Visualizzazione post con etichetta codice della strada. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta codice della strada. Mostra tutti i post

domenica 28 settembre 2025

Semaforo rosso? la multa annullata per mancata omologazione del dispositivo

Nuovo provvedimento che annulla la multa notificata ad un automobilista, a seguito di una rilevazione della violazione del passaggio con il semaforo rosso di un veicolo con dispositivo elettronico a distanza.

Il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto un ricorso presentato da un cittadino multato per il presunto passaggio con semaforo rosso, con successivo accertamento della violazione con  un dispositivo automatico di rilevazione (“### EVO”), installato nella "capitale del canavese".


- Il punto centrale della sentenza: nessuna omologazione

Il Comune aveva prodotto documentazione che attestava la mera approvazione del dispositivo, ma non l’omologazione, che rappresenta una procedura distinta e più rigorosa. 

Secondo il Giudice, in assenza di omologazione, l’apparecchio non può essere considerato affidabile per accertare in automatico la violazione del Codice della Strada.

Il Giudice osserva, con particolare riferimento alla violazione del semaforo rosso con photored, quanto segue: "Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento.".


- Perché è importante?

L’omologazione attesta la conformità tecnica e la precisione dello strumento, ed è richiesta anche per i dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso, esattamente come per gli autovelox. Senza tale garanzia, la sanzione diventa illegittima, così come chiarito dalla Cassazione (vedi qui).


- Cosa può fare il cittadino multato?

Se hai ricevuto un verbale per semaforo rosso rilevato con sistema automatico, verifica se il dispositivo è omologato. In caso contrario, potresti avere valide ragioni per un ricorso, anche con l'aiuto di Consumatore Informato (sos@consumatoreinformato.it).

Giudice di Pace di Ivrea sentenza n. 425/2025

domenica 22 settembre 2024

T - Red: valida la multa con il velox solo se deliberata dal Comune

Non è valida la multa conseguente alla violazione semaforica, e rilevata con dispositivo T-Red, nel caso in cui non esista una specifica delibera comunale che autorizzi l'istallazione del dispositivo di rilevamento.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, alla quale si era rivolto un automobilista per una sanzione per violazione del semaforo rosso, rilevata con T-Red.

Il comune di Moncalieri aveva notificato all'automobilista, in conseguenza dell'accertamento, verbali di sanzione con decurtazione di punti della patente.

I verbali sono stati impugnati dall'automobilista con ricorso presentato al al Giudice di Pace di Torino, con la quale chiedeva l'annullamento sostenendo, tra le altre, che il dispositivo di rilevamento delle sanzioni in remoto era stato predisposto in assenza di una delibera della Giunta del comune di Moncalieri che autorizzasse l'installazione dell'apparecchio.

L'eccezione veniva accolta dal GdiP di Torino, ma respinta dal Tribunale di Torino, quale giudice del gravame, il quale tale obbligo non sarebbe previsto nel caso di installazione in centro abitato, ricadendo l'obbligo nella competenza degli enti proprietari delle strade.

La vicenda è arrivata avanti al Giudice di legittimità, il quale  ha accolto il ricorso dell'automobilista, affermando che nel caso di installazione di dispositivo T-Red in un centro abitato, esiste un obbligo di delibera della Giunta del comune che ne legittimi la predisposizione, disciplinando ogni aspetto specifico dell'installazione.

Il Giudice di legittimità ricorda che la rilevazione di una violazione del Codice della strada deve essere, in linea generale, accertata direttamente da parte degli incaricati dall'ente locale; il rilevamento con dispositivo a distanza della sanzione è una modalità solo residuale che deve, come previsto dalla legge, essere disciplinata in modo preciso.

Per quel che riguarda il rilevamento del superamento del semaforo rosso, il giudice specifica che: "[...] l'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.".

Il dispositivo che rileva questo tipo di violazioni deve, però, essere omologato e tarato: "In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).".

Ma l'ordinanza della giunta comunale è necessaria? e la Cassazione chiarisce che nel caso di predisposizione di rilevatore T - Red in centro abitato, ricade sull'organo locale (la giunta comunale) l'obbligo di emanare il provvedimento formale (ordinanza) che legittimi l'installazione.

Provvedimento che non può essere nè generale, nè generico, tant'è che nel caso di specie non è stato ritenuto idoneo a garantire la legittimità della predisposizione del macchinario la  delibera n. 264/2016 citata dal Comune di Moncalieri, provvedimento con il quale si è semplicemente approvato un generale piano esecutivo della materia, con potenziamento dei controlli stradali, rimandando ad altro provvedimento per la disciplina dei rilevatori delle sanzioni a distanza.

L'assenza di una specifica delibera della Giunta comunale che individui i luoghi destinati al controllo, disciplinando ogni singolo aspetto del rilevatore a distanza, l'installazione del come il T-Red non è legittima e i relativi verbali devono essere considerati nulli.

Di seguito il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 28 aprile 2024

Autovelox: finalmente la Cassazione chiarisce che approvazione ≠ omologazione: tutte nulle le multe!

Forse è la volta buona. Forse i comuni italiani vorranno smetterla di fare orecchie da mercante, svuotando le tasche degli automobilisti attraverso rilevazioni della velocità irregolari.

La Corte di Cassazione, in modo chiaro ed inequivocabile, è tornata a trattare il tema della validità delle sanzioni amministrative per la violazione della velocità accertata con un dispositivo elettronico.

La vicenda è oggetto di vivace contrasto tra la Suprema Corte ed alcuni giudici di merito, i quali insistono nell'offrire una trattazione differente della questione.

Da un lato, giudici di pace e Cassazione che affermano che ai fini della validità delle sanzioni, il dispositivo elettronico che rileva la velocità deve essere omologato e tarato periodicamente; dall'altra parte i tribunali che sostengono che approvazione = omologazione e quindi basta il provvedimento amministrativo locale per rendere legittime le rilevazioni elettroniche della velocità attraverso autovelox (leggi qui il Tribunale di Belluno).

Nel nostro intervento dello scorso novembre auspicavamo un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione volto, si spera, a superare questo orientamento contrario alle norme e al buon senso, e il provvedimento oggetto del nostro commento odierno pare soddisfare la nostra richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Comune di Treviso contro un provvedimento con il quale è stata considerata non valida la multa elevata per eccesso di velocità accertata con un autovelox non omologato.

Il giudice ha condiviso la sentenza impugnato, proponendo considerazioni condivisibili e che qui ci limitiamo a riproporre: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

La speranza è che questa sentenza sia utile per riportare i giudici sulla retta via, abbandonando quella poco comprensibile idea di voler mettere sullo stesso piano l'approvazione amministrativa dell'autovelox e l'omologazione del dispositivo.

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 10505/ 2024 della Corte di Cassazione - Sezione II^ Civile.

domenica 24 marzo 2024

Cassazione insiste: multa per eccesso velocità valida solo se dispositivo omologato

La Suprema Corte di Cassazione continua ad insistere e smentire i giudici di merito, ribadendo il principio secondo il quale ai fini della validità di una sanzione accertata attraverso l'autovelox, è necessario che l'apparecchio elettronico che accerta la velocità sia regolarmente omologato e sottoposto a taratura periodica che ne garantisca la bontà della rilevazione.

Non è sufficiente, quindi, la mera approvazione rilasciata all'ente accertatore, in quanto tale elemento non permette di accertare in modo univoco la violazione del Codice della Strada.

La prova della rilevazione deve essere fornita dall'ente accertatore, e il principio viene riaffermato dalla Cassazione, secondo la quale: " [...] non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).".

La necessità dell'omologazione dell'autovelox è giustificata dalla garanzia di certezza giuridica che l’ente pubblico  deve fornire al momento della contestazione della condotta all'automobilista.

Cassazione Civile - Sez II^ - Ordinanza n. 3335/2024.

domenica 19 novembre 2023

Autovelox: Omologazione = approvazione. Il Tribunale di Belluno insiste nella propria posizione

Questa domenica torniamo a trattare la validità delle multe elevate per superamento del limite di velocità e rilevate con un sistema elettronico a distanza (autovelox) non omologato, ma meramente oggetto di provvedimento amministrativo di approvazione.

Abbiamo affrontato, anche di recente, la questione ed abbiamo richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini della validità della sanzione stradale rilevata attraverso autovelox, è necessario che il dispositivo elettronico sia inizialmente omologato e successivamente regolarmente tarato.

Orbene, il Tribunale di Belluno si discosta, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, dall'indirizzo tracciato dal giudice di legittimità, ritenendo che sia comunque legittima la violazione del limite di velocità accertata mediante un dispositivo privo di omologazione.

Non possiamo che essere contrari a questa interpretazione offerta dal giudice veneto, la quale si fonda su una personale interpretazione di norme e "eccessiva valorizzazione" di pseudo provvedimenti amministrativi privi, a nostro parere, di valore cogente e quindi idonei a regolarizzare una sanzione amministrativa.

Come anticipato, potete leggere il provvedimento di seguito, ma riteniamo opportuno riportare alcune parti della sentenza, ove il Tribunale di Belluno giustifica la sua tesi omologazione = approvazione.

Afferma il giudice: "Invero, il comma 1° non distingue tra i procedimenti per ottenere i requisiti, in quanto sia per l’omologazione che per l’approvazione “l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso”. Addirittura, nel comma 3° si prevede che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. La differenza sfuma anche nei successivi comma 4°, ove si prevede che “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”, comma 5°, secondo cui “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente” e comma 7°: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione”".

Prosegue, il giudice di prime cure bellunese, richiamando le norme attuative del Codice della strada, le quali conforterebbero la tesi di assenza di differenza tra le due definizioni: "Andando ancora più nel dettaglio, l’art. 345, reg. att. Cod. Strada, rubricato “apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, prevede che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”. Ebbene, la chiarezza di tale disposizione rende ancora più incomprensibili alcuni passaggi della sentenza impugnata , laddove si afferma che “non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l’approvazione”, quando espressamente di approvazione parla la disposizione citata, e laddove si sostiene che il secondo comma dell’art. 345 c.d.s. farebbe riferimento alle singole apparecchiature, che dovrebbero essere approvate, e non ai modelli delle stesse che, invece, secondo il Giudice di pace, dovrebbero essere sottoposte ad omologazione. Ebbene, tale distinzione non trova alcun riscontro nella lettera della norma, la quale si occupa solo del requisito che deve possedere la singola apparecchiatura, rimanendo del tutto obliterata la questione dei presunti requisiti che deve possedere il modello di tale apparecchiatura.".

La conclusione raggiunta dal giudice è, con il supporto di recenti interventi da parte di burocrati del Ministero, che omologazione ed approvazione abbiano la medesima funzione, con buona pace di coloro che ritengono che l'omologazione abbia una finalità di accertamento di idoneità tecnica del dispositivo che rileva la velocità.

E la Cassazione che prevede l'obbligo di iniziale omologazione del dispositivo? il nostro giudice così interpreta i principi enunciati dagli Ermellini: "Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si deduce che l’omologazione, così come l’approvazione, può essere rilasciata anche in base ai controlli periodici, e non esclusivamente in base ad un’iniziale verifica del prototipo dell’apparecchio, confermando così ancora una volta che i due requisiti si equivalgono, almeno sotto il profilo funzionale.".

Non condividiamo la soluzione prospettata dal Tribunale di Belluno e speriamo che la Suprema Corte di Cassazione intervenga con una sentenza di definitiva soluzione della questione.

Tribunale di Belluno - sentenza del giorno 11 ottobre 2023.

domenica 13 agosto 2023

Legittima la multa elevata a chi parcheggia la macchina a ridosso di un incrocio

Parcheggiare la macchina a ridosso di un incrocio è in violazione dell'art. 158 del Codice della Strada ed è legittima la sanzione irrogata dalla polizia locale ad un veicolo parcheggiato nelle vicinanze di una intersezione tra più strade.

La Cassazione ha ribadito, in più circostanze, il divieto di sosta del veicolo in corrispondenza dell'incrocio, in quanto crea una situazione di pericolo e viola l'art. 158 del Codice della strada.

La norma in parola dispone il divieto di sosta del veicolo: "fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione" (lett. E).

Nel caso di centro abitato, invece, la successiva lett. F stabilisce che: "nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;"

La questione ha interessato la Suprema Corte anche perché nel provvedimento sanzionatorio impugnato dall'automobilista, non veniva specificato quale distanza vi fosse tra la macchina e l'incrocio.

La Corte ha chiarito, sul punto, che il verbale di accertamento, seppur non preciso, aveva accertato che il veicolo si trovava in prossimità dell'incrocio, circostanza sufficiente per determinare la violazione dell'art. 158.

La Corte ricorda che nel momento in cui l'accertatore (la polizia locale) rileva la condotta in violazione della norma, implicitamente attesta che l'autovettura è in sosta a meno di cinque metri dall'incrocio, salvo prova contraria.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 17469/2021.

domenica 12 dicembre 2021

Parcheggio strisce blu oltre l'orario - è illecito amministrativo

L'automobilista che lascia il mezzo parcheggiato sulle strisce blu oltre il termine previsto dal ticket, viola una norma amministrativa e non un obbligo contrattuale.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione è tutt'altro che irrilevante, in quanto affronta una classica fattispecie che possiamo trovare, ogni giorno, nelle città italiane.

Capita a noi tutti di parcheggiare sulle strisce blu, pagando il relativo importo per lasciare il veicolo nella zona, e tornare a riprenderlo oltre il termine indicato nel biglietto.

In questi casi, l'automobilista viola l'art. 7, comma 15, del C.d.S., commettendo un illecito amministrativo, norma che prevede l'ipotesi di evasione tariffaria delle norme previste in materia di sosta regolamentata.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14083/2021, ha avuto modo di chiarire che "la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protrae oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, ma illecito amministrativo sanzionato all'art. 7, comma 15, C.d.S. trattandosi di evasione  tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata introdotte per incentivare la rotazione e razionalizzazione dell'offerta di sosta"(cfr. Cass n. 16258/2016)".

La Suprema corte è chiara nell'escludere dall'area del diritto privato il rapporto che si crea tra cittadino e P.A. nel caso di parcheggio in zona blu, trattandosi di violazione della specifica disciplina della regolamentazione della circolazione, con le relative conseguenze per quel che riguarda la modalità e termini di pagamento, la relativa prescrizione e gli obblighi che discendono dalla violazione della norma.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14083/2021

domenica 27 gennaio 2019

Semaforo giallo troppo rapido? comunque valida la multa

A chi non è capitato di arrivare nelle vicinanze di un semaforo con segnale giallo e che, quasi immediatamente, diviene rosso. In questi casi, molti automobilisti si lamentano di questo passaggio "troppo rapido" da giallo a rosso del semaforo, considerando non valida una eventuale multa per chi vi transita.

Invero, in questi ultimi anni sono state elevate molte multe da vigili e polizia in questi casi, avendo ravvisato la violazione del passaggio del semaforo come una violazione del Codice della Strada.

E' valida la multa nel caso di segnalazione a luce gialla troppo breve? 

Si, così ha deciso la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 567/2019, ove ha chiarito che è del tutto indifferente la durata della luce gialla del semaforo, cosicché l'automobilista che transita mentre scatta il rosso comunque dovrà pagare la multa.

Leggetevi l'ordinanza della Cassazione e rallentate quando siete in prossimità di un semaforo con segnalazione gialla.

domenica 2 dicembre 2018

Multa rilevata da dispositivo posizionato dall'altra parte della strada - quando è possibile

Può l'amministrazione comunale installare un dispositivo per la rilevazione della velocità, presupposto per l'applicazione della sanzione amministrativa, che accerti le violazioni anche per il tratto stradale opposto a quello ove viene installato?

La Corte di Cassazione è stata chiamata di recente ad affrontare la questione e con un'articolata e ben motivata Ordinanza ha dato risposta negativa al quesito sopra proposto, richiamando la normativa esistente in materia ed i limiti previsti per l'ente accertatore.

Il sistema normativo attuale non prevede tale possibilità, limitando il controllo da parte dei comuni alla sola careggiata ove il dispositivo viene installato, così negando un controllo generalizzato e tutt'altro che sicuro e certo della violazione delle norme del Codice della Strada.

Qui di seguito, il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 19 agosto 2018

Non ricordo chi guidava l'auto al momento della multa? no alle sanzioni aggiuntive....ma state attenti

E' capitato a molti di noi di violare una norma del Codice della Strada, magari superando il limite di velocità, ricevendo successivamente la notifica della violazione con richiesta di indicare la persona che era al volante al momento in cui è stata rilevata l'infrazione al fine di decurtare i relativi punti dalla patente.

L'art. 126 bis del Codice della Strada stabilisce che per le violazioni all'automobilista può essere applicata anche la sanzione della decurtazione dei punti; il proprietario del veicolo deve comunicare il nominativo della persona che era alla guida dell'auto: "La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione."

L'automobilista, a meno che non abbia commesso l'infrazione, indica la persona che era al volante a cui, come appena esposto, verrà applicata la decurtazione dei punti dalla patente: nel caso di omessa comunicazione, la sanzione ricade sul proprietario della macchina.

Si è sempre ritenuto, anche sotto l'impulso della giurisprudenza formatasi in materia, che l'obbligo di comunicazione non possa essere ignorato dall'intestatari del veicolo, il quale non può dichiarare di non avere conoscenza della persona che era al volante.

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sembra voler limitare tale obbligo, introducendo la possibilità che il proprietario non ricordi la persona che era al volante senza che vi siano conseguenze nei propri confronti.

La Corte ha affermato il principio secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis Codice della Strada, deve essere distinta la condotta di colui che alla richiesta di comunicazione dei dati del conducente si disinteressi non fornendo alcuna informazione, rispetto al proprietario del veicolo che dichiari, fornendo adeguata e provata motivazione, di non poter fornire il nominativo della persona al volante al momento della violazione stradale.

In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione di contenuto negativo, supportata da motivazione, può giustificare la inapplicazione della sanzione nei confronti del proprietario del veicolo.

Attenzione che la sentenza della Cassazione ha ad oggetto una vicenda di anni addietro, prima della riforma intervenuta in materia e, quindi, tale caso è estremamente peculiare.

Non basta, in altri termini, sostenere che non si ricorda il nome di colui che era alla guida del veicolo, ma occorre dare delle motivazioni logiche e motivate.

La idoneità delle motivazioni, da cui dipende la possibilità di esclusione di ogni responsabilità in capo al proprietario della macchina, deve essere oggetto di valutazione di merito da parte del giudice chiamato a decidere l'eventuale controversia.

Qui l'Ordinanza della Suprema Corte.

domenica 11 settembre 2016

Autovelox: multa valida solo se il dispositivo è correttamente segnalato

Ancora una volta torniamo a trattare l'argomento autovelox e legittimità del rilevamento a distanza di eventuali sanzioni amministrative.

La possibilità di affrontare, ancora una volta, questa problematica ci è consentita grazie al recente intervento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la legittimità del sistema di accertamento della velocità attraverso l'autovelox, disciplinato dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002.

La norma in parola prevede che l’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo all'interno dei centri abitati deve essere accompagnata da idonea informativa agli automobilisti.

I giudici di legittimità, premesso che tale norma trova applicazione anche verso gli enti locali, impone al comune di predisporre idonei cartelli per avvertire l'automobilista che la zona è sottoposta a controllo della velocità con autovelox. Tale comunicazione deve essere adeguata alla zona, con installazioni ben visibili poste nelle vicinanze della zona ove è stato predisposto il sistema di accertamento.

Nel caso in cui tale obbligo informativo non sia rispettato dall'ente locale, la conseguenza è la nullità della sanzione amministrativa comminata all'automobilista che non sia stato adeguatamente informato in merito alla presenza di un autovelox in un tratto di strada extraurbana, ma di competenza del comune.

Qui la sentenza.

giovedì 18 agosto 2016

Street control - vita dura per il parcheggio in doppia fila con le multe a strascico


Si chiama street control e rappresenta la novità che dovrebbe scoraggiare coloro che sono soliti lasciare la macchina in seconda fila, ostruendo il passaggio degli altri veicoli.

E' noto che nelle grandi città, e non solo, è usuale vedere macchine abbandonate in seconda fila con la doppia freccia, con evidente arrabbiatura di coloro che, avendo posteggiato regolarmente il veicolo, si trovano davanti una auto parcheggiata in modo selvaggio e non possono uscire dal parcheggio.

Orbene, a partire da qualche mese la polizia municipale delle principali città italiane è dotata, su alcuni veicoli, di un dispositivo capace di "leggere" e fotografare la targa del veicolo in infrazione. In seguito, la multa viene inviata in differita all'automobilista, con tanto di immagine dell'istante in cui è stata ritratto il veicolo oggetto  di infrazione.

Il sistema di rilevamento dell'infrazione è stato oggetto di contestazioni e dubbi, tutti fugati (per il momento) dal recente parere espresso dal Ministero dei Trasporti (Parere n. 4851/2015), ove è stato espresso parere positivo a questo tipo di controllo del traffico cittadino.

L'aspetto interessate di questo sistema di controllo è rappresentato dall'interazione che, a detta del Ministero, si crea con questo sistema di controllo, ove i dati raccolti dal singolo sistema di controllo  vengono inclusi in una data base messo a disposizione delle forze dell'ordine, ed utilizzato anche per ulteriori indagini e controlli.

Sotto altro profilo, questo sistema renderà più istantanea ed immediata la violazione rilevata dalla Polizia (si parla di sei sanzioni al minuto), con evidente miglioramento delle casse delle amministrazioni locali, ossia coloro che trarranno giovamento dallo street control.

venerdì 11 settembre 2015

Autovelox & multa: controllate se il verbale è corretto...alcuni suggerimenti

La recente sentenza n. 113/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale ha aperto una nuova strada nella contesa tra comuni e polizia locale, da una parte, e automobilisti, stufi di dover pagare delle sanzioni amministrative a seguito di rilevazione della velocità che avviene con modalità, a volte, un pò dubbie.

E i giudici di legittimità hanno riconosciuto, con la citata sentenza, la carenza normativa in merito al controllo dei dispositivi che rilevano la velocità a distanza, in primis gli autovelox.

Quando ricevete un verbale con una multa per un controllo velocità con autovelox o tutor, come potete controllare la regolarità e legittimità della sanzione?

Consapevoli che non possiamo essere esaustivi, vi forniamo alcune "dritte" per controllare la regolarità del verbale e, eventualmente, contestarne la validità davanti al giudice di pace.

(1) Controllo formale

Il Codice della Strada prevede dei requisiti obbligatori che ogni verbale deve contenere, e la cui assenza rende non valido il documento notificato all'automobilista.

E quindi, potete controllare che non sia errata/omessa:
- generalità del conducente;
- data ed ora in cui è stata rilevata l'omissione del Codice della Strada;
- targa e tipo di veicolo oggetto di rilevazione;
- indicazione dell'autorità a cui rivolgersi per proporre ricorso (Prefetto - Giudice di Pace);
- indicazione del termine per proporre ricorso;
-indicazione della norma violata.

(2) Controllo sostanziale 

Successivamente, occorre effettuare un controllo sostanziale della sanzione volto ad accertare se, al di là degli eventuali errori del verbale, la polizia o il comune abbia rispettato le norme previste per la rilevazione a distanza.

E quindi, occorre accertare se vi sia adeguata segnaletica - fissa e mobile - che precede il luogo ove vi sia l'apparecchiatura elettronica oggetto di contestazione.

Accertate se la segnaletica sia conforme a tutte le informazioni di legge, idonee a consentire all'automobilista di sapere dell'esistenza di un apparecchio per la rilevazione, in remoto, della velocità.

(3) Controllo del velox

Ed una ultima forma di controllo può (deve) riguardare anche il dispositivo elettronico che ha materialmente rilevato la velocità, e quindi l'infrazione della norma.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015 (vedi), non solo ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 45 del Codice della Strada, ossia la norma che disciplina i velox, ma introduce una nuova difesa.

L'automobilista che sia oggetto di contestazione da parte della polizia stradale, o il comune, può chiedere all'autorità i documenti dai quali si evinca che l'apparecchiatura è a norma e, in particolare, che la taratura del dispositivo sia avvenuta con regolarità.

Questo controllo consente all'automobilista, laddove non riceva documentazione idonea dal comune, di poter contestare la inattendibilità del dato della velocità rilevato dall'apparecchio, in quanto privo di idonea taratura.

Potete, in conclusione, effettuare questi controlli e verificare se la sanzione amministrativa sia legittima, oppure se potete rivolgervi al giudice per chiedere la nullità/annullamento del verbale.

Per maggiori informazioni, info@consumatoreinformato.it

domenica 26 luglio 2015

Corte Costituzionale a gamba tesa sull'autovelox

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 113 dello scorso aprile attesta, ancora una volta, che il sistema di rilevazione della velocità mediante apparecchi elettronici è tutt'altro che attendibile e idoneo a fondare una sanzione amministrativa.

La sentenza, giudicando le norme in materia di rilevamento della velocità con dispositivi a distanza (art. 45 Codice della Strada), ha dichiarato la incostituzionalità delle norme nella parte in cui non sia garantita la sicurezza della taratura dei velox.

La Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del Codice della Strada nella parte in cui la norma non preveda alcuna revisione e verifica periodica delle apparecchiature.

Secondo i giudici, l'assenza di un sistema volto ad accertare periodicamente la funzionalità e la taratura dei velox non fornirebbe la garanzia dell'attendibilità della velocità rilevata con lo strumento elettronico, e fondante la sanzione amministrativa.

Questa carenza normativa, prima ancora che tecnica, viene considerata particolarmente grave dalla Corte Costituzionale, tanto da far dichiarare non conforme alla Costituzione il citato articolo del Codice della Strada.

sabato 7 aprile 2012

Da Trentino inBlu al blog: Codice della Strada 2012

 Il nostro incontro settimanale a Trentino inBlu radio è stato dedicato alle ultime novità intervenute in materia di Codice della Strada attraverso il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. Decreto semplificazioni), convertito in legge negli ultimi tempi.

  • NOVITA' INTRODOTTE CON LA RIFORMA DEL 2010
Occorre premettere che alcune novità in materia sono state introdotte con la riforma intervenuta in materia nel 2010 (vedi).

In particolare, ricordiamo:
  • aumento delle sanzioni amministrative: è stato introdotto il meccanismo di adeguamento biennale all’inflazione previsto dalla legge con aumento dell'importo della contravvenzione del 3,5%.
  • è stato introdotto l'obbligo di di visita per il conducente professionale (si pensi agli autisti di autoarticolati): coloro che hanno compiuto 65 anni possono continuare a guidare autotreni e autoarticolati fino a 68 anni, ma ogni anno devono sottoporsi a una visita che certifichi l’esistenza dei requisiti fisici e psichici necessari.
  • Sono state rese più gravose le conseguenze per chi supera i limiti di velocità per più di 40 km/h e guida in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti.
 
  • NOVITA' INTRODOTTE CON IL 2012
Il nuovo decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, cd. Decreto semplificazioni, entrato in vigore in data 10 febbraio 2012 e sostanzialmente confermato con la conversione in legge da parte del Parlamento, ha introdotto alcune novità in materia di Codice della Strada.

1.- Bollino blu – rinnovo biennale
Il controllo delle emissioni delle automobili avviene da parte di officine specializzate e si conclude con l'applicazione del cd. “bollino blu” che attesta che il veicolo non è inquinante.

Sino alla riforma definitivamente introdotta con il decreto semplificazioni, l'obbligo di controllo ed apposizione del bollino blu era annuale.

A partire da ora, il controllo delle emissioni sarà contestuale alla revisione del veicolo, ossia per la prima volta dopo quattro anni e, successivamente, ogni due anni.
La misura permette di risparmiare tempo e denaro all'automobilista.

2.- Rinnovo patente per gli ultra ottantenni – scompare la visita presso la Commissione medica locale
Per chi ha superato gli 80 anni risulta più semplice rinnovare la patente di guida.

Occorre premettere che il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 non ha modificato il limite temporale della validià della patente per gli ultra ottantenni, che è sempre di due anni, ma ha eliminato l’obbligo di visita medica presso una Commissione medica locale.

Il conducente che intenda ottenere il rinnovo della validità della patente di guida, ovvero il rinnovo della patente per circolare con ciclomotori, doeve limitarsi, ogni due anni, ad effettuare accertamento dei requisiti psico fisici presso i medici abilitati ex art. 119 Codice della Strada, ossia i medici dell'ASL, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.

Il giudizio in merito a questa novità è sostanzialmente positivo in quanto vengono velocizzati i tempi per il rinnovo della patente e ridotti i costi a carico del richiedente.

3.- Foglio rosa anche per chi ha compiuto 17 anni – minorenni al volante
Una delle riforme più controverse è quella che permette a coloro che hanno compiuto i 17 anni di età di poteri mettere alla guida di un veicolo.

La norma introduce, però, determinati presupposti per consentire al minorenne di poter guidare un veicolo:
  1. l'interessato deve essere munito di specifica autorizzazione (foglio rosa), rilasciata dalla Motorizzazione Civile;
  2. questa autorizzazione viene di solito concessa solo solo a chi è già in posesso di patente “A” (per moto) ed ha frequentato un corso pratico di almeno 10 ore presso un'autoscuola;
  3. il 17enne non può comuque guidare il veicolo da solo, ma deve essere accompagnato a bordo da adulto titolare di patente B o superiore da almeno 10 anni;
  4. il veicolo non può superare una determinata cilindrata, ossia con potenza massima di 70 kW e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t, e deve essere apposto sullo stesso un contrassegno con la scritta «GA» (Guida Accompagnata).
4.- Pagamento del bollo on line
Il bollo dell'autoveicolo, inoltre, può essere pagato online, anche attraverso l'uso della carta di credito o prepagata. La Pubblica Amministrazione potrà controllare più agevolmente l'avvenuto pagamento del bollo. Lo stesso automobilista potrà farsi inviare copia dell'avvenuto pagamento con modalità digitale.

Vengono, quindi, rese più semplici e rapide le modalità di pagamento dell'imposta.

Una parte dell'incontro radiofonico di Trentino inBlu.

giovedì 12 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcune regole pratiche per fare un ricorso contro una multa


Nel settimanale incontro tra Consumatore Informato e Trentino inBlu radio è stato trattato il tema del ricorso avverso le sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della strada.

Di seguito proponiamo alcune regole che devono essere seguite nel caso in cui si intenda impugnare una multa comminata dalla Polizia o dai Vigili ed in particolare trattaremo le regole formali che devono essere rispettate quando scrivete un ricorso.


Organo ove proporre il ricorso e relativo termine

  • Il ricorso può essere proposto innanzitutto al prefetto del luogo ove è stata elevata la multa, così come stabilito dall'art. 203 del Codice della Strada "Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale."
  • In alternativa, il ricorso può essere anche proposto verso il giudice di pace sempre del luogo ove è stata elevata la multa "Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.".
          Occorre precisare che nel caso in cui il ricorso venga proposto avanti al giudice di pace, il ricorso assume le vesti di un vero atto giudiziario per il quale è previsto che "Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.".



Il pagamento della somma prevista dalla sanzione preclude la possibilità di ricorrere avverso la multa.


Come proporre un ricorso


Il ricorso viene proposto tramite lettera raccomandata a/r da inviare al Prefetto o al Giudice di Pace con la quale vengono indicate le ragioni per le quali viene richiesto l'annullamento della multa.

E' importante indicare, nel ricorso, la sanzione amministrativa verso la quale viene proposto il ricorso (ed allegare la relativa multa notificata); l'ufficio che ha notificato la sanzione; le ragioni per le quali viene ritenuta invalida e/o illegittima la sanzione e il provvedimento che viene richiesto; presentare eventuali documenti idonei a supportare le proprie ragioni;  

E' molto importante, a tal proposito, che l'automobilista provi tutte le circostanze per le quali ritiene illegittima la sanzione amministrativa con la conseguente richiesta di annullamento del provvedimento.

Per proporre un ricorso, quindi, bisogna avere ragioni - di fatto e diritto - molto "forti" e che consentano un esito positivo al ricorrente.


Il provvedimento

  • Il prefetto si pronuncia con ordinanza " Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti" (art. 204 CdS).
  • Il giudice di pace, invece, decide con sentenza con la quale accoglie o respinge le domande avanzate dall'automobilista (vedasi art. 204-bis CdS).

giovedì 5 maggio 2011

Da Trentino inBlu al blog: non è valida la rilevazione della velocità con autovelox senza l'agente preposto al controllo

Le recenti novità introdotte dal Legislatore in materia di Codice della Strada sono state accompagnate dalle sentenze con le quali la Corte di Cassazione ha, in particolare, specificato modalità e limiti degli autovelox.

L'argomento, trattato nella settimanale collegamento radifonico con Trentino inBlu, è stato oggetto della recente sentenza, la quale chiarisce l'esigenza, ai fini  della validità della multa irrogata attraverso autovelox, della presenza dell'agente.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza affrontata ieri.


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Il 5 novembre 2008 il tribunale di Bolzano, sez. staccata di Merano, in riforma della sentenza resa il 26 febbraio 2007 dal giudice di pace di Merano, accoglieva l'appello proposto da B.M., la quale aveva proposto opposizione al verbale di accertamento di violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, verificata il 20 gennaio 2005 alle 19,37 dalla polizia municipale di Lagundo.

Per quanto ancora qui interessa, il tribunale riteneva fondata la censura attinente alla necessità di taratura dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento e all'onere dell'amministrazione di dar prova della relativa operazione, necessaria per la regolarità della rilevazione.

Riteneva inoltre viziato il verbale di accertamento, perchè l'Amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l'attività di quest'ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza però specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare concretamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l'attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di Polizia.

2) Notificata la sentenza in data 10 dicembre 2008, il Comune di Lagundo ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 febbraio 2009.

L'opponente è rimasta intimata.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.


3) Il ricorso consta di due motivi, volti a confutare le due rationes decidendi che sorreggono la decisione.

Quanto al primo motivo, come ha rilevato la relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., è manifesta la fondatezza della censura esposta in ricorso.

Questa Corte ha da tempo ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono), sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08; 9846/2010).

Ne consegue che non deve essere fornita dall'amministrazione alcuna prova della esecuzione dell'operazione di taratura e va comunque ribadito che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05).

4) Diversa valutazione occorre invece dare per il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 C.d.S..

Il Collegio ritiene che nè il motivo, nè tantomeno il quesito riescono a censurare convenientemente le ragioni della decisione.

Per il giudice di appello, dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè "l'elaborazione della rilevazione", avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento. In particolare il tribunale aveva sottolineato che l'Amministrazione aveva ammesso di aver affidato "l'intera gestione" degli apparecchi alla ditta Tarasconi e aveva solo genericamente asserito che la supervisione veniva svolta dalla Polizia municipale; in tal modo sarebbe rimasto indimostrato lo svolgimento di quell'elemento di certezza e legalità che "solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino".

Il comune ricorrente doveva confutare tale convincimento, dimostrando che l'assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) era rimasta riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l'assistenza tecnica dell'operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97).

Parte ricorrente si duole della statuizione della sentenza impugnata, che avrebbe negato valore alle attestazioni dell'accertamento in ordine allo svolgimento del servizio da parte dell'organo di polizia municipale, sebbene ciò si evincesse "dal verbale di contestazione, il quale oltre ad indicare il responsabile del procedimento informatico ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2003, art. 3, comma 2, veniva sottoscritto dall'agente verbalizzante", così dimostrando il "collegamento tra l'attività espletata dalla ditta privata e l'organo preposto al servizio di polizia stradale".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dica la S.C. se l'affidamento del procedimento relativo all'elaborazione dei dati risultanti dalle apparecchiature elettroniche utilizzate dall'amministrazione comunale per il rilevamento di infrazioni ex art. 142 C.d.S., sia o meno in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 C.d.S.".

In tal modo, come è evidente, il Comune si limita a sostenere che sarebbe stato affidato ai privati solo il procedimento relativo all'elaborazione dei dati e che ciò sarebbe legittimo, senza cogliere - e senza confutare - il rimprovero maggiore, cioè che il rilevamento non era attribuibile alla forza pubblica, perchè era rimasto indeterminato il necessario ruolo di preminenza di essa, posto che non era stato specificato in cosa consistesse la "supervisione" dei vigili.

Il ricorso ha espressamente concentrato la sua attenzione su un profilo attinente la violazione di legge (artt. 11 e 12 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) che non era controverso. Doveva esserne dimostrata l'osservanza, censurando la valutazione della sentenza impugnata in ordine alla prova del ruolo svolto dagli agenti verbalizzanti. A tal fine doveva essere denunciato un vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) della sentenza, in relazione alla omessa o cattiva valutazione di una qualche risultanza processuale, dalla quale doveva emergere che l'attività della forza pubblica era stata solo supportata e non sostanzialmente sostituita dall'operatore privato.

Tale censura non è stata svolta. Inoltre, il generico riferimento al verbale di accertamento, del quale, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non è stato neppure trascritto in ricorso il contenuto, impedisce di tenerne conto, poichè questa Corte non ha accesso agli atti di causa in relazione ai vizi in iudicando (art. 360 c.p.c., n. 3) e alle censure sulla motivazione. Ne consegue che una delle due autonome rationes decidendi resta valida ed è sufficiente a giustificare la decisione di merito.

Al rigetto del ricorso non fa seguito la pronuncia sulle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...