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sabato 9 gennaio 2016

Il fisco lancia l'applicazione per eliminare le code allo sportello


L’Agenzia delle Entrate propone una interessante novità, lanciata lo scorso dicembre, che dovrebbe consentire un miglioramento dei rapporti tra fisco e contribuente.

E' la prima applicazione per smartphone e tablet che consente un dialogo diretto tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente e che è disponibile sia sulla piattaforma google play, sia su quella IOS (Apple).

Scaricando l'applicazione, il contribuente potrà accedere a molti servizi disponibili direttamente sui dispositivi mobili, tali da consentire ai contribuenti di poter ottenere informazioni, documenti, risposte senza dover obbligatoriamente presentarsi agli uffici dell'Agenzia, evitando così le code.

domenica 30 ottobre 2011

No all'ICI se il terreno edificabile viene destinato ad attività agricola

La Cassazione ha affermato, con due recenti sentenze gemelle, che il titolare dell'area dichiarata edificabile dal comune non è tenuto a versare la corrispondente ICI nel caso in cui il terreno sia destinato ad attività agricola.

Di seguito la sentenza

giovedì 22 settembre 2011

Lo spot dell'Agenzia delle Entrate? pubblicità ingannevole!


Riportiamo questo post apparso sul blog di Oscar Giannino, Chicago Blog, il quale richiama una recente comunicazione dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato che ha qualificato come ingannevole la "pubblicità del parassita fiscale" promossa dall'Agenzia delle Entrate. 

Arriva la mediazione tributaria per le vertenze contro l'Agenzia delle Entrate sotto i 20.000,00 euro

Una delle novità introdotte con le ultime manovre correttive del bilancio riguarda la mediazione in materia tributaria. Invero, questo mezzo di soluzione alternativa delle controversie tra fisco e contribuente esiste già attraverso la c.d. conciliazione giudiziale (art. 48 del D. Lgs. 546/1992), oltre agli altri mezzi di soluzione introdotti negli ultimi anni per agevolare la definizione transattiva delle liti fiscali.

La mediazione introdotta con l'art. 17 - bis riguarda, però, solo gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, esclusi interessi e more.

Colpisce, come già preannunciato dalla stessa Agenzia, una parte consistente del contenzioso tributario, costretto a passare attraverso la via di definizione introdotta con la norma appena richiamata.

In cosa consiste?

Il contribuente che intende impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento. Quest'ultimo deve valutare il reclamo e, laddove ravvisi la fondatezza dello stesso, addivenire a conciliazione.

Se non ritiene valido il reclamo? così il comma 8 dell'art. 17 bis "L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e  al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.".

Il procedimento di mediazione deve durare 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente nei termini di legge.

domenica 4 settembre 2011

Se il contribuente omette di versare parte delle somme condonate, viene cancellata la c.d. "rottamazione dei ruoli"

Il contribuente che ha aderito alla misura agevolativa prevista con la Legge n. 289/2002 (c.d. "rottamazione dei ruoli") deve aver pagato le somme previste dal condono entro i termini stabiliti, pena la decadenza dai vantaggi previsti e l'obbligo di versare allo stato l'intera somma condonata.
Non è sufficiente, ai fini del condono delle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, che il contribuente abbia versato la prima rata oggetto di condono, mentre abbia omesso il pagamento della restante importo previsto.

La Corte di Cassazione chiarisce, infatti, che "l'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente".

domenica 21 agosto 2011

Studi di settore - il contribuente può provare l'esistenza di differenze tra quanto dichiarato e quanto emerso dall'utilizzo di GERICO

Questa settimana proponiamo una recente Ordinanza con la quale la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale, in tema di accertamento mediante gli studi di settore, il contribuente può contestare lo scostamento esistente tra il dato teorico e quello effettivamente dichiarato, smentendo le voci indicate dall'Ufficio.

sabato 18 giugno 2011

Spetta al contribuente, e non al depositario, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il mutamento del luogo ove sono conservati i documenti contabili

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risoluzione n. 65/2011, che è dovere del contribuente quello di informare l'Amministrazione del cambio del luogo ove sono conservate le proprie scritture contabili. Il depositario dei documenti del contribuente può, invece, "sollecitare" quest'ultimo a comunicare, entro trenta giorni, il nuovo luogo ove sono conservati i documenti.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale
Risoluzione n. 65/2011
"Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione delle variazioni dei dati relativi al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. 

In particolare, le precisazione richieste riguardano i comportamenti che i depositari delle scritture possono porre in essere per cooperare al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione e all'aggiornamento delle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle entrate.
Al riguardo si fa presente quanto segue.

Obbligo di dichiarazione
L'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972 prevede, al comma 1, che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle entrate.  

Il successivo comma 2 indica gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività, fra i quali alla lettera d) il "luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti".

Il comma 3 dello stesso articolo 35 stabilisce che il contribuente deve dichiarare, fra l'altro, la variazione degli elementi elencati al comma 2, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. In base all'articolo 35, comma 3, del citato DPR n. 633 grava, pertanto, sul contribuente l'obbligo di dichiarare entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili. 

Le disposizioni richiamate non prevedono obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili.

Presentazione dichiarazione
I modelli per le dichairazioni d inizio o cessazione attività ai fini IVA e la comunicazione della variazione dei dati, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2009, sono:
-  per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il modello AA7/10;
- il modello AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.
 
I soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA - (individuati dal DPR 7 dicembre 1995, n.581), trasmettono i modelli AA7 o AA9 mediante la Comunicazione Unica di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, da presentare al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

La Comunicazione Unica viene presentata anche per dichiarare informazioni di interesse esclusivo dell'Agenzia delle entrate e, pertanto, la stessa può essere utilizzata anche per dichiarare la variazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenute le scritture contabili, senza che siano dovuti diritti di segreteria (Decreto Direttoriale 17 giugno 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico) né imposta di bollo (Risoluzione n. 24 del 29/3/2010 dell'Agenzia).

I soggetti che non sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Unica presentano i modelli AA7 o AA9 all'Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

- presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia direttamente o a mezzo di persona appositamente delegata;
-  a mezzo servizio postale mediante raccomandata;
- in via telematica, con le modalità stabilite dal comma 10 del citato articolo 35.

Attività del depositario 
Come già precisato, in caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate la variazione dei dati, attraverso il modello AA7 o il modello AA9, deve essere assolto dal contribuente e non può essere correttamente soddisfatto dal terzo con il quale cessa il rapporto di deposito. Attività del depositario

Il depositario, in base alle disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione della dichiarazione sopra richiamate, può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello AA7 o del modello AA9, quale persona delegata dal contribuente o, in presenza di prescritti requisiti, in qualità di incaricato alla trasmissione telematica.

Se non si verificano le anzidette ipotesi, il depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi, anche ai fini di eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali ai sensi dell'articolo 52 del DPR n. 633 del 1972.

Nell'eventualità che non abbia conferma dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il depositario può comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l'avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.

Il depositario può presentare analoga comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.

L'Agenzia delle entrate, accertata l'avvenuta variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e l'omessa dichiarazione da parte del contribuente, pone in essere le attività necessarie ad assumere le corrette informazioni relative alla concreta tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dell'aggiornamento delle informazioni nell'Anagrafe Tributaria e adotta i provvedimenti conseguenti alla omessa dichiarazione."
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE

Fonte: www.federcontribuentitrento.it

domenica 22 maggio 2011

Commissione Tributaria Regione Veneto - L'Agenzia delle Entrate non può rifiutare la richiesta di rimborso della tassa governativa di 12,91 euro

Di recente abbiamo segnalato l'interessante intervento con il quale la CTP del Veneto ha dichiarato illegittimo il silenzio rifiuto all'istanza con la quale il contribuente ha chiesto il rimborso della tassa governativa sugli apparecchi cellulari (vedasi 12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!).

Di seguito vi proponiamo la sentenza con la quale sempre la CTR Veneto chiarisce le ragioni per le quali il Comune non è tenuto a versare tale tassa, in quanto la pretesa fiscale nasce da una norma, l'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, abrogata con l'introduzione del D.Lgs. 253/2003 (art. 3) che ha disposto la liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione telefonica.

sabato 9 aprile 2011

E' valida la notifica della copia del ricorso priva di sottoscrizione all'Agenzia delle Entrate

Con la recente sentenza n. 6130/11, la Cassazione ha chiarito che rimane ammissibile il ricorso notificato in copia all'Ufficio resistente e privo di sottoscrizione del ricorrente (e di procura del difensore tecnico), sempreché l'originale, erroneamente depositato alla segreteria della CTP, rechi la firma del contribuente.

La vicenda affrontata dalla Cassazione prende le mosse dall'errata notifica del ricorso da parte, erroneamente notificati in copia(priva di sottoscrizione del ricorrente e della sottoscrizione dei difensori tecnici) all'Agenzia delle Entrate, mentre gli originali vennero depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena.

La CTR della Toscana, rilevando la violazione dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 546/1992, dichiarò inammissibili i ricorsi per omessa notifica all'Ufficio del ricorso in originale e conseguente mancata sottoscrizione dell'atto, nonché della relativa procura.

La Cassazione ha ritenuto che tale erronea notifica non può comportare l'inammissibilità del ricorso, consistendo in una mera irregolarità, improduttiva degli effetti di cui agli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 546/1992.

In particolare, la conformità tra l'atto notificato all'Amministrazione finanziaria e quello depositato presso la Commissione Tributaria non riguarda la trascrizione della procura a margine dello stesso, ma il contenuto.

Il Giudice di legittimità, quindi, ha osservato come "Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Firenze impugnate con i ricorsi riuniti si sono discostate dalla interpretazione sopra delineata degli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/92, in quanto hanno giudicato inammissibili i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado perché sulle relative copia mancavano le firme in calce alle procure alle liti; in tal modo trascurando il principio che nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull'originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia; irrilevante poi essendo che, come nella specie, la parte erroneamente spedisca all'Ufficio la copia (invece che l'originale) e depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale (invece che la copia) del ricorso".

Per tali ragioni, le sentenze sono state cassate ed i ricorsi sono stati considerati ammissibili.

giovedì 24 marzo 2011

Federcontribuenti - Il 16 aprile 2011 a Roma chiamiamo a raccolta quanti vogliono un’Italia giusta. Dove legalità fiscale non diventi vessazione. Dove il potere delle Banche non determini la vita e la morte delle aziende e dei cittadini

La Manifestazione Nazionale del 16 Aprile a Roma non vuole essere una iniziativa “contro” ma “per” costruire proposte legislative che possono essere raccolte dalle forze parlamentari sensibili ai temi che legano i cittadini al diritto – dovere di contribuire, attraverso una fiscalità equa, non vessatoria e capace di fare pagare ad ogn’uno secondo le proprie capacità contributive. Si tratta di sancire uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Il 16 Aprile sarà un momento di riflessione e di proposta anche sull’altra questione nazionale che riguarda il sistema bancario, anche alla luce della recente approvazione del milleproroghe, che ha azzerato i diritti di migliaia di correntisti annullando le stesse pronunce e sentenze della Corte Costituzionale. L’Italia ha bisogno di un grande momento di partecipazione diretta da parte dei cittadini e delle imprese, per far si che questi temi diventino oggetto di confronto con le istituzioni e le forze politiche. La nostra iniziativa vuole essere un momento di “legalità” che parte dai tanti uomini e donne, dalle tante imprese ed enti, associazioni e movimenti, ma anche studiosi e intellettuali che vogliono dire la propria ed avere la possibilità di contare su tematiche fondamentali per la vita di tutti. Vogliamo con la Manifestazione di Roma affermare il principio che l’evasione fiscale e’ il male dei mali di ogni Stato, che va combattuta con ogni mezzo, ma che bisogna che le istituzioni comprendano che esiste anche chi non ha potuto pagare e non potrà mai essere equiparato a chi non ha voluto pagare. Vogliamo che il nostro Paese premi con una tassazione equa chi lavora e produce, siano essi lavoratori dipendenti e autonomi o imprese e tassi aumentando il carico fiscale chi vive di rendita e speculazione finanziaria. Chiediamo una fiscalità sostenibile per le aree maggiormente arretrate e vantaggiosa per chi non delocalizza , fa innovazione e incrementa il lavoro, condizione per garantire l’Italianità della nostra economia. Chiediamo una Magistratura tributaria indipendente dal Ministero dell’Economia e ci opponiamo alla proposta di diminuire i gradi di Giudizio.  

Chiamiamo a raccolta quante piu’ forze possibili per sostenere una riforma fiscale che parta dal basso e faccia proprie proposte di un fisco equo e giusto. In questi mesi il Governo ha istituito vari tavoli di lavoro sulla riforma fiscale senza dare voce alla società civile e al mondo delle imprese. Noi vogliamo democratizzare la questione fiscale, renderla partecipata perché in Italia finalmente diventi leva di sviluppo e di sostegno dell’economia.


12 proposte per un fisco equo

1) Subito una legge per la ristrutturazione dei debiti tributari che consenta ai contribuenti e alle imprese il pagamento con rate che non eccedano il quinto del proprio reddito o del reddito d’impresa;
2) Stop alle sanzioni tributarie per tutti coloro che si trovano in difficoltà economico-finanziarie;
3) Riforma del sistema della riscossione delle misure cautelari e stop alle vessazioni e all’abuso del diritto da parte di  Equitalia;
4) Riduzione delle aliquote delle tassazioni per i redditi di lavoro e d’impresa e aumento della tassazione per la rendita finanziaria;
5) Magistratura Tributaria indipendente dal Ministero dell’Economia e no alla riduzione dei gradi di giudizio;
6) Semplificazione burocratica nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, potenziamento degli istituti deflativi del contenzioso, determinazione certa nei tempi di lavorazione delle pratiche;
7) Premialità per le imprese italiane che non delocalizzano all’estero;
8) Agevolazioni fiscali automatiche per le nuove imprese giovanili e per quelle con rilevanti progetti di  innovazione tecnologica;
9) Agevolazioni fiscali per tutto il comparto artigianale e del commercio di quartiere;
10) Agevolazioni fiscali quinquennali per le imprese che abbiano proprietà e gestione a maggioranza femminile;
11) Fiscalità agevolata per le aree del Paese con maggiori arretratezze strutturali e infrastrutturali;
12) Reinserimento dei crediti d’imposta automatici e stop a clik-Day


10 proposte per un nuovo rapporto con le banche

1) Abolizione della norma sull’anatocismo bancario varato con il milleproroghe;
2) Riforma delle Fondazioni Bancarie affinche’ divengano strumenti di sviluppo dei territori;
3) Portabilità gratuità dei c/c bancari;
4) Abolizione di costi aggiuntivi sulle scoperture extra fido e di commissioni “occulte” sui conti correnti bancari;
5) Divieto di variazione unilaterale dei rapporti di c/c da parte delle banche;
6) Possibilità di apertura dei conti correnti e delle carte prepagate con Iban anche a protestati,  (senza il rilascio dei carnet di assegni);
7) Divieto di partecipazione per i componenti dei CDA delle banche di potere partecipare a piu’ Consigli;
8) Abbassamento delle soglie del tasso usuraio per il credito al consumo e prestiti personali;
9) Incentivazione e semplificazione per la creazione di Società di Mutuo Soccorso;
10) Conferimento di poteri sanzionatori per il Garante dell’Utente Bancario;

fonte: www.federcontribuentitrento.it

sabato 19 febbraio 2011

Federcontribuenti - decreto milleproroghe: inasprimento fiscale e un duro colpo ai contribuenti onesti


 «Siamo fortemente convinti che questa politica centrata sulla salvezza di pochi e sul salasso di tanti cittadini italiani non soltanto non contribuirà alla ripresa economica della Nazione, ma, anzi, la spingerà ancor più giù, nel baratro della povertà di massa.» 


domenica 6 febbraio 2011

GERIT Equitalia condannata a indennizzare i contribuenti per aver ingiustamente iscritto ipoteca

La sentenza che proponiamo questa settimana è stata pronunciata dal Tribunale di Roma - Sez. di Ostia - ed è di particolare importanza perché colpisce pesantemente GERIT Equitalia, ovvero il concessionario per la riscossione.

Nella concreta fattispecie, Equitalia aveva illegittimamente iscritto ipoteca sui beni del contribuente anche se il credito vantato era inferiore al valore minimo consentito per attuare una misura cautelare, l'ipoteca, così pesante.

Il Tribunale non solo ha dichiarato illegittima l'iscrizione ad ipoteca realizzata da GERIT Equitalia, ma ha anche condannato quest'ultima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per aver agito in malafede.

lunedì 31 gennaio 2011

12,91 € di tassa governativa sul cellulare? per il giudice tributario del Veneto non sono dovuti!

La recente sentenza sentenza n. 04/16/11 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale ha ribadito l'illegittimità della concessione governativa sui telefoni cellulari in abbonamento. I famosi 12,91 € che vengono versati per ottenere la concessione sul cellulare in abbonamento potrebbero risultare non dovuti dal contribuente.

Il Giudice tributario del riesame ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo previsto per questi contratti, in quanto fondato su un quadro normativo, quello relativo alla telefonia, radicalmente modificato con le nuove norme previste in materia di comunicazioni, le quali hanno previsto una liberalizzazione del mercato.

Conseguentemente, argomenta la Commissione Tributaria Regionale, sarebbe venuta meno la ratio che giustifica la tassa governativa sugli abbonamenti telefonici collegati alla telefonia mobile.

In altri termini, per la CTR Veneto sarebbe intervenuta una abrogazione implicita della norma impositiva, mediante il trasferimento dall'attività di gestione dei servizi telefonici dal pubblico al privato con conseguente creazione di un rapporto di natura privatistica tra le parti, rappresentato dal contratto, che non necessita di alcuna autorizzazione (concessione) da parte dello Stato per la sua esistenza.

Quale conseguenze? se questa linea dovesse trovare ulteriore seguito, l'abbonato può ritenersi legittimato ad interrompere il pagamento della concessione governativa e richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, in quanto non dovute.
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