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domenica 12 gennaio 2014

Polizze vita unit linked: esclusa la responsabilità della banca per la truffa Madoff

La recente decisione assunta da JP Morgan, la quale ha versato circa due miliardi di dollari per chiudere la vicenda Madoff (vedi), ha evidenziato come, per l'ennesima volta, le grandi banche d'affari hanno piena conoscenza di queste attività truffaldine.

La tutela dell'investitore passa, quindi, da una conoscenza dei prodotti da parte dell'intermediario finanziario, il quale deve sconsigliare - o addirittura vietare - l'investimento al proprio cliente laddove vi siano dei dubbi sulla bontà e serietà dell'operazione.

E' esclusa, allo stesso tempo, la responsabilità per l'intermediario bancario nel caso in cui lo stesso non sia a conoscenza dell'esistenza di circostanze gravi e dannose per l'investitore, come ad esempio l'esistenza di un tentativo di truffa, o comunque non gli sia possibile accertare tale grave rischio di investimento.

Tale conclusione pare essere stata raggiunta dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2285/2013, con la quale il giudice piemontese è stato a chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto polizze vita unit linked ad un proprio cliente.

Il prodotto finanziario conteneva al suo interno titoli Madoff, i quali hanno azzerato il proprio valore nel momento in cui è stata accertata la truffa portata avanti dall'uomo d'affari americano.

Il cliente si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di vendità delle polizze assicurative o, in subordine, la responsabilità della banca e della compagnia assicurativa, per non aver vigilato sul prodotto contenuto all'interno della polizza assicurativa (hedge fund Madoff) ed avvisato il cliente dell'elevato rischio di poter perdere il proprio capitale.

In merito alla prima questione, il giudice ha respinto la domanda avanzata dall'investitore, il quale chiedeva di accertarsi la nullità della polizza per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ha accertato che la polizza vita unit linked, pur non rientrando nello schema del contratto di assicurazione, non sia carente di causa.

Questa polizza vita viene qualificata dal giudice come  contratto a causa mista atipica con prevalente contenuto finanziario, e quindi meritevole di tutela in favore del risparmiatore, con applicazione delle norme di settore.

In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'investitore, il Tribunale di Torino ha escluso la responsabilità della banca per il pregiudizio sofferto dallo stesso, affermando che nella vicenda Madoff, le stesse banche non avevano avuto conoscenza dell'esistenza dello schema di truffa sino al momento in cui era scoppiato lo scandalo.

Ne consegue che, come si legge nella sentenza che trovate qui di seguito, alla banca non può essere sollevata alcuna contestazione per la violazione di norme di condotta previste dal d. lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob da parte del cliente.

mercoledì 8 gennaio 2014

JP Morgan multata per la vicenda Madoff

La banca statunitense JP Morgan Chase ha accettato di pagare una maxi multa attorno ai 1,7 miliardi di dollari al fine di evitare il giudizio nella vicenda Madoff. 

La banca d’affari era accusata di aver assecondato la truffa “a piramide” portata avanti da Madoff, ignorando le prove che avrebbero consentito l’interruzione della condotta truffaldina portata avanti da quest’ultimo. Il pagamento di quest’ultima multa fa salire a venti miliardi di dollari l’ammontare delle sanzioni pagate da JP Morgan negli ultimi 12 mesi.

mercoledì 4 aprile 2012

Maxi sanzione della Consob per i Madoff dei Parioli

Maxi-multa della Consob per la megatruffa ai danni di Vip che gravitano, in gran parte, nel quartiere romano dei Parioli. I cosiddetti 'Madoff dei Parioli', Gianfranco Lande, la compagna Raffaella Raspi, il fratello di quest'ultima Andrea, oltre a Serge Mardirossian e Diego Messina sono stati sanzionati per complessivi 840 mila euro.

fonte: ANSA


Di seguito vi proponiamo il la Delibera n. 18158, ossia il provvedimento con il quale sono state irrogate le sanzioni amministrative dalla Consob

martedì 12 maggio 2009

Federcontribuenti: 5 passi per evitare i finti promotori


Il caso Madoff, che tanto scalpore ha suscitato sulle pagine dei quotidiani, induce chi scrive a fornire ai risparmiatori una sorta di vademecum per evitare di cadere nella trappola delle operazioni finanziarie a prima vista facili ed allettanti, che invece si rivelano vere e proprie truffe.

Per chi non conoscesse il caso in questione, il signor Bernard Madoff ha per cinquant’anni gestito sua attività di brokeraggio a New York come "family business" fino a che, arrestato dagli agenti federali, non ha confessato che la sua attività di investment advisory era semplicemente «una gigantesca bugia» dietro la quale si nascondeva la più classica delle truffe, una sorta di catena di Sant'Antonio meglio conosciuta “schema Ponzi” (dal nome dell’ideatore Carlo Ponzi, faccendiere che negli anni venti inventò detto schema).

In cosa consiste lo “schema Ponzi”?

Per rendervi più chiaro questo meccanismo, riportiamo l'esempio proposto da wikipedia
· Fase A.
Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimenti allettanti, superiori ai tassi di mercato, in tempi ravvicinati.
· Fase B.
Dopo poco tempo viene restituita parte della somma investita, facendo credere che il rendimento è altissimo.
· Fase C.
Si sparge la voce dell'investimento molto redditizio e altri clienti cadono nella rete. Si continuano a pagare gli interessi con i soldi via via incassati.
· Fase D.
Lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso superano i nuovi versamenti” (tratto da www.wikipedia.it).

In altri termini, la truffa può continuare solo laddove più persone vengano coinvolte nell'operazione, al fine di permettere al truffatore di poter, anche solo parzialmente, rimborsare i soggetti coinvolti.


Nel momento in cui le entrate non riescono a coprire le uscite, l'intero schema “frana” ed i risparmiatori comprendono di aver totalmente perso i soldi investiti.

- Come si sviluppa questa frode finanziaria?
Usualmente un presunto promotore finanziario si presenta ad alcuni potenziali clienti ed offre loro la possibilità di investire in strumenti finanziari altamente remunerativi. Al fine di convincere i malcapitati risparmiatori, il proponente si avvale di false tabelle e schemi ed utilizza termini finanziari complessi ed incomprensibili.

Ottenuto il denaro dai clienti, egli non opera alcun investimento ma continua la propria attività truffaldina cercando di convincere nuovi potenziali investitori.

Con i soldi raccolti da questi ultimi, provvede a rimborsare i primi investitori, illudendoli del risultato ottenuto ed invitandoli ad operare un nuovo investimento in altri prodotti "esotici".

Questi ultimi, convinti dal promotore, reinvestono il denaro ottenuto permettendo la sopravvivenza della truffa. Il modello piramidale creatosi resiste fintantoché i flussi di entrata risultino superiori a quelli di uscita garantendo al truffatore, attraverso società finanziarie appositamente costituite nei famosi paradisi fiscali, di appropriarsi delle somme ricevute.

La Consob ha di recente bloccato l'attività di talune di queste finte società finanziarie le quali proponevano, specialmente attraverso internet, fantomatici investimenti in prodotti finanziari inesistenti o di dubbia serietà, garantendo agli acquirenti una resa a due cifre.

La gran parte di queste truffe, in realtà, si sviluppano attraverso promotori finanziari, o presunti tali, i quali si presentano dal cliente illustrando allo stesso potenziali investimenti "alternativi" ed altamente remunerativi.

- Come evitare questa truffa?
Si, è possibile evitare di cadere in questa trappola attraverso alcuni piccoli accorgimenti che vi proponiamo di seguito. 

Accertare l'identità del proponente e la sua iscrizione all'albo dei promotori
I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche.

In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.

Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.

Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).


2
Richiedete chiare informazioni sul prodotto
Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.

In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.

E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.

Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.

Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.

E' vostro diritto ottenere copia del prospetto. 


3
Informatevi sul prodotto
La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.

Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.

In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti 
per via telematica.

Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.


4
Non consegnate somme di denaro
Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.

L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.

Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).

Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.


5
Gli unici documenti ufficiali sono quelli della banca
Ricordate, infine, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio dalla banca.

Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate.

Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.
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