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venerdì 17 maggio 2024

Gas: un modello di spesa comune alternativo

Il nostro intervento odierno è volto alla sintetica trattazione di un modello di consumo critico ed alternativo fondato sul risparmio etico e su base generalizzata

Stiamo parlando del GAS (Gruppo Acquisto Solidale), realtà ormai consolidata e compresa tra i modelli di sviluppo provenienti "dal basso", vale a dire dalla gente comune.

Il GAS, infatti, costituisce un momento di aggregazione e condivisione tra amici e conoscenti, colleghi di lavoro che vogliono riflettere sui propri consumi e valutare scelte alternative, tema di attualità alla luce della perdurante crisi economica, che ha cambiato, almeno in parte, le abitudini alimentari degli italiani.

Con il presente contributo vogliamo presentare al lettore la realtà dei gruppi di acquisto solidale, illustrando alcuni aspetti che riguardano questo tipo di modello e segnalando altri modelli esistenti e funzionanti.

 

1)  Che cos’è il progetto GAS?

Il gruppo di acquisto solidale è dato dall’unione di persone che si organizzano allo scopo di acquistare prodotti alimentari, e non, direttamente dal produttore mediante un unico ordine cumulativo indirizzato a quest’ultimo.

La costituzione di questi gruppi permette di soddisfare il binomio fra risparmio e qualità, quale ricerca sempre ambita da parte del consumatore stesso, che consente anche allo stesso tempo di salvaguardare l’ambiente.

Facciamo un esempio: un gruppo di amici o di vicini dello stesso quartiere si organizza per acquistare dal contadino locale un unico stock di frutta e verdura. 

I vantaggi sono svariati: risparmio sui costi di trasporto, conoscenza della provenienza e della produzione della materia prima, rispetto dell’ambiente, creazione di fiducia tra produttore e consumatore e, perché no, instaurazione di nuove relazioni.

 

2) GAS: Come funziona?

La L. n. 244/2007 definisce questi gruppi come: “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

I GAS, quindi, possono avere la forma giuridica di un’associazione senza scopo di lucro, in quanto non producono profitto, e in particolare sussistono due forme:

  • ASP (Associazione Senza Profitto);
  • ODV (Organizzazione di Volontariato).

L’attività di questi gruppi non ha una natura commerciale, ma ha un fine etico e solidale e, di conseguenza, risulta esente dal pagamento di tasse, quali IVA e imposte sul reddito. 

Altra caratteristica, inoltre, è che per sussistere tali associazioni devono avere una determinata organizzazione e regolarità negli acquisti condivisi. Di conseguenza, non si possono limitare ad acquisti sporadici, ma devono essere continuativi nel tempo.

Un ulteriore elemento che caratterizza questo tipo di soggetti giuridici è l’apporto volontario dei partecipanti, i quali devono cooperare assieme senza un fine di lucro personale rispetto al gruppo. 

 Possono sussistere e cooperare nella medesima zona anche più gruppi di acquisto solidale, dando così vita ad un Distretto di Economia Solidale (DES).

domenica 3 marzo 2019

Bolletta dell'acqua salata?......si deve pagare il giusto prezzo

Bolletta dell'acqua eccessivamente elevata? non è dovuta dal consumatore se la società fornitrice del servizio non dimostra la correttezza del calcolo dei consumi e delle somme pretese.

Questo semplice, ma importante, principio è stato affermato di recente dal Tribunale di Oristano, al quale si era rivolto un consumatore ed utente domestico a fronte della richiesta elevata avanzata dalla società di fornitura del servizio acqua.

A fronte della eccezione sollevata dalla società, secondo la quale la lettura dei contatori era avvenuta in modo regolare, era invece emerso che non era stato conteggiato in modo corretto né il consumo dell'acqua, né tantomeno l'addebito dei costi periodici da parte della società fornitrice.

Il Giudice, sul punto, premette che in questa materia, ove il fornitore richiede il pagamento e il consumatore contesta il consumo e quindi la bolletta "[…] deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; n. 1236 del 2003; n. 17041 del 2002). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).".

E quindi il gestore del servizio deve dimostrare di aver raccolto in modo corretto i dati relativi al consumo e calcolato il costo effettivo dovuto dalla controparte, sulla base di quanto contrattualmente stabilito.

Nel caso in cui tale onere non sia rispettato, il consumatore non potrà pagare quanto preteso dalla società fornitrice, ma una somma determinabile sulla base di criteri presuntivi che considerino il consumo effettivo e il prezzo inferiore applicabile per le varie voci, anche attraverso apposita consulenza tecnica.

Di seguito, potete leggere la sentenza del Tribunale di Oristano.
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