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domenica 9 novembre 2025

Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani

Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore. 

Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona

Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.

La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:

        (1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.

    (2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).

Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.


B.- Perché interessa anche i consumatori italiani

La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.

La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.


C.- I rischi del credito revolving

Il problema principale delle carte revolving è che:

  • dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
  • si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
  • con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.


D.- Cosa significa per i consumatori italiani

Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:

  1. Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
  2. Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
  3. Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
  4. In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.

Tribunale di Barcellona.

domenica 28 maggio 2023

Carta revolving comunque valida anche se l'intermediario non è autorizzato

Quest'oggi potete trovare una sentenza particolare e, a parere nostro, non corretta, laddove ritiene valida e legittima la conclusione di un contratto bancario contratto da una società bancaria non abilitata.

Questa è la sorprendente motivazione contenuta nella sentenza n. 358/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Trapani ha respinto una opposizione ad un decreto ingiuntivo proposta da un consumatore.

La vicenda ha inizio con un decreto ingiuntivo con il quale una società finanziaria chiede il pagamento dei somme a credito maturate verso il cliente a seguito dell'emissione, tra le altre, di una carta revolving.

Il cliente aveva promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccependo, tra le altre, la carenza da parte della società dei requisiti per la proposta della revolving ex art.106 TUB e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999.

Quest'ultima norma dispone specifici limiti per lo svolgimento dell'attività finanziaria, prevedendo obblighi precisi in capo all'operatore professionale che intende vendere prodotti finanziari, tra i quali la carta revolving.

Nella vicenda sottoposta all'attenzione del Tribunale di Trapani, è stato accertato il mancato rispetto di tali limiti di legge, ma ciò nonostante, il giudice non ha ritenuto tali carenze sufficienti a configurare una ipotesi di nullità del contratto relativo alla carta revolving: "Non può, infine, neanche accedersi alla tesi secondo cui il contratto non sarebbe valido per assenza di un intermediario finanziario abilitato, in palese violazione dell’art. 3 D.lgs. n. 374/1999 non essendo qualificabili come tali il titolare dell’attività commerciale, ovvero un suo dipendente, dovendosi ritenere privi di abilitazione a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi da quelli per il finanziamento dei propri beni".

La motivazione addotta dal Tribunale di Trapani è la classica, e da noi contestata, dell'inesistenza di una norma che preveda, a seguito della carenza dei requisiti previsti, la invalidità del contratto concluso con il consumatore.

Precisa, sul punto, il giudice che: "mancando un’esplicita previsione normativa, va escluso che la violazione del summenzionato obbligo possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma I c.c. la nullità del contratto eccepita dall’opponente (cfr. Cass. SSUU 2674/2007); inoltre, la dichiarazione riferita al contraente in forza della sottoscrizione (“Prendo atto che potrà essermi concessa da […] l’apertura di una linea di credito…”) denota come lo stesso contraente abbia individuato correttamente la […] come mutuante del contratto di finanziamento sottoscritto".

Così sentenziando, il Tribunale di Trapani sembra sancire che anche un operatore privo dei requisiti di legge, ovvero soggetto non qualificabile come intermediario finanziario abilitato, sia comunque legittimato a stipulare contratti per strumenti finanziari diversi dal finanziamento, tra cui le carte di pagamento e, più nello specifico, quelle revolving.

Tribunale di Trapani - Sezione civile - sentenza del 15 maggio 2023.

domenica 6 ottobre 2013

Esiste l’usura anche nel calcolo degli interessi della carta revolving

La recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1796 del 3 aprile 2013 ci consente di tornare ad affrontare l'argomento usura bancaria, ovvero l'applicazione da parte di una banca di interessi superiori alla soglia usura nel rapporto bancario intrattenuto con il cliente.Nel caso affrontato dall'ABF (Collegio di Napoli), il cliente era titolare di una carta di credito rimborsabile a rate (carta revolving) ottenuta dal suo istituto di credito nel 2007.

Dopo aver utilizzato la carta e non aver rimborsato con regolarità le rate alla banca, quest'ultima aveva addebitato al cliente maggiori spese per interessi di mora.Il consumatore si era rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il conteggio degli interessi operato dalla banca, ed in particolare l'applicazione di un interesse effettivo superiore alla soglia usura prevista per alcuni trimestri dalla Banca d'Italia.

L'Arbitro ha accolto il ricorso proposto dal cliente, contestando alla banca, in primo luogo, di aver imputato gli importi ricevuti dal cliente prima agli interessi maturati e, solo successivamente, alla riduzione del capitale concesso a credito con la carta revolving.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha anche accertato che, visti i documenti, l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo al contratto superiore alla soglia usura, facendo pagare al cliente maggiori importi privi di giustificazione.

L'usura nella determinazione degli interessi applicati comporta, secondo l'organo giudicante, la sostituzione immediata del tasso soglia ai tassi divenuti, anche in momento successivo alla conclusione del contratto, usurari.

Il caso affrontato dall'ABF non è il primo e dimostra come in molti casi le banche abbiano applicato nei confronti dei clienti un tasso di interesse effettivo ben superiore al limite usura previsto ex Legge n. 108/1996.

Di seguito, la sentenza dell'ABF.

venerdì 10 giugno 2011

La pubblicità del finanziamento revolving deve indicare tutte le caratteristiche del prestito - AGCM sanziona COFIDIS

I finanziamenti revolving sono stati oggetto di continue lamentele negli ultimi anni, in quanto le società di intermediazione bancaria non hanno sempre chiarito in modo trasparente le condizioni contrattuali.

La scarsa trasparenza che caratterizza questo tipo di prodotti bancari ha indotto molto associazioni dei consumatori a richiamare il concetto di "pubblicità ingannevole" per le proposte commerciali aventi ad oggetto i famigerati revolving.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) è intervenuta ripetutamente contestando alle varie società finanziarie la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole per non aver chiarito i termini dell'offerta bancaria proposta all'utente attraverso lo spot pubblicitario.

L'ultima società sanzionata da AGCM per aver pubblicizzato in modo ingannevole un finanziamento revolving  è COFIDIS, la quale avrebbe realizzato attività commerciale di un prodotto bancario senza chiarire i termini del contratto.

giovedì 10 febbraio 2011

Arriva il "Decreto Tremonti" che introduce le novità del credito al consumo

Lo scorso 3 febbraio 2011 sono state introdotte le novità comunitarie in materia di credito al consumo, di cui abbiamo già avuto modo di parlare in un recente intervento a Trentino inBlu ("Da Trentino inBlu radio al blog: i punti salienti delle nuove norme in materia di credito al consumo").

Di seguito vi proponiamo il Decreto Ministeriale che da attuazione alla norma comunitaria ed introduce significativi cambiamenti nei rapporti tra gli enti creditizi e i consumatori.

sabato 6 novembre 2010

Mastercard e otto banche sanzionate per pratiche scorrette nella commercializzazione di carte di credito

Mano pesante dell'Antitrust nei confronti di alcuni gruppi bancari, sanzionati per oltre 6 milioni di euro per pratiche scorrette nella vendita di carte di credito. Mastercard e otto banche sono state considerate responsabili di intese restrittive della concorrenza nel settore delle carte di pagamento. 

L'Autorità, infatti, ha accertato e comminato sanzioni nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl, Banca Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ICBPI e Unicredit per aver posto in essere attività volte a restringere la concorrenza.

Gli istituti di credito hanno agito, si legge dal provvedimento adottato dal Garante, con la sola finalità di mantenere elevata la commissione interbancaria sui pagamenti attraverso le carte di credito e di debito (carte revolving) emesse dal circuito Mastercard.

Tale commissione denominata "MIF" veniva trasferita (spalmata) sulle commissioni richieste ai negozianti convenzionati, con effetti sui prezzi praticati ai consumatori.

Riteniamo positivo l'intervento del Garante anche se conviene attendere l'esito del ricorso che gli istituti di credito sicuramente proporrano avverso il provvedimento.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito web del Garante concorrenza http://www.agcm.it/

aggiornamento 31 gennaio 2011

Il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di vari istituti di credito ed ha fissato udienza per la discussione del merito per il prossimo 22 giugno 2011 (maggiori dettagli a http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-01-29/sospende-multe-antitrust-mastercard-125656.shtml?uuid=AaJg683C)

aggiornamento 30 luglio 2011

Il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato dal Gruppo Mastercard ed annulla i provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato.
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