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domenica 30 gennaio 2022

Fideiussione: la nullità parziale ribadita dal Tribunale di Reggio Emilia

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussioni bancarie contrarie alla legge antitrust e la loro parziale invalidità.

Occorre ricordare che la Suprema Corte di Cassazione ha di recente, con la sentenza n. 41994/2021, risolto la questione in modo definitivo, dichiarando la nullità parziale di tutte le clausole contenute nei modelli contrattuali delle fideiussioni in contrasto con la legge nazionale (vedi qui).

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento reso prima della sentenza della Cassazione, ha sostanzialmente anticipato il principio poi stabilito dal giudice id legittimità, affermando che se il contratto contiene clausole conformi allo schema predisposto dall’ABI e contrarie alla normativa antitrust per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, tali norme contrattuali dovranno essere dichiarate nulle ai sensi dell’articolo 1419 c.c..

Ciò comporta la validità del contratto, il quale deve essere semplicemente epurato delle clausole nulle, con la sostituzione della norma dichiarata dal giudice con la disposizione di legge.

Nel caso di specie, la norma contrattuale prevedeva un termine per l'avvio delle azioni verso il debitore principale superiore ai sei mesi previsto ex art. 1957 c.c.: la nullità parziale del contratto ha riportato il termine ex lege ai fini dell'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.

Di seguito, il Tribunale di Reggio Emilia - sentenza n. 1336/2021.

domenica 20 gennaio 2019

Fideiussore e consumatore: quale tutela deve essere prevista?

Questa settimana torniamo a concentrare il ruolo di consumatore sotto un particolare profilo, ossia quando viene chiamato a prestare una garanzia in favore di un terzo (la fideiussione). 

In questo caso, trova applicazione il Codice del Consumo e tutte le norme previste in favore del consumatore? il Tribunale di Milano, la n. 12047/2018 emessa in data 29 novembre 2018, ha dato una risposta al tema sopra genericamente proposto, richiamando la normativa comunitaria ed analizzando i diversi profili che emergono in tale materia.

In particolare, i diritti del consumatore come possono trovare applicazione nell’ambito di un rapporto di fideiussione bancaria, specie quando i fideiussori si limitano ad erogare garanzie ad una società senza assumere al suo interno incarichi e posizioni?

Il giudice milanese, nel caso di specie, è stato chiamato a decidere su una questione di competenza, chiamato a decidere in una vicenda processuale ormai usuale, ossia la pretesa di pagamento avanzata da una banca nei confronti del fideiussore.

Nel caso di specie, un’importante banca milanese ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte dei fideiussori (coniugi dei soci) delle somme concesse in favore di una società.

Successivamente, i coniugi si sono opposti al decreto ingiuntivo sostenendo che, in qualità di meri fideiussori della società e quindi di consumatori, la banca doveva perorare la causa nel tribunale di Cremona, luogo di residenza degli opponenti, e non nel Tribunale di Milano.

Secondo il Tribunale di Milano, è dirimente il fatto che la banca non abbia dimostrato quale fosse la posizione professionale assunta dai coniugi all’interno della società garantita; in mancanza di questa prova fondamentale, la causa deve dunque essere radicata nel foro del consumatore, vale a dire il luogo di residenza dei fideiussori. 

Di particolare pregio e chiarezza sono alcune porzioni della sentenza: “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. Tale orientamento, infatti, in quanto fondato sull’esame della posizione del fideiussore, in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica (…)”.

Peraltro, il giudice prende atto della carenza di prova offerta dalla banca in questi termini: “Nel caso di specie, deve poi rilevarsi come parte opposta, a fronte della contestazione avversaria, non forniva alcuna prova di un collegamento funzionale tra le odierne opponenti e la società debitrice (…) essendosi limitata a dedurre il rapporto di coniugio tra le stesse ed i soci della società”.

In definitiva, la circostanza che i fideiussori siano coniugi dei soci (ma, più in generale, la presenza di legami familiari o parentali coi soci) non vale a dimostrare che questi abbiano prestato la garanzia per scopi di natura imprenditoriale. Tale finalità, infatti, va dimostrata, ad esempio, indicando qual è l’incarico ricoperto dal fideiussore nella società o se questi ha sottoscritto o versato una quota del capitale sociale.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza per esteso:

domenica 12 novembre 2017

Nel TAEG deve essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa

Questa domenica torniamo a  trattare un argomento caro a questo blog, ossia il rapporto tra banca e consumatore, in particolare laddove quest'ultimo si rechi alla sua filiale per chiedere un finanziamento.

Non di rado, il costo del finanziamento comprende molte voci (spese di istruttoria, analisi, assicurazione etc...) che vengono tutte sintetizzate nel tasso annuo effettivo globale: TAEG.

Il quesito che molto spesso ci viene posto dai consumatori è: "sono dovute tutte queste spese? - non è troppo caro il finanziamento? il TAEG è giusto?".

In effetti, l'ultimo quesito è corretto e, sia chiaro, di non facile risposta, in quanto ci costringe a chiederci quali costi del finanziamento devono essere incluse nel TAEG?

La questione è stata affrontata in più circostanze, sia a livello di dottrina che dai giudici, i quali hanno in più circostanze ristretto/allargato il numero delle voci dei costi che devono essere considerati nel TAEG.

Vi ricordiamo che se il TAEG (che altro non è che un tasso) non include alcuna delle voci, il vostro costo del finanziamento non è determinato in modo corretto dalla banca e, come conseguenza, potete chiedere una riduzione sostanziale degli interessi da pagare con la vostra rata periodica.

Ad esempio, è dibattuto se nel calcolo del tasso annuo effettivo globale debba essere inclusa anche la polizza assicurativa facoltativa proposta dalla banca al consumatore e collegata al finanziamento (credito al consumo) concesso.

E' intervenuto, sul punto, l'Arbitro Bancario Finanziario che ha delineato i presupposti per l'inclusione della polizza assicurativa tra i costi che devono essere oggetto di calcolo per il TAEG, richiamando l'art. 121 TUB, norma che prevede tra l'altro che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi  assicurativi, se la conclusione del contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, od ottenerlo alle condizioni offerte".

L'Arbitro ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione del contratto di assicurazione come facoltativo, la polizza deve essere inclusa nel contratto di finanziamento se rispetta i presupposti di cui all'art. 121 TUB, cosicché possa essere considerata connessa al  finanziamento concesso a un consumatore.

La polizza è collegata se incide in modo diretto nel rischio solvibilità, consentendo al consumatore di conservare la propria situazione patrimoniale e finanziaria al verificarsi dell'evento previsto e, inoltre, se i due contratti presentano una chiara connessione genetica e funzionale, tale da considerare che l'una (la polizza) trova giustificazione nel contrato principale (finanziamento).

In termini più semplici, se la copertura assicurativa interviene solo per insolvenza nel pagamento delle rate da parte del consumatore in favore della banca, è evidente che tale costo è connesso al contratto di finanziamento e deve essere incluso nella determinazione del TAEG del contratto principale.

Di seguito la decisione 10621/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

domenica 22 gennaio 2017

La banca non indica il TAEG nel contratto? Non si pagano gli interessi

La Corte di giustizia dell'unione europea è intervenuta, ancora di recente, in materia di contratti bancari riaffermando un interessante principio secondo il quale l'intermediario bancario  che conclude un contratto di credito al consumo (finanziamento) con il cliente deve indicare in modo preciso tutte le principali condizioni contrattuali, a pena di nullità.

L'intervento della corte si è reso necessario a seguito di rinvio pregiudiziale operato dal giudice slovacco in una controversia tra una banca e una cliente, la quale lamentava la carenza di informazioni nel suo contratto bancario ed in particolare l'omessa indicazione del TAEG.

Il giudice nazionale ha investito la questione la Corte di giustizia chiedendo se:
1. ai fini  della validità del contratto sia necessario che le condizioni generali applicate dalla banca siano specificamente sottoscritte dal cliente;
2. l'omessa indicazione del TAEG nel contratto, ammessa dalla normativa nazionale, sia compatibile con le norme europee (in particolare la Direttiva 2008/48/CE).

Sul primo quesito, la Corte ha negato l'obbligatorietà di inserire le condizioni contrattuali nel modello contrattuale messo a disposizione della firma del cliente, salvo però garantire a quest'ultimo la possibilità di poter visionare tutte le clausole applicabili  al rapporto su supporto cartaceo o comunque altro supporto durevole, da consegnare prima della firma del contratto.

In merito alla seconda questione, ossia la necessità che il consumatore sia messo nella condizione di poter conoscere le più rilevanti norme contrattuali del credito al consumo, e la conseguente validità del contratto privo di queste informazioni.

La Corte, affrontando la questione sotto il profilo della compatibilità della normativa slovacca rispetto alle norme comunitarie, ha affermato il principio secondo il quale il modello contrattuale deve contenere tutte le informazioni necessarie al cliente per poter comprendere e valutare gli effetti derivanti dalla firma del contratto, come ad esempio le spese per l'istruttoria, il numero delle rate e l'importo della singola  rata, il TAEG, le spese notarili, le garanzie etc.

La carenza di queste informazioni, od anche la loro genericità, comportano la carenza di informazioni, con conseguente nullità parziale del contratto, ed in particolare se questa carenza riguarda il tasso d'interesse, il cliente potrà non pagare gli interessi.

Qui la sentenza.

sabato 23 maggio 2015

Vicenza. Il segreto dei prestiti all'1%

Fonte:
Il Fatto quotidiano
15 aprile 2015
Molti lamentano quanto sia difficile ottenere prestiti dalle banche italiane. Mica vero: l'anno scorso la Banca Popolare di Vicenza (Bpvi) era dispostissima a concederne a un misero 1% d'interesse, rimborsabili in cinque anni. Però chi l'ha fatto, se n'è pentito. Doveva infatti impiegare i soldi ricevuti per sottoscrivere azioni della banca a 62,5 euro. Peccato che la settimana scorsa essa abbia deciso che valevano più solo 48 euro. Così chi c'è cascato, registra adesso una perdita intorno al 170% rispetto a quanto finora versato. Evidentemente la banca veneta mira a rinverdire i fasti della salentina Banca 121, che con For You riuscì a produrre risultati nell'ordine del meno 330%.

sabato 23 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: ultime dal mondo del social lending

Il nostro incontro radiofonico del venerdì con gli amici di Trentino inBlu è stato dedicato alle ultime novità intervenute nel social lending, ovvero il cosiddetto prestito tra privati (anche definito prestito peer to peer).

Il social lending consiste nella condivisione (o meglio lo scambio) di somme di denaro tra gli utenti che partecipano ad una piattaforma digitale: il soggetto richiedente una somma di denaro (prenditore) e colui che rende disponibile l’importo – o parte di esso (il cd prestatore) – si incontrano in internet.

Avviene, quindi, un dialogo diretto tra le parti e senza la presenza dell’intermediario bancario (banca – società finanziaria – etc..), o meglio con la presenza di un soggetto bancario (la piattaforma digitale) che si limita ad assumere il mero ruolo di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia ex d. lgs. 11/2010.

Abbiamo definito questo tipo di operazione come una forma alternativa di credito al consumo, ove i privati dialogano direttamente trovando tra di loro il punto di accordo, scambiandosi somme di denaro.

Come funziona il social lending:

  1. Il privato si iscrive alla piattaforma digitale come richiedente o prestatore;
  2. La società che gestisce la piattaforma procede a “censire” gli aderenti e con particolare riferimento al soggetto richiedente (prenditore) di somme di denaro, l’intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A – B – C) che serve per comprendere il suo grado di solvibilità (è simile al giudizio di rating attribuito alle società/stati).
  3. Richiedente: può chiedere somme di denaro da poche centinaia di euro sino a 25.000,00 euro. Le somme devono essere rimborsate entro i mesi successivi (tra i 12 e i 48 mesi). I tassi di interesse applicati variano tra 8% - 12%;
  4. Prestatore: il prestatore può mettere a disposizione somme di denaro sino a 50.000,00 euro. Tali somme possono essere “indirizzate” verso diversi progetti, ossia destinate a più soggetti richiedenti. Per le somme concesse a prestito, il prestatore viene remunerato con un tasso di interesse.

L’intermediario svolge una funzione di controllo e garanzia per coloro che investono il proprio denaro nella piattaforma, cercando di garantire la trasparenza della propria attività e l’efficacia del controllo effettuato nei confronti del soggetto richiedente.

La piattaforma viene remunerata per la propria attività di intermediazione da parte dei soggetti aderenti alla piattaforma.

Il social lending viene offerto in Italia da alcune piattaforme che si sono presentate negli ultimi anni. Una di queste era Zopa, società anglosassone che si è presentata sul mercato italiano proponendo il proprio modello che tanto successo ha riscontrato in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Zopa ha incontrato notevoli difficoltà a proporsi sul mercato italiano ed è stata oggetto di provvedimento di sospensione notificatole da Banca d'Italia nel luglio 2010, causa la violazione di alcune norme previste in materia di intermediazione bancaria (d.lgs. 385/1993).

Zopa ha, di recente, cambiato pelle e si è trasformato in Smartika Spa, una nuova società che opera come Istituto di Pagamento autorizzato ai sensi del d. lgs. 11/2010.

E' intervenuto, successivamente, il dr. Mariano Carozzi della piattaforma digitale di social lending prestiamoci a cui abbiamo richiesto alcune informazioni in merito alla loro attività.

Di seguito, alcuni passaggi dell'intervento del dr. Carozzi.

1. Come funziona la piattaforma di Prestiamoci?

Prestiamoci si occupa di prestiti tra persone, ovvero persone prestano denaro (i Prestatori) ad altre persone che chiedono un prestito (i Richiedenti) e noi gestiamo l’incontro. Disintermediando molti passaggi, offriamo un tasso vantaggioso ad entrambi i profili e permettiamo di diversificare il rischio.

2. Che tassi si applicano?

Il tasso applicato è chiamato “tasso d’equilibrio” perché prende in considerazione sia gli interessi dei Prestatori che dei Richiedenti ed è peculiare del nostro modello.
Sul Mercato Standard il tasso d’equilibrio è del 7,5%: i Richiedenti che accedono hanno un buon merito di credito ed una lunga storia creditizia. Il tasso applicato premia la buona storia creditizia del Richiedente e prende in considerazione il premio al rischio per il Prestatore. Il TAEG medio applicato è del 9%, a nostro parere è molto vantaggioso.
Sul Nuovo Mercato il tasso d’equilibrio è del 10% ed accoglie Richiedenti con una buona storia creditizia ma più corta. Abbiamo aperto questo mercato per dare maggiore possibilità ai Richiedenti e per essere in linea con il trend generale dei tassi.
Il Terzo Mercato ha un tasso d’equilibrio del 12,5% e accoglie persone che hanno già più posizioni aperte; è l’ultimo mercato che abbiamo aperto in ragione della grande richiesta di credito.
Teniamo a precisare che Prestiamoci applica un tasso valutando la persona che richiede il prestito, mentre altri istituti adottano la politica di applicare il tasso rispetto al motivo per cui si richiede il prestito. Per Prestiamoci sia che tu voglia andare in vacanza, che debba pagare il dentista o acquistare un’auto il tasso applicato sarà sempre uguale.

3. Come vi comportate se qualcuno non paga?

Ci sono casi di persone che non pagano e abbiamo verificato che ci sono due tipologie: quelli che non pagano per un problema oggettivo e solitamente ci avvertono in anticipo e quelli che tendono ad approfittarsi della situazione e si negano.
Noi gestiamo internamente il ritardo per tre mesi, dando la possibilità al Richiedente di risollevarsi e di regolarizzare la propria posizione, ma se non c’è collaborazione dopo tre mesi affidiamo la gestione del recupero del credito ad uno studio legale di Milano. Il recupero del credito è un mestiere e bisogna essere determinati nel farlo, per questo collaboriamo con questo studio legale specializzato nel settore che proseguirà per vie giudiziarie. Purtroppo i tempi della giustizia sono lunghi, questo bisogna ammetterlo.

venerdì 16 marzo 2012

Zopa si "trasforma" in Smartika: nuova vita per il social lending italiano?

Torniamo a trattare un argomento molto caro a Consumatore Informato, il social lendingossia il modello innovativo per poter chiedere denaro a prestito senza dover ricorrere al sistema bancario tradizionale.
Uno degli esempi più famosi di social lending è rappresentato dalla società Zopa, la quale ha avuto molto successo negli Stati Uniti e in Inghilterra, mentre ha incontrato notevoli difficoltà in Italia. 
Di seguito aggiorniamo in merito alle novità intervenute per questa società.

- Zopa e la Banca d'Italia
Come è noto, la Banca d'Italia aveva bloccato Zopa.it nello svolgimento della propria attività di "prestatore di denaro" nel luglio 2010, ritenendo che la società aveva violato alcune norme previste in materia di intermediazione bancaria (d.lgs. 385/1993).

Maurizio Sella, Presidente di Zopa, aveva in seguito proposto nuova domanda di iscrizione al registro degli intermediari bancari, allegando tutta la documentazione necessaria a dimostrare la solidità della società.

La Banca d'Italia aveva, all'esito di un controllo durato molti mesi, accertato l'esistenza dei requisiti da parte di Zopa.it per poter svolgere attività bancaria ed in particolare servizio di pagamento.

Nel marzo 2011, Zopa poteva ricominciare a svolgere la propria attività di operatore finanziario nel servizio del prestito bancario.

- Marzo 2012: Zopa diventa Smartika ovvero un nuovo istituto di pagamento. Nuovo social lending più trasparente?

Zopa ha, di recente, cambiato pelle e si è trasformato in Smartika Spa, una nuova società che opera come Istituto di Pagamento autorizzato ai sensi del d. lgs. 11/2010.

La società propone i propri servizi sul territorio nazionale e verrà sottoposta alla consueta vigilanza e controllo della Banca d'Italia,  la quale opera sia sotto il profilo della trasparenza dell'attività svolta dalla società che con riguardo al rispetto delle norme antiriciclaggio.

La speranza è che l'entrata in campo di questo nuovo soggetto che offre il servizio di pagamento, attraverso l'introduzione del sistema fondato sui prestatori e sui richiedenti (social lending), risulti idoneo a favorire l'avvio di modalità di intermediazione del denaro alternative al  sistema bancario tradizionale.

Amministratore delegato di Smartika è Maurizio Sella, già mente di Zopa. 

venerdì 10 giugno 2011

La pubblicità del finanziamento revolving deve indicare tutte le caratteristiche del prestito - AGCM sanziona COFIDIS

I finanziamenti revolving sono stati oggetto di continue lamentele negli ultimi anni, in quanto le società di intermediazione bancaria non hanno sempre chiarito in modo trasparente le condizioni contrattuali.

La scarsa trasparenza che caratterizza questo tipo di prodotti bancari ha indotto molto associazioni dei consumatori a richiamare il concetto di "pubblicità ingannevole" per le proposte commerciali aventi ad oggetto i famigerati revolving.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) è intervenuta ripetutamente contestando alle varie società finanziarie la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole per non aver chiarito i termini dell'offerta bancaria proposta all'utente attraverso lo spot pubblicitario.

L'ultima società sanzionata da AGCM per aver pubblicizzato in modo ingannevole un finanziamento revolving  è COFIDIS, la quale avrebbe realizzato attività commerciale di un prodotto bancario senza chiarire i termini del contratto.
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