloggio.

La prenotazione alberghiera, si inquadra nell'ambito dei rapporti giuridici preparatori. essi infatti è diretto alla stipulazione di un futuro contratto di alloggio.


Elementi del  del contratto di prenotazione alberghiera:

Contratto atipico: in quanto non trova espressa e specifica disciplina legislativa.

Contratto consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall'esercizio alberghiero

Contratto unilaterale: in quanto l'obbligazione che sorge dal contratto è quella che grava sull'esercizio alberghiero. Essa consiste nel tenere a disposizione l'alloggio per il viaggiatore prenotato con l'esclusione di altri.

Essenzialmente gratuito: il viaggiatore nulla deve quale corrispettivo per l'obbligazione dell'esercizio alberghiero

Forma libera: nella pratica è stipulata per telefono, anche se qualche volta se ne dà conferma prescritto soprattutto in relazione alla generale diffusione di telefax e posta elettronica, e soprattutto di Internet.

Di regola contiene un termine essenziale.

giovedì 26 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: Il Codice del Turismo

Nella puntata di questa settimana abbiamo accennato alle novità introdotte nel nostro ordinamento dal provvedimento presentato dal Governo a Palazzo Chigi in data 05 maggio 2011, meglio conosciuto come "Codice Riforma del Turismo". Con tale provvedimento, "il governo si propone di ricondurre a sistema una situazione normativa complessa e frammentata. Obiettivo di tale codice è quello di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell'offerta turistica nell'ottica di una maggiore competitività nel sistema Italia nel suo complesso".
Il provvedimento si compone di  sette titoli ed settantaquattro articoli.  Evidenzieremo di seguito soltanto alcuni cenni che riteniamo particolarmente importanti per quanto riguarda, gli effetti che tali disposizioni potrebbero avere nei confronti dei consumatori.

Titolo I
Oltre alle disposizioni di carattere generale, si evidenzia positivamente un nuovo e fondamentale princio, quello di garantire alle persone portatrici di disabilità temporanea o permanente "il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza ulteriori aggravi del prezzo"

Titolo II
In questo titolo (che tra l'altro definisce le professioni turistiche) ci piace evidenziare, la prevista possibilità di organizzazione di percorsi formativi per giovani laureati e diplomati, tramite convenzione con istituti di istruzione, anche universitaria, o altri enti di formazione, per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Titolo III
Questo titolo si occupa di riordinare il "mercato del lavoro ", pertanto riguarda più direttamente le imprese, le strutture ricettive e coloro che operano professionalmente nel settore turistico.

Titolo IV
Questo titolo è dedicato alle agenzie di viaggio, evidenziando un aspetto molto importante a tuela di possibili truffe perpetrate nei confronti dei consumatori; in particolare per quanto riguarda l'operatività e la disciplina delle agenzie operanti online, sottoponendo le stesse, alle medesime regole e controlli  cui sono soggetti le imprese di tipo tradizionale.

TitoloV
In questo titolo troviamo la definizione delle varie tipologie di prodotti turistici italiani.
Viene inoltre previsto l'obbligo da parte degli operatori della predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, tedesco e, preferibilmente cinese.
Meritano un cenno le norme che riordinano il cosiddetto "turismo sociale", nonché le norme previste per agevolare e incentivare l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali.

Titolo VI
Questo  titolo affronta la disciplina dei contratti tra turisti e operatori. Si prende atto, finalmente, che
il turista è un consumatore spesso non attrezzato per risolvere i problemi che si pongono durante la fruizione di servizi turistici, incline a subire pur di non perdere tempo prezioso della vacanza.  Conseguentemente, ne discende, che nella valutazione del danno, bisogna tenere presenti le specifiche esigenze che il viggio mirava a soddisfare, e che un'eventuale impedimento puo' frustrare.  In questo contesto, particolare rilievo assume la norma che introduce la disciplina del danno da vacanza rovinata.

TitoloVII
Per quanto ci interessa più da vicino, in questa parte evidenziamo come il legislatore abbia voluto specificare quali strumenti di informazione devono essere  messi a disposizione del turista, nonché la disciplina della gestione dei reclami, rimandando la composizione delle controversie all'istituto mediazione.

Queste alcune considerazioni sono state fatte sulla base di quanto attualmente a nostra conoscenza e reso pubblico dal ministro del turismo.




mercoledì 11 maggio 2011

Compagnie aeree multate dall'antitrust per pubblicità ingannevole

fonte: http://www.ansa.it/




"ROMA - L'Antitrust ha sanzionato con multe complessive per 285 mila euro le compagnie aeree Alitalia, Blu express, Germanwings e Air Italy relativamente ai biglietti aerei online. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - si legge in una nota - contesta la poca chiarezza nelle modalita' di presentazione e offerta del prezzo del biglietto: considera infatti ingannevole non includere nel prezzo del biglietto pubblicizzato la commissione per il pagamento con carta di credito. Alla luce di questi principi l'Autorita' sta analizzando i comportamenti di altre tre compagnie europee.



''E' scorretto non includere nel prezzo dei biglietti aerei la commissione per il pagamento con carta di credito, applicando tale costo aggiuntivo - spesso di importo rilevante - al termine del processo di prenotazione'', spiega l'Autorita' guidata da Antonio Catricala'. Le istruttorie nei confronti delle quattro compagnie, concluse in tempi differenziati, erano state avviate a seguito delle segnalazioni ricevute da numerosi consumatori e relative associazioni. L'Antitrust ha contestato alle societa' la scarsa chiarezza sull'effettivo prezzo dei biglietti promosso in annunci pubblicitari, diffusi su giornali e siti internet, nonche' nel sistema di prenotazione on line. In particolare l'Autorita', confortata anche dalla legislazione comunitaria, ha ritenuto scorretta, in base al Codice del Consumo, la separata applicazione, nonche' la mancanza o incompleta informazione in merito al ''supplemento carta di credito'' rispetto al prezzo del volo, in caso di acquisto sul web. Questo onere aggiuntivo veniva addebitato nella fase conclusiva del processo di prenotazione su internet, cioe' al momento della selezione della carta di credito, ''facendo cosi' lievitare in misura consistente il prezzo inizialmente pubblicizzato o scelto dai consumatori fra le offerte tariffarie dei vettori''.



Le istruttorie hanno inoltre dimostrato che questo supplemento e' stato ''calcolato da tutte le societa' in misura superiore ai costi effettivi sopportati nei confronti dei circuiti (ad es. Visa, Mastercard, ecc.), rappresentando quindi una fonte di ricavo per le loro attivita'''. L'Antitrust ha anche giudicato ''scorretta'' la scelta, effettuata da Alitalia e Germanwings, di pubblicare sul web, solo in lingua inglese, le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto che il consumatore deve necessariamente accettare per perfezionare l'acquisto. Le sanzioni sono differenziate in base alle dimensioni dell'operatore e all'ampiezza e gravita' della pratica contestata: 80 mila a Alitalia, 75mila euro a Bluexpress, 55mila a Air Italy e 35mila a Germanwings. Alitalia e Germanwings sono state, inoltre, sanzionate per le condizioni tariffarie o le condizioni generali di trasporto redatte in lingua inglese con multe, rispettivamente di 25mila e 15mila euro."

giovedì 24 febbraio 2011

Da Trentino in Blu al blog: il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita delle lamentele sollevate dai turisti nei confronti dei tour operator per i disagi sofferti durante il periodo di vacanza acquistato. Questo argomento è già stato trattato la scorsa settimana ("Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici.") ed è stato evidenziato che con l'acquisto del pacchetto vacanza, il consumatore si affida alla professionalità al tour operator.

Il pacchetto vacanza consiste non solo nella prenotazione del volo aereo per una determinata località turistica, ma anche nell'organizzazione di ulteriori servizi quali la prenotazione presso la struttura alberghiera o l'offerta di altre attività collegate (escursioni, visite, etc.).
Non sempre, purtroppo, il periodo di vacanza si conclude in modo positivo per il turista che a volte riscontra delle carenze nell'organizzazione da parte del tour operator, oppure una qualità scadente del servizio offerto e comunque non corrispondente al livello pubblicizzato con il catalogo.
Ed ecco che il turista invece di trarre giovamente dal periodo di vacanza tanto desiderato, al ritorno si trova ancor più stressato di prima.

Lo stress e il disagio accumulati dal cliente originano la figura giuridica del “danno da vacanza rovinata”.

- Quali conseguenze se qualcosa va storto durante il viaggio?
E' evidente che i problemi sorgono durante il viaggio, ossia quando il cliente dovrebbe trarre il massimo giovamento dai servizi offerti con il pacchetto acquistato, ed invece si trova a dover “combattere” le inefficienze dell'organizzazione.
Cosa succede quando il volo aereo arriva con notevole ritardo? O quando l'alloggio che ci è stato riservato è fatiscente e tutt'altro che vivibile? O ancora quando determinati servizi, pubblicizzati come compresi nel pacchetto viaggio, sono extra e quindi devono essere pagati? O quando si incontrano disagi con la guida turistica?
Quelli descritti sono esempi nei quali il tour operator non esegue i propri obblighi o adempie parzialmente ai doveri contrattuali,così come previsti dall' art. 93 del Codice del consumo.

Ad esempio, è inadempiente l'organizzatore turistico che non preveda delle valide soluzioni alternative nel caso in cui la struttura prenotata non sia più usufruibile dal cliente.
Ed anche nel caso di problemi del volo aereo, è obbligo del tour operator quello di prevedere un volo alternativo, altrimenti egli risulta inadempiente dei propri doveri contrattuali.
In generale, quindi, il tour operator è inadempiente per i danni subiti dal turista durante il viaggio nel caso in cui non esegua correttamente i propri obblighi, a meno che tali danni non siano imputabili al consumatore o a causa di forza maggiore (il famoso evento imprevedibile).
Al di fuori di questi casi, il tour operator deve rispondere per i danni cagionati al cliente/turista che ha acquistato i pacchetti vacanze e non ha potuto usufruire dei servizi promessi.

Quali sono i danni risarcibili? Sicuramente è oggetto di risarcimento ogni danno subito da persone e cose e quindi, a titolo di esempio, deve essere risarcito il turista al quale sia stato smarrito il bagaglio durante il viaggio.
Questi sono considerati danni singoli e determinati che possono essere immediatamente risarciti al cliente. Esiste, invece, un danno complessivo sofferto dal turista e consistente nel c.d. danno da vacanza rovinata

- Il danno da vacanza rovinata

In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?
Quando partiamo per un periodo di riposo il nostro interesse è quello di trascorrere un periodo di relax, divertimento e distrazione con il solo fine di goderci il meritato periodo di ferie tanto sognato durante l'anno.
E' evidente che il nostro interesse risulta danneggiato nel momento in cui vediamo impedito tale diritto di godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

A differenza di altri danni, si veda lo smarrimento dei bagagli o la mancata predisposizione di un servizio garantito dal pacchetti-vacanze oggetto di offerta, il danno da vacanza rovinata riguarda il mancato godimento del periodo di vacanza da parte del turista e quindi un danno indefinito e di non facile determinazione/quantificazione.

Per tale ragione, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che il danno da vacanza rovinata rientra nell'area dei danni non patrimoniali e consiste nella perdita dell'opportunità di godere della propria vacanza.

Un danno a volte irreparabile e solo parzialmente risarcibile con una somma di denaro. Si pensi ad esempio al viaggio di nozze rovinato a causa della cancellazione del volo aereo o all'impossibilità di soggiornare nella struttura turistica prenotata con i pacchetti vacanze.

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, una figura di danno autonoma e diversa da quelle affrontate in precedenza.

- Suggerimenti pratici: cosa fare quando il viaggio viene rovinato dalla negligenza del vostro operatore turistico?

Alcuni suggerimenti pratici per chi si dovesse trovare nella mai augurata situazione di veder rovinato il proprio periodo di ferie a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

1. prendete nota scritta di tutti i disservizi incontrati durante il viaggio ed il soggiorno nella struttura. Portate con voi, ad esempio, il foglio informativo relativo al pacchetti-vacanze offerto al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto.

2. e' opportuno fotografare (o riprendere in formato video) tutti i disservizi al fine di dimostrare l'esistenza del danno lamentato;

3. se viaggiate con altre persone e queste lamentano il medesimo disservizio, può essere utile rimanere in contatto anche dopo il viaggio: l'unione (nella protesta) fa la forza;

4. se i disservizi incontrati sono estremamente gravi, non attendete la fine del viaggio, ma provvedete a lamentarvi – anche via posta elettronica – durante il periodo di vacanza;

5. l'art. 98 del Codice del consumo prevede che il consumatore può sollevare il reclamo per i disservizi incontrati durante il viaggio organizzato entro 10 giorni dal ritorno: non perdete tempo!

domenica 12 dicembre 2010

La compagnia aerea deve ripagare il turista per lo smarrimento del bagaglio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1480/08 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni,

T R A

( ), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;

ATTRICE

E

S.p.A. ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – P.Iva (…) - elett.te dom.ta in (…) alla via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende congiuntamente all’avv. (…) del Foro di (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l’attrice: accogliere la domanda; dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine allo smarrimento del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00 per la perdita del bagaglio e del suo contenuto, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa nei limiti di € 1.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare la decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

( ), con atto di citazione ritualmente notificato il 15/11/07 alla S.p.A. ( ) la conveniva innanzi a questo Giudice affinché fosse dichiarata la sua esclusiva responsabilità in ordine alla perdita del bagaglio di sua proprietà e, per l’effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia patrimoniali in misura non inferiore ad € 400,00, sia non patrimoniali (danno morale, esistenziale e da vacanza rovinata) da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 1.000,00.

Nell’atto di citazione assumeva:

- che, il trasporto veniva garantito dal vettore aereo ( ) con partenza da Napoli con il volo AZ1280 ed arrivo a Vienna con il volo AZ0191;

- che, giunta a destinazione si recava presso il nastro trasportatore per prelevare il proprio bagaglio, precedentemente dato in custodia al vettore ( ) prima dell’imbarco all’aeroporto di Napoli;

- che, detto bagaglio non veniva riconsegnato perché smarrito;

- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società ( );

- che, detto bagaglio veniva riconsegnato dopo tre giorni;

- che, in mancanza del bagaglio dove erano custoditi tutti gli indumenti, gli oggetti e gli effetti personali, è stata costretta ad acquistare il necessario per proseguire la vacanza;

- che, a nulla è valsa la richiesta di risarcimento danni avanzata alla Spa ( ) a mezzo racc.ta a.r. n. 13082582053-5 ricevuta il 12/11/07.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa ( ) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale e l’estinzione del diritto fatto valere e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Nelle more del giudizio, la convenuta Spa ) comunicava che il Tribunale di (…) aveva dichiarato il suo stato di insolvenza, per cui il procedimento veniva interrotto.

Con istanza del 2/10/09 l’attrice riassumeva il giudizio notificando il ricorso alla Spa ( ) in data 19/10/09.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/5/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno disattese le eccezioni d’incompetenza funzionale e territoriale eccepite dalla convenuta Spa ( ).

Non vi è dubbio che, nel caso di specie va applicata la normativa di cui alla Convenzione di Montreal.

Il 28 giugno 2004 è entrata in vigore in Italia (e nella Comunità Europea) la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale. Contestualmente è divenuto applicabile il Regolamento (CEE) n.889/2002 del 13 maggio 2002, che ha modificato il Regolamento (CEE) n.2027/1977 sulla responsabilità del vettore aereo nel trasporto di persone e di bagagli.

La Convenzione di Montreal si applica ai trasporti internazionali, allorquando il luogo di partenza e quello di arrivo sono situati sul territorio di due Stati contraenti, o sul territorio di un solo Stato contraente se è previsto uno scalo nel territorio di un altro Stato non contraente (art. 1 n.2).

L’art. 33 (competenza giurisdizionale) di detta Convenzione stabilisce che: l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati Parti (criterio per la giurisdizione), o davanti al Tribunale (criterio per la competenza) del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione (criterio per la competenza).

E’ ius receptum che, all’interno dell’ordinamento giudiziario dello Stato investito di giurisdizione, ex art. 33 Convenzione di Montreal, la distribuzione della competenza tra diversi ordini del potere giudiziario, o ratione materiae e valoris all’interno dello stesso ordine, è rimessa alla legge di tale Paese.

E’, quindi, evidente che l’impiego del termine “Tribunale”, nella versione in lingua Francese delle predette fonti, è da intendersi nel senso generale di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione di una competenza per funzione o materia o valore.

La norma in esame attribuisce solo una competenza internazionale, mentre quella interna è completamente rimessa alla lex fori, appunto chiamata a regolare la procedura.

Rettamente, quindi, l’istante (residente in Pozzuoli, parte danneggiata e consumatore) ha adito il Giudice di Pace di Pozzuoli, competente per valore e per territorio.

Infatti, anche per la competenza territoriale, la regola legislativa è contenuta nel codice del consumo (D.L.vo 6/9/05 n.206), secondo cui si presume la vessatorietà della clausola che stabilisce come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Detta regola viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che, nelle controversie tra consumatore e professionista, si è stabilita la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile (se non con apposita trattativa individuale) del giudice del luogo del consumatore, a prescindere dell’avvenuta designazione di una determinata sede giudiziaria nel documento negoziale e dall’operatività dei criteri ordinariamente previsti.

Ancora in via preliminare va disattesa l’eccezione di decadenza di parte attrice dall’azione di risarcimento danni per essersi estinta.

L’art. 31 della Convenzione di Montreal (Termini per la presentazione dei reclami), citato dalla convenuta, si riferisce all’ipotesi in cui il bagaglio abbia riportato dei danni.

Nel caso di specie, essendo stato consegnato il bagaglio integro, l’attrice non era tenuta a presentare alcun reclamo entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

E’ provato documentalmente e con prova testimoniale, mentre la convenuta Società si è solo limitata ad eccepire l’assenza di qualsivoglia prova del danno subito:

- che l’attrice, nel viaggio di andata Napoli-Vienna subiva lo smarrimento della valigia contenente tutto il vestiario e gli effetti personali;

- che, lo smarrimento del bagaglio veniva prontamente segnalato all’ufficio Lost & Foud per la relazione della clientela della Società ( );

- che, fu costretta ad acquistare tutto il vestiario e gli effetti personali che erano nella valigia smarrita, occorrente per il soggiorno di cinque giorni;

- che, il bagaglio le veniva riconsegnato dopo tre giorni.

Pertanto, a norma della Convenzione di Montreal, il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci (art. 19) se non dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Per quanto concerne il risarcimento dei danni, l’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal limita la responsabilità del vettore alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, equivalente a circa € 1.134,00.

Questo Giudice, ritiene che detta somma sia più che congrua rispetto all’effettivo danno subito dall’istante la quale, con la sola prova testimoniale non ha provato né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari prima della partenza, né la somma pagata per l’acquisto dei vestiari dopo lo smarrimento del bagaglio. Ella avrebbero dovuto provare la spesa sostenuta con le ricevute di acquisto, da dove si poteva evincere la quantità e la qualità dei capi di vestiario e degli effetti personali acquistati.

Detto importo è comprensivo del danno morale e da vacanza rovinata, così come statuito dalla Corte di Gius Europea, Terza Sezione, con la sentenza del 6/5/10:

- Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.

A Detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ( ) nei confronti della S.p.A. ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto condanna la S.p.A. ( ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di ( ) della somma di € 1.134,00, oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento (11/10/07) fino all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì, la suddetta convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese, € 500,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 23 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. )

lunedì 21 dicembre 2009

Corte UE: il passeggero ha il diritto ad essere risarcito per il ritardo del vettore

La Corte di Giustizia ribadisce il principio secondo il quale in ipotesi di ritardo nel volo, il passeggero ha il diritto ad ottenere il rimborso integrale o parziale del biglietto aereo.
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