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lunedì 28 luglio 2025

Germania: maxi sanzione a Vodafone per violazione dei dati personali

Vodafone ancora costretta a pagare per le falle nel trattamento dei dati personali, ed in questo caso la sanzione è veramente importante: 45.000.000 di euro.

La notizia è arrivata dalla Germania, dove è esploso un caso che ha attirato l’attenzione di media e istituzioni: il Garante per la privacy tedesco (BfDI – Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) ha inflitto a Vodafone una multa pesantissima, dopo aver rilevato molte criticità nella gestione dei dati personali.

La vicenda dimostra, ancora una volta, che la questione della privacy e del trattamento dei dati personali è tutt'altro secondaria, sicché le società non possono abusarne e trarne un vantaggio.

venerdì 14 aprile 2023

Telecom - Vodafone - Wind - Fastweb: arrivano le sanzioni per le fatturazioni post - recesso

Fonte: comunicato stampa
3 aprile 2023
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato le società Vodafone S.p.A. per 400mila euro, Wind Tre S.p.A. per 300mila euro, Telecom S.p.A. per 200mila euro e Fastweb S.p.A. per 100mila euro. Le istruttorie dell’Antitrust hanno consentito di accertare i comportamenti illegittimi dei quattro operatori telefonici nella gestione delle cessazioni delle utenze di telefonia fissa e mobile, anche nell’ipotesi di migrazione verso un altro operatore.

In particolare, sono emerse criticità nella gestione delle procedure interne delle cessazioni delle utenze, che hanno dato origine - a partire almeno da gennaio 2020 - a situazioni di fatturazioni post-recesso o, in caso di migrazione, di doppia fatturazione a carico dell’utente, a cui è stato richiesto illegittimamente di saldare le fatture sia del nuovo sia del precedente operatore.

Secondo l’Autorità, la illegittima prosecuzione della fatturazione - dopo la richiesta di cessazione del servizio - è riconducibile ad anomalie e a disallineamenti tecnici tra i sistemi di gestione informatici del processo interno di ciascuna società, rispetto ai quali le stesse, anche se in misura diversa, non hanno adottato efficaci meccanismi di controllo e di intervento tempestivo.

Le quattro compagnie telefoniche sono state diffidate dal continuare ad attuare la pratica scorretta ed entro 90 giorni dovranno comunicare all’Autorità le iniziative adottate a tal fine.

venerdì 16 settembre 2022

Il finto contatto telefonico - attenti al tentativo di richiesta dei vostri dati personali

Negli ultimi giorni, alcuni lettori del blog ci hanno segnalato di aver ricevuto questo sms sul

loro cellulare dal numero di telefono 3499803731:

"L'abbiamo contattata in merito alla richiesta di informazioni sui bonus per l'anno 2022.

Ci richiami al più presto al numero 0248634950 o risponda si.".

La particolarità è che non hanno ricevuto alcuna telefonata preventiva da questo 

numero telefonico, né conoscono questo contatto, ma vengono invitati ad inviare un sms a 

questo numero.

Vi invitiamo a non rispondere a questo contatto telefonico, in quanto consiste nel tentativo di

carpire i vostri dati personali, o tentativi di spoofing o comunque finalizzate a 

proporvi iniziative poco chiare.

Abbiamo già trattato l'argomento con altri post, a cui rinviamo per la lettura (vedi qui).

venerdì 12 marzo 2021

3332561570=numero marketing (vendita contratti di telefonia)

Il fallimento del sistema di tutela del consumatore dalle telefonate marketing trova conferma ogni volta in cui ci troviamo costretti a segnalarvi un nuovo numero di telefono di società di marketing che vi importunano con le loro proposte contrattuali.

Questa volta tocca al numero 3332561570, utilizzato da un operatore per la vendita di contratti di telefonia (abbonamenti alla telefonia fissa e/o mobile).

Vi ricordiamo che il contratto telefonico deve trovare conferma attraverso l'invio della copia cartacea che deve essere sottoscritta dal consumatore ed inviata alla società venditrice.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

sabato 28 novembre 2020

Telemarketing aggressivo: maxi multa contro Vodafone

Comunicato stampa16 novembre 2020
Il Garante per la protezione dati personali - composto da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza - ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione di oltre 12 milioni e 250 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing. Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure dettate dall’Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

Il provvedimento conclude una complessa istruttoria avviata dal Garante a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall’ azienda.

Gli accertamenti svolti dall’Autorità hanno evidenziato importanti criticità “di sistema” - che riguardano la violazione non solo dell'obbligo del consenso, ma anche dei fondamentali principi di responsabilizzazione e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti, stabiliti dal Regolamento Ue. Criticità riconducibili al complesso delle operazioni svolte dalla società nei confronti sia dell’intera base clienti di Vodafone, sia del più ampio ambito dei potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche.

venerdì 9 ottobre 2020

+39 327 592 4916: riprendono i numeri marketing. Attenti all'operatore aggressivo!

Ancora una volta, e ci capita di tanto in tanto, vi dobbiamo segnalare un nuovo numero marketing che nelle ultime settimane sta "disturbando" i consumatori italiani.

Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in relazione al numero 3275924916 che sarebbe utilizzato da un operatore marketing per proposte commerciali.

Purtroppo, non è sempre possibile conoscere la provenienza della telefonata e quindi siamo costretti a rispondere a questi operatori che, a volte, si comportano anche in modo sgarbato.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici finalizzati a limitare questo fenomeno (vedi qui). Abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 13 luglio 2020

"Aumento di euro 8 mensili. Vodafone multata" così il nuovo tentativo di raggiro con la doppia telefonata

Ancora una volta ci vediamo costretti a segnalarvi un altro tentativo di truffa telefonica secondo lo stile della "doppia telefonata" che già vi abbiamo segnalato con nostro altro intervento (vedi qui).

Questa volta, però, il metodo utilizzato per raggirarvi è più sofisticato e si fonda su false notizie ed una proposta commerciale attraverso l'associazione consumatori.

La società Vodafone, vittima di questo raggiro, ha già avvisato i propri clienti della falsità delle informazioni ricevute via telefono, denunciando la vicenda alle autorità competenti.

Vediamo cosa ci è stato segnalato:

domenica 21 giugno 2020

Telefonia: non è improponibile la domanda priva di preventiva conciliazione

Finalmente la Cassazione mette fine al discutibile orientamento portato avanti da alcuni tribunali, per esempio quello di Milano (vedi qui), secondo il quale nel caso di omesso preventivo esperimento del tentativo di conciliazione (obbligatorio in materia di telefonia), l'azione legale diventa improponibile.

Questo orientamento è stato corretto, e ribaltato, dal corretto intervento della Corte di Cassazione a Sezione Unite n. 8241/2020, con la quale è stato stabilito il principio secondo il quale nel caso di mancanza del tentativo di mediazione, l'azione giudiziaria che riguarda il settore telefonia è improcedibile (e non improponibile) con salvataggio degli effetti collegati alla domanda. 


L’improcedibilità, infati, comporta la salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda, con mera sospensione e rinvio del procedimento, così come avevamo già sostenuto tempo addietro.

Di seguito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8241/2020.

domenica 3 maggio 2020

Ius variandi - la compagnia telefonica deve giustificare il peggioramento delle condizioni economiche

Questo nostro intervento è dedicato a commentare un recente provvedimento del Consiglio di Stato reso nei confronti di Assotelecomunicazioni, soggetto rappresentante Fastweb, Windi Tre, Vodafone, ossia tra le principali compagnie telefoniche.

La sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato ha il merito di disciplinare (limitare?) il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali da parte della compagnia telefonica nei contratti conclusi con il cliente privato.

  •  La normativa - Delibera n. 519/15/CONS - art. 6: ius variandi solo ex lege o ex contractu
Alla base della questione è la riforma dei contratti di fornitura dei servizi di telefonia e telematici introdotta con la Delibera n. 519//15/CONS, norma che prevede la possibilità di variazione in senso negativo dei rapporti contrattuali solo nei casi previsti dalla legge o dal contratto: «le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge o dal contratto medesimo» (art. 6).

Il regolamento AGCOM prevede, dando corretta applicazione delle norme comunitarie e del Codice del Consumo, la possibilità da parte della compagnia telefonica di introdurre modifiche peggiorative al contratto di fornitura (si pensi all'aumento del prezzo o l'introduzione del servizio premium), solo se giustificato.

In altri termini, la società di telefonia può introdurre condizioni peggiorative nel contratto di fornitura del servizio di telefonia se:

(1) informa il cliente trenta giorni prima del mutamento delle condizioni, concedendo al cliente di poter recedere gratuitamente dal contratto;

(2) la modifica delle condizioni contrattuali deve essere oggettivamente giustificata

La norma in parola è stata oggetto di contestazione da parte delle compagnie telefoniche, le quali si sono rivolte al TAR Lazio per chiedere la cancellazione dell'art. 6.

E il TAR ha accolto il ricorso delle società, affermando che AGCOM avrebbe esorbitato dai propri poteri nella redazione dell'art. 6, dichiarando illegittima la previsione normativa.

  •  Consiglio di Stato: la società di telefonia può "peggiorare" il contratto con il cliente solo se vi sono ragioni oggettive e adeguatamente motivate
l'Autorità garante impugna la decisione del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato per comprendere se le norme previste in materia di ius variandi, così come disciplinate nei contratti con i consumatori, trovino applicazione anche nei contratti di telefonia.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR Lazio, ha stabilito che la norma introdotta da AGCOM non fosse priva di presupposto legale, e quindi illegittima, fondandosi sulle norme comunitarie e sul Codice del Consumo.

In particolare, in materia di contratti conclusi tra la società commerciale ed il consumatore, la modifica unilaterale deve essere prevista dal contratto o via legge; comunicato al consumatore; giustificato e motivato.

E secondo il Consiglio di Stato il diritto di mutamento delle condizioni contrattuali sicuramente spetta alla compagnia telefonica, ed è pienamente valido nei confronti del contraente debole, ma deve rispettare alcuni presupposti di legittimità analighi a quelli previsti per gli altri rapporti contrattuali fondati sullo squilibrio tra le parti.

La tutela del contraente debole, dove è chiaro e marcato lo squilibrio informativo e di formazione del contratto (si pensi ai formulari), impone al contraente forte di non limitarsi alla comunicazione del proprio diritto di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), ma altresì alla comunicazione delle ragioni oggettive poste a fondamento dell'esercizio del potere dei modifica del contratto periodico.

Tale motivazione trova, peraltro, anche una giustificazione nel dovere di buona fede che sempre dovrebbe caratterizzare i rapporti tra le parti, e che impone all'"operatore di telefonia mobile, nella fase di esercizio del diritto potestativo di modificazione del rapporto contrattuale, è obbligato ad indicare le ragioni oggettive, connesse, normalmente, alla gestione di sopravvenienze rilevanti, che giustificano in modo oggettivo lo ius variandi.

Qui di seguito, la sentenza n. 1529/2020 del Consiglio di Stato.

domenica 9 febbraio 2020

Consiglio di Stato: le compagnie telefoniche devono rimborsare in automatico i consumatori

La compagnia telefonica ha illegittimamente fatturato i consumi ogni 28 giorni e non con cadenza mensile? Il rimborso deve essere automatico.

Questo principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato con la recentissima sentenza n. 879/2020 del 4 febbraio 2020 che potete leggere di seguito, ove il giudice amministrativo è stato chiamato a decidere la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche che, nonostante l'ordine di rimborso in favore dei consumatori a seguito della famosa vicenda dei 28 giorni, non hanno ancora adottato le condotte richieste.

Nel blog potete trovare molti nostri interventi relativi a questa vicenda, in quanto lo stesso Consiglio di Stato è intervenuto più volte sanzionando la condotta delle società del settore ed invitando le stesse a trovare una soluzione volta a tutelare i consumatori legittimati ad ottenere il rimborso delle somme versate nella vicenda "28 giorni"


La sentenza in oggetto è relativa all'impugnazione proposta da Vodafone contro la delibera Agcom, inerente il mancato rimborso della somme trattenute ai consumatori.

Il Consiglio di Stato ha approfittato della sentenza per estendere l'obbligo di rimborso automatico da parte di tutte le compagnie telefoniche, condannando le società che non si stanno attivando per agevolare i consumatori, preferendo disattendere l'ordine proveniente da Agcom.

Cosa fare se volte ottenere il rimborso dei vostri denari?

- scrivete una lettera di diffida alla compagnia telefonica, chiedendo il rimborso totale della somma, richiamando anche la sentenza n. 879/2020 del Consiglio di Stato.

- se dopo 60 giorni non ottenete alcuna risposta, rivolgetevi al Corecom della vostra città chiedendo il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla compagnia telefonica, nonché un indennizzo per il ritardo, tenuto conto che la società si sarebbe dovuta attivare autonomamente, come previsto dalla citata pronuncia.

Qui di seguito, la sentenza del Consiglio di Stato.

sabato 8 febbraio 2020

AGCM sanziona Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per la fatturazione a 28 giorni

Fonte: comunicato stampa
31 gennaio 2020
L’Autorità Antitrust ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile.

In particolare, le indagini svolte hanno permesso di accertare che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali relative al passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

lunedì 16 dicembre 2019

Offerte winback: Antitrust sanziona Wind tre e Vodafone

Fonte: comunicato stampa
6 dicembre 2019
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso due istruttorie nei confronti rispettivamente di Wind Tre S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., accertando violazioni del Codice del Consumo.

Nel contesto ha irrogato sanzioni per un importo di 4,3 milioni di euro a Wind Tre e di 6 milioni di euro a Vodafone.

L’Autorità ha rilevato, nello specifico, che Wind Tre e Vodafone, violando l’art. 22 del Codice del Consumo, da giugno 2018 non hanno fornito informazioni chiare ed immediate nella promozione di offerte “personalizzate” di winback per i servizi di telefonia mobile rivolte ad ex clienti, contattati prevalentemente tramite sms, limitandosi  ad indicare le sole condizioni del piano tariffario proposto in termini di prezzo e traffico incluso ed omettendo nel messaggio, viceversa, di dar conto di ulteriori costi o di vincoli di fruizione delle offerte.

Si è ritenuta tale condotta idonea ad indurre in errore il consumatore medio in ordine al contenuto della proposta ed a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’Autorità ha inoltre accertato che, in violazione dell’art. 65 del Codice del Consumo, nella fase di adesione dei consumatori a tutte le offerte di telefonia mobile, Wind Tre e Vodafone hanno pre-attivato diversi servizi e/o opzioni aggiuntivi rispetto all’offerta principale, con aggravio di costi, senza il preventivo ed espresso consenso del consumatore.

lunedì 18 novembre 2019

La ricarica telefonica premium - altra ipotesi di raggiro dei consumatori?

Ancora non è terminata la querelle delle bollette a 28 giorni, con il rimborso dovuto dalle compagnie telefoniche ai consumatori, che una nuova dubbia pratica commerciale si sta affacciando nel mercato delle telefonia mobile

Alcune associazioni dei consumatori hanno chiesto l'avvio di una istruttoria ad AGCOM e AGCM, ipotizzando potenziali pratiche commerciali da parte di Tim, Vodafone e Wind.

Stiamo parlando della recente decisione, assunta da tutti i gestori, di abbandonare le piccole ricariche (5 - 10 euro), sostituendole con ricariche  “premium”, ovvero ricariche con l'avvio di servizi a pagamento aggiuntivi che vengon addebitati al consumatore.

domenica 21 luglio 2019

Consiglio di Stato conferma l'obbligo di rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Questa domenica torniamo a trattare la famosa vicenda della fatturazione a 28 giorni che alcuni anni fa era stata portata avanti da Sky e dalle compagnie telefoniche (vedi qui), con evidente incremento dei costi addebitati al cliente per il servizio.

La vicenda non era passata in secondo piano, tant'è che dopo l'intervento del Parlamento, era stata oggetto di sanzioni da parte dell'autorità di settore, Agcom, con distinti provvedimenti emessi nei confronti delle varie società del settore telefonico.

Le sanzioni, con obbligo di rimborso in favore dei consumatori per le fatture a 28 giorni, erano state sostanzialmente confermate dal TAR Lazio (vedi qui).

Le compagnie telefoniche hanno impugnato la sentenza del TAR, rivolgendosi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento dei provvedimenti di Agcom, rendendo di fatto comunque legittime le maggiori entrate ottenute nel periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018.

Di seguito, potete leggere lo scarno, ma importante, provvedimento (solo il c.d. dispositivo) con il quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di una delle compagnie telefoniche, Vodafone, confermando quanto stabilito dall'autorità delle telecomunicazioni e legittimando gli utenti ad ottenere il rimborso per le maggiori somme versate. 

Chi ha diritto al rimborso? sono legittimati ad ottenere il rimborso coloro che, nel citato periodo 23 giugno 2017 - aprile 2018, abbiano ricevuto fatture per servizi di telefonia fissa a 28 giorni da parte di tutti i principali operatori (Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb).

Come evidenziato in precedenza, Agcom ha stabilito l'illegittimità della pratica con distinte deliberazioni (n. 497-498-499-500/17/CONS; 112-113-114-115/18/CONS e 269/18/CONS), e la conferma da parte del Consiglio di Stato rende definitivo l'obbligo al rimborso da parte delle società di settore e il diritto ad ottenere la restituzione dei soldi da parte dei consumatori.

Qui il provvedimento del Consiglio di Stato.

sabato 20 aprile 2019

Attento consumatore, se non paghi la bolletta del telefono finisci nella black list

Vita dura per coloro che amano aprire contratti di telefonia, non pagare le bollette e, quando viene disattivato il servizio, recarsi ad altra compagnia telefonica per aprire un nuovo contratto.


Lo scorso mese di marzo ha visto il definitivo varo del Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia (Simoitel), gestito da CRIF, ed il cui fine è proprio quello di limitare/interrompere il c.d. fenomeno dello "shopping telefonico", ove gli utenti aprono contratti che, successivamente, non intendono onorare.


Si tratta, quindi, di una banca dati dove vengono inseriti i nominativi (e dati personali) delle persone (privati o società) che non hanno pagato regolarmente i canoni con una compagnia telefonica.


Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), ma riteniamo utile tornare a focalizzare l'attenzione a questa iniziativa volta a limitare la cattiva usanza da parte dei clienti di passare ad altri operatori telefonici senza pagare i conti in sospeso.


Quale conseguenza si pone a carico dell'utente che entra nella black list di Simoitel? egli non potrà avviare un contratto con un altro operatore telefonico fino a quando non avrà saldato il suo debito pregresso.


Ciò vuol dire che gli utenti telefonici morosi rischieranno di finire in una black list che non gli consentirà un agevole cambio di operatore, almeno fino a quando non avranno saldato ogni debito.

I presupposi che legittimano l'indicazione nella banca dati dei “cattivi pagatori” introdotta in materia di telefonia sono:

a. importo insoluto non inferiore ai 150 euro;
b. recesso dal contratto esercitato da non meno di tre mesi;
c. presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
d. assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
e. assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie inoltrate dal cliente;
f. invio a cura dell’operatore telefonico della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione alla banca dati almeno 30 giorni solari antecedenti all’iscrizione nella banca dati.

Ne consegue che gli utenti morosi avranno trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione delle compagnie telefoniche, per poter saldare la propria posizione al fine di evitare l'inserimento del proprio nome nella black list.


Il consumatore inserito nella lista non potrà più avviare altri contratti di telefonia, chiedere l'attivazione di linee o la migrazione di una vecchia utenza.

lunedì 7 gennaio 2019

0282951944 - proliferano i numeri marketing

Nulla da dire, la presunta novità legislativa in arrivo per contrastare le società marketing dovrà velocemente entrare in vigore per interrompere, o così si spera, le telefonate che continuamente riceviamo anche dal numero 0282951944.

Questo numero sta contattando molti utenti di telefonia mobile ed opera per varie compagnie telefoniche, per poter avanzare proposte via telefono o comunque disturbare i consumatori.

Anche in questo caso, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento). 

lunedì 17 dicembre 2018

0510420581 - call center di Telecom

Torniamo a segnalare un nuovo numero telefonico che, nonostante le nuove regole introdotte in materia, sta disturbando i consumatori con offerte commerciali.

Si tratta del numero 0510420581 che, per conto di Telecom Italia, offre nuovi contratti della società per la linea fissa e connessione dati.

Anche per questo numero di telefono, vi proponiamo i nostri suggerimenti pratici su come limitare questo fenomeno (vedi qui), ed abbiamo trattato la questione sotto il profilo della possibile truffa (approfondimento).

domenica 4 novembre 2018

Obbligo alla restituzione delle somme addebitate a 28 giorni - il TAR conferma

Nuova puntata nella vicenda che riguarda le bollette telefoniche di 28 giorni addebitate dalle principali compagnie telefoniche lo scorso anno, in quanto il TAR ha deciso di confermare il provvedimento dell'Autorità garante per le telecomunicazioni (AGCom) che ha bloccato questa pratica commerciale.

Le principali compagnie telefoniche, ma anche dall'operatore televisivo a pagamento Sky (vedi qui), avevano deciso di ridurre il periodo di fatturazione, passando dai canonici trenta giorni ai soli ventotto, così aumentando il costo per il servizio.

La pratica commerciale è stata oggetto sia dell'intervento governativo che di quello dell'AGCom (clicca qui) che di fatto ne ha disposto il blocco con il ripristino della fatturazione mensile, nonché la restituzione ai clienti delle maggiori somme trattenute, con conseguente impugnazione del provvedimento davanti al giudice amministrativo.  

Il TAR ha deciso, con il provvedimento (solo nel dispositivo) di seguito, di respingere il ricorso, confermando il provvedimento pubblicato da AGCom e favorevole ai consumatori. 

Cosa succede ora? si può facilmente ipotizzare che, da un lato, le società vorranno ricorrere al Consiglio di Stato, mentre dall'altra parte queste ultime dovranno cominciare a programmare la restituzione dei denari ai consumatori, i quali però si devono attivare per chiedere il rimborso ai singoli operatori telefonici.

Qui la sentenza del TAR.

domenica 28 ottobre 2018

Telefonia mobile - no ai servizi aggiuntivi a pagamento preimpostati nella sim

Questo weekend  abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul recente intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, intervenuta a valutare la liceità della condotta che, specialmente alcuni anni addietro, portava le compagnie telefoniche a immettere in commercio schede sim comprendenti applicazioni e/o servizi a pagamento non richiesti dal cliente.

Tale condotta è stata oggetto, durante l'anno 2012, di un intervento da parte dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM»), la quale ha contestato a Wind Telecomunicazioni (ora Wind Tre) e Vodafone Omnitel (ora Vodafone Italia) la violazione delle norme previste in materia, avendo commercializzato carte SIM (Subscriber Identity Module) con servizi preimpostati per la navigazione Internet e di segreteria telefonica con addebito al cliente. Tali servizi sarebbero potuti essere disattivati solo a seguito di specifica richiesta da parte dell'utente.

A seguito di impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte di Wind e Vodafone, la questione è finita sul tavolo del giudice comunitario, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover sottoporre alla Corte una questione inerente  la competenza rispetto alle sanzioni di tali pratiche, ovverosia se la materia rientra nel settore  delle comunicazioni elettroniche, di competenza di AGCOM, o quale«pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva» rientra nella competenza dell’AGCM, e ciò anche nel settore delle comunicazioni elettroniche.

L'istanza del Consiglio di Stato, però, ha consentito ai giudici comunitari di poter affrontare la questione in oggetto, evidenziando il carattere di pratica commerciale aggressiva posto in essere dalle società di telefonia che commercializzano questo tipo di servizi.
  
La Corte parte dal presupposto, decisivo a nostro parere, che un consumatore deve poter richiedere un servizio in modo libero e spontaneo, ed invece tale servizio non può essere imposto dalla compagnia telefonica

Tale ultima condotta, contraria ai principi di tutela del consumatore, si realizza anche qualora quest'ultimo non sia stato informato né dei costi dei servizi né della loro preimpostazione e attivazione sulla carta SIM acquistata (circostanza la cui verifica spetta al giudice nazionale).

Non rileva, sotto tale profilo, la circostanza che il consumatore possa, successivamente, disattivare il servizio, in quanto tale condotta richiede una conoscenza dell'esistenza del servizio aggiuntivo, e comunque non legalizza l'addebito di offerte non richieste dall'utente.

La Corte evidenzia che tale controllo rientra nell'ambito delle procedure delle autorità di settore, le quali debbono, in prima battuta, controllare e contestare agli operatori tali comportamenti, rientrando tali attività nella categoria della «fornitura non richiesta», pratica commerciale sleale (condotta aggressiva) contraria ai principi comunitari.

Qui di seguito il provvedimento.

lunedì 3 settembre 2018

Telemarketing aggressivo - nuova sanzione a Vodafone

Fonte: newsletter 31 luglio 2018
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Vodafone il pagamento di una sanzione amministrativa di 800 mila euro per aver svolto attività di marketing in violazione della normativa antecedente al Regolamento europeo.

L'ingiunzione fa seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva vietato all'operatore telefonico l'invio di sms e l'effettuazione di chiamate per finalità di marketing a chi non avesse manifestato uno specifico consenso o avesse addirittura chiesto di non essere più disturbato con offerte commerciali. La decisione era stata adottata dal Garante all´esito di una complessa istruttoria e di accertamenti ispettivi – avviati sulla base di innumerevoli segnalazioni - dai quali era emerso che in meno di due anni  milioni di persone erano state contattate attraverso telefonate o sms senza il loro consenso. Le campagne promozionali avevano riguardato sia  clienti attuali, sia  quelli potenziali, sia quanti avevano cambiato compagnia.
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