Telecom ha abusato per anni della propria posizione di controllo del mercato dei servizi di telefonia e banda larga, tenendo condotte finalizzate ad ostacolare l’apertura del settore verso altri operatori del settore.
Questa è la motivazione con la quale l’Antitrust ha sanzionato l’ex monopolista, all’esito della procedura amministrativa conclusasi di recente.
L’AGCM ha individuato specifiche condotte poste in essere da Telecom e che avrebbero, di fatto, causato danni alle altre società che offrono i servizi di telefonia ed internet, così come chiarito nel comunicato che proponiamo di seguito.
Telecom ha già contestato la conclusione raggiunta dall’ Antitrust ed ha preannunciato di interporre ricorso avverso il provvedimento dell’Autorità garante.
“Telecom Italia ha abusato, con due distinti comportamenti, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando l’espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell’accesso ad internet a banda larga. Lo ha stabilito l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha diffidato la società dal ripetere in futuro tali comportamenti sanzionandola con una multa complessiva di 103,794 milioni di euro.
Al termine dell’istruttoria avviata il 23 giugno 2010, l’Antitrust ha stabilito che l’abuso di Telecom si è realizzato attraverso due distinte condotte:
1)La società ha opposto ai concorrenti un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso, i c.d. KO.
Dai dati emersi nel corso dell’istruttoria risulta che Telecom, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne.
Attraverso tali comportamenti Telecom ha ostacolato l’accesso dei concorrenti all’infrastruttura, sia nel caso della fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più difficoltoso per gli altri operatori, il processo di attivazione dei servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di Telecom.
Per tale infrazione l’Autorità ha deliberato una sanzione di 88,182 milioni di euro, che tiene conto delle attenuanti riconosciute a Telecom per le diverse attività avviate a partire dal 2009 per migliorare le procedure di accesso ai concorrenti e delle perdite di esercizio e della circostanza aggravante della recidiva (Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente escludenti).
2) Telecom Italia ha attuato una politica di scontistica alla grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica fissa, tale da non consentire a un concorrente, altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura nel medesimo mercato.
In sostanza Telecom ha disegnato una politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta, quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla clientela non residenziale. Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente (c.d. unbundling del local loop, ULL).
L’analisi dell’Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all’ingrosso praticati ai concorrenti.
Per questa condotta l’Autorità ha deliberato una sanzione di 15,612 milioni di euro che tiene conto di un’aggravante connessa alla recidiva, poiché Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente analoghi e, come attenuante, delle perdite in bilancio della società.”.
Fonte: AGCM
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