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domenica 26 febbraio 2023

Il Giudice europeo si esprime in favore dell'OGM

Questa domenica poniamo la nostra attenzione su un recente provvedimento reso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di commercio di organismi geneticamente modificati (OGM), argomento delicato per il quale esiste una peculiare disciplina a livello comunitario.

La Corte di giustizia è stata chiamata a valutare la liceità di un particolare OGM ottenuto con mutagenesi casuale e che nel territorio francese non era oggetto di di controlli statali previsti dalla Direttiva 2001/18/CE.

Occorre premettere che la mutagenesi casuale è una tecnica con la quale viene indotta la mutazione genetica spontanea di un organismo vivente, attraverso l’uso di determinate sostanze chimiche che alterano la composizione genetica delle cellule vegetali.

Tale mutazione produce, come effetto, piante più resistenti e tolleranti ai cambiamenti climatici, con l'aumento di varietà di organismi e tempi di produzioni.

La mutagenesi prevede due tecniche: in vitro (gli agenti mutageni sono impiegati su cellule della pianta) o in vivo (gli agenti mutageni sono impiegati sulla pianta intera o su parti di piante).

L'attenzione della Corte di giustizia si è focalizzata sulla tecnica riproduttiva in vitro, interpellata dal giudice francese in merito all'obbligo di previsione o meno dei controlli previsti dalla sopracitata direttiva o possa essere applicata una deroga.

Secondo il la sentenza, il metodo della mutagenesi in vitro può essere oggetto di deroga, con esenzione dai controlli comunitari, in quanto "gli effetti inerenti alle colture in vitro non giustificano che da tale deroga siano esclusi gli organismi ottenuti mediante l'applicazione in vitro di una tecnica o di un metodo di mutagenesi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni in vivo con una lunga tradizione di sicurezza relativa a tali applicazioni".

In altri termini, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea anche questa tecnica non deve essere assoggettata al regime di controllo degli organismi geneticamente modificati previsto dalle norme comunitarie, non sussistendo differenze sostanziali tali da giustificare l'applicazione rigida del diritto comunitario.

Il rischio prospettato da più parti è che questa sentenza possa aprire le porte alla massiccia immissione sul mercato di prodotti OGM privi di controllo, sia con riferimento al prodotto che agli effetti sul consumatore, alterando il mercato e non garantendo la salute pubblica.

Corte di giustizia dell'Unione europea - sentenza C - 668/2021

sabato 9 aprile 2022

Bene il Comune di Trento con l'iniziativa "orto aperto". Area verde per la coltivazione collaborativa

Fonte: comunicato stampa
Lo spazio è stato trasformato, negli ultimi tre anni, in un “Orto aperto”, luogo di incontro, di condivisione e aggregazione. Un gruppo informale di cittadini si è impegnato in due patti di collaborazione, ormai scaduti, a sperimentare nell’orto aperto la coltivazione in modo collaborativo e con modalità che hanno contribuito a favorire relazioni e l'aiuto reciproco, a provare nuove forme di apprendimento, e a fruire in modo diverso del tempo libero.

L’area verde risulta ora nuovamente a disposizione dei cittadini attivi per l’anno in corso, a titolo gratuito, per sperimentare modalità innovative e condivise di gestione degli orti, pensati come strumenti per recuperare aree non utilizzate ed incentivare e sostenere in città la biodiversità, la sicurezza alimentare, l’inclusione e la cittadinanza attiva.

Gli interessati possono presentare la loro proposta di adesione entro le ore 12.00 di martedì 19 aprile, utilizzando il modulo di domanda disponibile nell'area tematica Beni comuni, dove è pubblicato anche il testo integrale dell’avviso.

È possibile anche effettuare un sopralluogo delle aree, baste farne richiesta entro giovedì 14 aprile scrivendo a benicomuni@comune.trento.it o telefonando allo 0461 884551.

domenica 10 gennaio 2021

Formaggio DOP - limiti alla riproduzione di una indicazione se inganna il consumatore

Capita, ogni tanto, di uscire dal territorio del consumatore, affrontando tematiche che solo all'apparenza sembrano lontano dalla tutela del contraente debole. 

Questa domenica segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riprodurre un immagine di denominazione d'origine protetta (DOP) e la tutela del consumatore dall'inganno.

La Corte ha, in buona sostanza, ribadito il principio di divieto per il venditore di riprodurre con l'immagine la forma e aspetto di un prodotto DOP, laddove possa indurre in errore il consumatore finale.

Il principio, che potete trovare nella causa decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 intercorsa tra l'associazione per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) e la società Fromagère du Livradois, ha un fine di tutela dell'utente finale e, in ultima istanza, della provenienza e creazione del prodotto offerto sul mercato.

Nel caso di specie, dei prodotti caseari presentavano una immagine simile a quella del prodotto DOP locale (francese), pur non rispettando i presupposti di produzione del formaggio idonei per poterlo classificare come prodotto territoriale.

La vicenda è arrivata avanti alla Corte di giustizia, la quale ha stabilito il divieto della riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, nel caso in cui tale opera possa indurre in errore il consumatore, convinto che si tratti di un prodotto a denominazione registrata. 

La valutazione in merito, ossia se vi sia stata una violazione del divieto, viene lasciata al  giudice nazionale che deve operare una serie di controlli volti ad accertare se quel prodotto sia presentato e commercializzato al pubblico in modo corretto e idoneo a non indurre in inganno il consumatore finale.

 Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia UE (C - 490/2019)

sabato 13 luglio 2019

Cibo ingannevole - un terzo dei prodotti venduti in Europa è poco trasparente

La Commissione dell'Unione europea ha presentato, di recente, il risultato di una indagine conclusa in materia di prodotti alimentari venduti nei mercati comunitari.

Il dato più inquietante risultato dallo studio è che oltre un terzo dei prodotti che troviamo sugli scaffali sono presentati in modo ingannevole e falso.

Pare che esistano delle specifiche tecniche con le quali ai consumatori vengono proposti come uguali beni che, in realtà, hanno composizioni e preparazioni distinte.

Lo studio, svolto dal Centro comune di ricerca JRC, il servizio interno della commissione europea per la scienza e la conoscenza e che potete leggere di seguito, è stato svolto con riferimento a tutti i mercati dei Paesi dell'Unione, con specifici risultati che, letti nel loro insieme, hanno dimostrato un orientamento comune portato avanti dalle maggiori compagnie del settore.

domenica 19 novembre 2017

Vendita diretta di prodotti agricoli al consumatore: limiti e regole per l'offerta on line

Questa domenica focalizziamo la nostra attenzione sulla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea che è intervenuta in materia di vendita del produttore dei prodotti agricoli direttamente al consumatore finale.

Il giudice comunitario, con la sentenza del 12 ottobre 2017, ha avuto modo di analizzare il concetto di  “vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale”, chiarendone gli aspetti rilevanti ed i limiti.

La Corte, interpretando l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, norma che definisce la produzione, vendita ed etichettatura dei prodotti biologici, sancisce che i prodotti sono venduti direttamente al consumatore se - e solo se - la vendita del bene avviene con contatto diretto tra venditore e consumatore, ossia in assenza di qualsiasi intermediario.

Va da sé che la vendita di prodotti biologici può essere denominata "diretta" solo se esiste un contatto diretto tra le parti (venditore/consumatore finale), in un luogo riconosciuto per la vendita.

E per le vendite on line? leggendo le regole fissate dalla Corte di Giustizia per la vendita diretta si può intendere che le vendite possono avvenire anche attraverso le piattaforme on line, sempreché sia il venditore che si propone per la vendita diretta attraverso la via digitale.

Per tale ragione, il produttore è tenuto a registrarsi all'interno di piattaforme digitali, notificando la propria attività all'autorità competente, dichiarando la propria volontà di vendere direttamente al consumatore finale attraverso la finestra digitale.

Questa dichiarazione tutela il consumatore finale e consente un controllo più preciso da parte delle autorità nazionali rispetto ai produttori locali che si propongono sul mercato on line.

Qui la sentenza.
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