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domenica 30 luglio 2023

Credibilità creditizia ed obbligo informativo

La credibilità creditizia è un elemento centrale nella valutazione del profilo dell'affidabilità elaborato dalla banca a cui si è rivolto il cliente per chiedere un finanziamento.

Usualmente, quando la banca conclude la propria indagine con un esito negativo, si limita a comunicare al cliente il proprio grado di inaffidabilità e il conseguente rifiuto nella concessione del credito.  

Il cliente ha diritto ad ottenere più informazioni sulla propria reputazione creditizia?

Il Garante per la protezione dei dati personali ritiene, come si evince dalla lettura del provvedimento n. 199/202, di dare risposta positiva al quesito appena posto, tant'è che l'intermediario bancario può essere condannato ad adempiere a tale obbligo.

Nel caso di specie, oggetto del provvedimento è la finanziaria Volkswagen Leasing GmbH (“VWL”), alla quale si era rivolto un consumatore per ottenere un finanziamento per l'acquisto di un veicolo.

A seguito del rifiuto opposto dalla finanziaria, il cliente aveva chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla propria affidabilità creditizia, cercando di comprendere quali report negativi avevano indotto l'intermediario finanziario a rigettare la richiesta di finanziamento.

VWL non dava pieno riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dal cliente, obbligando quest'ultimo a segnalare la vicenda al Garante privacy, chiamato a chiarire se esiste o meno un diritto del privato ad ottenere informazioni in merito al proprio merito creditizio.

Il Garante ha censurato la condotta tenuta da Volkswagen Leasing GmbH, in quanto contraria al diritto previsto dall’art. 15 del GDPR che così prevede: "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali [...]".

Il titolare dei dati personali ha il diritto ad ottenere informazioni, e copia dei documenti, che  riguardano i propri dati personali, in primis avere conoscenza su chi tratta i dati personali e come vengono trattati. 

L'accesso ai dati personali da parte dell’interessato deve essere completo e trasparente e l'intermediario non può limitarsi a rilasciare "[...] una descrizione generale dei dati [o] un semplice riferimento alle categorie di dati personali trattate", mentre è obbligato a fornire al cliente tutti i dati personali oggetto di trattamento, in modo completo, corretto e trasparente.

I dati, inoltre, devono essere aggiornati ed esposti in modo tale da consentire all'interessato di poter comprenderli e valutarli, al fine di accertare il rispetto della normativa di settore.

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto non sufficiente il mero richiamo alle banche dati private operato da VWL, in assenza di completa trasmissione dei dati, o ogni altra condotta tenuta dall'intermediario bancario che può rendere difficoltoso, o addirittura impedire, alla persona interessata di potere accertare la liceità e correttezza del trattamento dei propri dati bancari e la conseguente credibilità creditizia.

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