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domenica 17 settembre 2023

Lexitor - nuovo intervento della Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare gli effetti della sentenza Lexitor C 383/18 (per maggiori informazioni, clicca qui), in relazione al diritto spettante al consumatore nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Gli Ermellini hanno voluto ribadire che la portata della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea riguarda i finanziamenti rientranti nel c.d. "credito al consumo" e disciplinati dal Testo Unico Bancario.

L'art. 125 TUB, nella versione antecedente alle novità introdotte con il D. Lgs. 141/2010, si limitava a riconoscere al consumatore un equo indennizzo nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

La determinazione dell'equa riduzione era lasciata alle direttive di CICR che, come noto, non sono mai state emanate, così permettendo alle banche di non riconoscere alcun rimborso al contraente debole.

Né, secondo il giudizio di merito oggetto di impugnazione, il consumatore poteva avvalersi delle nuove norme, in quanto il rapporto contrattuale era stato introdotto prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie.

La Suprema Corte ha censurato il ragionamento seguito dal giudice di merito, ricordando che la sentenza Lexitor ben prevede la possibilità di applicare le nuove norme europee anche per rapporti bancari accesi prima dell'entrata in vigore delle stesse.

Occorre ricordare che l'art. 125 sexies TUB statuisce che :“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito” e questa norma può essere invocata anche da chi ha acceso un finanziamento prima del 2010.

In che senso? la norma che prevede un equo indennizzo può essere interpretata nel senso stabilito dalla richiamata norma del 2010, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna determinazione da parte del CICR.

Tale interpretazione prevale anche sulla clausola contrattuale che preveda l'esclusione del rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, la quale deve essere considerata abusiva/vessatoria e disapplicata dal giudice.

Qui Corte di Cassazione - sentenza n. 25977/2023.

domenica 2 agosto 2020

Credito al consumo: la banca deve indicare il diritto di recesso in modo chiaro

La recente sentenza della Corte di Giustizia ci consente di tornare ad affrontare la questione diritto di recesso, ossia uno dei più importanti diritti che spettano al consumatori nel caso di contratto concluso fuori dai locali della banca.

Questo tipo di contratti si concludono, ad esempio, via internet o nel caso di vendita presso l'abitazione del consumatore o in occasione di eventi pubblici, ove la banca offre il proprio servizio di finanziamento per l'acquisto di un bene o un servizio (si pensi all'acquisto di una macchina o di un pacchetto vacanze).

La Corte di Giustizia ha voluto rimarcare che anche le banche, nella concessione del credito al consumo devono rispettare i principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48/CE, norma che disciplina i contratti di credito al consumo e che così disciplina il diritto di recesso: «l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi […]» (art. 10, paragrafo 2, lettera p).

L'art. 14 prevede che il diritto di recesso è di quattordici giorni che cominciano a decorrere dal:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».
La Corte di Giustiza ha ben chiarito che tale norma deve essere rispettata dagli istiutiti di credito che nei contratti tale diritto deve essere:

  • essere indicato in modo chiaro ed esplicito anche con riferimento alla modalità di calcolo;
  • ai fini del calcolo dei giorni per l'esercizio del diritto di recesso, il contratto non deve operare alcun rinvio ad una norma nazionale che rinvii ad altre norme nazionali.
Questi limiti normativi hanno lo specifico fine di evitare l'elusione della norma, garantendo al contraente debole (il consumatore) di conoscere il proprio diritto, ma anche calcolare semplicemente entro quanto può esercitarlo.

Di seguito, trovate la sentenza del 20 marzo 2020 causa C - 66/2019.

domenica 7 giugno 2020

Estinzione anticipata del prestito? fatti restituire i soldi dalla banca!

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto molte segnalazioni di consumatori interessati a valutare la correttezza della banca nei loro confronti all'atto della conclusione anticipata del finanziamento, con restituzione della somma ottenuta a prestito.

Siamo stati contattati da consumatori (info@consumatoreinformato.it o sos@consumatoreinformato.it) che ci chiedono di verificare se la banca si è comportata bene quando il consumatore ha saldato in anticipo il proprio rapporto con la banca.

La recente sentenza Lexitor della Corte di Giustizia (vedi qui) ha smascherato, infatti, delle condotte illegittime tenute dalle banche, le quali vi concedono il prestito facendovi pagare costi ed oneri (spese di istruttoria - oneri vari - spese di valutazione del debitore - spese di assicurazione etc.....) spesso dubbi e che, al momento della conclusione del prestito, si dimenticano di restituirvi, così come previsto dalla legge.

In termini più semplici, è stato accertato che alla conclusione del contratto di finanziamento (in ipotesi di estinzione anticipata), l'istituto concedente il credito si era "scordato" di restiutire al consumatore, i soldi che quest'ultimo aveva anticipato e che avrebbe dovuto ottenere di ritorno.

- ABF: non dovuti i costi di up front - il consumatore ha diritto alla riduzione del debito al momento dell'estinzione
L'orientamento della Corte di Giustizia è stato seguito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario che con la pronuncia del collegio di coordinamento ha affrontato la questione appena esposta.

L'Arbitro bancario, valutando varie vicende sottoposte alla sua attenzione, ha statuito il principio secondo il quale la banca ha l'obbligo di restituire al consumatore tutti i costi che non dipendono dalla durata del contratto e versati da quest'ultimo all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Anche l'Arbitro bancario, seguendo l'orientamento comunitario, ha ritenuto che tale soluzione segue i principi della Direttiva 2008/48, norma introdotta tra i paesi europei per contrastare tutte le clausole abusive contrarie alla giusta retribuzione della banca nel credito al consumo.

Seguendo i principi comunitari, il consumatore che conclude il rapporto contrattuale deve ottenere il rimborso di tutti gli oneri e costi collegati alla natura del finanziamento e alla durata del contratto, e che egli ha anticipato alla banca, seguendo quanto è previsto dall'art. 125 sexies TUB: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E proprio seguendo tali principi che il Collegio  di Coordinamento dell’ABF con il provvedimento 11 dicembre 2019, n. 2625 che potete leggere di seguito ha statuito quanto segue, anche in ordine ai costi up front:
A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

E quindi, i costi up front (ossia quelli versati al momento della conclusione del contratto, devono essere comunque restituiti dalla banca al consumatore nel caso di estinzione anticipata.

Qui la pronuncia dell'ABF.

sabato 23 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: ultime dal mondo del social lending

Il nostro incontro radiofonico del venerdì con gli amici di Trentino inBlu è stato dedicato alle ultime novità intervenute nel social lending, ovvero il cosiddetto prestito tra privati (anche definito prestito peer to peer).

Il social lending consiste nella condivisione (o meglio lo scambio) di somme di denaro tra gli utenti che partecipano ad una piattaforma digitale: il soggetto richiedente una somma di denaro (prenditore) e colui che rende disponibile l’importo – o parte di esso (il cd prestatore) – si incontrano in internet.

Avviene, quindi, un dialogo diretto tra le parti e senza la presenza dell’intermediario bancario (banca – società finanziaria – etc..), o meglio con la presenza di un soggetto bancario (la piattaforma digitale) che si limita ad assumere il mero ruolo di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia ex d. lgs. 11/2010.

Abbiamo definito questo tipo di operazione come una forma alternativa di credito al consumo, ove i privati dialogano direttamente trovando tra di loro il punto di accordo, scambiandosi somme di denaro.

Come funziona il social lending:

  1. Il privato si iscrive alla piattaforma digitale come richiedente o prestatore;
  2. La società che gestisce la piattaforma procede a “censire” gli aderenti e con particolare riferimento al soggetto richiedente (prenditore) di somme di denaro, l’intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A – B – C) che serve per comprendere il suo grado di solvibilità (è simile al giudizio di rating attribuito alle società/stati).
  3. Richiedente: può chiedere somme di denaro da poche centinaia di euro sino a 25.000,00 euro. Le somme devono essere rimborsate entro i mesi successivi (tra i 12 e i 48 mesi). I tassi di interesse applicati variano tra 8% - 12%;
  4. Prestatore: il prestatore può mettere a disposizione somme di denaro sino a 50.000,00 euro. Tali somme possono essere “indirizzate” verso diversi progetti, ossia destinate a più soggetti richiedenti. Per le somme concesse a prestito, il prestatore viene remunerato con un tasso di interesse.

L’intermediario svolge una funzione di controllo e garanzia per coloro che investono il proprio denaro nella piattaforma, cercando di garantire la trasparenza della propria attività e l’efficacia del controllo effettuato nei confronti del soggetto richiedente.

La piattaforma viene remunerata per la propria attività di intermediazione da parte dei soggetti aderenti alla piattaforma.

Il social lending viene offerto in Italia da alcune piattaforme che si sono presentate negli ultimi anni. Una di queste era Zopa, società anglosassone che si è presentata sul mercato italiano proponendo il proprio modello che tanto successo ha riscontrato in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Zopa ha incontrato notevoli difficoltà a proporsi sul mercato italiano ed è stata oggetto di provvedimento di sospensione notificatole da Banca d'Italia nel luglio 2010, causa la violazione di alcune norme previste in materia di intermediazione bancaria (d.lgs. 385/1993).

Zopa ha, di recente, cambiato pelle e si è trasformato in Smartika Spa, una nuova società che opera come Istituto di Pagamento autorizzato ai sensi del d. lgs. 11/2010.

E' intervenuto, successivamente, il dr. Mariano Carozzi della piattaforma digitale di social lending prestiamoci a cui abbiamo richiesto alcune informazioni in merito alla loro attività.

Di seguito, alcuni passaggi dell'intervento del dr. Carozzi.

1. Come funziona la piattaforma di Prestiamoci?

Prestiamoci si occupa di prestiti tra persone, ovvero persone prestano denaro (i Prestatori) ad altre persone che chiedono un prestito (i Richiedenti) e noi gestiamo l’incontro. Disintermediando molti passaggi, offriamo un tasso vantaggioso ad entrambi i profili e permettiamo di diversificare il rischio.

2. Che tassi si applicano?

Il tasso applicato è chiamato “tasso d’equilibrio” perché prende in considerazione sia gli interessi dei Prestatori che dei Richiedenti ed è peculiare del nostro modello.
Sul Mercato Standard il tasso d’equilibrio è del 7,5%: i Richiedenti che accedono hanno un buon merito di credito ed una lunga storia creditizia. Il tasso applicato premia la buona storia creditizia del Richiedente e prende in considerazione il premio al rischio per il Prestatore. Il TAEG medio applicato è del 9%, a nostro parere è molto vantaggioso.
Sul Nuovo Mercato il tasso d’equilibrio è del 10% ed accoglie Richiedenti con una buona storia creditizia ma più corta. Abbiamo aperto questo mercato per dare maggiore possibilità ai Richiedenti e per essere in linea con il trend generale dei tassi.
Il Terzo Mercato ha un tasso d’equilibrio del 12,5% e accoglie persone che hanno già più posizioni aperte; è l’ultimo mercato che abbiamo aperto in ragione della grande richiesta di credito.
Teniamo a precisare che Prestiamoci applica un tasso valutando la persona che richiede il prestito, mentre altri istituti adottano la politica di applicare il tasso rispetto al motivo per cui si richiede il prestito. Per Prestiamoci sia che tu voglia andare in vacanza, che debba pagare il dentista o acquistare un’auto il tasso applicato sarà sempre uguale.

3. Come vi comportate se qualcuno non paga?

Ci sono casi di persone che non pagano e abbiamo verificato che ci sono due tipologie: quelli che non pagano per un problema oggettivo e solitamente ci avvertono in anticipo e quelli che tendono ad approfittarsi della situazione e si negano.
Noi gestiamo internamente il ritardo per tre mesi, dando la possibilità al Richiedente di risollevarsi e di regolarizzare la propria posizione, ma se non c’è collaborazione dopo tre mesi affidiamo la gestione del recupero del credito ad uno studio legale di Milano. Il recupero del credito è un mestiere e bisogna essere determinati nel farlo, per questo collaboriamo con questo studio legale specializzato nel settore che proseguirà per vie giudiziarie. Purtroppo i tempi della giustizia sono lunghi, questo bisogna ammetterlo.
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