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domenica 10 gennaio 2021

Formaggio DOP - limiti alla riproduzione di una indicazione se inganna il consumatore

Capita, ogni tanto, di uscire dal territorio del consumatore, affrontando tematiche che solo all'apparenza sembrano lontano dalla tutela del contraente debole. 

Questa domenica segnaliamo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di riprodurre un immagine di denominazione d'origine protetta (DOP) e la tutela del consumatore dall'inganno.

La Corte ha, in buona sostanza, ribadito il principio di divieto per il venditore di riprodurre con l'immagine la forma e aspetto di un prodotto DOP, laddove possa indurre in errore il consumatore finale.

Il principio, che potete trovare nella causa decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza 17 dicembre 2020 nella causa C-490/19 intercorsa tra l'associazione per la tutela del formaggio Morbier (Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier) e la società Fromagère du Livradois, ha un fine di tutela dell'utente finale e, in ultima istanza, della provenienza e creazione del prodotto offerto sul mercato.

Nel caso di specie, dei prodotti caseari presentavano una immagine simile a quella del prodotto DOP locale (francese), pur non rispettando i presupposti di produzione del formaggio idonei per poterlo classificare come prodotto territoriale.

La vicenda è arrivata avanti alla Corte di giustizia, la quale ha stabilito il divieto della riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, nel caso in cui tale opera possa indurre in errore il consumatore, convinto che si tratti di un prodotto a denominazione registrata. 

La valutazione in merito, ossia se vi sia stata una violazione del divieto, viene lasciata al  giudice nazionale che deve operare una serie di controlli volti ad accertare se quel prodotto sia presentato e commercializzato al pubblico in modo corretto e idoneo a non indurre in inganno il consumatore finale.

 Qui di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia UE (C - 490/2019)

domenica 3 settembre 2017

Errata segnalazione in banca dati privata? si al danno d'immagine!

L'errata segnalazione di un debitore in una banca dati legittima quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno d'immagine. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (III^ Sez. Civ.) con la recente sentenza n. 16659/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017.

La Corte di Cassazione, chiamata a valutare un caso di errata segnalazione di una società in una banca dati (con qualifica di cattivo pagatore), ha riconosciuto il diritto di quest'ultima al risarcimento della propria immagine, lesa dall'errata indicazione nella banca dati.

Il Giudice di legittimità ha osservato, infatti, che in siffatta circostanza esiste un diritto d'immagine e reputazione sociale, riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che per una società commerciale assume ancor più rilievo.

Il soggetto commerciale, infatti, si pone sul mercato (ove esiste una forte concorrenza) con una sua immagine/reputazione verso i clienti, i fornitori e, più in generale, gli altri competitors del settore.

E' evidente che nel caso in cui vi sia una errata segnalazione, il danno d'immagine sofferto è maggiore e meritevole di tutela.

La Corte, peraltro, puntualizza che la parte che eccepisce il danno d'immagine ha l'onere di allegare e fornire prova della lesione sofferta e che può essere risarcita se rispetta il criterio causale della "condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa".

La prova del danno può essere fornita anche attraverso le presunzioni, ma consigliamo a chi intenda ottenere il ristoro del danno d'immagine in queste circostanze, di attivarsi e trovare elementi che provino un effettivo pregiudizio della propria reputazione ed immagine.

Qui la sentenza della Corte di Cassazione n. 16659/2017.
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