Questo weekend abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta a valutare la liceità della condotta che, specialmente alcuni anni addietro, portava le compagnie telefoniche a immettere in commercio schede sim comprendenti applicazioni e/o servizi a pagamento non richiesti dal cliente.
Tale condotta è stata oggetto, durante l'anno 2012, di un intervento da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM»), la quale ha contestato a Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) la violazione delle norme previste in materia, avendo commercializzato carte SIM (Subscriber Identity Module) con servizi preimpostati per la navigazione Internet e di segreteria telefonica con addebito al cliente. Tali servizi sarebbero potuti essere disattivati solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'utente.
A seguito di impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte di Wind e Vodafone, la questione è finita sul tavolo del giudice comunitario, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte una questione inerente la competenza rispetto alle sanzioni di tali pratiche, ovverosia se la materia rientra nel settore delle comunicazioni elettroniche, di competenza di AGCOM, o quale«pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva» rientra nella competenza dell’AGCM, e ciò anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.
L'istanza del Consiglio di Stato, però, ha consentito ai giudici comunitari di poter affrontare la questione in oggetto, evidenziando il carattere di pratica commerciale aggressiva posto in essere dalle società di telefonia che commercializzano questo tipo di servizi.
La Corte parte dal presupposto, decisivo a nostro parere, che un consumatore deve poter richiedere un servizio in modo libero e spontaneo, ed invece tale servizio non può essere imposto dalla compagnia telefonica.
Tale ultima condotta, contraria ai principi di tutela del consumatore, si realizza anche qualora quest'ultimo non sia stato informato né dei costi dei servizi né della loro preimpostazione e attivazione sulla carta SIM acquistata (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale).
Non rileva, sotto tale profilo, la circostanza che il consumatore possa, successivamente, disattivare il servizio, in quanto tale condotta richiede una conoscenza dell'esistenza del servizio aggiuntivo, e comunque non legalizza l'addebito di offerte non richieste dall'utente.
La Corte evidenzia che tale controllo rientra nell'ambito delle procedure delle autorità di settore, le quali debbono, in prima battuta, controllare e contestare agli operatori tali comportamenti, rientrando tali attività nella categoria della «fornitura non richiesta», pratica commerciale sleale (condotta aggressiva) contraria ai principi comunitari.
Qui di seguito il provvedimento.