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sabato 11 aprile 2026

FWU Life Insurance Lux: come ci si è arrivati e cosa fare ora

A seguito di alcune segnalazioni ricevute in associazione negli ultimi tempi, abbiamo deciso di di dedicare questo nostro intervento alla recente vicenda che ha riguardato la compagnia assicurativa lussemburghese FWU (per informazioni o assistenza, scrivi a (sos@consumatoreinformato.it).

Purtroppo questa compagnia ha operato anche sul territorio italiano ed ha, di recente, dichiarato la propria messa in liquidazione, lasciando scoperti molti consumatori.

Ed invero, ancora una volta non possiamo rimarcare che c'è una storia dietro ogni fallimento assicurativo, e quella di FWU Life Insurance Lux S.A. vale la pena di raccontarla — perché capire cosa è successo aiuta anche a orientarsi su cosa fare adesso.


Chi era FWU e come operava in Italia

FWU era una compagnia assicurativa con sede in Lussemburgo che vendeva polizze vita a contenuto finanziario — prodotti complessi, spesso di lungo periodo, con rendimenti legati all'andamento dei mercati e comunque offrendo prodotti finanziari complessi. 

In Italia operava non come società italiana, ma in libera prestazione di servizi: un regime europeo che consente a un'impresa di uno Stato membro di commercializzare i propri prodotti in altri Paesi dell'Unione senza aprirvi una sede, restando sotto la vigilanza del proprio Paese d'origine. In questo caso, il Lussemburgo.

E questo dettaglio non è secondario, in quanto questo tipo di operatività comporta una rilevante limitazione dei poteri di controllo ed intervento di IVASS — l'autorità di vigilanza italiana sulle assicurazioni — e che opera come "segnalatore di anomalie". 

La sorveglianza primaria spettava all'autorità lussemburghese, e oggi è da lì che si gestisce tutto: la liquidazione, la verifica dei creditori, i rimborsi.


Cosa è andato storto

Le ragioni precise del dissesto non sono ancora del tutto accertate, ma il profilo di FWU corrisponde a un modello di rischio noto nel settore: polizze con struttura di costi elevata nei primi anni di sottoscrizione, rendimenti dipendenti da mercati finanziari volatili, e una crescita che nel tempo può nascondere squilibri patrimoniali. 

In termini più semplici, la società ha assunto rischi finanziari superiori alle proprie possibilità ed è rimasta "bloccata" a causa di una crisi di liquidità che, emersa in un contesto di mercati difficili, ha fatto crollare rapidamente la compagnia lussemburghese, coinvolgendo circa 120.000 assicurati italiani con un capitale "bruciato" di 360 milioni di euro.


Dove siamo oggi

La compagnia è in liquidazione in Lussemburgo, gestita da Maître Yann Baden, nominato liquidatore dall'autorità competente, a seguito di alcuni provvedimenti adottati dal giudice lussemburghese.

Con il comunicato del 23 febbraio 2026, l'IVASS ha informato i consumatori italiani che tutti i moduli di insinuazione al passivo già ricevuti sono in fase di elaborazione. 

Vista la mole di richieste, non viene inviata una conferma automatica di ricezione: l'unico modo per monitorare la propria pratica è registrarsi al portale clienti della liquidazione (https://cp.fwulifelux.com/welcome).

La procedura è lunga per natura: si tratta di accertare tutto l'attivo disponibile, verificare le richieste di tutti i creditori e distribuire le somme secondo le priorità previste dalla legge lussemburghese. I titolari di polizze vita godono in linea generale di una tutela rafforzata rispetto ad altri creditori, ma quanto si recupererà dipenderà dal rapporto tra ciò che la liquidazione riesce a recuperare e il totale dei debiti accertati. Non esistono garanzie di rimborso integrale.


Cosa fare concretamente

Chi ha una polizza FWU dovrebbe verificare di aver presentato la domanda di insinuazione al passivo, registrarsi al portale clienti per seguire l'iter, conservare tutta la documentazione originale (polizza, condizioni, KID, estratti conto). 

Vale anche la pena valutare con un professionista o associazione consumatori (sos@consumatoreinformato.it) se esistano profili di responsabilità a carico dell'intermediario che ha collocato il prodotto: in caso di informazioni carenti, inadeguatezza rispetto al profilo del cliente o violazioni degli obblighi di trasparenza, potrebbero esistere spazi di tutela autonomi rispetto alla procedura di liquidazione.

Per informazioni è disponibile il numero verde IVASS 800-486661 (lun-ven, 8:30-14:30) e la linea multilingue del liquidatore 00352 26 26 11 11, attiva anche in italiano.

Di seguito, il comunicato di IVASS.

domenica 14 settembre 2025

Polizze unit linked: se l’intermediario non informa, deve pagare

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione assunta dall'Arbitro per le controversie finanziarie, la n. 8075 del 26 giugno 2025, con la quale viene ribadito il principio della tutela informativa dei consumatori, vero e proprio pilastro nei rapporti con gli operatori finanziari.


Nel caso in esame, una risparmiatrice aveva sottoscritto una polizza unit linked multi-opzione – una forma di investimento assicurativo – sulla base della consulenza fornita dall’intermediario (per una valutazione della vostra posizione, scrivete a sos@consumatoreinformato.it). 

A seguito della liquidazione, la consumatrice ritirava un importo inferiore al capitale versato e, non avendo ricevuto le informazioni dalla banca, decideva di rivolgersi all’ACF, proponendo le seguenti contestazioni:
a.- mancata consegna della documentazione informativa obbligatoria;
b.- profilatura approssimativa;
c.- omessa valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario.

- I rilievi dell'ACF
Informazione inadeguata sulle opzioni d’investimento: trattandosi di una polizza che consente la scelta tra oltre 200 fondi interni, era necessario fornire non solo il KID generico, ma anche i KID specifici relativi ai fondi effettivamente selezionati.

Valutazione di adeguatezza discutibile: i report risultavano vaghi, formulati con frasi standard, e non emergeva alcuna vera motivazione sulla coerenza tra profilo dell’investitore e scelta del prodotto.

Il principio ribadito è chiaro: la sottoscrizione di dichiarazioni precompilate non prova la reale consapevolezza dell’investitore, soprattutto quando si tratta di strumenti complessi e altamente personalizzabili.

L’ACF ha quindi accolto il ricorso e condannato l’intermediario al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla risparmiatrice.

- Perché è una decisione importante per i consumatori
Sempre più spesso i risparmiatori vengono indirizzati verso prodotti assicurativi che mascherano un investimento, minimizzando i rischi in fase di consulenza. Ma come abbiamo spiegato anche nell’articolo Il consumatore davanti alla complessità delle polizze unit linked, la reale comprensione del rischio dipende dalla correttezza delle informazioni ricevute, non dalla quantità di firme apposte.

Questa pronuncia ricorda che l’intermediario ha il dovere di informare in modo completo e tempestivo. Indicare che i documenti sono disponibili online non equivale a una consegna: la trasparenza non è una formalità, è un obbligo.

Di seguito, la decisione n. 8075 del 26 giugno 2025.

domenica 6 marzo 2022

Polizza unit linked. Corte di giustizia precisa gli obblighi informativi

Torniamo a trattare, questa domenica, la vendita di prodotti assicurativi e/o finanziari e gli obblighi informativi che gravano sull'operatore professionale.

La Corte di giustizia è stata a chiamata a valutare l'adempimento degli obblighi di legge in una controversa tra dei consumatori polacchi che avevano acquistato polizze «unit–linked» attraverso una compagnia assicurativa.

Il contratto prevede l'obbligo da parte dell'aderente di pagare il premio periodico a fronte del pagamento di una determinata somma di denaro nel caso di morte o sopravvivenza al termine del periodo di assicurazione. 

La somma versata (premio) viene investita in quote di un fondo di investimento finalizzato all'acquisto di strumenti finanziari secondo la "politica" stabilita al momento della creazione del fondo. 

In generale, con la polizza «unit–linked», quando maturano le condizioni per il suo pagamento in favore del beneficiario (ad esempio, morte dell'assicurato), la somma riconosciuta a quest'ultima è proporzionale ai risultati ottenuti dal fondo comune di investimento e alle quote investite.

Nel caso di specie, il fondo comune aveva accusato significative perdite, tant'è che i consumatori si erano rivolti all'autorità giudiziaria per chiedere il rimborso della somma versata contestando alla compagnia assicurativa di non averli adeguatamente informati in merito alla natura della polizza, alle caratteristiche e dei rischi del prodotto assicurativo.

La vicenda finisce davanti alla Corte di giustizia, chiamata dal tribunale polacco a precisare il contenuto dei doveri di informazione introdotti in materia con la Direttiva UE 2002/83.

La norma in parola, prevede che prima della conclusione del contratto «unit–linked», il contraente debole debba ricevere tutte le informazioni idonee a fargli effettuare una scelta consapevole del prodotto assicurativo.

La norma comunitaria impone all'impresa assicurativa una serie di obblighi informativi da dover comunicare al cliente sul funzionamento del contratto e i diversi scenari.

Le informazioni devono essere fornite in modo trasparente, preciso e chiaro, con modalità idonee a realizzare il fine previsto dalla norma comunitaria.

Tali informazioni devono riguardare sia il fondo comune ove i denari dell'assicurato vengono investiti, sia la contropartita prevista, sia la destinazione degli acquisti di prodotti finanziari perseguiti con la «unit–linked».

La Corte osserva, quindi, che l'omissione delle informazioni contenute nella direttiva 2002/83 costituisce grave omissione ingannevole idonea a configurare una responsabilità pre contrattuale e contrattuale dell'operatore professionale.

Sentenza Corte giustizia UE - C-213/2020.

domenica 23 giugno 2019

Polizza unit linked - al giudice la decisione in merito alla causa del contratto

Questa domenica torniamo a trattare un argomento già affrontato nel blog, ossia la natura e l'oggetto di un contratto di acquisto di una polizza indicizzata unit linked.

E' noto che questo particolare prodotto assicurativo è stato, negli ultimi anni, oggetto di offerta verso molti risparmiatori italiani, a cui la polizza è stata proposta come possibile forma di rivalutazione del capitale.

I ripetuti interventi dei giudici della Corte di Cassazione, successivamente seguiti dalla giurisprudenza di merito, hanno posto in discussione le caratteristiche di questo contratto ed in particolare la sua effettiva causa assicurativa o, al contrario, il suo prevalente carattere finanziario.

Tant'è che il contratto in oggetto viene spesso definito a causa mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), senza però ben sapere dove va a cadere la definizione più adatta, necessaria per determinare diritti/obblighi delle parti, ed eventuali conseguenze connesse al prodotto assicurativo.

Se si vuole semplificare, appare evidente che l'assicurazione sulla vita ha come scopo quello della tutela del beneficiario della polizza assicurativa, ricoprendo quel ruolo classico e facilmente conosciuto: premio contro tutela.

Cosa ben diversa è, invece, lo strumento finanziario ove risalta il ruolo della scommessa (investimento) e quindi la parte che acquista un valore mobiliare assume anche il rischio di veder depauperare l'intero capitale investito.

E' facilmente comprensibile la differenza che intercorre tra le due ipotesi, senza voler dimenticare che le norme applicabili sarebbero distinte (Codice delle Assicurazioni o Testo Unico della Finanza).

Ma una ulteriore distinzione potrebbe ricadere sulla pignorabilità della polizza, non consentita nell'ipotesi di polizza vita, stante il suo carattere di tutela e salvaguardia del contraente o del diverso beneficiario; per contro, tale vantaggio non può essere riconosciuto nel caso in cui la polizza rivesta un carattere di prodotto finanziario, difettando il presupposto sopra richiamato (il carattere previdenziale).

Occorre ricordare che la polizza vita (ramo vita) copre/tutela - così come stabilito dal D. Lgs. n. 209/2005), il rischio vita, nonché il rischio demografico, presupposti per poter far rientrare in tale categoria anche la unit linked.

Come è possibile comprendere la vera causa di una polizza?

- La Cassazione - causa concreta e valutazione del giudice

La Suprema Corte di Cassazione, con il recente intervento che potete leggere di seguito, ha valorizzato il ruolo del giudice, chiamato ad analizzare il contenuto del contratto, l'insieme delle clausole contrattuale, gli obblighi assunti dalle parti e il funzionamento del prodotto assicurativo indicizzato.

Secondo i giudici di legittimità, il giudice è chiamato a determinare la causa in concreto e, di conseguenza, riposizionare il contratto nell'area dei prodotti assicurativi sulla vita o, in caso contrario, considerarlo come prodotto finanziario.

Superando la definizione del contratto attribuita dall'assicuratore, il giudice deve accertare se il rischio dell'evento morte (rischio demografico) ricorra nella polizza unit linked, e se il medesimo rischio sia assunto dall'assicuratore.

Cosa ben diversa, invece, se il rischio oggetto del contratto sia la performance che le parti riconoscono e sulla quale esprimono il proprio consenso: in tale ipotesi, il rischio da performance viene assunto dall'assicurato in via esclusiva.

Il giudice di legittimità propone il seguente principio di diritto "nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa "finanziaria", la parte qualificata come "assicurativa" deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”".

E proprio in relazione al rischio demografico, il giudice di merito diviene decisivo in quanto è chiamato a valutare l’entità della copertura assicurativa, considerando la natura mista del contratto e le caratteristiche peculiari della unit linked: ammontare del premio versato dal contraente e orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento.

Qui di seguito,  Cassazione Civile sez. III Sentenza 05/03/2019, n. 6319

domenica 10 giugno 2018

Polizza vita e investimenti: il punto della Cassazione

Le polizze vita si devono considerare tali solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”, altrimenti sono contratti di investimento finanziario.

Tale è la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza 10333/2018 (puoi leggerla sotto) la quale, nel confermare la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Milano, riprende un orientamento poco lusinghiero per il mondo delle assicurazioni. 

Non solo. 

A fronte di un contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche per mezzo una società fiduciaria va individuato quale investitore non quest’ultima ma la persona fisica, cioè l’assicurato.

Vediamo insieme la vicenda. 

□   Il caso: due soggetti facoltosi si sono avvalsi dello stretto operato di una nota fiduciaria lombarda, per effettuare un investimento di ben cinque milioni di Euro e con la fondamentale prospettiva di conservare il capitale. 

La predetta società ha proposto un "investimento" che, sotto l'etichetta di polizza vita, in realtà prevedeva che il capitale confluisse in un paniere di titoli, fondi di investimento, azioni ed obbligazioni. 

I problemi si sono acuiti anche nell'esecuzione degli accordi. 

Infatti, gli investimenti sono stati intestati alla società fiduciaria con gli investitori messi al margine: il nome di questi ultimi nemmeno compariva nella documentazione relativa all'attività della fiduciaria. 

Emerge dunque un'operazione per nulla trasparente sotto almeno due profili: 

       (1) che cosa hanno sottoscritto gli investitori? 

       (2) chi sono gli investitori o, ancora meglio, i "clienti"?  

□   La base giuridica: la Cassazione è tornata sulla questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento, recuperando importanti principi di diritto espressi in precedenza.

In particolare, essa richiama un precedente intervento del 2012 (la sentenza 6061/2012) e afferma che, di là dall'etichetta attribuitagli, "sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicuratore è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)".

In definitiva, la Cassazione ha attualizzato un principio già utilizzato da diversi tribunali italiani per le polizze linked (v. qui): il giudice, prima di guardare chi ha violato obblighi di informativo e regole di comportamento, deve interpretare il contratto e, in questa fondamentale attività, deve soffermarsi su chi è o come è distribuito nella polizza il fattore del rischio

□  Le comunicazioni: una volta chiarito che chi si trova davanti ad un prodotto finanziario e che, in punto informativa, si applicano il Testo Unico Finanziario ed i regolamenti della Consob, bisogna capire chi sono gli investitori

Questo profilo è fondamentale: è ovvio che solo individuando gli investitori, l'intermediario può fornire loro, per tramite della fiduciaria, informazioni approfondite e continue sugli investimenti ed i disinvestimenti oltre che segnalare "inadeguatezze" delle operazioni. 

A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno sancito che gli obblighi dell’intermediario finanziario sono rivolti nei confronti del fiduciante e non anche della società fiduciaria, dopo aver preso in considerazione la funzione prioritaria di rimuovere le asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.

Infatti, se il regolamento Consob permette alle società fiduciarie di intestare i rapporti nell'esecuzione degli accordi, questa attività non deve essere di ostacolo al flusso di informazioni a cui hanno diritto i clienti investitori

Di seguito trovi la sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 10333 del 20 aprile 2018. 

venerdì 1 giugno 2018

Unit linked, attenti alle assicurazioni ad alto rischio che non assicurano

Fonte: Il Fatto Quotidiano 14 maggio 2018
La difesa del risparmio non sarebbe compito della Corte di Cassazione. Finisce invece che vi provveda indirettamente lei, anziché chi vi è preposto o chi ogni giorno si vanta di tutelare consumatori e risparmiatori.

Ha avuto una notevole eco
una recente sentenza (30 aprile 2018, n. 10333) riguardante le polizze vita dette unit linked, cioè quelle collegate alle quote (unit) di uno o più fondi, che da parecchi anni banche, assicurazioni e sedicenti consulenti finanziari rifilano a tutto spiano. Essa ha infatti stabilito che le polizze vita sono da considerarsi tali solo se garantiscono la restituzione del capitale investito, altrimenti sono normali investimenti finanziari. Applicando tale principio, le unit linked perderebbero l’esenzione dall’imposta di bollo e di successione, di cui ora immeritatamente godono (e così non permetterebbero più di eludere le tasse sull’eredità).

domenica 21 agosto 2016

Life Portfolio Italy - si alla restituzione del capitale se il cliente non viene avvisato dell'aumento di rischio dei fondi Madoff

La vendita di polizze assicurative indicizzate ha segnato, negli ultimi anni, una grossa crescita, alla quale non è seguita una soddisfazione per i consumatori che avevano sottoscritto questo tipo di contratti.

I sottoscrittori di questi prodotti assicurativo/finanziari molto spesso non hanno compreso le caratteristiche e la natura di questo tipo di polizze, collegate all'andamento di determinati prodotti finanziari o dei mercati.

A seguito dei ripetuti interventi dei giudici di merito, è risultato che non sempre le informazioni fornite ai consumatori erano precise e trasparenti, e comunque vi sono stati una serie di inadempimenti da parte della banca o della compagnia assicurativa.

Con la recente sentenza del Tribunale di Torino n. 1540 del 18 marzo 2016, il giudice piemontese ha affrontato l'obbligo informativo che grava sull'intermediario finanziario che propone una polizza assicurativa indicizzata, evidenziando che tale dovere informativo sussiste anche successivamente alla vendita della polizza unit linked.

Nel caso di specie, un risparmiatore aveva investito una ingente somma in una polizza unit linked denominata Life portfolio Italy di Credit Suisse, sostenendo di essere stato sollecitato dalla compagnia assicurativa ad investire in tale contratto assicurativo trattandosi di prodotto “più sicuro” rispetto ad altri investimenti all’epoca detenuti dal cliente.

La  società venditrice e il soggetto emittente non rendevano informazioni complete in merito alla natura del prodotto, ed in particolare alla rischiosità perché fondato su “fondi Madoff”.

Ed anche dopo l'investimento, allorché era scoppiato il caso Madoff, la compagnia assicurativa non aveva trasmesso una comunicazione con l'aggravamento del rischio della polizza conseguente allo scandalo che aveva investito il finanziere americano.

Il consumatore veniva a conoscenza di tale comunicazione solo tre anni dopo, allorché veniva comunicato allo stesso che era giacente una comunicazione a lui indirizzata, mai trasmessa, ove la compagnia assicurativa gli rendeva noto che il Fondo Interno collegato alla sua polizza era caratterizzato da un profilo di rischio molto elevato.

E proprio su questa carenza, che il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che sia dichiarato l'inadempimento della compagnia con risarcimento del danno, consistente nella somma persa a causa della vicenda Madoff.

E il Tribunale di Torino ha dato ragione al consumatore, evidenziando che la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte di Credit Suisse ha cagionato il danno subito dal cliente.

La banca, infatti, è responsabile per la mancata consegna della lettera, non mettendo l'investitore nella condizione di poter eventualmente limitare il suo danno uscendo dal contratto.  

Tale obbligo, peraltro, compare  nel contratto di Credit Suisse all'art. 20 ove la società si era impegnata  a  comunicare tempestivamente per iscritto al contraente, per tutta la durata contrattuale, ogni informazione utile relativa agli elementi essenziali del contratto, nonché tutte le eventuali variazioni conseguenti alla sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure conseguenti ad eventuali modifiche nella legislazione applicabile, od ancora ogni dato ed informazione che possa assumere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Ed il Tribunale ritiene estremamente grave che Credit Suisse non abbia informato il cliente in merito alla aggravamento della polizza unit linked, passata da prodotto a rischio "medio" a strumento finanziario a rischio "elevato": "In questa prospettiva si ritiene necessario muovere da un preciso e non contestabile dato di fatto: l’attore aveva deciso di investire una parte consistente del suo patrimonio mobiliare (un milione di euro) in un prodotto finanziario caratterizzato da un livello di rischio “medio”. Se si pone mente al fatto che la redditività degli investimenti è normalmente direttamente proporzionale al loro grado di rischio, può affermarsi che il X. non fosse – almeno per quanto riguarda quella parte del suo patrimonio – alla ricerca di un investimento dai rendimenti particolarmente elevati; ma, piuttosto, di un investimento “ragionevolmente sicuro”, che consentisse cioè, con ragionevole grado di probabilità, di salvaguardare il capitale investito. D’altra parte il X. allega – e le convenute non contestano – che l’investimento nella Life Portfolio Italy fosse (stato prospettato dalle banche convenute come) più sicuro rispetto a quelli dismessi dall’attore al fine di acquistare la polizza. Il fatto che nel settembre 2008 – quando pervenne a CSI la comunicazione circa l’aumentato livello di rischio del fondo interno – il rendimento di questa polizza fosse superiore a quelli degli altri prodotti in cui il X. aveva investito non induce affatto una prognosi negativa sulla probabilità che il X. disinvestisse, ma è, semmai, conferma del grado di rischio più elevato del fondo Alternative Asset Class. I prodotti finanziari “ad alto rischio” si caratterizzano infatti proprio per le prestazioni elevate (anche) nei momenti di crisi generale dei mercati. Salvo però mettere a maggior rischio di perdita il capitale investito. Per valutare l’importanza dell’informazione omessa va ricordato che essa riguardava proprio l’elemento “chiave” di ogni investimento, cioè il livello di rischio del prodotto finanziario (a cui è normalmente legata la prevedibile redditività); e che tale livello era repentinamente salito, non di uno solo, ma di ben due gradini, portandosi al Y. grado contemplato. Un simile grado – contrariamente a quanto afferma CSLP – non era neppure allineato al profilo del X. quale emerge dalla profilatura cliente (doc. 2 CSLP), che era “accentuato” (quarto grado su cinque della scala), e quindi inferiore a quello assunto con il prodotto in esame. La circostanza che il X. non abbia disinvestito dopo il crollo della polizza determinato dalla “vicenda Madoff” non dimostra affatto che, qualora fosse stato tempestivamente informato (nel settembre 2008) del maggior livello di rischio, egli avrebbe comunque mantenuto fermo l’investimento. Anzitutto perché la scelta odierna è verosimilmente dettata da strategie legate al contenzioso in essere con le banche. In secondo luogo, perché è evidente che un disinvestimento dopo che la perdita si è già prodotta (e quindi il rischio insito nello strumento finanziario si è già verificato) è, in generale, operazione economicamente poco oculata, perché non consente di beneficiare di eventuali “recuperi” dei titoli. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che se il X. fosse stato informato che il livello di rischio del fondo interno era passato dal livello “medio” a quello “elevato” e che quindi – in una congiuntura già generalmente sfavorevole per i mercati finanziari, caratterizzata dalla crisi delle banche d’affari americane – ben un terzo del suo patrimonio mobiliare era investito in un prodotto che lo esponeva al rischio di perdita del capitale, egli avrebbe presumibilmente riscattato la polizza Life Portfolio Italy e impiegato il ricavato in investimenti allineati con la sua propensione al rischio.".

Tale carenza informativa comporta una ipotesi di grave inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna della società alla restituzione della somma investita e risarcimento del mancato guadagno.

Qui la sentenza del Tribunale di Torino (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 5 ottobre 2014

Polizza unit linked ed obbligo di informativa precontrattuale: banca condannata a risarcire il cliente

La banca è tenuta ad informare il cliente in merito alla tipologia del prodotto finanziario che sta proponendo, specificando la natura, le caratteristiche ed i rischi collegati a tale investimento.

Tale obbligo deve essere assolto dall'intermediario finanziario in modo più completo, laddove la proposta di acquisto abbia ad oggetto una polizza assicurativa indicizzata, ossia un prodotto che all'apparenza potrebbe rientrare nella generica definizione di "polizza assicurativa", ma che in realtà consiste in un vero e proprio strumento finanziario.

E secondo il Tribunale di Gela, nella sentenza che vi proponiamo di seguito, tale rischio di confusione nella quale può cadere il cliente, deve essere evitato dall'intermediario finanziario, il quale operando in buona fede deve rendere noto che una polizza unit linked consiste in uno strumento finanziario, e non in una normale polizza assicurativa.

Tale dovere informativo deve essere adempiuto dalla banca nella fase precontrattuale, ossia al momento della vendita della polizza unit linked, proprio con il fine di comunicare al cliente tutte le informazioni necessarie che consentano a questi ultimi di essere "sempre adeguatamente informati" (art. 21 TUF).

Ed il giudice pare proprio non aver riscontrato che tale informazioni siano state fornite dall'intermediario al cliente secondo i criteri previsti dalla legge, ed anzi, dopo aver qualificato il prodotto oggetto di proposta come uno strumento finanziario, ha ritenuto violate le norme in materia previste dal citato TUF e dal Regolamento Consob attuativo ratione temporis applicabile.

Quale conseguenza all'inadempimento da parte della banca? il risarcimento del danno in favore del cliente, quantificato nella differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto ed il valore residuo attuale.

Di seguito, la sentenza n. 8629/2013 del Tribunale di Gela. 

domenica 12 gennaio 2014

Polizze vita unit linked: esclusa la responsabilità della banca per la truffa Madoff

La recente decisione assunta da JP Morgan, la quale ha versato circa due miliardi di dollari per chiudere la vicenda Madoff (vedi), ha evidenziato come, per l'ennesima volta, le grandi banche d'affari hanno piena conoscenza di queste attività truffaldine.

La tutela dell'investitore passa, quindi, da una conoscenza dei prodotti da parte dell'intermediario finanziario, il quale deve sconsigliare - o addirittura vietare - l'investimento al proprio cliente laddove vi siano dei dubbi sulla bontà e serietà dell'operazione.

E' esclusa, allo stesso tempo, la responsabilità per l'intermediario bancario nel caso in cui lo stesso non sia a conoscenza dell'esistenza di circostanze gravi e dannose per l'investitore, come ad esempio l'esistenza di un tentativo di truffa, o comunque non gli sia possibile accertare tale grave rischio di investimento.

Tale conclusione pare essere stata raggiunta dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2285/2013, con la quale il giudice piemontese è stato a chiamato a decidere in merito alla responsabilità di una banca per aver venduto polizze vita unit linked ad un proprio cliente.

Il prodotto finanziario conteneva al suo interno titoli Madoff, i quali hanno azzerato il proprio valore nel momento in cui è stata accertata la truffa portata avanti dall'uomo d'affari americano.

Il cliente si era rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che venisse accertata la nullità del contratto di vendità delle polizze assicurative o, in subordine, la responsabilità della banca e della compagnia assicurativa, per non aver vigilato sul prodotto contenuto all'interno della polizza assicurativa (hedge fund Madoff) ed avvisato il cliente dell'elevato rischio di poter perdere il proprio capitale.

In merito alla prima questione, il giudice ha respinto la domanda avanzata dall'investitore, il quale chiedeva di accertarsi la nullità della polizza per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione.

Il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, ha accertato che la polizza vita unit linked, pur non rientrando nello schema del contratto di assicurazione, non sia carente di causa.

Questa polizza vita viene qualificata dal giudice come  contratto a causa mista atipica con prevalente contenuto finanziario, e quindi meritevole di tutela in favore del risparmiatore, con applicazione delle norme di settore.

In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'investitore, il Tribunale di Torino ha escluso la responsabilità della banca per il pregiudizio sofferto dallo stesso, affermando che nella vicenda Madoff, le stesse banche non avevano avuto conoscenza dell'esistenza dello schema di truffa sino al momento in cui era scoppiato lo scandalo.

Ne consegue che, come si legge nella sentenza che trovate qui di seguito, alla banca non può essere sollevata alcuna contestazione per la violazione di norme di condotta previste dal d. lgs. n. 58/1998 e dai regolamenti Consob da parte del cliente.

venerdì 29 marzo 2013

Ancora pochi giorni per chiedere il rimborso della polizza vita “dormiente”

Coloro che intendono riprendersi i soldi versati per la propria polizza vita “dormiente” hanno ancora poche settimane a disposizione e devono quindi affrettarsi a proporre richiesta di rimborso alla Concessionari Servizi Assicurativi Pubblici SPA (CONSAP), ente amministrativo incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla gestione della procedura.

Cosa sono le polizze vita dormienti? sono le polizze arrivate a scadenza senza che il beneficiario abbia chiesto il rimborso del capitale investito nel termine prescrizionale.

L’importo previsto in favore del sottoscrittore della polizza (o degli eredi) è stato girato dalla banca o dalla società assicuratrice al Fondo “rapporti dormienti”.

Il Ministero ha riconosciuto il diritto per alcuni soggetti di ottenere la restituzione delle somme prescritte ed ha emanato una circolare ove ha stabilito i soggetti legittimati, i termini per proporre la richiesta e le modalità con le quali può essere avanzata una istanza al CONSAP.

Precisiamo che la domanda di rimborso avente ad oggetto le polizze vita non riscattate e prescritte (“Polizze dormienti”), può essere presentata solo se sono soddisfatte queste condizioni:
  1. L'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza della polizza che legittima il beneficiario a percepire il capitale assicurato deve essere intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. La prescrizione del diritto sia intervenuta prima del 29 ottobre 2008;
  3. L'intermediario abbia opposto rifiuto alla prestazione assicurativa del contratto adducendo l'intervenuta prescrizione del diritto con conseguente trasferimento dell'importo al Fondo “Rapporti dormienti”.
La domanda di rimborso deve essere presentata mediante raccomandata a.r. Al seguente indirizzo: CONSAP Spa – Gestione Polizze dormienti, Via Yser, 14 – 00198, Roma,oppure con Posta Elettronica Certifica al seguente indirizzo mail consap@pec.consap.it.

Con la domanda di rimborso deve essere allegata tutta la documentazione che legittima il richiedente ed in particolare:
La domanda di rimborso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro); a tale fine sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
2. copia del codice fiscale;
3. copia della polizza vita;
4. originale dell’attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 (compagnie assicuratrici, banche o altri soggetti che esercitano l’assicurazione sulla vita, etc), conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’Intermediario dichiari di:

a. aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e, quindi, che:
i. l’evento (morte/vita dell’assicurato) o la scadenza che determinavano il diritto a riscuotere il capitale assicurato siano intervenuti successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
ii. la prescrizione del diritto alla riscossione del capitale assicurato sia intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;
b. aver trasferito il capitale assicurato al Fondo “rapporti dormienti” (indicando la data del versamento, importo e numero di CRO);

c. aver rifiutato la prestazione assicurativa, opponendo l’intervenuta prescrizione, con contestuale impegno a non provvedervi in futuro.

La domanda di rimborso delle somme non percepite deve essere presentata entro e non oltre il giorno 15 aprile 2013.
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