La recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di tornare ad affrontare la questione diritto di recesso, ossia uno dei più importanti diritti che spettano al consumatori nel caso di contratto concluso fuori dai locali della banca.
Questo tipo di contratti si concludono, ad esempio, via internet o nel caso di vendita presso l'abitazione del consumatore o in occasione di eventi pubblici, ove la banca offre il proprio servizio di finanziamento per l'acquisto di un bene o un servizio (si pensi all'acquisto di una macchina o di un pacchetto vacanze).
La Corte di Giustizia ha voluto rimarcare che anche le banche, nella concessione del credito al consumo devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, norma che disciplina i contratti di credito al consumo e che così disciplina il diritto di recesso: «l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]» (art. 10, paragrafo 2, lettera p).
L'art. 14 prevede che il diritto di recesso è di quattordici giorni che cominciano a decorrere dal:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
La Corte di Giustiza ha ben chiarito che tale norma deve essere rispettata dagli istiutiti di credito che nei contratti tale diritto deve essere:
- essere indicato in modo chiaro ed esplicito anche con riferimento alla modalità di calcolo;
- ai fini del calcolo dei giorni per l'esercizio del diritto di recesso, il contratto non deve operare alcun rinvio ad una norma nazionale che rinvii ad altre norme nazionali.
Questi limiti normativi hanno lo specifico fine di evitare l'elusione della norma, garantendo al contraente debole (il consumatore) di conoscere il proprio diritto, ma anche calcolare semplicemente entro quanto può esercitarlo.
Di seguito, trovate la sentenza del 20 marzo 2020 causa C - 66/2019.
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