Capita, ogni tanto, di uscire dal territorio del consumatore, affrontando tematiche che solo all'apparenza sembrano lontano dalla tutela del contraente debole.
Questa domenica segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riprodurre un immagine di denominazione d'origine protetta (DOP) e la tutela del consumatore dall'inganno.
La Corte ha, in buona sostanza, ribadito il principio di divieto per il venditore di riprodurre con l'immagine la forma e aspetto di un prodotto DOP, laddove possa indurre in errore il consumatore finale.
Il principio, che potete trovare nella causa decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 intercorsa tra l'associazione per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) e la società Fromagère du Livradois, ha un fine di tutela dell'utente finale e, in ultima istanza, della provenienza e creazione del prodotto offerto sul mercato.
Nel caso di specie, dei prodotti caseari presentavano una immagine simile a quella del prodotto DOP locale (francese), pur non rispettando i presupposti di produzione del formaggio idonei per poterlo classificare come prodotto territoriale.
La vicenda è arrivata avanti alla Corte di giustizia, la quale ha stabilito il divieto della riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, nel caso in cui tale opera possa indurre in errore il consumatore, convinto che si tratti di un prodotto a denominazione registrata.
La valutazione in merito, ossia se vi sia stata una violazione del divieto, viene lasciata al giudice nazionale che deve operare una serie di controlli volti ad accertare se quel prodotto sia presentato e commercializzato al pubblico in modo corretto e idoneo a non indurre in inganno il consumatore finale.
Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia UE (C - 490/2019)