domenica 1 settembre 2013

Polizza vita indicizzata - le clausole contrattuali ambigue devono essere interpretate in senso favorevole al consumatore

Il contratto sottoscritto dal consumatore deve prevedere delle clausole chiare e trasparenti, al fine di consentire all'acquirente di comprendere gli obblighi ed i limiti contrattuali.

Tale dovere di trasparenza sussiste anche per l'acquisto di una polizza vita index linked, ove la compagnia assicurativa è tenuta, anche al momento della stesura del contratto che viene sottoposto alla firma del consumatore, a rispettare i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza previsti ex art. 21 del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Tribunale di Prato, con la sentenza che vi proponiamo di seguito, ha condannato la compagnia assicurativa che aveva venduto una polizza vita indicizzata ad un piccolo risparmiatore, facendogli credere che alla scadenza del contratto avrebbe ottenuto comunque il rimborso del capitale investito inizialmente.

La polizza indicizzata era legata ai titoli Lehman Brothers, cosicché al default di questi ultimi era seguita la impossibilità del pagamento in favore dell'acquirente.

Quest'ultimo si era rivolto al Tribunale di Prato, chiedendo di condannare la compagnia assicurativa a rimborsargli, quanto meno, il capitale iniziale investito, così come scritto nel contratto.

Il Tribunale, partendo dal presupposto che dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali emergeva che il consumatore poteva fare affidamento sulla restituzione, a scadenza, del capitale investito, ha affermato il principio della interpretazione favorevole alla parte, previsto ex art. 1370 c.c. e art. 35 cod. consumo.

L'art. 1370 c.c. dispone che "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro".

Il Codice del Consumo, all'art. 35, predispone una norma tesa a favorire in modo più chiaro il consumatore, prevedendo che le clausole contrattuali sottoposte al consumatore devono sempre essere chiare ed univoche.

L'art. 35, comma 2, del Codice del Consumo sanziona la carenza di chiarezza del contratto, prevedendo che "in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".

Nel caso affrontato dal Tribunale, il giudice ha deciso la controversia interpretando il contratto in modo più favorevole al consumatore, in quanto dalla lettura del modulo l'acquirente della polizza "poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sull’interpretazione che le consentiva di ottenere la restituzione di quanto investito alla scadenza.".

Secondo il giudice esiste un obbligo di trasparenza e chiarezza anche nella stesura del contratto, al fine di consentire alla controparte di comprendere il contenuto delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale "In sostanza chi predispone le condizioni generali di contratto o le clausole contenute in moduli o formulari o propone per iscritto una clausola al consumatore, ha l’onere di definire con chiarezza il contenuto di quanto redige."

Ne consegue che, come correttamente affermato dal Tribunale di Prato, "L’ambiguità è carico del predisponente, mentre l’altra parte può ben invocare l’interpretazione che le è più favorevole.".

Il Tribunale di Prato richiama il principio onere di chiarezza e trasparenza nella stesura del contratto = buona fede contrattuale , decidendo di interpretare le clausole contrattuali in senso più favorevole al consumatore, al quale è stato riconosciuto il rimborso delle polizze vita scadute, per le ragioni che potete leggere nella sentenza n. 970/2011 del Tribunale di Prato.

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