Questa domenica vi proponiamo una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, ne siamo sicuri, incontrerà il vostro interesse.
Stiamo parlando della pratica commerciale, tutt'altro che rara, della conclusione di falsi contratti per la fornitura del servizio di energia elettrica (o la modifica di precedenti rapporti contrattuali) attraverso agenti aggressivi.
Come associazione abbiamo già seguito, anche sotto il profilo legale, questioni legate alla fornitura di energia elettrica e gas, ottenendo un recente brillante risultato avanti al Tribunale di Torino (vedi qui).
Questa, come altre, è una vicenda che nasce dalla segnalazione di consumatori, i quali avevano visto mutare le condizioni contrattuali (ad esempio, passare dal mercato regolamentato a quello libero, oppure da una compagnia all'altra), senza avere conoscenza di tale cambiamento.
Si tratta di una pratica commerciale che Consumatore Informato aveva segnalato già anni addietro, come potete leggere in questo post (clicca qui).
Ed il caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini ha ad oggetto un contratto di Enel Energia concluso con un consumatore, ma risultato in seguito falso (ovvero con firma apocrifa).
In termini più semplici, il consumatore si era visto modificare le condizioni contrattuali in assenza di una sua specifica approvazione, con il passaggio al mercato libero mai voluto.
La Corte di Cassazione ha ribadito, in primo luogo, che in tali casi il consumatore non deve nulla per la fornitura di energia elettrica (e gas) ottenuta con un contratto falsificato.
La Cassazione ha, in tal senso, ribaltato la decisione del Tribunale di Brindisi, il quale ha aveva accolto la domanda del gestore il quale chiedeva comunque che venisse riconosciuto il pagamento della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica).
Il Giudice di legittimità si è limitato, sotto tale profilo, a dare applicazione all'art. 57 del Codice del Consumo, norma secondo la quale il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione (pagamento delle bollette) verso la società per la fornitura non richiesta.
Allo stesso tempo, la Cassazione nega la possibilità da parte dell'operatore professionale di agire verso il consumatore per richiedere l'arricchimento senza giusta causa, in quanto la norma è "volta a tutelare il consumatore ed esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE".
Ma la Corte di Cassazione ha altresì riconosciuto il diritto del consumatore a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno morale, evidenziando che "vi sia stata contraffazione della sottoscrizione del contratto del 25 gennaio 2010, in base a quale la controricorrente ha effettuato la fornitura, e ciò è penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 485 e 489 cod. penale".
Nella vicenda oggetto del nostro commento, il consumatore aveva provveduto a denunciare la vicenda ai Carabinieri, con successivo rinvio a giudizio della società e dell'agente per truffa contrattuale. Tale denuncia ha, di fatto, reso inequivocabile il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del contraente debole.
Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile sentenza n. 261/2021.
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