lunedì 15 luglio 2019

Rottamazione: si può aderire fino al prossimo 31 luglio

Una novità positiva per i contribuenti che non hanno potuto usufruire delle misure fiscali adottate nel quadro della pace fiscale: rottamazione ter e saldo stralcio.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato la riapertura dei termini per coloro che non hanno potuto usufruire delle agevolazioni fiscali, i quali potranno presentare la domanda agli sportelli competenti entro il 31 luglio pv.

Dovete, quindi, muovervi perché potete fare pace con il fisco, presentando la domanda ancora per pochi giorni.

Vi ricordiamo che tale possibilità è consentita a coloro che non hanno presentato la domanda entro i precedenti termini, oppure oltre il termine della precedente rottamazione, ricevendo la risposta negativa dall'Agenzia.


Il modello per l'istanza di rottamazione può essere trovato sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e può essere inviato sia in versione telematica che attraverso gli uffici territoriali dell'Agenzia.

L'adesione alla rottamazione consente al contribuente di poter usufruire dei seguenti vantaggi:

a) sospensione delle rate: le rate per eventuali precedenti dilazioni sono sospese;
b) sospensione azioni recupero: l'Agenzia non può avviare alcuna azione per il recupero del proprio credito fiscale nel periodo oggetto di istanza; le azioni in corso vengono, di regola, sospese;
c) qualità del contribuente: il contribuente viene qualificato, in questo periodo, come  «non moroso» per le Entrate e l’Inps.


L'adesione alla rottamazione avviene con il pagamento di più rate  con scadenza al 30 novembre 2019 , per il 20 %, e per la differenza in successive sedici rate di pari importo con le medesime scadenze:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
-  30 novembre .

Saldo e stralcio: novità anche per questa misura fiscale, in quanto, ferma restando la scadenza della nuova domanda fissata al 31 luglio 2019, rimangono immutate le regole ed i termini di pagamento giù previsti in precedenza, con le rate da versare nei prossimi mesi.

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