giovedì 22 settembre 2011

Arriva la mediazione tributaria per le vertenze contro l'Agenzia delle Entrate sotto i 20.000,00 euro

Una delle novità introdotte con le ultime manovre correttive del bilancio riguarda la mediazione in materia tributaria. Invero, questo mezzo di soluzione alternativa delle controversie tra fisco e contribuente esiste già attraverso la c.d. conciliazione giudiziale (art. 48 del D. Lgs. 546/1992), oltre agli altri mezzi di soluzione introdotti negli ultimi anni per agevolare la definizione transattiva delle liti fiscali.

La mediazione introdotta con l'art. 17 - bis riguarda, però, solo gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore ad euro 20.000,00, esclusi interessi e more.

Colpisce, come già preannunciato dalla stessa Agenzia, una parte consistente del contenzioso tributario, costretto a passare attraverso la via di definizione introdotta con la norma appena richiamata.

In cosa consiste?

Il contribuente che intende impugnare l'atto emesso dall'Agenzia deve necessariamente inviare un reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato il provvedimento. Quest'ultimo deve valutare il reclamo e, laddove ravvisi la fondatezza dello stesso, addivenire a conciliazione.

Se non ritiene valido il reclamo? così il comma 8 dell'art. 17 bis "L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e  al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.".

Il procedimento di mediazione deve durare 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo, decorsi i quali, nel caso di silenzio dell'amministrazione, il contribuente potrà adire la Commissione Provinciale Tributaria competente nei termini di legge.



Art. 17-bis (( (Il reclamo e la mediazione) )) 

 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 

2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita' del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 


3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 


4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 


5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 


6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 


7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.


8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.


9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale. 


10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.)) ((31))

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