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venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

venerdì 16 settembre 2022

Il finto contatto telefonico - attenti al tentativo di richiesta dei vostri dati personali

Negli ultimi giorni, alcuni lettori del blog ci hanno segnalato di aver ricevuto questo sms sul

loro cellulare dal numero di telefono 3499803731:

"L'abbiamo contattata in merito alla richiesta di informazioni sui bonus per l'anno 2022.

Ci richiami al più presto al numero 0248634950 o risponda si.".

La particolarità è che non hanno ricevuto alcuna telefonata preventiva da questo 

numero telefonico, né conoscono questo contatto, ma vengono invitati ad inviare un sms a 

questo numero.

Vi invitiamo a non rispondere a questo contatto telefonico, in quanto consiste nel tentativo di

carpire i vostri dati personali, o tentativi di spoofing o comunque finalizzate a 

proporvi iniziative poco chiare.

Abbiamo già trattato l'argomento con altri post, a cui rinviamo per la lettura (vedi qui).

venerdì 12 marzo 2021

3332561570=numero marketing (vendita contratti di telefonia)

Il fallimento del sistema di tutela del consumatore dalle telefonate marketing trova conferma ogni volta in cui ci troviamo costretti a segnalarvi un nuovo numero di telefono di società di marketing che vi importunano con le loro proposte contrattuali.

Questa volta tocca al numero 3332561570, utilizzato da un operatore per la vendita di contratti di telefonia (abbonamenti alla telefonia fissa e/o mobile).

Vi ricordiamo che il contratto telefonico deve trovare conferma attraverso l'invio della copia cartacea che deve essere sottoscritta dal consumatore ed inviata alla società venditrice.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

venerdì 9 ottobre 2020

+39 327 592 4916: riprendono i numeri marketing. Attenti all'operatore aggressivo!

Ancora una volta, e ci capita di tanto in tanto, vi dobbiamo segnalare un nuovo numero marketing che nelle ultime settimane sta "disturbando" i consumatori italiani.

Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in relazione al numero 3275924916 che sarebbe utilizzato da un operatore marketing per proposte commerciali.

Purtroppo, non è sempre possibile conoscere la provenienza della telefonata e quindi siamo costretti a rispondere a questi operatori che, a volte, si comportano anche in modo sgarbato.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

domenica 21 giugno 2020

Telefonia: non è improponibile la domanda priva di preventiva conciliazione

Finalmente la Cassazione mette fine al discutibile orientamento portato avanti da alcuni tribunali, per esempio quello di Milano (vedi qui), secondo il quale nel caso di omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (obbligatorio in materia di telefonia), l'azione legale diventa improponibile.

Questo orientamento è stato corretto, e ribaltato, dal corretto intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8241/2020, con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di mancanza del tentativo di mediazione, l'azione giudiziaria che riguarda il settore telefonia è improcedibile (e non improponibile) con salvataggio degli effetti collegati alla domanda. 


L’improcedibilità, infati, comporta la salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, con mera sospensione e rinvio del procedimento, così come avevamo già sostenuto tempo addietro.

Di seguito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020.

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

sabato 11 aprile 2020

Ostacolato lo sviluppo della fibra. Maxi sanzione dell'Antitrust a Tim

Fonte: comunicato stampa
6 marzo 2020
Il 25 febbraio 2020 l’Autorità ha concluso il procedimento A514, accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata a ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga.

La competizione nel settore delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.

In questa prospettiva l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di TIM volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber To The Home).

Trattasi delle così dette aree “bianche”, quelle aree cioè dove, in assenza di sussidi, il mercato non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa.

In particolare le condotte di TIM sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni alla clientela finale.

TIM ha posto ostacoli all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

lunedì 7 gennaio 2019

0282951944 - proliferano i numeri marketing

Nulla da dire, la presunta novità legislativa in arrivo per contrastare le società marketing dovrà velocemente entrare in vigore per interrompere, o così si spera, le telefonate che continuamente riceviamo anche dal numero 0282951944.

Questo numero sta contattando molti utenti di telefonia mobile ed opera per varie compagnie telefoniche, per poter avanzare proposte via telefono o comunque disturbare i consumatori.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 17 dicembre 2018

0510420581 - call center di Telecom

Torniamo a segnalare un nuovo numero telefonico che, nonostante le nuove regole introdotte in materia, sta disturbando i consumatori con offerte commerciali.

Si tratta del numero 0510420581 che, per conto di Telecom Italia, offre nuovi contratti della società per la linea fissa e connessione dati.

Anche per questo numero di telefono, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

venerdì 22 giugno 2018

0966449003 - ultimo esempio di call center che propone contratti di telefonia

Dobbiamo segnalarvi, ancora una volta, l'ultimo esempio di numero di telefono marketing attraverso il quale una società del settore sta contattando, per conto di un primario operatore telefonico internazionale, gli ex clienti, avanzando loro proposte di nuovi contratti.

Stiamo parlando del numero di telefono 0966449003, attraverso il quale un operatore del settore sta cercando di disturbare/molestare i consumatori italiani.

Purtroppo, per l'ennesima volta, il numero di telefono è alquanto ambiguo e non consente al consumatore di venire a conoscenza del soggetto che lo contatta se non al momento in cui alza la fatidica cornetta del telefono.

Abbiamo ripetutamente trattato l'argomento, fornendovi suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

lunedì 22 gennaio 2018

Legge anti marketing telefonico: è la volta buona per la limitazione del fenomeno telefonate?

La recente normativa definitivamente approvata dal Senato, lo scorso 22 dicembre 2017, attraverso Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni dovrebbe porre un forte limite al fenomeno delle telefonate pubblicitarie.

Ci permettiamo, e speriamo di sbagliarci, di avanzare ancora qualche dubbio sull'efficacia di queste norme, in quanto il fenomeno marketing telefonico è così rilevante sotto il profilo monetario che difficilmente verrà limitato da una norma. Peraltro, è noto che l'efficacia della norma giuridica la si può apprezzare solo quando incide in modo concreto verso il fenomeno che intende disciplinare (o limitare). 

E quindi, attendiamo fiduciosi la forte limitazione delle telefonate pubblicitarie o dei c.d. contratti telefonici.

Quali sono le novità che vengono introdotte in questa materia?

venerdì 12 gennaio 2018

No alla modifica contrattuale di Telecom con maggiorazione dell'8.6% - segnalate la vicenda all'antitrust

La recente novità legislativa che, di fatto, ha annullato il tentativo di addebitare ai consumatori le fatture seguendo la regola delle 4 settimane ha prodotto i propri effetti, tant'è che le maggiori società del settore telecomunicazioni e servizi social stanno venendo allo scoperto, e mostrando la loro volontà di scaricare sui clienti i maggiori costi annuali per la fornitura del servizio.

Avevamo segnalato la condotta poco trasparente seguita dalle varie compagnie telefoniche (vedi qui), ed abbiamo applaudito la decisione - spinta dall'azione di denuncia delle maggiori associazioni dei consumatori, di cancellare tale regola contrattuale (vedi).

A fronte della corretta scelta assunta dal Legislatore, le compagnie telefoniche stanno inviando delle lettere ai clienti ove, dopo aver ricordato loro della decisione di riportare la fatturazione al mese ordinario, informano i consumatori che l'addebito periodico rimarrà invariato, con aumento del costo annuale del canone pari all'8,6%.

No all'aumento del contratto - segnalate la modifica all'antitrust
Siamo contrari alla modifica contrattuale di Telecom e delle altre società e vi consigliamo di segnalare la vicenda ad AGCM e ad AGCOM anche via e-mail, chiedendo di verificare eventuali violazioni di legge.

Qui la lettera di TIM inviata ai clienti.

venerdì 22 dicembre 2017

+ 0909416939 + 0909416958: ennesimi numeri marketing per contratti energia&gas

Purtroppo proliferano i numeri di telefono generici con i quali le società di marketing stanno contattando i consumatori per sollecitare nuovi servizi di telefonia, gas, luce, abbonamenti tv o altri servizi on line.

Alcuni utenti, anche attraverso il blog, ci hanno segnalato i numeri +0909416939 +0909416958, recapiti telefonici attivati da una società di marketing che sta proponendo contratti per i servizi di energia & gas.

Abbiamo già trattato l'argomento, e non possiamo che richiamare il suggerimento pratico per poter limitare queste telefonate, attraverso l'applicazione trucaller (vedi).

Peraltro, vi invitiamo a prestare estrema attenzione quando rispondete a questi numeri di telefono, in quanto potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa telefonica, come ad esempio le finte proposte commerciali telefoniche, pratiche sempre molto diffuse (vedi qui).

lunedì 21 agosto 2017

Relazione AGCOM 2017

La recente relazione presentata pubblicata dall'Autorità Garante delle Comunicazioni ha certificato l'incremento delle controversie tra operatori del telecomunicazioni e consumatori, connessi a pratiche commerciali scorrette poste in essere dai professionisti verso i propri clienti.

Una delle pratiche adottate con più frequenza dalle società di telefonia verso i consumatori è quella dei 28 giorni: molto spesso i contratti vengono modificati (modulati) e la base di fatturazione cambiata dal mese ai 28 giorni. Questa pratica, ormai portata avanti anche in altri settori (vedi qui), comporta un aumento del costo periodico sostenuto dal consumatore che varia tra il 7% e il 9%.

E gli utenti che, non soddisfatti da questo trattamento, hanno cercato di recedere gratuitamente dal contratto, hanno dovuto affrontare inutili ritardi o disincentivi da parte del vecchio operatore.

Le segnalazioni sono in aumento sul punto, come le sanzioni irrogate da Agcom che è intervenuta verso gli operatori telefonici.

La Relazione, che potete leggere di seguito, affronta la questione roaming, evidenziando potenziali contestazioni e contrasti derivanti dalla possibile disapplicazione delle nuove norme da parte delle società nei prossimi mesi.

La buona novità riguarda l'incremento delle procedure di soluzione stragiudiziale avviate dai consumatori avanti ai Corecom regionali che hanno consentito, attraverso le strutture decentrate di Agcom, la soluzone di parte rilevante dei contrasti tra società e cliente (con percentuali tra il 61% e  l'85% nel 2016).

La novità, in materia, dovrebbe intervenire dal gennaio 2018, allorché sara introdotta la possibilità di soluzione delle controversie anche in via digitale, attraverso un'apposita piattaform (come nel caso di controversie in materia di energia elettrica e gas).

Qui di seguito, la Relazione di Agcom.

sabato 29 luglio 2017

Trucaller per stoppare le telefonate marketing

E' pacifico che negli ultimi anni vi è stato un incredibile aumento di telefonate ricevute da numeri anonimi e non identificati che in realtà sono call center che cercano di proporti nuovi servizi telefonici, elettrici o servizi tv/internet.

In altri casi, invece, si tratta di telefonate truffa con le quali cercano di scipparvi dati personali attraverso finte proposte commerciali via telefono (sul punto, vedi questo approfondimento).

Ad oggi, questo sistema di marketing telefonico non è stato per nulla limitato (eliminato) dal sistema del Registro delle opposizioni predisposto dal Garante privacy.

lunedì 24 luglio 2017

L'Antitrust "stanga" le compagnie telefoniche per i contratti conclusi via telefono

Fonte: comunicato stampa 18 luglio 2017
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

domenica 16 luglio 2017

Corecom & danno - il discutibile orientamento dei giudici milanesi

E' proponibile la domanda di risarcimento del danno subito dalla compagnia telefonica in assenza di una procedura di conciliazione avanti al Corecom?

E cosa succede se la procedura è stata avviata, ma non si è completata in modo corretto, ovvero il cliente chiede alla compagnia telefonica dei danni superiori o diversi rispetto alla domanda di conciliazione?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con una discutibile sentenza, che potete leggere di seguito, con la quale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta per carenza di conciliazione, nonostante il precedente tentativo di soluzione stragiudiziale avanti al Corecom.

1. IL CASO
La questione ha ad oggetto una controversia instaurata da una associazione che, a causa di inadempimenti sia contrattuali sia degli impegni assunti in due conciliazioni avanti al Corecom da parte di una compagnia telefonica, ha agito nei confronti di quest’ultima per la risoluzione del contratto di telefonia, e ciò a titolo di responsabilità pre-contrattuale e/o contrattuale, nonché dell’ultimo verbale di conciliazione.


A tale riguardo, rileva la circostanza che, tra gli ultimi inadempimenti della compagnia telefonica (nella specie: distacchi delle linee telefoniche, il preteso pagamento di fatture e l’inottemperanza dell’ultimo verbale di conciliazione) e l’instaurazione della causa davanti al giudice ordinario, l’associazione non ha esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio, sicché il giudice ha rilevato l’improponibilità della domanda e non l’improcedibilità.


In argomento, la distinzione tra improponibilità ed improcedibilità della domanda ha delle conseguenze di non poco conto, che solo per maggiore comodità esponiamo ai nostri lettori brevemente, senza alcuna pretesa di sistematicità, peraltro difficile da raggiu
ngere con queste due categorie generali di invalidità degli atti all’interno del processo civile.

L'improcedibilità
è la sanzione prevista per l’atto processuale quando la parte proponente non ha osservato la legge processuale (il rito); normalmente è un ostacolo di natura processuale che sopravviene nel processo: una caratteristica dell’improcedibilità è che la domanda già promossa in giudizio vede salvi i propri effetti sostanziali (ad es. l’interruzione della prescrizione del diritto azionato in giudizio) e processuali.


L’improponibilità (o inammissibilità)
è, invece, è la sanzione che colpisce l’atto processuale quando  è sprovvisto di quegli elementi essenziali che servono ad introdurlo nel processo e ad ottenere una pronuncia di merito.


Ai nostri fini, la distinzione più importante da cogliere è sul piano degli effetti: si ripete, la domanda dichiarata improcedibile nel processo non vede venire meno gli effetti sostanziali e processuali introdotti in origine nel processo. Questo significa dunque che, se il giudizio viene interrotto e poi rinnovato, la domanda è come “congelata” e conserva i propri effetti (v. prescrizione). La domanda inammissibile, invece, è come se non fosse mai stata promossa in giudizio, perché non è sanabile.


E qui veniamo al nostro tema. Qual è la sanzione processuale da comminare quando la parte instaura una controversia in materia di telecomunicazioni davanti al giudice ordinario senza prima instaurare e concludere il tentativo di conciliazione davanti all’autorità preposta (Corecom)?


2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In materia di telecomunicazioni rileva il combinato disposto di cui agli art. 11, co. 11°, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e art. 3, co. 1° e 4, co. 2°, della delibera AGCOM n. 182/02/Cons., sotto la lente d’ingrandimento della giurisprudenza nelle ipotesi di specie.


La prima disposizione verte sulle modalità del tentativo obbligatorio di conciliazione, statuendo che: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”


La seconda disposizione, di fonte regolamentare e, quindi, subordinata alla legge, stabilisce quanto segue: “Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.”.


Ad un colpo d’occhio emerge che le due disposizioni disciplinano in dettaglio le modalità (obbligatorie) di conciliazione prima di instaurare la causa di merito, ma non dicono anche quale sanzione si applica per l’inosservanza di queste norme.


Da qui diverse pronunce discordanti sul tema, tra le quali si segnala il recente Tribunale di Milano, sentenza n. 3418/2016, per la soluzione, a nostro parere, irrispettosa del principio di tutela effettiva dei diritti delle parti nel processo ordinario.

3. LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ SUL PUNTO
La giurisprudenza di legittimità, a più riprese sottoposta alla questione se il mancato esperimento della conciliazione obbligatoria prima del giudizio di merito sia un vizio sanabile o meno, ha optato per la soluzione più attenta all’esigenza del cliente e, quindi, a conservare quanto più possibile gli effetti della domanda.


Istruttiva è la massima della recente Cassazione n. 24711/2015, la quale in argomento ha ancora enunciato il principio secondo cui: “Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11, (Istituzione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), e dagli artt. 3 e 12 del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazione e utenti, allegato alla Delib. AGCOM 182/02/CONS (applicabile alla specie ratione temporis) - da annoverarsi tra gli istituti di cosiddetta "giurisdizione condizionata" […] deve intendersi sempre prescritto per la procedibilità - non per la proponibilità, per la ammissibilità o per la ricevibilità - dell'azione promossa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice di primo grado o d'appello […] -, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo fino alla realizzazione delle predette condizioni ed assegnare, ove necessario, alle parti un termine per l'esperimento di detto tentativo obbligatorio, restando salvi - al momento della prosecuzione del processo - gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, e rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già eventualmente compiuti"(CASS. 24711/2015; ma v. anche CASS. 14103/2011).


4. LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI MILANO: PUNTO CRITICO

Il giudice di prime cure milanese,invece, ha disatteso l’enunciazione di massima in parola, che propende chiaramente per la tesi dell’improcedibilità e della “sanatoria” degli effetti sostanziali e processuali della domanda, argomentando, per contro, che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. ), a propria volta “informato” dalla direttiva CE n. 22/2002, imporrebbe sempre e comunque alle parti di esperire prima del processo un tentativo di conciliazione davanti all’autorità amministrativa preposta, e ciò per superiore interessi all’economia e all’efficienza del processo civile.


L’interesse pubblico all’economia degli atti processuali diventa così stringente da “punire”, se vogliamo, la parte che abbia instaurato la controversia con l’inammissibilità della domanda (e le ben note conseguenze di carattere sostanziale che si riversano sulla domanda: si pensi ad una domanda promossa poco prima della decorrenza del termine di prescrizione).

A nostro parere, la sentenza in oggetto erra nel “calare” dall’alto un’inderogabile ed astratta esigenza di celerità ed economia processuale che, portata all’estremo, vanificherebbe la tutela effettiva dei diritti del cliente nelle controversie in materia di telefonia.


Poi, che il giudice milanese faccia riferimento alla giurisprudenza comunitaria (ed in particolare, alla Corte di Giustizia 18.03.2010 – Alassini c. Telecom Italia S.p.A) per identificare nella legge 279/1997 una stringente ed assoluta esigenza di deflazione ed economia processuale pare discutibile.


Almeno, la sentenza della Corte di Giustizia non sancisce in modo assoluto il principio di ragionevole durata delle controversie né dice che si persegue efficienza e celerità del processo civile con conciliazioni fatte rigorosamente prima della causa ordinaria; anzi, afferma che ciascuno stato membro sceglie le procedure più consone anche per garantire la tutela effettiva dei diritti delle parti.


In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (v. la summenzionata Cassazione n. 24711/2015) ha ben visto che deve farsi un bilanciamento tra il principio di economia processuale e deflazione del contenzioso, da un lato, e di tutela effettiva dei diritti, dall’altro. Tale equilibrio si raggiunge tramite l’interpretazione letterale della normativa in oggetto, la quale peraltro parla di “salvezza degli effetti sostanziali e procedurali della domanda”.


5. CONCLUSIONE

In assenza di una specifica norma di legge che stabilisca la sanzione per l’inosservanza del tentativo di conciliazione (anche se ciò non deve stupire, perché il tema correlato sulla nullità e invalidità degli atti processuali, fatto salvo per le impugnazioni, è perlopiù disomogeneo e insuscettibile di essere ricondotto ad unità), si ritiene che l’intento deflattivo intravvisto nella legge 279/1997 non deve spingersi fino a sacrificare, sempre e comunque, aspetti sostanziali dei diritti azionati in giudizio, a meno di non voler sacrificare il diritto di azione (art. 24 Cost.).


È pur vero che la Corte Costituzionale nel 2006 non ha dichiarato incostituzionale detta norma di legge, perché il meccanismo di preventiva conciliazione davanti al Corecom, quanto a modalità ed effetti, somiglierebbe a quello previsto in materia giuslavoristica (v. artt. 410 e 412 bis c.p.c.); tuttavia, non si dovrebbe ricavare dal meccanismo di conciliazione altro che non una mera esigenza di ordine e celerità processuale, senza però intaccare i diritti azionati.


Qui di seguito, il provvedimento del Tribunale di Milano.
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