venerdì 19 giugno 2020

Abbonamenti, viaggi, alberghi: con la prenotazione annullata, al bivio tra rimborso e voucher

Torniamo a trattare la questione annullamento & voucher che, negli ultimi mesi, sta caratterizzando le discussioni nei forum dei consumatori, in bilico tra richiesta di rimborso dell'evento cancellato e richiesta di rimborso della somma pagata in anticipo.

- Evento/prestazione cancellata a causa del coronavirus: il voucher (D.L. 18/2020 Cura Italia) non è obbligatorio
La questione, come già oggetto di nostro precedente intervento, prende le mosse dalla decisione del Governo, sostanzialmente confermata con la conversione in legge, di concedere agli operatori turistici che si sono visti costretti ad annullare gli eventi programmati, di poter indennizzare i consumatori con un voucher in luogo del rimborso della somma versata.

Lo strumento del voucher, da utilizzare da parte del consumatore entro 18 mesi successivi all'evento cancellato, ha "di fatto" lasciato mano libera agli operatori professionali di poter autonomamente decidere quale soluzione adottare in siffatta grave emergenza.

L'aiuto governativo, indirizzato al settore turistico, consente al professionista di annullare l'evento per impossibilità sopravvenuta, offrendo al viaggiatore (consumatore) un rimborso
sotto forma di voucher al posto dei contanti, garantendogli così la necessaria liquidità.

E questa opzione è stata adottata dalla maggioranza degli operatori del settore, in seria difficoltà economica, e che hanno potuto giovarsi della possibilità di non dover perdere liquidità restituendo i denari ai consumatori.

Il successivo DL Rilancio ha esteso tale modalità di rimborso anche nel caso di annullamento di concerti o abbonamenti del trasporto pubblico.

Ma questa scelta è corretta? abbiamo già avuto modo di intervenire sul punto, esprimendo il nostro pensiero (vedi qui).
- Impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) - diritto alla restituzione della somma versata
Come già evidenziato in altro nostro intervento, a fronte della proposta del voucher avanzata dal venditore, il consumatore può rifiutarsi di ottenere questo ristoro alternativo e pretendere il rimborso della somma versata in anticipo.

Peraltro, appare corretto osservare che in relazione ai contratti conclusi tra professionista e viaggiatore, che siano essi relativi al trasporto o rientrino tra i c.d. pacchetti turistici, trova generale applicazione l'art. 1463 c.c. (impossibilità sopravvenuta), secondo il quale se la prestazione non può essere eseguita dalla parte (il venditore) per un evento esterno, successivo ed imprevedibile, la controparte (il consumatore) ha il diritto alla restituzione della somma versata. 

E tale diritto è sorto sia nel caso in cui sia il venditore a trovarsi nella posizione di non poter adempiere al contratto (ad esempio il luogo di destinazione è oggetto di misure restrittive), oppure riguardi il consumatore (ad esempio, perché bloccato nella residenza da misure di lockdown).

Cosa fare? come già osservato in altro nostro intervento, è importante esercitare il proprio diritto subito, entro trenta giorni dall'interruzione dei provvedimenti restrittivi di lockdown, con una comunicazione da inviare al professionista (agenzia viaggi - tour operator etc).

- E cosa succede per le vacanze prenotate quando esiste il rischio pandemia? il diritto di recesso ex art. 41 del Codice del Turismo
Un ulteriore punto problematico sta sorgendo per coloro che avevano prenotato le vacanze estive con largo anticipo ed ora, a causa della pandemia, non si sentono più sicuri di voler viaggiare verso la località turistica.

Sono molte le segnalazioni, infatti, di persone che sono state contattate dall'agenzia che chiede il pagamento della somma pattuita, garantendo che le misure restrittive non sono più operative (ovvero verranno a breve rimosse) e quindi il viaggio organizzato è regolarmente previsto.

In questi casi, la possibilità del consumatore di uscire dal contratto è più difficile, nel senso che non esiste più quel limite sopra descritto.

In tali casi, il consumatore può esercitare il diritto di recesso previsto all'art. 41 del Codice del Consumo, secondo il quale "Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.".

E' evidente che in tali casi, il consumatore dovrà pagare parte della somma dovuta al venditore per l'esercizio del diritto di recesso.

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